Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 14166/19 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Riposto Corso Italia n. 99, elettivamente domiciliato in Garre via Carolina 268, presso lo studio dell'Avv Mariano Lo Giudice codice fiscale , che lo rappresentata e difende CodiceFiscale_2
giusta procura in atti;
CONTRO
, P.I. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale rappresentante pro-tempore, Dott. , rappresentata e difesa per procura Controparte_2
unita in calce al presente atto, unitamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Niutta (c.f.
) Caterina Tomasello (c.f. ) e Michele Cordopatri (c.f. C.F._3 C.F._4
del ruolo professionale, elettivamente domiciliata presso la sede in C.F._5 CP_1
Via La Farina n. 263 ;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2018 il sign proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n.176/18 emessa dall' Controparte_1
,C.F: ,
[...] P.IVA_1 Controparte_3
è pervenuto il successivo 21.11.2018 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di €.430,33 oltre ad €.14,00 per spese di procedimento,per l'illecito amministrativo n.70/11141918 id.501206 di cui al verbale 700011141918 della sez.di Polizia Stradale di di CP_1
data 2.7.2014 ore 9,30 elevato nel territorio di Giarre, casello autostradale, per l'accertata violazione all'art.64 DPR n.320/1954 ed art.6 L.218/1988(non avere effettuato la pulizia e la disinfezione dell'autocarro adibito a trasporto animali).
Concludeva chiedendo in accoglimento del ricorso che dia atto del giudicato esterno confermando in conseguenza la statuizione della sentenza(cosa giudicata)n.156/2015; e in accoglimento del 2° motivo annullare l'ordinanza ingiunzione n.176/18 dell' ,nonché il prodromico CP_1
verbale della Polizia Stradale di Spese e compensi. CP_1
l'annullamento della predetta ordinanza ingiunzione l'esistenza del giudicato esterno per lo stesso fatto con vittoria di spese e compensi.
Nell'atto introduttivo premetteva parte ricorrente che la Polizia Stradale di inviò il verbale CP_1
n. 700011141918 del 2.7.2014 al Sindaco di Giarre per l'irrogazione della sanzione amministrativa all'odierno ricorrente;
che a seguito della presentazione degli scritti difensivi e produzione di certificato medico, il Rao il successivo 21.11.2014 fu sentito dal delegato della Polizia Municipale di
Giarre,cui fece seguito, sulla scorta delle controdeduzioni del Comandante della Sottosezione Polizia
Stradale di Giardini Naxos, l'ordinanza ingiunzione n.14/2015 a firma del Comandante la Polizia Part Municipale di Giarre, impugnata dal con ricorso al Giudice di Pace di Giarre,il cui procedimento portante il n.121/2015 RG, si concludeva con la sentenza n.156/2015 di date 30.4/5.5.2015 con la Part quale, in accoglimento del ricorso avanzato dal ,il Giudice di Pace di Giarre annullò l'ordinanza ingiunzione n. 14 del 19.2.2015 emessa dalla P.M. del nonché il relativo verbale Controparte_4
prodromico n.700011141918 della Polizia Stradale di compensando le spese di giudizio. CP_1
Rilevava, inoltre che tale sentenza, mai oggetto d'impugnazione, era divenuta cosa giudicata come da attestato della cancelleria del Giudice di Pace di Giarre di data 27.11.2018, che conseguentemente l'esistenza del giudicato esterno sui medesimi fatti, rilevabile d'ufficio, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte, precludeva il riesame in questa sede.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto ivi compresa la domanda di sospensione e per l'effetto chiedeva dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.
176/18 dell'08/11/2018.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. La causa delegata a questo Giudice per la trattazione e definizione è stata rinviata all'udienza del
28.04.2023 ed il Giudice a scioglimento dell'ordinanza assunta ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, senza la necessità di assumere ulteriori mezzi istruttori, veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29.11.2024.
Con successivo provvedimento la suddetta udienza è stata sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c; le parti hanno depositato le note nel rispetto della normativa indi il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Ciò posto si osserva che, a prescindere dal pregio delle argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, ricorre nella specie una ragione assorbente che conduce all'accoglimento della domanda.
Ed invero parte ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza n. 156/2015 emessa dal Giudice di
Pace di Giarre che ha definito il giudizio n. 121/2015 avete ad oggetto opposizione proposta da
[...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14 del 19.2.2015 e il sotteso verbale 700011141918 Parte_1
della sez.di Polizia Stradale di del 2.7.2014 elevato in territorio di Giarre, per la violazione CP_1
all'art.64 DPR n.320/1954 ed art.6 L.218/1988 non avendo parte ricorrente effettuato la pulizia e la disinfezione dell'autocarro adibito a trasporto animali.
Con tale sentenza il Giudice di Pace ha ritenuta fondata la domanda del ricorrente in particolare ha rilevato che da un attento esame della documentazione agli atti, dalle argomentazioni logico- giuridiche esplicitate dalla parte e dalle norme di legge in materia che: L'eccezione esplicitata dal ricorrente di cui al n 1 dello svolgimento del processo risulta fondata considerato che agli atti di causa risulta depositato certificato medico rilasciato in data 30.06.2014 dalla Dott.ssa
[...]
dal quale risulta che l'odierno ricorrente era stato colpito da discopatia L-S con Per_1
lombosciatalgia acuta e con prognosi di gg due di riposo . 2 Da quanto sopra si evince che risulta veritiera la malattia sofferta dall'odierna ricorrente il 30.06.2014 ….e, conseguentemente alla conclusione del trasporto del bovino di cui al verbale prodomico dell'ordinanza Ingiunzione opposta non era in condizione di procedere alla pulizia del mezzo contravvenzionato e tale mezzo pertanto risultava sporco alla data successiva del 2.7.2014 nella quale era stata elevata la contestazione.3.
Invero la L. 689/81 nel suo art. 4 prevede la scriminante dello stato di necessità che permette allo stesso di non rispondere delle eventuali violazioni amministrative contestate in presenza di legittima
e dimostrata documentazione come nel caso de quo. 4: la superiore statuizione trova ulteriore supporto nella scriminante d cui all'art 3 della medesima legge considerato che nel caso che si occupa, stante la documentazione in atti, manca l'elemento soggettivo sulla bade del quale si debba rispondere dell'illecito giuridico considerato che l'odierno opponente per motivi di forza maggiore non ha potuto dare corso alle disposizioni sulla normativa contestatagli;
5: che ad ulteriore supporto della statuizione si evidenzia che il tempo intercorso tra la notifica dell'atto prodomico e la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata ha superato abbondantemente i termini previsti dalla legge 07.08.1990 del 241….; conseguentemente nel dispositivo di sentenza il Giudice ha cosi statuito:
“accoglie la domanda del sign avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14 del 19.02.2015 Parte_1
emessa dal PM del Comune di Giarre ed il relativo verbale prodomico emesso dalla PS di CP_1
che, pertanto annulla in ogni loro parte.
Pertanto l'accertamento definitivo così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto nel presente giudizio.
Dalla documentazione in atti risulta che la ordinanza ingiunzione trae origine dallo stesso verbale di accertamento n. 700011141918 del 2.7.2014 annullato e prodomico all'ordinanza ingiunzione anch'essa annullata con sentenza passata in giudicato con la data del 27.11.2018.
Tale sentenza passata in giudicato spiega efficacia riflessa nei confronti del soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purchè sia titolare di un diritto non autonomo ma dipendente della situazione definita nel processo in cui la sentenza sia divenuta cosa giudicata, come nella specie il verbale di accertamento e conseguenziale ordinanza sindacale, il cui verbale è stato duplicato con successiva sanzione per gli stessi fatti ad opera dell' (cfr Cass. N. 5411/2019). CP_1
Ne consegue la sussistenza del ne bis in idem – giudicato esterno (cfr Cass. 19/11.2020 n. 26345 in
CED Cass 2020 ; Cass.
7.4.2009 n.8379 in CED Cass 2009; Cass 4.7.2019 n. 17931 in CED Cass
2019).
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta con l'annullamento dell'ordinanza Ingiunzione n.176/18 emessa dall' Controparte_1
.
[...]
Stante i contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione e l'oggettiva complessiva della materia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 14166/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce;
in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza Ingiunzione n.176/18 emessa dall'
[...]
nonché il prodomico verbale della polizia stradale di Controparte_1 CP_1 Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 14.1.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Alessia Trovato