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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2741/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Rachele Posteraro Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.6.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe chiedendo “[..] 1. Accertare e dichiarare
l'illegittimità del calcolo delle spettanze effettuato dalla convenuta in relazione alle ferie e ai permessi maturati e non goduti, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dei residui maturati fino ad aprile e luglio 2022 2.
Condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.657,29 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa,
a titolo di differenze retributive per ferie e permessi non goduti e/o non liquidati, oltre accessori di legge;
[..]”.
benchè citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La causa veniva rinviata all'udienza del 28.102025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
1 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuti meno i motivi di contrasto inter partes a seguito dell'intervenuta conciliazione, per come documentato dal relativo verbale depositato da parte ricorrente.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2741/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Rachele Posteraro Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.6.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe chiedendo “[..] 1. Accertare e dichiarare
l'illegittimità del calcolo delle spettanze effettuato dalla convenuta in relazione alle ferie e ai permessi maturati e non goduti, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dei residui maturati fino ad aprile e luglio 2022 2.
Condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.657,29 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa,
a titolo di differenze retributive per ferie e permessi non goduti e/o non liquidati, oltre accessori di legge;
[..]”.
benchè citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La causa veniva rinviata all'udienza del 28.102025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
1 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuti meno i motivi di contrasto inter partes a seguito dell'intervenuta conciliazione, per come documentato dal relativo verbale depositato da parte ricorrente.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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