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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VIII civile
Proc. n. 7522/2025 R.G.
a scioglimento della riserva;
esaminati atti e documenti di causa;
rilevato che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 663 c.p.c. parte intimata compariva opponendosi alla convalida dello sfratto, contestando la sussistenza della morosità intimata per intervenuto accordo tra le parti ed in ogni caso per avvenuto pagamento delle mensilità oggetto di intimazione (luglio e agosto 2024), eccependo in via riconvenzionale l'inadempimento della locatrice all'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto ex art. 1575 C.c. n. 2, chiedendo il risarcimento del danno;
che, parte locatrice precisava l'ammontare della morosità in euro 2.632,47 anziché euro
3.212,47 avendo erroneamente indicato, come dovute, anche le mensilità di luglio e agosto 2024, effettivamente saldate, risultando tuttavia insoluta l'ulteriore mensilità di novembre 2024, oltre gli oneri accessori;
insisteva, pertanto, nella convalida dello sfratto con ingiunzione di pagamento e in subordine, stante l'opposizione del convenuto, chiedeva pronunciarsi ordinanza ex art. 665 c.p.c. ritenuto
-che con l'opposizione non vi sono più gli estremi né per la convalida né per l'emissione di decreto ingiuntivo, ma può pronunciarsi ordinanza di rilascio;
-che debba essere accolta l'istanza di concessione dell'ordinanza di rilascio ex art 665 cpc non essendo l'opposizione proposta, allo stato e salva diversa valutazione, assistita da adeguato fumus di fondatezza e fondata su prova scritta, avendo la stessa parte conduttrice riconosciuto di essere debitrice nel pagamento della mensilità di novembre
2024 e oneri accessori
- che dalla scrittura di transazione non si evince un'espressa rinuncia della locatrice alle mensilità oggetto di intimazione (dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024), che effettivamente non risultano pagate
-che il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o determinarne unilateralmente l'importo nel caso di riduzione o
Pagina 1 diminuzione del godimento del bene poiché “la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte” (cfr. ex plurimis Cass. n. 7772/04, Cass. n. 3341/01, Cass. n. 9863/98 e Cass. n. 3411/83); solo in questo caso infatti si addiviene ad una tale alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti;
-che nel caso di specie, il convenuto ha continuato a godere pienamente dell'immobile condotto in locazione;
-che, ai sensi dell'art. 56 legge 392/1978, deve, pertanto, essere fissato il termine per l'esecuzione del rilascio che, comparate le esigenze del locatore con quelle del conduttore, considerati i motivi del rilascio, quali emergenti dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione allo stato versata in giudizio, pare congruo individuare nella data del 31.06.2025
-riservando al merito la valutazione sulle ulteriori eccezioni della convenuta sollevate in via riconvenzionale
P.Q.M.
Visti gli artt. 665, 667 e 447 bis c.p.c.; ordina a di rilasciare l'immobile sito in Torino, Via Nizza n. 50, piano CP_1
terzo, censito al N.C.E.U. al Foglio 1146 N. 256, sub. 10, Cat. A/3, libero da persone e cose;
fissa per l'esecuzione la data del 30.06.2025 dispone il mutamento del rito per l'esame delle eccezioni del convenuto;
assegna alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione;
fissa udienza di comparizione delle parti al 23.10.2025 ore 10,15 AULA 12610, assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino al 23.9.2025 e a parte convenuta termine perentorio fino a dieci giorni prima della fissata udienza, per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 co. 1 c.p.c.;
Si comunichi.
Torino, 17 aprile 2025
Il giudice
A. De Magistris
Pagina 2
Sezione VIII civile
Proc. n. 7522/2025 R.G.
a scioglimento della riserva;
esaminati atti e documenti di causa;
rilevato che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 663 c.p.c. parte intimata compariva opponendosi alla convalida dello sfratto, contestando la sussistenza della morosità intimata per intervenuto accordo tra le parti ed in ogni caso per avvenuto pagamento delle mensilità oggetto di intimazione (luglio e agosto 2024), eccependo in via riconvenzionale l'inadempimento della locatrice all'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto ex art. 1575 C.c. n. 2, chiedendo il risarcimento del danno;
che, parte locatrice precisava l'ammontare della morosità in euro 2.632,47 anziché euro
3.212,47 avendo erroneamente indicato, come dovute, anche le mensilità di luglio e agosto 2024, effettivamente saldate, risultando tuttavia insoluta l'ulteriore mensilità di novembre 2024, oltre gli oneri accessori;
insisteva, pertanto, nella convalida dello sfratto con ingiunzione di pagamento e in subordine, stante l'opposizione del convenuto, chiedeva pronunciarsi ordinanza ex art. 665 c.p.c. ritenuto
-che con l'opposizione non vi sono più gli estremi né per la convalida né per l'emissione di decreto ingiuntivo, ma può pronunciarsi ordinanza di rilascio;
-che debba essere accolta l'istanza di concessione dell'ordinanza di rilascio ex art 665 cpc non essendo l'opposizione proposta, allo stato e salva diversa valutazione, assistita da adeguato fumus di fondatezza e fondata su prova scritta, avendo la stessa parte conduttrice riconosciuto di essere debitrice nel pagamento della mensilità di novembre
2024 e oneri accessori
- che dalla scrittura di transazione non si evince un'espressa rinuncia della locatrice alle mensilità oggetto di intimazione (dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024), che effettivamente non risultano pagate
-che il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o determinarne unilateralmente l'importo nel caso di riduzione o
Pagina 1 diminuzione del godimento del bene poiché “la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte” (cfr. ex plurimis Cass. n. 7772/04, Cass. n. 3341/01, Cass. n. 9863/98 e Cass. n. 3411/83); solo in questo caso infatti si addiviene ad una tale alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti;
-che nel caso di specie, il convenuto ha continuato a godere pienamente dell'immobile condotto in locazione;
-che, ai sensi dell'art. 56 legge 392/1978, deve, pertanto, essere fissato il termine per l'esecuzione del rilascio che, comparate le esigenze del locatore con quelle del conduttore, considerati i motivi del rilascio, quali emergenti dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione allo stato versata in giudizio, pare congruo individuare nella data del 31.06.2025
-riservando al merito la valutazione sulle ulteriori eccezioni della convenuta sollevate in via riconvenzionale
P.Q.M.
Visti gli artt. 665, 667 e 447 bis c.p.c.; ordina a di rilasciare l'immobile sito in Torino, Via Nizza n. 50, piano CP_1
terzo, censito al N.C.E.U. al Foglio 1146 N. 256, sub. 10, Cat. A/3, libero da persone e cose;
fissa per l'esecuzione la data del 30.06.2025 dispone il mutamento del rito per l'esame delle eccezioni del convenuto;
assegna alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione;
fissa udienza di comparizione delle parti al 23.10.2025 ore 10,15 AULA 12610, assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino al 23.9.2025 e a parte convenuta termine perentorio fino a dieci giorni prima della fissata udienza, per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 co. 1 c.p.c.;
Si comunichi.
Torino, 17 aprile 2025
Il giudice
A. De Magistris
Pagina 2