Decreto cautelare 12 aprile 2019
Sentenza breve 10 maggio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 10/05/2019, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2019
N. 05898/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04407/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4407 del 2019, proposto da:
HO SI, VI AL, EL IA, IN AL, MI DO, AN TI, LE SP, AN BA, ST EM BA, IO BA, IA UC, OR TT, FF LE NI, ME BI, FF AN, EM NS, AU RA, BI ON, DE ON, AZ IA UA, RO PU, UL CA, ON SO RT, AN AN, NG CI, PI NI, ME EN, LI CI, TE ZI, TA AP, PA RO, IU NO, IU NO, ER D'NO, NA De AR, IC De NN, MA De ZI, MI DE MA, AN De RE, NA Di ZI, EO Di CI, ST Di ET, AN Di AS, LO Di MA, EL US, RI IP, RI ON, IM FO, RI RT, CA LL, NI UT, IA EM, IA ST NN, LV DI, OL IN, IAconcetta IN, TE EL, NC EO, AR NT, AT TI, NE ES, AR IO, AN IO, OR AR, NZ RA, ROrio AR, MA TI, AL MA, MI TT, IU TA, LA OV, IA AO, EL AP, IU OL AR, MA OR AR, AN AT, IA ZZ, MA PE, NZ IS, DA SS, MA ER, RA IN, AL ET SA, UI ROto, LL EL, TA SA, RA SA, OR NT, AN SI, LE SI, RO AN LA, IN SG, OL RI, TI CA, EL SI, AR SE, NN CA, TO ST, LE TU, AU GL, GI TO LA, NE ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato AN De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Montevide, 10;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Macerata, Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Roma Tre, Universita' del Salento - Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi Roma Foro Italico, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi della Basilicata - Potenza, Universita' degli Studi Verona, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Bergamo, Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Universita' degli Studi Udine, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi della Tuscia, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Universita' degli Studi di Cagliari ed Altre non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
1) del Decreto Ministeriale n. 92 del 8.02.2019 (“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”), nella parte in cui, agli artt. 3 e 4, non ammette i soggetti in possesso di un diploma ITP a partecipare direttamente alla prova scritta per l'accesso al TFA sostegno, obbligandoli, per converso, a partecipare alla prova preselettiva di cui all'art. 4, comma 2 del predetto D.M. (doc. 1);
2) dei bandi e degli avvisi pubblicati dagli Atenei, con i quali sono state indette le procedure di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni, nella parte in cui, in conformità a quanto disposto dal D.M. 92/2019 (e, quindi, per stesse ragioni di cui sopra), non ammettono i soggetti in possesso di un diploma ITP a partecipare direttamente alla prova scritta per l'accesso al TFA sostegno, obbligandoli, per converso, a partecipare alla prova preselettiva. Segnatamente:
Università degli studi di Cagliari Decreto rettorale 286/2019 del 12.03.2019;
Università degli Studi di Catania Decreto rettorale 602 04/03/2019;
Università degli Studi di Enna "Kore" Decreto Rettorale n. 10 del 07.03.2019;
Università Europea di Roma Decreto rettorale n. 30/2019;
Università degli Studi di Firenze Decreto rettorale rep. 281 prot. 43740 del 05.03.2019;
Università degli Studi di Foggia Decreto del Rettore n. 237/2019 del 01.03.2019;
Università degli Studi di Roma "Foro Italico" Decreto del Rettore n. 1852/2019;
Università degli Studi di Genova Decreto rettorale n. 926/2019;
Università degli studi de L'Aquila Decreto rettorale n. 167/2019 prot. 9060 del 04.03.2019;
Università degli Studi di Macerata Decreto rettorale n. 33 del 06.03.2019;
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Decreto rettorale n. 97/2019; Università degli Studi di Messina Decreto rettorale n. 22053/2019;
Università degli Studi del Molise Decreto rettorale n. 172/2019;
Università degli Studi di Palermo Decreto rettorale n. 747/2019;
Università degli Studi di Perugia Decreto rettorale n. 330/2019;
Università degli Studi di Pisa Decreto rettorale n. 16072/2019;
Università degli Studi di Roma Tre Decreto rettorale n. 423/2019;
Università degli Studi del Salento Decreto rettorale n. 202/2019;
Università degli Studi di Sassari Decreto rettorale n. 910/2019;
Università degli Studi di Tor Vergata, Decreto rettorale n. 11960/2019;
Università degli Studi di Torino Decreto rettorale n. 846/2019;
Università degli Studi di Trento Decreto rettorale n. 116/2019;
Università degli Studi di Bari Aldo Moro Decreto rettorale n. 141/2019;
Università degli Studi di Milano Bicocca Decreto rettorale n. 131/2019;
Università degli Studi di Bologna Provvedimento dirigenziale n. 45693/2019;
Università degli studi della Basilicata Decreto rettorale n. 97/2019;
Università degli Studi di Bergamo Decreto rettorale n. 150/2019;
Università degli Studi di Cassino Decreto rettorale n. 83/2019;
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Decreto rettorale n. 75/2019;
Università degli Studi di Udine Decreto rettorale n. 219/2019;
Università degli Studi della Calabria Decreto rettorale n. 256/2019;
Università degli Studi della Tuscia Decreto rettorale n. 176/2019,
Università degli Studi di Verona Decreto rettorale 142/2019;
Università degli Studi di Padova Decreto rettorale 912/2019;
Università degli Studi di Siena Decreto rettorale III/7 del 18.03.2019;
Università degli studi di Salerno Decreto rettorale 2546/2019;
Università degli Studi di Modena Decreto rettorale 146/2019;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, 3.1.) il D.M. 249/2010; il D.M. 30.11.2011 ed il D.M. 616/2017.
e per l'accertamento
del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alla prova scritta per l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto Ministeriale n. 92 del 8.02.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Foggia e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Macerata e di Universita' Mediterranea di Reggio Calabria e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi Roma Tre e di Universita' del Salento - Lecce e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi Roma Foro Italico e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi della Basilicata - Potenza e di Universita' degli Studi Verona e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Bergamo e di Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' della Calabria e di Universita' degli Studi della Tuscia e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. EL Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti hanno impugnato il d.m.92/2019 (“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni ”), nella parte in cui non consente la diretta partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno da attivare a decorrere dall’a.s. 2018/2019 ai docenti ITP - Insegnanti Tecnico Pratici con diplomi della Tabella B, né, in subordine, consente a tali docenti l'accesso diretto alle prove di ammissione ai percorsi de quo senza previo svolgimento di prove preselettive.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
È da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell’espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione.
In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015).
La previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.
Ed è questo il caso, posto che gli stessi ricorrenti hanno dichiarato che “ con riferimento a una delle principali Università qui d'interesse, Milano - Bicocca, sono state presentate 1464 domande a fronte di 120 posti disponibili (Milano - Bicocca Secondaria I grado) e 1892 domande a fronte di 60 posti disponibili (Milano - Bicocca Secondaria II grado), e i rapporti numerici sono i medesimi per le altre Università prescelte dai ricorrenti ” evidenziando così l’alto numero di partecipanti rispetto al numero di posti disponibili.
In relazione poi alla soglia di sufficienza, il d.m. 30 settembre 2011, richiamato dal d.m. in esame (per il quale “Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 ”) stabilisce che “ è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi ”.
Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli.
L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.
“ Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost. ” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).
Infine, nessun rilievo poi può essere dato al possesso o meno dell’abilitazione, in quanto la necessità di una prova preselettiva è prevista per tutti i partecipanti, abilitati o no.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
IU Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
EL Tuccillo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Tuccillo | IU Sapone |
IL SEGRETARIO