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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12634/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12634/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 Parte_3 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ARMENTANO MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2 28/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 573 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/09/2004. Per_1
Con ricorso depositato il 21/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e , Parte_1 Pt_2 [...]
. Parte_4
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nei rispettivi periodi Per_1 di convivenza e che siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate per il figlio Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale Ordinario di Torino sottoscritto in data 15.03.2016, le cui disposizioni si trascrivono qui di seguito: 1) Sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese: a) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi, dandosi tuttavia atto che nella fattispecie non esistono tali animali;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, dandosi atto che nella fattispecie tali spese riguardano l'autovettura Mercedes SLK targata EK715FA, che attualmente è già intestata al figlio i) spese per la patente, dandosi tuttavia atto che il figlio Per_1 è già munito di patente;
j) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o Per_1 urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. 2) Sempre alla stregua dell'indicato Protocollo devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo pagina 2 di 3 il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; h) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
j) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
k) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
PRENDE ATTO che le parti convengono altresì che, per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 euro, il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto ogni loro questione economica e patrimoniale e di non avere quindi più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causale;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento nei reciproci confronti;
PONE ad integrale carico di tutte le spese di giudizio e patrocinio del presente Parte_1 procedimento, compresi il rimborso forfettario delle spese generali, il CPA e l'IVA di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12634/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 Parte_3 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ARMENTANO MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2 28/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 573 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/09/2004. Per_1
Con ricorso depositato il 21/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e , Parte_1 Pt_2 [...]
. Parte_4
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nei rispettivi periodi Per_1 di convivenza e che siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate per il figlio Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale Ordinario di Torino sottoscritto in data 15.03.2016, le cui disposizioni si trascrivono qui di seguito: 1) Sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese: a) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi, dandosi tuttavia atto che nella fattispecie non esistono tali animali;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, dandosi atto che nella fattispecie tali spese riguardano l'autovettura Mercedes SLK targata EK715FA, che attualmente è già intestata al figlio i) spese per la patente, dandosi tuttavia atto che il figlio Per_1 è già munito di patente;
j) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o Per_1 urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. 2) Sempre alla stregua dell'indicato Protocollo devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo pagina 2 di 3 il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; h) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
i) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
j) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
k) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
PRENDE ATTO che le parti convengono altresì che, per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 euro, il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto ogni loro questione economica e patrimoniale e di non avere quindi più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causale;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento nei reciproci confronti;
PONE ad integrale carico di tutte le spese di giudizio e patrocinio del presente Parte_1 procedimento, compresi il rimborso forfettario delle spese generali, il CPA e l'IVA di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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