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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1176/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 2148/22 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. Cesare Soriano;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala De CP_1
IS e dal funzionario Umberto Mancini (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.02.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 2148/22 contestandone le risultanze in ordine all'esclusione del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza. Lamentava, in particolare, l'erroneità della perizia, per essere connotata da una valutazione riduttiva delle patologie sofferte. Allegava, inoltre, documentazione di formazione successiva, attestante un aggravamento del complessivo stato di salute. Instauratosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda, deducendone l'inammissibilità per carenza di specifica contestazione delle risultanze della CTU disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante rinnovo delle operazioni peritali (in ragione della mancata integrazione dell'elaborato peritale richiesta al CTU nominato in fase di ATP) e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è meritevole di accoglimento, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. DISSENSO E RICORSO - TEMPESTIVITÀ Tenuto conto delle doglianze dell' va ribadito, in prima battuta, che il dissenso ed il CP_1 ricorso risultano depositati nei termini di legge. MERITO Nel merito, il Tribunale ritiene condivisibili le argomentazioni esposte dal CTU nella perizia espletata nell'ambito della presente fase di opposizione. Il CTU, con motivazione corretta ed immune da vizi, ha affermato: “la Sig.ra Parte_1
è affetta da :
* Spondiloartrosi in soggetto con osteoporosi generalizzata e discopatie multiple lombari
* Cardiopatia ipertensiva
* Deficit visivo per esiti di intervento di cheratoplastica per cheratocono bilaterale. La patologia spondiloartrosica con segni di sofferenza discale L3-L4, L4-L5, L5-S1, complicata dalla coesistente osteoporosi generalizzata, oltre che dalla fibromialgia, accertate con esame RM e densitometria ossea, al momento, determina limitazioni degli abituali movimenti della vita quotidiana con discrete ripercussioni funzionali di rilievo. Dal punto di vista funzionale l'esame clinico ha mostrato che i cambi di postura sono eseguiti in maniera autonoma ma con difficoltà, la deambulazione autonoma è possibile con impaccio. Tenuto conto che lo studio della motilità del fulcro cervicale, lombo-sacrale e delle ginocchia ha evidenziato limitazione funzionale, possiamo affermare che siamo quindi in presenza di fenomeni di entità abbastanza rilevante, che comportano un particolare impegno dei distretti ossei colpiti e che non era lecito attendersi in un soggetto dall'età di 58 anni. Già alla visita reumatologica del 20\12\2023 eseguita presso la dal dr. era presente limitazioni articolari importanti da dolore cronico CP_2 Persona_2 corporale da fibromi algia, sintomatologia dolorosa da osteoporosi severa e patologia degenerativa della unità disco somatica. Con criterio analogico proporzionale si farà riferimento al codice 7010, anchilosi rachide totale 75% e al codice 7010 anchilosi rachide lombare 31-40%. Tenuto conto dello impegno funzionale nella ricorrente al dicembre 2023 comportava una invalidità del 25%. Nel luglio 2022 gli esami specialistici già evidenziavano insufficienza cardiaca in II classe NYHA con frazione di eiezione del 55% e insufficienza tricuspidale moderata. La II classe NYHA di insufficienza cardiaca veniva confermata alla visita cardiologica del 02\09\2024 presso il DS 13 di Maddaloni. Per criterio analogico proporzionale va associata al codice 6442 miocardiopatie e valvulopatie con insufficienza moderata valore 41-50%. Già al luglio 2022 la patologia cardio vascolare comportava una invalidità non inferiore al 41%. La ricorrente è stata sottoposta ad intervento di cheratoplastica in entrambi gli occhi per cheratocono bilaterale nel 1998 e 2001. Dalla documentazione allegata è accertato al dicembre 2021 un visus corretto di 2-3\10 in Odx e di 1\10 in . A tale epoca il deficit visivo comportava una invalidità, secondo tabelle ministeriali, tra il 30 ed il 40%. La visita oculistica richiesta in occasione della presente CTU ed eseguita presso la il 29\04\2025, accerta un visus corretto in Odx di CP_3
1\10 e di 2\10 in Osin. Tenuto conto di tale quadro patologico, considerato che applicando la formula a scalare si raggiunge una invalidità del 74%, si ritiene che la Sig.ra abbia diritto allo assegno di invalidità civile Parte_1 dal gennaio 2025, epoca in cui era già presente un quadro patologico sovrapponibile all'attuale. Dalla domanda amministrativa del 07\09\2021 al dicembre 2024 la ricorrente va considerata invalida al 68%.”. Sulla scorta di tale diagnosi, confortata dall'esame obiettivo condotto in sede di accesso peritale e dalla documentazione in atti, il CTU ha quindi valutato l'istante invalida al 74% con decorrenza gennaio 2025. Le conclusioni del consulente appaiono particolarmente calzanti, adeguatamente e correttamente motivate, coerenti con la documentazione in atti e con gli esiti dell'esame obiettivo puntualmente verbalizzato. Essi, pertanto, sono condivisi dal Tribunale e posti alla base della presente statuizione. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'accertamento del requisito sanitario solo per epoca coeva al ricorso in opposizione. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è invalida al 74% con decorrenza gennaio 2025;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. Cesare Soriano;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala De CP_1
IS e dal funzionario Umberto Mancini (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.02.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 2148/22 contestandone le risultanze in ordine all'esclusione del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza. Lamentava, in particolare, l'erroneità della perizia, per essere connotata da una valutazione riduttiva delle patologie sofferte. Allegava, inoltre, documentazione di formazione successiva, attestante un aggravamento del complessivo stato di salute. Instauratosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda, deducendone l'inammissibilità per carenza di specifica contestazione delle risultanze della CTU disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante rinnovo delle operazioni peritali (in ragione della mancata integrazione dell'elaborato peritale richiesta al CTU nominato in fase di ATP) e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è meritevole di accoglimento, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. DISSENSO E RICORSO - TEMPESTIVITÀ Tenuto conto delle doglianze dell' va ribadito, in prima battuta, che il dissenso ed il CP_1 ricorso risultano depositati nei termini di legge. MERITO Nel merito, il Tribunale ritiene condivisibili le argomentazioni esposte dal CTU nella perizia espletata nell'ambito della presente fase di opposizione. Il CTU, con motivazione corretta ed immune da vizi, ha affermato: “la Sig.ra Parte_1
è affetta da :
* Spondiloartrosi in soggetto con osteoporosi generalizzata e discopatie multiple lombari
* Cardiopatia ipertensiva
* Deficit visivo per esiti di intervento di cheratoplastica per cheratocono bilaterale. La patologia spondiloartrosica con segni di sofferenza discale L3-L4, L4-L5, L5-S1, complicata dalla coesistente osteoporosi generalizzata, oltre che dalla fibromialgia, accertate con esame RM e densitometria ossea, al momento, determina limitazioni degli abituali movimenti della vita quotidiana con discrete ripercussioni funzionali di rilievo. Dal punto di vista funzionale l'esame clinico ha mostrato che i cambi di postura sono eseguiti in maniera autonoma ma con difficoltà, la deambulazione autonoma è possibile con impaccio. Tenuto conto che lo studio della motilità del fulcro cervicale, lombo-sacrale e delle ginocchia ha evidenziato limitazione funzionale, possiamo affermare che siamo quindi in presenza di fenomeni di entità abbastanza rilevante, che comportano un particolare impegno dei distretti ossei colpiti e che non era lecito attendersi in un soggetto dall'età di 58 anni. Già alla visita reumatologica del 20\12\2023 eseguita presso la dal dr. era presente limitazioni articolari importanti da dolore cronico CP_2 Persona_2 corporale da fibromi algia, sintomatologia dolorosa da osteoporosi severa e patologia degenerativa della unità disco somatica. Con criterio analogico proporzionale si farà riferimento al codice 7010, anchilosi rachide totale 75% e al codice 7010 anchilosi rachide lombare 31-40%. Tenuto conto dello impegno funzionale nella ricorrente al dicembre 2023 comportava una invalidità del 25%. Nel luglio 2022 gli esami specialistici già evidenziavano insufficienza cardiaca in II classe NYHA con frazione di eiezione del 55% e insufficienza tricuspidale moderata. La II classe NYHA di insufficienza cardiaca veniva confermata alla visita cardiologica del 02\09\2024 presso il DS 13 di Maddaloni. Per criterio analogico proporzionale va associata al codice 6442 miocardiopatie e valvulopatie con insufficienza moderata valore 41-50%. Già al luglio 2022 la patologia cardio vascolare comportava una invalidità non inferiore al 41%. La ricorrente è stata sottoposta ad intervento di cheratoplastica in entrambi gli occhi per cheratocono bilaterale nel 1998 e 2001. Dalla documentazione allegata è accertato al dicembre 2021 un visus corretto di 2-3\10 in Odx e di 1\10 in . A tale epoca il deficit visivo comportava una invalidità, secondo tabelle ministeriali, tra il 30 ed il 40%. La visita oculistica richiesta in occasione della presente CTU ed eseguita presso la il 29\04\2025, accerta un visus corretto in Odx di CP_3
1\10 e di 2\10 in Osin. Tenuto conto di tale quadro patologico, considerato che applicando la formula a scalare si raggiunge una invalidità del 74%, si ritiene che la Sig.ra abbia diritto allo assegno di invalidità civile Parte_1 dal gennaio 2025, epoca in cui era già presente un quadro patologico sovrapponibile all'attuale. Dalla domanda amministrativa del 07\09\2021 al dicembre 2024 la ricorrente va considerata invalida al 68%.”. Sulla scorta di tale diagnosi, confortata dall'esame obiettivo condotto in sede di accesso peritale e dalla documentazione in atti, il CTU ha quindi valutato l'istante invalida al 74% con decorrenza gennaio 2025. Le conclusioni del consulente appaiono particolarmente calzanti, adeguatamente e correttamente motivate, coerenti con la documentazione in atti e con gli esiti dell'esame obiettivo puntualmente verbalizzato. Essi, pertanto, sono condivisi dal Tribunale e posti alla base della presente statuizione. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'accertamento del requisito sanitario solo per epoca coeva al ricorso in opposizione. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è invalida al 74% con decorrenza gennaio 2025;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli