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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7472 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1644/2020 All'udienza collegiale del giorno 10/12/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SCHIRRU MARCO avv. Urzeri sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. La parte discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1644 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano n. 42, presso lo studio dell'avv. Francesco Utzeri, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Schirru (C.F. – C.F._2
giusta procura in atti Email_1
– APPELLANTE – E
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in RE TO (RI), Località S. Vittoria
– APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 § 1. – Con atto di citazione in appello, l'avv. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1819/2019, emessa dal Tribunale di Civitavecchia – pubblicata il 30/12/2019 - resa nel procedimento
R.G. n. 2627/2015, promosso dallo stesso avv. nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'avv. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 32.676,22, al netto dell'acconto ricevuto pari ad € 2.000,00 a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva prestata in favore del convenuto nel giudizio di separazione personale promosso nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Cagliari da Parte_2 iscritto al n. R.G. 977/2010. Il convenuto non si è costituito sebbene ritualmente citato ed è stato dichiarato contumace”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. , così decide: - in accoglimento della domanda, Parte_1 condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.423,30, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 8.4.2016 fino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.327,00, di cui € 1.782,00 per compensi ed
€ 545,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.”.
§ 4. — Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “A) A parziale riforma della sentenza n. 1819/2019 emessa dal Tribunale civile di
Civitavecchia, in data 12/12/2019, condannare il Sig. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, dei compensi professionali maturati per l'attività svolta in suo favore, nella misura pari a complessivi € 19.016,57, di cui € 13.091,67 per il giudizio di separazione, € 3.246,54 per il giudizio di reclamo ed € 2.678,36 per l'attività di domiciliazione nel giudizio d'appello, ovvero in subordine nella misura pari a complessivi € 14.509,35, di cui € 8.584,45 per il giudizio di separazione, € 3.246,54 per il giudizio di reclamo ed € 2.678,36 per l'attività di domiciliazione nel giudizio d'appello, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta congrua dalla Corte, al netto dell'acconto ricevuto pari ad
€ 2.000,00; B) Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio.”.
§ 5. — All'udienza a trattazione scritta dell'1/06/2021 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato, . Controparte_1
§ 6. — All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 7.1 — Il primo motivo di appello è rubricato “erronea quantificazione degli importi dovuti dal convenuto a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in suo favore dall'Avv. Parte_1 pagina 3 di 12 nel giudizio di separazione R.G. 977/10 del Tribunale di Cagliari. Erronea applicazione di Pt_1 tariffario abrogato in luogo di quello in vigore”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “orbene, ai fini della determinazione del compenso, in mancanza di un accordo tra le parti, deve applicarsi la disciplina legale vigente al momento della cessazione dell'attività difensiva (da individuarsi nella pubblicazione della sentenza di primo grado in data 6.9.2012) e dunque trovano applicazione i parametri di cui al D.M. 140/2012
(entrato in vigore il 23.8.2012)...La natura e la quantità dell'attività difensiva effettivamente svolta dall'avv. in esecuzione del mandato ricevuto, come sopra rappresentata, giustifica Pt_1
l'applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore indeterminabile. È inoltre dovuto il rimborso forfettario delle spese generali a norma dell'art. 13, comma 10, della L. 247/2017, in ragione del 12,5% del compenso liquidato. Facendo applicazione di tali criteri, ne deriva che il compenso liquidabile per l'attività prestata dall'avv. in favore di nel giudizio Pt_1 Controparte_1 di primo grado è pari a complessivi € 6.423,30, di cui: - € 1.200,00 per la fase di studio, - € 600,00 per la fase introduttiva, - € 1.200,00 per la fase istruttoria, - € 1.500,00 per la fase decisoria, - € 562,50 per spese generali forfetarie al 12,5% sul compenso totale, - € 202,50 per SS TI (4%), - €
1.158,30 a titolo di IVA al 22% sull'imponibile (€ 5.265,00). A tale somma deve essere sottratto l'acconto ricevuto per € 2.000,00.”.
Deduce l'appellante: “si ritiene che il Giudice abbia errato nell'applicare nel caso di specie, ai fini della sopra riportata quantificazione del compenso, i parametri di cui al D.M. 140/2012. Ciò in virtù del fatto che detto tariffario è stato espressamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del
D.M. 55/2014, il quale è stato invece applicato dall'esponente ai fini della quantificazione degli importi al momento della domanda giudiziale. L'applicazione di un diverso tariffario ormai abrogato non può trovare giustificazione, come invece ritenuto dal Giudice di primo grado, nel fatto che l'attività professionale debba intendersi conclusa quando il tariffario abrogato era ancora in vigore.
Infatti, il compenso professionale preteso dall'odierno appellante non era stato liquidato in tale data, ed anzi esso, in mancanza di un espresso accordo tra le parti in merito, ha costituito oggetto di liquidazione solo a seguito della pronuncia della sentenza impugnata. Nessun dubbio può esservi in merito al fatto che gli importi oggi dovuti dall'appellato abbiano costituito oggetto di liquidazione da parte del Tribunale di Civitavecchia, che infatti in sede motivazionale parla espressamente di
"compenso liquidabile per l'attività prestata dall'avv. in favore di Ai fini Pt_1 Controparte_1 dell'individuazione del tariffario applicabile, si dovrà quindi fare riferimento non già al momento in cui l'attività professionale è cessata, bensì al diverso momento in cui il relativo compenso è stato liquidato. Soccorre, a tal fine, il disposto di cui all'art. 28 del D.M. 55/2014 che, disciplinando la pagina 4 di 12 successione temporale tra la disciplina da esso introdotta e quella di cui all'abrogato D.M. 140/2012, statuisce che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.". Ciò comporta, pertanto, che le nuove disposizioni debbano applicarsi in relazione ai compensi liquidati successivamente alla loro entrata in vigore, anche se riferite ad attività svolte precedentemente alla stessa.”.
Aggiunge l'avv. al riguardo: “si ritiene quindi che in applicazione "...dei parametri medi Pt_1 previsti per lo scaglione di valore indeterminabile.", il Tribunale avrebbe dovuto correttamente quantificare gli importi dovuti all'Avv. nella seguente misura (A): Fase di studio 2.025,00, Fase Pt_1 introduttiva 1.349,00, Fase istruttoria e/o di trattazione 3.560,00, Fase decisoria 3.409,00, Totale
10.343,00. Si precisa che detta quantificazione è stata operata assumendo come riferimento lo scaglione di valore indeterminabile relativo a causa di complessità media, tenuto conto in particolare dell'intensa attività istruttoria svolta, delle problematiche emerse in ordine allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, della presentazione di ben due istanze di modifica dei provvedimenti provvisori assunti in sede presidenziale nonché dell'ulteriore attività difensiva oggetto del sub- procedimento iscritto al R.G. 977-1/2010. In subordine, qualora invece si ritenesse di applicare lo scaglione di valore indeterminabile relativo a causa di complessità bassa, il compenso avrebbe dovuto comunque quantificarsi nella seguente misura (B): Fase di studio 1.620,00, Fase introduttiva 1.147,00,
Fase istruttoria e/o di trattazione 1.720,00, Fase decisoria 2.767,00, Sommano 7.254,00. Per le stesse ragioni di cui sopra, si ritiene che il Giudice abbia errato nel determinare il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% del compenso liquidato, anziché nella misura del 15% come stabilito dalla normativa attualmente in vigore. In virtù di quanto sopra, il compenso complessivamente dovuto per l'attività professionale svolta nel giudizio di separazione avrebbe dovuto essere così quantificato (A): Compenso professionale 10.343,00, Rimb. forf. 15% sul compenso
1.551,45, SS TI 4% su € 11.894,45 = 475,77, IVA 22% sull'imponibile (€ 12.370,22)
2.721,44, A dedurre acconti - 2.000,00, Totale 13.091,67 ovvero in subordine (B): Compenso professionale 7.254,00, Rimb. forf. 15% sul compenso 1.088,10, SS TI 4% su € 8.342,10 =
333,68, IVA 22% sull'imponibile (€ 8.675,78) 1.908,67 A dedurre acconti - 2.000,00 Totale 8.584,45”.
Il motivo non coglie nel segno.
Va premesso in diritto che le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno chiarito (facendo riferimento al D.M. 140/2012, ma con principi applicabili anche al caso di specie, dato la coincidenza del disposto dell'art. 41 D.M. 140/2012 con il tenore dell'art. 28 D.M. 55/2014 e dell'art. 6 D.M.
37/2018) che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare alla disciplina introdotta dalle norme appena citate un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato pagina 5 di 12 l'ordinamento, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore il precedente criterio (cfr. Cass., Sez. U., n. 17405/2012, a cui fa espresso riferimento la relazione di accompagnamento al D.M. 55/2015 nel riferirsi alla disposizione temporale prevista dall'art. 28). La Suprema Corte ha poi precisato che vecchia regola determinativa del compenso deve invece trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui in discorso si sia completamente esaurita (e sia stata anche liquidata ...) sotto il vigore dei precedenti parametri generali (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/03/2024, n. 8376).
Ne deriva che i nuovi parametri trovano applicazione esclusivamente quando la liquidazione dei compensi professionali effettuata dal giudice nel processo patrocinato dall'avvocato avvenga in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale e la relativa prestazione professionale non risulti già integralmente compiuta sotto la vigenza dei parametri previgenti.
Nel caso di specie, l'attività professionale svolta dall'avv. risulta essersi interamente Pt_1 svolta e conclusa sotto la vigenza del previgente Decreto Ministeriale, atteso che la sentenza conclusiva del procedimento patrocinato dal suddetto legale è stata emessa il 6/09/2012.
Tale circostanza impone l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012, dovendosi ritenere che la prestazione professionale si sia esaurita sotto la vigenza di tale decreto.
Pertanto, considerato che l'incarico svolto dall'avv. riguardava un giudizio di Pt_1 separazione personale, qualificabile come controversia di valore indeterminabile, trovano applicazione le tabelle del D.M. n. 140/2012, con riferimento ai “parametri medi” previsti per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, come correttamente statuito dal Tribunale.
Altresì, il rimborso forfettario delle spese generali è dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L. 247/2012, vigente nel periodo di svolgimento della prestazione professionale, nella misura del
12,5% del compenso liquidato
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
§ 7.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato “mancata quantificazione degli importi dovuti dal convenuto a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in suo favore dall'Avv. Parte_1
nel giudizio di reclamo R.G. 120/10 della Corte d'Appello di Cagliari.”.
[...]
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “dai documenti depositati dall'odierno attore, risulta che la sua attività in favore di nell'ambito del giudizio di primo grado è consistita…nella Controparte_1
pagina 6 di 12 redazione del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale (procedimento iscritto al n. R.G. 120/2010 della Corte d'Appello di Cagliari e definito con decreto del 5.11.2010) ...”.
Deduce l'appellante: “dalla lettura di quanto sopra, parrebbe di comprendere che il Giudice abbia ritenuto di inserire l'attività professionale inerente al reclamo nell'alveo del giudizio di primo grado, per cui sarebbe stato in seguito liquidato un compenso professionale unico. La valutazione del
Giudice è palesemente errata. Il reclamo avverso l'ordinanza presidenziale ex art. 708, IV comma,
c.p.c., lungi dal configurare una mera fase del giudizio di separazione, costituisce un vero e proprio mezzo di gravame, il quale dà luogo, infatti, ad un procedimento del tutto autonomo rispetto al giudizio di separazione che continua a svolgersi dinanzi al Tribunale. Il procedimento di reclamo, inoltre, si svolge dinanzi a diverso organo giudiziario (la Corte d'Appello), con proprio autonomo ruolo e svolgimento, e definito autonomamente dal giudizio di separazione con proprio provvedimento
(decreto), con il quale vengono altresì assunte autonome statuizioni anche sotto il profilo delle spese processuali. Esso non può quindi considerarsi come mera "fase" del procedimento di separazione, anche perché il suo svolgimento è meramente eventuale e totalmente dipendente dall'iniziativa della parte che ritenga errati o immotivati i provvedimenti assunti in sede presidenziale, e che pertanto intende avvalersi di tale strumento di "riesame" degli elementi e delle circostanze già valutate, da parte della Corte d'Appello. Stando così le cose, non si comprende per quale ragione il Giudice abbia ritenuto di liquidare un compenso unico per l'intera attività svolta dall'odierno esponente, anziché liquidare, come richiesto, separato compenso per l'attività professionale svolta in sede di reclamo, il quale ha richiesto attività di studio, preparatoria e di trattazione completamente diversa e ben distinta da quella svolta nel giudizio di separazione.”.
Aggiunge l'avv. al riguardo: “è in ogni caso errato sostenere, come fatto dal Tribunale, Pt_1 che l'attività del legale si sia concretata esclusivamente nella "redazione del reclamo". L'esponente ha infatti curato la difesa del Sig. per l'intero procedimento dinanzi alla Corte d'Appello in ogni CP_1 sua fase, e ciò è ampiamente comprovato dalla documentazione prodotta, ed in particolar modo si evince dalla lettura del decreto che ha definito tale giudizio (v. doc. 12 fascicolo I grado). In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che lo scrivente Legale abbia pieno diritto a vedersi liquidati separati compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse del Sig. nel procedimento di Controparte_1 reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari. Tali compensi, in applicazione del tariffario attualmente in vigore, dovranno essere così determinati: Compenso unico (volontaria giurisdizione)
2.225,00, Rimb. forf. 15% sul compenso 333,75, SS TI 4% su € 2.558,75 = 102,35, IVA 22% sull'imponibile (€ 2.661,10) = 585,44, Totale 3.246,54 ovvero nella misura che sarà ritenuta congrua e pagina 7 di 12 secondo i parametri del tariffario che la Corte adita riterrà applicabili (D.M. 55/2014, ovvero in subordine, D.M. 140/2012)”.
Il motivo merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di legittimità, in merito alla natura dei provvedimenti presidenziale ex 708 c.p.c., afferma che “l'introduzione [...] dell'art. 708, comma 3, che consente di proporre reclamo avverso i provvedimenti in esame, ha indotto poi ad accostare, pur con le dovute differenze, la relativa disciplina a quella dei provvedimenti cautelari, evidenziando che l'art. 669-septies c.p.c., comma 2 e art. 669-octies c.p.c., comma 7, impongono di provvedere sulle spese del procedimento cautelare soltanto se la domanda venga proposta ante causam, [...] qualora invece il provvedimento cautelare sia emesso in corso di causa, non vi è necessità di una pronuncia immediata sulle spese del relativo procedimento, il quale s'innesta sul giudizio di merito come una fase incidentale e ne condivide normalmente la sorte,[...]” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud.
09/01/2020) 30/04/2020, n. 8432).
La Corte di SSzione attribuisce, quindi, natura cautelare ai provvedimenti ex art. 708, comma
3, c.p.c. e, dunque, al relativo reclamo e, pertanto, riconosce a quest'ultimo autonomia rispetto al giudizio di separazione in primo grado, trattandosi peraltro di un giudizio che si svolge dinnanzi ad un giudice di grado superiore.
Ne consegue che il procedimento di reclamo non può essere considerato una fase interna del giudizio di separazione, ma integra un autonomo segmento processuale, cui deve corrispondere una separata liquidazione del compenso professionale riferito all'attività ivi svolta.
Pertanto, considerato che l'incarico svolto dall'avv. riguardava un reclamo cautelare Pt_1 avverso ordinanza presidenziale ex 708, III comma, c.p.c. - il cui relativo procedimento veniva iscritto al ruolo della Corte D'Appello di Cagliari, al n. R.G. 120/2010 e definito con provvedimento del
5/11/2010 - e rilevato che lo stesso verteva sulle medesime questioni di fatto e di diritto già affrontate in primo grado, senza richiedere un ulteriore approfondimento tecnico-giuridico o la trattazione di profili nuovi, trovano applicazione le tabelle del D.M. n. 140/2012, relative ai procedimenti dinnanzi alla Corte di Appello, con riferimento ai “parametri minimi” previsti per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
Va altresì evidenziato che il rimborso forfettario delle spese generali è dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L. 247/2012 nella misura del 12,5% del compenso liquidato.
Ne consegue che al difensore appellante possono essere riconosciuti i seguenti compensi per l'attività professionale svolta:
Fase di studio € 1.200,00 pagina 8 di 12 Fase introduttiva € 600,00
Fase istruttoria € 1.200,00
Fase decisoria € 1.500,00
Compenso tabellare ex art. 11: € 4.500,00
Spese generali (12,5% su onorari) € 562,50
SS TI (4%) € 202,50
Totale imponibile € 5.265,00
IVA 22% su Imponibile € 1.158,30
Totale documento € 6.423,30
L'importo spettante all'avv. a titolo di compensi per l'attività professionale è dunque Pt_1 pari ad € 6.423,30 (€ 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, pari a € 562,50, €
1.158,30 ed € 202,50).
§ 7.3 — Il terzo motivo di appello è rubricato “mancata liquidazione dei compensi per l'attività di domiciliazione relativa al giudizio d'appello (R.G. 657/2012)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “quanto alla domiciliazione presso l'avv. Pisani nel successivo grado di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari (n. R.G. 657/2012), non si ritiene di dover liquidare alcuna ulteriore somma, atteso che non risulta provato (né allegato) lo svolgimento di alcuna attività (ad es. di partecipazione alle udienze).”.
Deduce l'appellante: “anche in questo caso, la valutazione del Tribunale non è corretta. Se infatti il Giudice avesse esaminato con attenzione la documentazione prodotta, avrebbe potuto chiaramente ritenere accertata e dimostrata l'attività di domiciliazione svolta in favore del Sig.
[...]
Anzitutto, l'avvenuta elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. trova riscontro CP_1 Pt_1 negli atti di causa, ed in particolare nell'atto d'appello (doc. 32 fascicolo di parte I grado) ove viene espressamente dichiarata l'elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. in Parte_1
Cagliari. Inoltre, l'attività di domiciliazione svolta emerge con chiarezza dall'esame della corrispondenza intercorsa con l'Avv. cui il ha affidato il patrocinio del Controparte_2 CP_1 giudizio di appello avverso la sentenza di separazione. Da tale corrispondenza (v. doc. 36) si evince che lo scrivente Legale ha curato: a) l'iscrizione a ruolo dell'appello predisposto dalla Collega presso la Corte d'Appello di Cagliari, nonché il deposito del fascicolo di parte di I e II grado (v. e-mail
18/12/12); b) la comunicazione alla Collega del decreto di fissazione della prima udienza d'appello, nonché la richiesta delle copie conformi del ricorso e del decreto ai fini della notifica (v. e-mail
14/2/2013); c) la materiale notifica del ricorso e del decreto e la sua comunicazione alla Collega (v. e- mail del 22/2/2013); d) la trasmissione alla Collega della comparsa di costituzione depositata pagina 9 di 12 nell'interesse della Sig.ra (v. n. 2 e-mail del 22/3/2013); e) l'invio della documentazione Pt_2 allegata alla suddetta comparsa (v. lettera del 27/3/2013); f) il deposito della memoria di replica predisposta dall'Avv. (v. e-mail del 29/3/2013); g) l'invio della sentenza d'appello, mediante CP_2 comunicazione contenente, peraltro, l'ennesimo sollecito di spontaneo pagamento dei compensi (v. e- mail del 25/6/2013). Pertanto, seppur vero che l'Avv. non ha partecipato ad alcuna delle Pt_1 udienze relative al giudizio d'appello, ciò non costituisce motivo ragionevole per negare totalmente allo stesso il diritto di ottenere la corresponsione del giusto compenso per l'attività di domiciliazione comunque svolta.”.
Aggiunge l'avv. al riguardo: “sul punto, appare opportuno richiamare il parere n. 113, Pt_1 del 18 novembre 2015 (rel. Caia), pubblicato il 14.05.16, con il quale il Consiglio Nazionale Forense, in risposta al quesito n. 108 rivolto dal COA di Pesaro, ha confermato il diritto all' onorario per il domiciliatario che abbia svolto attività difensiva senza autonomia e nel caso di attività non avente carattere di discussione. In realtà, abrogate le tariffe forensi grazie all'art. 9 del D.L. n.01/2012, la vecchia distinzione tra diritti e onorari non esiste più, parlandosi ora genericamente di compensi Contr professionali. Ciò premesso, il chiarisce che: l'attività del domiciliatario, comunque svolta, deve essere adeguatamente retribuita. Fermo restando il principio della libera determinazione del compenso, di cui all'art. 13 della legge n. 247/12, potrà farsi riferimento, se del caso, all'art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/14 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247) che testualmente prevede che “all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.”.
Il motivo coglie nel segno.
Occorre premettere che l'avvocato domiciliatario svolge un'attività diversa da quella tipica di studio, assistenza e consulenza per la pratica, ovvero di redazione di atti introduttivi, memorie istruttorie e conclusionali. Il domiciliatario, difatti, pone in essere tutta quella serie di attività da eseguire fisicamente nei vari uffici giudiziari in cui ha luogo la controversia quali, ad esempio,
l'iscrizione a ruolo della causa, le notificazioni, il deposito di atti, la richiesta ed estrazione di copie, il ritiro dei fascicoli.
Ebbene, si tratta proprio di quelle attività che rientrano tra quelle che l'avv. ha compiuto Pt_1 in relazione al giudizio di appello, in cui figura come domiciliatario (Cfr. all.ti 32, 35, 36– atto di pagina 10 di 12 appello, e-mail del 14 febbraio 2013 ed e-mail, da cui si evince in parte l'attività espletata dall'avv.
ed e-mail del 29 marzo 2013 in cui figura il deposito di memoria). Pt_1
Detta attività, ancorché non intellettuale ma materiale, in quanto compiuta da un avvocato, conferisce il diritto al relativo compenso, che può essere riconosciuto nella misura equitativamente determinata del 20 % dell'importo previsto per il difensore (non essendo, come si è detto, applicabile il
D.M. 55/2014 che riconosce espressamente il compenso per il domiciliatario nella suddetta misura del
20 %).
Nel caso concreto il compenso per il giudizio d'appello (R.G. 657/2012) può essere liquidato in base allo scaglione di valore indeterminabile al parametro minimo, attesa la modestia dell'attività effettivamente espletata dall'avv. , limitata al deposito e alla comunicazione del ricevimento di Pt_1 atti secondo quanto emerge dalle citate mail.
Può pertanto essere riconosciuto all'avv. , il 20% del compenso di € 5.400,00, pari ad € Pt_1
1.080,00.
§ 8. — In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma parziale della sentenza di primo grado, che per il rimanente si conferma, va condannato al Controparte_1 pagamento, in favore di , della ulteriore somma di € 7.503,30 (6.423,30 + 1.080,00) Parte_1 oltre agli interessi come liquidati nella sentenza di primo grado e oltre agli ulteriori interessi legali maturati dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la elementarità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 1819/2019, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, così Controparte_1 provvede:
1. Accoglie l'appello, e in riforma parzialmente della sentenza di primo grado, che per il rimanente pagina 11 di 12 conferma, condanna al pagamento in favore di della ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di € 7.503,30 oltre agli interessi come liquidati nella sentenza di primo grado e oltre agli ulteriori interessi legali maturati dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2. Condanna a rifondere a , le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 12 di 12
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SCHIRRU MARCO avv. Urzeri sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. La parte discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1644 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano n. 42, presso lo studio dell'avv. Francesco Utzeri, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Schirru (C.F. – C.F._2
giusta procura in atti Email_1
– APPELLANTE – E
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in RE TO (RI), Località S. Vittoria
– APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 § 1. – Con atto di citazione in appello, l'avv. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1819/2019, emessa dal Tribunale di Civitavecchia – pubblicata il 30/12/2019 - resa nel procedimento
R.G. n. 2627/2015, promosso dallo stesso avv. nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'avv. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 32.676,22, al netto dell'acconto ricevuto pari ad € 2.000,00 a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva prestata in favore del convenuto nel giudizio di separazione personale promosso nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Cagliari da Parte_2 iscritto al n. R.G. 977/2010. Il convenuto non si è costituito sebbene ritualmente citato ed è stato dichiarato contumace”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. , così decide: - in accoglimento della domanda, Parte_1 condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.423,30, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 8.4.2016 fino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.327,00, di cui € 1.782,00 per compensi ed
€ 545,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.”.
§ 4. — Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “A) A parziale riforma della sentenza n. 1819/2019 emessa dal Tribunale civile di
Civitavecchia, in data 12/12/2019, condannare il Sig. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, dei compensi professionali maturati per l'attività svolta in suo favore, nella misura pari a complessivi € 19.016,57, di cui € 13.091,67 per il giudizio di separazione, € 3.246,54 per il giudizio di reclamo ed € 2.678,36 per l'attività di domiciliazione nel giudizio d'appello, ovvero in subordine nella misura pari a complessivi € 14.509,35, di cui € 8.584,45 per il giudizio di separazione, € 3.246,54 per il giudizio di reclamo ed € 2.678,36 per l'attività di domiciliazione nel giudizio d'appello, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta congrua dalla Corte, al netto dell'acconto ricevuto pari ad
€ 2.000,00; B) Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio.”.
§ 5. — All'udienza a trattazione scritta dell'1/06/2021 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato, . Controparte_1
§ 6. — All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 7.1 — Il primo motivo di appello è rubricato “erronea quantificazione degli importi dovuti dal convenuto a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in suo favore dall'Avv. Parte_1 pagina 3 di 12 nel giudizio di separazione R.G. 977/10 del Tribunale di Cagliari. Erronea applicazione di Pt_1 tariffario abrogato in luogo di quello in vigore”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “orbene, ai fini della determinazione del compenso, in mancanza di un accordo tra le parti, deve applicarsi la disciplina legale vigente al momento della cessazione dell'attività difensiva (da individuarsi nella pubblicazione della sentenza di primo grado in data 6.9.2012) e dunque trovano applicazione i parametri di cui al D.M. 140/2012
(entrato in vigore il 23.8.2012)...La natura e la quantità dell'attività difensiva effettivamente svolta dall'avv. in esecuzione del mandato ricevuto, come sopra rappresentata, giustifica Pt_1
l'applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore indeterminabile. È inoltre dovuto il rimborso forfettario delle spese generali a norma dell'art. 13, comma 10, della L. 247/2017, in ragione del 12,5% del compenso liquidato. Facendo applicazione di tali criteri, ne deriva che il compenso liquidabile per l'attività prestata dall'avv. in favore di nel giudizio Pt_1 Controparte_1 di primo grado è pari a complessivi € 6.423,30, di cui: - € 1.200,00 per la fase di studio, - € 600,00 per la fase introduttiva, - € 1.200,00 per la fase istruttoria, - € 1.500,00 per la fase decisoria, - € 562,50 per spese generali forfetarie al 12,5% sul compenso totale, - € 202,50 per SS TI (4%), - €
1.158,30 a titolo di IVA al 22% sull'imponibile (€ 5.265,00). A tale somma deve essere sottratto l'acconto ricevuto per € 2.000,00.”.
Deduce l'appellante: “si ritiene che il Giudice abbia errato nell'applicare nel caso di specie, ai fini della sopra riportata quantificazione del compenso, i parametri di cui al D.M. 140/2012. Ciò in virtù del fatto che detto tariffario è stato espressamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del
D.M. 55/2014, il quale è stato invece applicato dall'esponente ai fini della quantificazione degli importi al momento della domanda giudiziale. L'applicazione di un diverso tariffario ormai abrogato non può trovare giustificazione, come invece ritenuto dal Giudice di primo grado, nel fatto che l'attività professionale debba intendersi conclusa quando il tariffario abrogato era ancora in vigore.
Infatti, il compenso professionale preteso dall'odierno appellante non era stato liquidato in tale data, ed anzi esso, in mancanza di un espresso accordo tra le parti in merito, ha costituito oggetto di liquidazione solo a seguito della pronuncia della sentenza impugnata. Nessun dubbio può esservi in merito al fatto che gli importi oggi dovuti dall'appellato abbiano costituito oggetto di liquidazione da parte del Tribunale di Civitavecchia, che infatti in sede motivazionale parla espressamente di
"compenso liquidabile per l'attività prestata dall'avv. in favore di Ai fini Pt_1 Controparte_1 dell'individuazione del tariffario applicabile, si dovrà quindi fare riferimento non già al momento in cui l'attività professionale è cessata, bensì al diverso momento in cui il relativo compenso è stato liquidato. Soccorre, a tal fine, il disposto di cui all'art. 28 del D.M. 55/2014 che, disciplinando la pagina 4 di 12 successione temporale tra la disciplina da esso introdotta e quella di cui all'abrogato D.M. 140/2012, statuisce che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.". Ciò comporta, pertanto, che le nuove disposizioni debbano applicarsi in relazione ai compensi liquidati successivamente alla loro entrata in vigore, anche se riferite ad attività svolte precedentemente alla stessa.”.
Aggiunge l'avv. al riguardo: “si ritiene quindi che in applicazione "...dei parametri medi Pt_1 previsti per lo scaglione di valore indeterminabile.", il Tribunale avrebbe dovuto correttamente quantificare gli importi dovuti all'Avv. nella seguente misura (A): Fase di studio 2.025,00, Fase Pt_1 introduttiva 1.349,00, Fase istruttoria e/o di trattazione 3.560,00, Fase decisoria 3.409,00, Totale
10.343,00. Si precisa che detta quantificazione è stata operata assumendo come riferimento lo scaglione di valore indeterminabile relativo a causa di complessità media, tenuto conto in particolare dell'intensa attività istruttoria svolta, delle problematiche emerse in ordine allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, della presentazione di ben due istanze di modifica dei provvedimenti provvisori assunti in sede presidenziale nonché dell'ulteriore attività difensiva oggetto del sub- procedimento iscritto al R.G. 977-1/2010. In subordine, qualora invece si ritenesse di applicare lo scaglione di valore indeterminabile relativo a causa di complessità bassa, il compenso avrebbe dovuto comunque quantificarsi nella seguente misura (B): Fase di studio 1.620,00, Fase introduttiva 1.147,00,
Fase istruttoria e/o di trattazione 1.720,00, Fase decisoria 2.767,00, Sommano 7.254,00. Per le stesse ragioni di cui sopra, si ritiene che il Giudice abbia errato nel determinare il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% del compenso liquidato, anziché nella misura del 15% come stabilito dalla normativa attualmente in vigore. In virtù di quanto sopra, il compenso complessivamente dovuto per l'attività professionale svolta nel giudizio di separazione avrebbe dovuto essere così quantificato (A): Compenso professionale 10.343,00, Rimb. forf. 15% sul compenso
1.551,45, SS TI 4% su € 11.894,45 = 475,77, IVA 22% sull'imponibile (€ 12.370,22)
2.721,44, A dedurre acconti - 2.000,00, Totale 13.091,67 ovvero in subordine (B): Compenso professionale 7.254,00, Rimb. forf. 15% sul compenso 1.088,10, SS TI 4% su € 8.342,10 =
333,68, IVA 22% sull'imponibile (€ 8.675,78) 1.908,67 A dedurre acconti - 2.000,00 Totale 8.584,45”.
Il motivo non coglie nel segno.
Va premesso in diritto che le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno chiarito (facendo riferimento al D.M. 140/2012, ma con principi applicabili anche al caso di specie, dato la coincidenza del disposto dell'art. 41 D.M. 140/2012 con il tenore dell'art. 28 D.M. 55/2014 e dell'art. 6 D.M.
37/2018) che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare alla disciplina introdotta dalle norme appena citate un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato pagina 5 di 12 l'ordinamento, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore il precedente criterio (cfr. Cass., Sez. U., n. 17405/2012, a cui fa espresso riferimento la relazione di accompagnamento al D.M. 55/2015 nel riferirsi alla disposizione temporale prevista dall'art. 28). La Suprema Corte ha poi precisato che vecchia regola determinativa del compenso deve invece trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui in discorso si sia completamente esaurita (e sia stata anche liquidata ...) sotto il vigore dei precedenti parametri generali (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/03/2024, n. 8376).
Ne deriva che i nuovi parametri trovano applicazione esclusivamente quando la liquidazione dei compensi professionali effettuata dal giudice nel processo patrocinato dall'avvocato avvenga in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale e la relativa prestazione professionale non risulti già integralmente compiuta sotto la vigenza dei parametri previgenti.
Nel caso di specie, l'attività professionale svolta dall'avv. risulta essersi interamente Pt_1 svolta e conclusa sotto la vigenza del previgente Decreto Ministeriale, atteso che la sentenza conclusiva del procedimento patrocinato dal suddetto legale è stata emessa il 6/09/2012.
Tale circostanza impone l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012, dovendosi ritenere che la prestazione professionale si sia esaurita sotto la vigenza di tale decreto.
Pertanto, considerato che l'incarico svolto dall'avv. riguardava un giudizio di Pt_1 separazione personale, qualificabile come controversia di valore indeterminabile, trovano applicazione le tabelle del D.M. n. 140/2012, con riferimento ai “parametri medi” previsti per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, come correttamente statuito dal Tribunale.
Altresì, il rimborso forfettario delle spese generali è dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L. 247/2012, vigente nel periodo di svolgimento della prestazione professionale, nella misura del
12,5% del compenso liquidato
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
§ 7.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato “mancata quantificazione degli importi dovuti dal convenuto a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in suo favore dall'Avv. Parte_1
nel giudizio di reclamo R.G. 120/10 della Corte d'Appello di Cagliari.”.
[...]
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “dai documenti depositati dall'odierno attore, risulta che la sua attività in favore di nell'ambito del giudizio di primo grado è consistita…nella Controparte_1
pagina 6 di 12 redazione del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale (procedimento iscritto al n. R.G. 120/2010 della Corte d'Appello di Cagliari e definito con decreto del 5.11.2010) ...”.
Deduce l'appellante: “dalla lettura di quanto sopra, parrebbe di comprendere che il Giudice abbia ritenuto di inserire l'attività professionale inerente al reclamo nell'alveo del giudizio di primo grado, per cui sarebbe stato in seguito liquidato un compenso professionale unico. La valutazione del
Giudice è palesemente errata. Il reclamo avverso l'ordinanza presidenziale ex art. 708, IV comma,
c.p.c., lungi dal configurare una mera fase del giudizio di separazione, costituisce un vero e proprio mezzo di gravame, il quale dà luogo, infatti, ad un procedimento del tutto autonomo rispetto al giudizio di separazione che continua a svolgersi dinanzi al Tribunale. Il procedimento di reclamo, inoltre, si svolge dinanzi a diverso organo giudiziario (la Corte d'Appello), con proprio autonomo ruolo e svolgimento, e definito autonomamente dal giudizio di separazione con proprio provvedimento
(decreto), con il quale vengono altresì assunte autonome statuizioni anche sotto il profilo delle spese processuali. Esso non può quindi considerarsi come mera "fase" del procedimento di separazione, anche perché il suo svolgimento è meramente eventuale e totalmente dipendente dall'iniziativa della parte che ritenga errati o immotivati i provvedimenti assunti in sede presidenziale, e che pertanto intende avvalersi di tale strumento di "riesame" degli elementi e delle circostanze già valutate, da parte della Corte d'Appello. Stando così le cose, non si comprende per quale ragione il Giudice abbia ritenuto di liquidare un compenso unico per l'intera attività svolta dall'odierno esponente, anziché liquidare, come richiesto, separato compenso per l'attività professionale svolta in sede di reclamo, il quale ha richiesto attività di studio, preparatoria e di trattazione completamente diversa e ben distinta da quella svolta nel giudizio di separazione.”.
Aggiunge l'avv. al riguardo: “è in ogni caso errato sostenere, come fatto dal Tribunale, Pt_1 che l'attività del legale si sia concretata esclusivamente nella "redazione del reclamo". L'esponente ha infatti curato la difesa del Sig. per l'intero procedimento dinanzi alla Corte d'Appello in ogni CP_1 sua fase, e ciò è ampiamente comprovato dalla documentazione prodotta, ed in particolar modo si evince dalla lettura del decreto che ha definito tale giudizio (v. doc. 12 fascicolo I grado). In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che lo scrivente Legale abbia pieno diritto a vedersi liquidati separati compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse del Sig. nel procedimento di Controparte_1 reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari. Tali compensi, in applicazione del tariffario attualmente in vigore, dovranno essere così determinati: Compenso unico (volontaria giurisdizione)
2.225,00, Rimb. forf. 15% sul compenso 333,75, SS TI 4% su € 2.558,75 = 102,35, IVA 22% sull'imponibile (€ 2.661,10) = 585,44, Totale 3.246,54 ovvero nella misura che sarà ritenuta congrua e pagina 7 di 12 secondo i parametri del tariffario che la Corte adita riterrà applicabili (D.M. 55/2014, ovvero in subordine, D.M. 140/2012)”.
Il motivo merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di legittimità, in merito alla natura dei provvedimenti presidenziale ex 708 c.p.c., afferma che “l'introduzione [...] dell'art. 708, comma 3, che consente di proporre reclamo avverso i provvedimenti in esame, ha indotto poi ad accostare, pur con le dovute differenze, la relativa disciplina a quella dei provvedimenti cautelari, evidenziando che l'art. 669-septies c.p.c., comma 2 e art. 669-octies c.p.c., comma 7, impongono di provvedere sulle spese del procedimento cautelare soltanto se la domanda venga proposta ante causam, [...] qualora invece il provvedimento cautelare sia emesso in corso di causa, non vi è necessità di una pronuncia immediata sulle spese del relativo procedimento, il quale s'innesta sul giudizio di merito come una fase incidentale e ne condivide normalmente la sorte,[...]” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud.
09/01/2020) 30/04/2020, n. 8432).
La Corte di SSzione attribuisce, quindi, natura cautelare ai provvedimenti ex art. 708, comma
3, c.p.c. e, dunque, al relativo reclamo e, pertanto, riconosce a quest'ultimo autonomia rispetto al giudizio di separazione in primo grado, trattandosi peraltro di un giudizio che si svolge dinnanzi ad un giudice di grado superiore.
Ne consegue che il procedimento di reclamo non può essere considerato una fase interna del giudizio di separazione, ma integra un autonomo segmento processuale, cui deve corrispondere una separata liquidazione del compenso professionale riferito all'attività ivi svolta.
Pertanto, considerato che l'incarico svolto dall'avv. riguardava un reclamo cautelare Pt_1 avverso ordinanza presidenziale ex 708, III comma, c.p.c. - il cui relativo procedimento veniva iscritto al ruolo della Corte D'Appello di Cagliari, al n. R.G. 120/2010 e definito con provvedimento del
5/11/2010 - e rilevato che lo stesso verteva sulle medesime questioni di fatto e di diritto già affrontate in primo grado, senza richiedere un ulteriore approfondimento tecnico-giuridico o la trattazione di profili nuovi, trovano applicazione le tabelle del D.M. n. 140/2012, relative ai procedimenti dinnanzi alla Corte di Appello, con riferimento ai “parametri minimi” previsti per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
Va altresì evidenziato che il rimborso forfettario delle spese generali è dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L. 247/2012 nella misura del 12,5% del compenso liquidato.
Ne consegue che al difensore appellante possono essere riconosciuti i seguenti compensi per l'attività professionale svolta:
Fase di studio € 1.200,00 pagina 8 di 12 Fase introduttiva € 600,00
Fase istruttoria € 1.200,00
Fase decisoria € 1.500,00
Compenso tabellare ex art. 11: € 4.500,00
Spese generali (12,5% su onorari) € 562,50
SS TI (4%) € 202,50
Totale imponibile € 5.265,00
IVA 22% su Imponibile € 1.158,30
Totale documento € 6.423,30
L'importo spettante all'avv. a titolo di compensi per l'attività professionale è dunque Pt_1 pari ad € 6.423,30 (€ 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, pari a € 562,50, €
1.158,30 ed € 202,50).
§ 7.3 — Il terzo motivo di appello è rubricato “mancata liquidazione dei compensi per l'attività di domiciliazione relativa al giudizio d'appello (R.G. 657/2012)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “quanto alla domiciliazione presso l'avv. Pisani nel successivo grado di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari (n. R.G. 657/2012), non si ritiene di dover liquidare alcuna ulteriore somma, atteso che non risulta provato (né allegato) lo svolgimento di alcuna attività (ad es. di partecipazione alle udienze).”.
Deduce l'appellante: “anche in questo caso, la valutazione del Tribunale non è corretta. Se infatti il Giudice avesse esaminato con attenzione la documentazione prodotta, avrebbe potuto chiaramente ritenere accertata e dimostrata l'attività di domiciliazione svolta in favore del Sig.
[...]
Anzitutto, l'avvenuta elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. trova riscontro CP_1 Pt_1 negli atti di causa, ed in particolare nell'atto d'appello (doc. 32 fascicolo di parte I grado) ove viene espressamente dichiarata l'elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. in Parte_1
Cagliari. Inoltre, l'attività di domiciliazione svolta emerge con chiarezza dall'esame della corrispondenza intercorsa con l'Avv. cui il ha affidato il patrocinio del Controparte_2 CP_1 giudizio di appello avverso la sentenza di separazione. Da tale corrispondenza (v. doc. 36) si evince che lo scrivente Legale ha curato: a) l'iscrizione a ruolo dell'appello predisposto dalla Collega presso la Corte d'Appello di Cagliari, nonché il deposito del fascicolo di parte di I e II grado (v. e-mail
18/12/12); b) la comunicazione alla Collega del decreto di fissazione della prima udienza d'appello, nonché la richiesta delle copie conformi del ricorso e del decreto ai fini della notifica (v. e-mail
14/2/2013); c) la materiale notifica del ricorso e del decreto e la sua comunicazione alla Collega (v. e- mail del 22/2/2013); d) la trasmissione alla Collega della comparsa di costituzione depositata pagina 9 di 12 nell'interesse della Sig.ra (v. n. 2 e-mail del 22/3/2013); e) l'invio della documentazione Pt_2 allegata alla suddetta comparsa (v. lettera del 27/3/2013); f) il deposito della memoria di replica predisposta dall'Avv. (v. e-mail del 29/3/2013); g) l'invio della sentenza d'appello, mediante CP_2 comunicazione contenente, peraltro, l'ennesimo sollecito di spontaneo pagamento dei compensi (v. e- mail del 25/6/2013). Pertanto, seppur vero che l'Avv. non ha partecipato ad alcuna delle Pt_1 udienze relative al giudizio d'appello, ciò non costituisce motivo ragionevole per negare totalmente allo stesso il diritto di ottenere la corresponsione del giusto compenso per l'attività di domiciliazione comunque svolta.”.
Aggiunge l'avv. al riguardo: “sul punto, appare opportuno richiamare il parere n. 113, Pt_1 del 18 novembre 2015 (rel. Caia), pubblicato il 14.05.16, con il quale il Consiglio Nazionale Forense, in risposta al quesito n. 108 rivolto dal COA di Pesaro, ha confermato il diritto all' onorario per il domiciliatario che abbia svolto attività difensiva senza autonomia e nel caso di attività non avente carattere di discussione. In realtà, abrogate le tariffe forensi grazie all'art. 9 del D.L. n.01/2012, la vecchia distinzione tra diritti e onorari non esiste più, parlandosi ora genericamente di compensi Contr professionali. Ciò premesso, il chiarisce che: l'attività del domiciliatario, comunque svolta, deve essere adeguatamente retribuita. Fermo restando il principio della libera determinazione del compenso, di cui all'art. 13 della legge n. 247/12, potrà farsi riferimento, se del caso, all'art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/14 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247) che testualmente prevede che “all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.”.
Il motivo coglie nel segno.
Occorre premettere che l'avvocato domiciliatario svolge un'attività diversa da quella tipica di studio, assistenza e consulenza per la pratica, ovvero di redazione di atti introduttivi, memorie istruttorie e conclusionali. Il domiciliatario, difatti, pone in essere tutta quella serie di attività da eseguire fisicamente nei vari uffici giudiziari in cui ha luogo la controversia quali, ad esempio,
l'iscrizione a ruolo della causa, le notificazioni, il deposito di atti, la richiesta ed estrazione di copie, il ritiro dei fascicoli.
Ebbene, si tratta proprio di quelle attività che rientrano tra quelle che l'avv. ha compiuto Pt_1 in relazione al giudizio di appello, in cui figura come domiciliatario (Cfr. all.ti 32, 35, 36– atto di pagina 10 di 12 appello, e-mail del 14 febbraio 2013 ed e-mail, da cui si evince in parte l'attività espletata dall'avv.
ed e-mail del 29 marzo 2013 in cui figura il deposito di memoria). Pt_1
Detta attività, ancorché non intellettuale ma materiale, in quanto compiuta da un avvocato, conferisce il diritto al relativo compenso, che può essere riconosciuto nella misura equitativamente determinata del 20 % dell'importo previsto per il difensore (non essendo, come si è detto, applicabile il
D.M. 55/2014 che riconosce espressamente il compenso per il domiciliatario nella suddetta misura del
20 %).
Nel caso concreto il compenso per il giudizio d'appello (R.G. 657/2012) può essere liquidato in base allo scaglione di valore indeterminabile al parametro minimo, attesa la modestia dell'attività effettivamente espletata dall'avv. , limitata al deposito e alla comunicazione del ricevimento di Pt_1 atti secondo quanto emerge dalle citate mail.
Può pertanto essere riconosciuto all'avv. , il 20% del compenso di € 5.400,00, pari ad € Pt_1
1.080,00.
§ 8. — In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma parziale della sentenza di primo grado, che per il rimanente si conferma, va condannato al Controparte_1 pagamento, in favore di , della ulteriore somma di € 7.503,30 (6.423,30 + 1.080,00) Parte_1 oltre agli interessi come liquidati nella sentenza di primo grado e oltre agli ulteriori interessi legali maturati dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la elementarità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 1819/2019, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, così Controparte_1 provvede:
1. Accoglie l'appello, e in riforma parzialmente della sentenza di primo grado, che per il rimanente pagina 11 di 12 conferma, condanna al pagamento in favore di della ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di € 7.503,30 oltre agli interessi come liquidati nella sentenza di primo grado e oltre agli ulteriori interessi legali maturati dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2. Condanna a rifondere a , le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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