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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/08/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Monocratico, dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 1883 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2009, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, vertente
1 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 virtù di procure in atti dagli avv.ti Erminia Rienzo e Maria Sorrentino, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giovanni a Piro (SA) alla Piazza Europa, n. 3
OPPONENTE
E
, già (P.I. , nella Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Mario Carrato in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Vallo della Lucania, piazza Vittorio Emanuele n. 50
OPPOSTO
, rappresentato e difeso a mezzo di Controparte_4 funzionario delegato, in virtù di delega allegata agli atti
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31.10.2009 proponeva Parte_1 opposizione alla cartella esattoriale n. 10020090079963830, emessa da
(Agente per la Riscossione di Salerno) e notificata in Controparte_1 data 19.10.2009 con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.183,62 oltre euro 5,88 per diritti di notifica.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la nullità, illegittimità della cartella che a pag. 2 faceva riferimento a “spese di giustizia”, mentre a pag. 4 indicava quale titolo per cui si agiva la sentenza resa nel procedimento n. 20/04 RG dal Giudice di Pace di Pisciotta, il quale
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
assolveva gli imputati perché “il fatto non costituisce reato”, condannando il querelante al pagamento delle spese processuali.
In particolare, l'opponente lamentava l'illegittimità della procedura di recupero delle spese sostenute dallo Stato per l'ammissione al gratuito patrocinio degli imputati, poi assolti, atteso che nessuna condanna era stata pronunziata in tal senso. Eccepiva, inoltre, la nullità della cartella impugnata perché non sottoscritta dal legale rappresentante dell' e priva di motivazione. Controparte_5
Tanto premesso, citava in giudizio l'Ufficio del Giudice di Pace di
Pisciotta ed chiedendo, in accoglimento Controparte_1 dell'opposizione e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, dichiarare la nullità della stessa;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giustizia.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 05.01.2010 si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc;
sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto di contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore, ossia il . Controparte_4
Inoltre, trattandosi di tributi, eccepiva il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, in favore dell'autorità tributaria;
deduceva ancora l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine previsto per legge;
l'incompetenza per territorio del Giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva;
infine, l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Chiedeva, pertanto, preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei termini a comparire;
dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per erroneità della citazione in giudizio dell'ente impositore;
dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della commissione tributaria;
rigettarsi l'opposizione nei confronti della convenuta per carenza di legittimazione passiva;
dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva;
dichiararsi l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del
Tribunale di Napoli;
dichiararsi l'incompetenza per materia del giudice
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
adito; subordinatamente, nel merito rigettarsi l'opposizione in quanto infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, accogliendo la richiesta di parte attrice, autorizzava la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti dell'ente impositore, che non era stato convenuto precedentemente in giudizio.
Si costituiva altresì in giudizio il , a mezzo di Controparte_4 funzionario delegato, il quale eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito dal momento che l'art. 22 bis della legge 689/1981 stabilisce che la competenza per i giudizi di opposizione spetta al Giudice di Pace, indicando in maniera precisa i casi in cui l'opposizione si propone dinanzi al Tribunale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale adito, con condanna del ricorrente alle spese.
La causa istruita documentalmente, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, con provvedimento del veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte di per inosservanza dei Controparte_1 termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mera proposizione dell'eccezione di mancato rispetto del termine a comparire, non accompagnata da un'espressa richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto di tale termine, non è idonea ad impedire l'effetto sanante della costituzione del convenuto (cfr. Cass. 12129/2004).
Pertanto, se il convenuto costituendosi, non faccia espressa richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, il difetto si considera sanato. Ed ancora, in materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cpc, laddove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione (Corte di Cassazione Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21910 del 16/10/2014). Nel caso di specie, l'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio ha eccepito esclusivamente l'inosservanza del termine a comparire, senza chiedere la fissazione di una nuova udienza, svolgendo oltretutto anche difese nel merito. Tale condotta è da ritenersi, pertanto, idonea a sanare la dedotta nullità, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata.
Sempre in via preliminare va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario atteso che, l'impugnazione di cartelle di pagamento relative a spese di giustizia rientra nella giurisdizione ordinaria non vertendosi in tema di tributi (cfr., ad es., Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979).
Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione di incompetenza per territorio. Dirimente a tal fine è il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso da questo
Tribunale, che al riguardo si è così espressa: nel “giudizio di opposizione all'esecuzione con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dell'inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione debba essere effettuata con riferimento all'art. 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'art.
480, terzo, cod. proc. civ., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto”. Dunque, il Giudice competente per territorio è quello del luogo in cui viene notificata la cartella di pagamento;
essendo la cartella di pagamento notificata in Camerota, il Tribunale adito è senz'altro competente per territorio.
Del pari infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da . Sul punto deve, innanzitutto, Controparte_1 premettersi che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente
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impositore; o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi imputabili all'ente impositore emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione.
La potenziale connessione tra il giudizio di opposizione a cartella esattoriale e quello avente ad oggetto il credito dalla stessa portato, anziché da una inesistente inscindibilità dei rapporti sottostanti, scaturisce dalla singolarità dell'esecuzione esattoriale, nella quale l'attività esecutiva è posta in essere, in virtù di un rapporto complesso, da un soggetto diverso dal creditore, e pur tuttavia autonomo rispetto allo stesso, il che dà ragione della oggettiva autonomia tra i due giudizi connessi. Tuttavia, l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente ed ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore. Per tali ragioni, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall' va Controparte_6 rigettata.
Venendo al merito della vicenda, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di cui in seguito.
In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione della domanda.
[...] lamenta, infatti, l'illegittimità della pretesa creditoria, Parte_1 asserendo che la sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta, titolo su cui si fonda la cartella esattoriale impugnata, condannava l'opponente solamente al pagamento delle spese processuali, tra l'altro regolarmente pagate, e non anche a quelle sostenute per la difesa degli imputati, poi assolti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. L'impugnazione proposta ha dunque ad oggetto l'an debeatur, ossia l'effettiva debenza delle somme intimate con la cartella di pagamento, e va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Ciò posto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale,
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sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale”. (così Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
14598 del 09/07/2020; Cass. Civ., n. 37138 del 19/12/2022; Cass.
Pen., Sez. 1, Sent. n. 11604 del 15/12/2015; più di recente, Cass. Pen.,
Sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29/10/2019). Occorre, dunque, distinguere tra: a) le contestazioni attinenti al “perimetro” della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale – ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del “titolo giudiziale”; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva.
Va, altresì, richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui “in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla di cui all'art. Controparte_7
227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la
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notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo” (Cass., sez. 3, Sentenza n. 2553 del
30/01/2019).
Coordinando i principi di diritto sin qui richiamati con quelli generali in tema di esecuzione forzata fondata su titoli giudiziali e/o stragiudiziali, ed applicandoli alla fattispecie in esame, deve, in definitiva, affermarsi che la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale, pur non presupponendo la notificazione del titolo esecutivo, deve necessariamente contenere l'indicazione (comprensibile) della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo;
essa non deve invece necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avvenuta l'attività di “auto- liquidazione” di dette spese, in via amministrativa, da parte dell'ente creditore. (Cass. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 2797 del 31/01/2019).
Qualora in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., il debitore contesti la suddetta “auto-liquidazione” delle spese in via amministrativa, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta auto-liquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
8 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
È opportuno altresì precisare – per meglio inquadrare la situazione in esame – che la fattispecie del recupero delle spese di giustizia penali mediante ruolo presenta, in effetti, una sua innegabile peculiarità, in quanto si fonda su una condanna emessa in sede giudiziaria, che si presenta, in fase iniziale, evidentemente “generica” (la condanna del giudice penale al pagamento delle spese processuali, senza liquidazione delle stesse); al tempo stesso, è previsto per legge che la concreta liquidazione del relativo credito avvenga non in via giudiziale ma in via amministrativa, ai fini dell'iscrizione a ruolo. Vi è quindi una integrazione del titolo giudiziario (relativo al solo an debeatur) che avviene in via stragiudiziale (amministrativa), mediante la liquidazione in concreto (del quantum debeatur) delle spese oggetto della condanna giudiziale. Si tratta, in altri termini, di una esecuzione che si fonda su titolo che potrebbe in qualche modo definirsi solo “parzialmente giudiziale”.
Tanto premesso, nel caso in questione l'opponente non ha messo in discussione la portata della decisione del giudice penale, ma la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, in quanto la sentenza del GdP, titolo della successiva cartella di pagamento, assolveva gli imputati perché “il fatto non Part costituisce reato” e condannava la querelante ( al Parte_1 pagamento delle sole spese processuali;
tra queste, secondo le asserzioni di parte opponente, non potevano farsi rientrare anche le spese liquidate in favore degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Orbene, giova ricordare che nel giudizio di opposizione, è onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta auto-liquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese
9 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
Conseguentemente, in caso di totale carenza o insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore e/o dall'agente della riscossione in relazione all'attività amministrativa di liquidazione delle spese di giustizia, che non consenta al giudice dell'opposizione di effettuare la indicata verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività, anche con riguardo alla pertinenza delle spese oggetto di intimazione ai reati per cui l'intimato è stato condannato, l'opposizione dovrà essere accolta.
Nel caso di specie, ha prodotto in giudizio Controparte_1 esclusivamente l'estratto di ruolo, mentre l'Ufficio del Giudice di Pace di
Pisciotta, su indicazione del Ministero della Giustizia, ha trasmesso copia del fascicolo del procedimento penale, insieme al foglio notizie.
Orbene, tale documentazione oltre che generica è assolutamente insufficiente a consentire di verificare la pertinenza dell'importo intimato alla condanna alle spese subita in sede penale, soprattutto in virtù del fatto che gli imputati erano stati assolti perché il fatto non costituisce reato, circostanza per la quale il codice di procedura penale non prevede condanna alle spese per il querelante. Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Dall'accoglimento dell'opposizione consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione dedotti dall'opponente e concernenti la regolarità formale della cartella esattoriale.
Le spese vanno integralmente compensate in considerazione di quanto previsto dall'art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
10 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
10020090079963830;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 6.8.2025
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
11
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Monocratico, dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 1883 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2009, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, vertente
1 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 virtù di procure in atti dagli avv.ti Erminia Rienzo e Maria Sorrentino, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giovanni a Piro (SA) alla Piazza Europa, n. 3
OPPONENTE
E
, già (P.I. , nella Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Mario Carrato in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Vallo della Lucania, piazza Vittorio Emanuele n. 50
OPPOSTO
, rappresentato e difeso a mezzo di Controparte_4 funzionario delegato, in virtù di delega allegata agli atti
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31.10.2009 proponeva Parte_1 opposizione alla cartella esattoriale n. 10020090079963830, emessa da
(Agente per la Riscossione di Salerno) e notificata in Controparte_1 data 19.10.2009 con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.183,62 oltre euro 5,88 per diritti di notifica.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la nullità, illegittimità della cartella che a pag. 2 faceva riferimento a “spese di giustizia”, mentre a pag. 4 indicava quale titolo per cui si agiva la sentenza resa nel procedimento n. 20/04 RG dal Giudice di Pace di Pisciotta, il quale
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
assolveva gli imputati perché “il fatto non costituisce reato”, condannando il querelante al pagamento delle spese processuali.
In particolare, l'opponente lamentava l'illegittimità della procedura di recupero delle spese sostenute dallo Stato per l'ammissione al gratuito patrocinio degli imputati, poi assolti, atteso che nessuna condanna era stata pronunziata in tal senso. Eccepiva, inoltre, la nullità della cartella impugnata perché non sottoscritta dal legale rappresentante dell' e priva di motivazione. Controparte_5
Tanto premesso, citava in giudizio l'Ufficio del Giudice di Pace di
Pisciotta ed chiedendo, in accoglimento Controparte_1 dell'opposizione e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, dichiarare la nullità della stessa;
con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giustizia.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 05.01.2010 si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc;
sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto di contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore, ossia il . Controparte_4
Inoltre, trattandosi di tributi, eccepiva il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, in favore dell'autorità tributaria;
deduceva ancora l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine previsto per legge;
l'incompetenza per territorio del Giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva;
infine, l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Chiedeva, pertanto, preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei termini a comparire;
dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per erroneità della citazione in giudizio dell'ente impositore;
dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della commissione tributaria;
rigettarsi l'opposizione nei confronti della convenuta per carenza di legittimazione passiva;
dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva;
dichiararsi l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del
Tribunale di Napoli;
dichiararsi l'incompetenza per materia del giudice
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
adito; subordinatamente, nel merito rigettarsi l'opposizione in quanto infondata, con vittoria delle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, accogliendo la richiesta di parte attrice, autorizzava la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti dell'ente impositore, che non era stato convenuto precedentemente in giudizio.
Si costituiva altresì in giudizio il , a mezzo di Controparte_4 funzionario delegato, il quale eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito dal momento che l'art. 22 bis della legge 689/1981 stabilisce che la competenza per i giudizi di opposizione spetta al Giudice di Pace, indicando in maniera precisa i casi in cui l'opposizione si propone dinanzi al Tribunale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale adito, con condanna del ricorrente alle spese.
La causa istruita documentalmente, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, con provvedimento del veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte di per inosservanza dei Controparte_1 termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mera proposizione dell'eccezione di mancato rispetto del termine a comparire, non accompagnata da un'espressa richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto di tale termine, non è idonea ad impedire l'effetto sanante della costituzione del convenuto (cfr. Cass. 12129/2004).
Pertanto, se il convenuto costituendosi, non faccia espressa richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, il difetto si considera sanato. Ed ancora, in materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cpc, laddove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1883/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione (Corte di Cassazione Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21910 del 16/10/2014). Nel caso di specie, l'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio ha eccepito esclusivamente l'inosservanza del termine a comparire, senza chiedere la fissazione di una nuova udienza, svolgendo oltretutto anche difese nel merito. Tale condotta è da ritenersi, pertanto, idonea a sanare la dedotta nullità, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata.
Sempre in via preliminare va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario atteso che, l'impugnazione di cartelle di pagamento relative a spese di giustizia rientra nella giurisdizione ordinaria non vertendosi in tema di tributi (cfr., ad es., Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979).
Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione di incompetenza per territorio. Dirimente a tal fine è il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso da questo
Tribunale, che al riguardo si è così espressa: nel “giudizio di opposizione all'esecuzione con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dell'inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione debba essere effettuata con riferimento all'art. 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'art.
480, terzo, cod. proc. civ., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto”. Dunque, il Giudice competente per territorio è quello del luogo in cui viene notificata la cartella di pagamento;
essendo la cartella di pagamento notificata in Camerota, il Tribunale adito è senz'altro competente per territorio.
Del pari infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da . Sul punto deve, innanzitutto, Controparte_1 premettersi che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente
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impositore; o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi imputabili all'ente impositore emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione.
La potenziale connessione tra il giudizio di opposizione a cartella esattoriale e quello avente ad oggetto il credito dalla stessa portato, anziché da una inesistente inscindibilità dei rapporti sottostanti, scaturisce dalla singolarità dell'esecuzione esattoriale, nella quale l'attività esecutiva è posta in essere, in virtù di un rapporto complesso, da un soggetto diverso dal creditore, e pur tuttavia autonomo rispetto allo stesso, il che dà ragione della oggettiva autonomia tra i due giudizi connessi. Tuttavia, l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente ed ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore. Per tali ragioni, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall' va Controparte_6 rigettata.
Venendo al merito della vicenda, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di cui in seguito.
In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione della domanda.
[...] lamenta, infatti, l'illegittimità della pretesa creditoria, Parte_1 asserendo che la sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta, titolo su cui si fonda la cartella esattoriale impugnata, condannava l'opponente solamente al pagamento delle spese processuali, tra l'altro regolarmente pagate, e non anche a quelle sostenute per la difesa degli imputati, poi assolti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. L'impugnazione proposta ha dunque ad oggetto l'an debeatur, ossia l'effettiva debenza delle somme intimate con la cartella di pagamento, e va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Ciò posto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale,
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sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale”. (così Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
14598 del 09/07/2020; Cass. Civ., n. 37138 del 19/12/2022; Cass.
Pen., Sez. 1, Sent. n. 11604 del 15/12/2015; più di recente, Cass. Pen.,
Sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29/10/2019). Occorre, dunque, distinguere tra: a) le contestazioni attinenti al “perimetro” della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale – ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del “titolo giudiziale”; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva.
Va, altresì, richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui “in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla di cui all'art. Controparte_7
227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la
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notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo” (Cass., sez. 3, Sentenza n. 2553 del
30/01/2019).
Coordinando i principi di diritto sin qui richiamati con quelli generali in tema di esecuzione forzata fondata su titoli giudiziali e/o stragiudiziali, ed applicandoli alla fattispecie in esame, deve, in definitiva, affermarsi che la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale, pur non presupponendo la notificazione del titolo esecutivo, deve necessariamente contenere l'indicazione (comprensibile) della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo;
essa non deve invece necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avvenuta l'attività di “auto- liquidazione” di dette spese, in via amministrativa, da parte dell'ente creditore. (Cass. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 2797 del 31/01/2019).
Qualora in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., il debitore contesti la suddetta “auto-liquidazione” delle spese in via amministrativa, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta auto-liquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
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È opportuno altresì precisare – per meglio inquadrare la situazione in esame – che la fattispecie del recupero delle spese di giustizia penali mediante ruolo presenta, in effetti, una sua innegabile peculiarità, in quanto si fonda su una condanna emessa in sede giudiziaria, che si presenta, in fase iniziale, evidentemente “generica” (la condanna del giudice penale al pagamento delle spese processuali, senza liquidazione delle stesse); al tempo stesso, è previsto per legge che la concreta liquidazione del relativo credito avvenga non in via giudiziale ma in via amministrativa, ai fini dell'iscrizione a ruolo. Vi è quindi una integrazione del titolo giudiziario (relativo al solo an debeatur) che avviene in via stragiudiziale (amministrativa), mediante la liquidazione in concreto (del quantum debeatur) delle spese oggetto della condanna giudiziale. Si tratta, in altri termini, di una esecuzione che si fonda su titolo che potrebbe in qualche modo definirsi solo “parzialmente giudiziale”.
Tanto premesso, nel caso in questione l'opponente non ha messo in discussione la portata della decisione del giudice penale, ma la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, in quanto la sentenza del GdP, titolo della successiva cartella di pagamento, assolveva gli imputati perché “il fatto non Part costituisce reato” e condannava la querelante ( al Parte_1 pagamento delle sole spese processuali;
tra queste, secondo le asserzioni di parte opponente, non potevano farsi rientrare anche le spese liquidate in favore degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Orbene, giova ricordare che nel giudizio di opposizione, è onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta auto-liquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese
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addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
Conseguentemente, in caso di totale carenza o insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore e/o dall'agente della riscossione in relazione all'attività amministrativa di liquidazione delle spese di giustizia, che non consenta al giudice dell'opposizione di effettuare la indicata verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività, anche con riguardo alla pertinenza delle spese oggetto di intimazione ai reati per cui l'intimato è stato condannato, l'opposizione dovrà essere accolta.
Nel caso di specie, ha prodotto in giudizio Controparte_1 esclusivamente l'estratto di ruolo, mentre l'Ufficio del Giudice di Pace di
Pisciotta, su indicazione del Ministero della Giustizia, ha trasmesso copia del fascicolo del procedimento penale, insieme al foglio notizie.
Orbene, tale documentazione oltre che generica è assolutamente insufficiente a consentire di verificare la pertinenza dell'importo intimato alla condanna alle spese subita in sede penale, soprattutto in virtù del fatto che gli imputati erano stati assolti perché il fatto non costituisce reato, circostanza per la quale il codice di procedura penale non prevede condanna alle spese per il querelante. Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Dall'accoglimento dell'opposizione consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione dedotti dall'opponente e concernenti la regolarità formale della cartella esattoriale.
Le spese vanno integralmente compensate in considerazione di quanto previsto dall'art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
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a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
10020090079963830;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 6.8.2025
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
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