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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 , vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio PISANI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio LANZONE per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 1136/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisiti i documenti prodotti e i disposti accertamenti di Polizia tributaria, rassegnate le conclusioni dalle parti, il GI, corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza ex art. 156 cc emessa in data 10.1.2022 laddove era scritto “GIANNIROBY2019 SA” anzichè
“20 SA”, ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha così concluso: “….ai fini della trattazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale Pt_1
contenuto nella ordinanza ex art. 156, 6° comma, c.c. pubblicata in corso di causa il 10 gennaio 2022, insiste nella relativa richiesta perché si sostituisca nella parte dispositiva del provvedimento la ragione sociale di “GIANNIROBY2019 s.a.s.” con quella corretta di .”. Controparte_2
In merito alle domande accessorie ha chiesto di: “…2) confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficiente;
3) confermare che la figlia minore sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita della bambina, affinché la stessa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possa, altresì, conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior importanza, ivi compresi i viaggi all'estero della bambina;
4) prevedere che la minore sarà collocata presso la madre e starà con il padre, salvo Per_1 diversi accordi fra i genitori, in base alla regolamentazione già disposta dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 12 ottobre 2020, che la ricorrente ritiene di condividere ed accettare;
5) prevedere che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma almeno euro 400,00 mensili, mediante bonifico bancario Per_1 da accreditare entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre a versare il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con attribuzione del diritto a percepire l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021 n. 230 alla sola ricorrente;
6) in caso di inadempimento da parte del sig. degli obblighi genitoriali relativi ai modi, tempi e luoghi della Controparte_1 regolamentazione della frequentazione della figlia minore , tale da turbare il sereno svolgimento Per_1 della vita della bambina ed il rapporto affettivo tra madre e figlia, prevedere la condanna del resistente al pagamento di euro 50,00 per ciascuna violazione o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; 7) con vittoria di spese e compensi di lite.”
Lo che si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti, ha invece chiesto nella CP_1 memoria integrativa di:“….- Statuirsi sull'indipendenza economica dei coniugi che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- Confermarsi l'affido congiunto della minore ad entrambi
i genitori come per legge con collocamento presso la madre;
- Statuirsi sulle frequentazioni della minore giusta le previsioni indicate dalla difesa della che qui si condividono e qui debbono Pt_1 intendersi riportate, ad eccezione della possibilità per lo di tenere la figlia con sè per due giorni, CP_1
e con possibile pernotto per entrambi i dì, quando la minore sarà affidata alla madre per i week end alternati tra i coniugi, compatibilmente alla turnistica lavorativa dello che si obbligherà ad CP_1 anticipatamente preavvertire la - E comunque statuirsi sull'affido della minore al padre, a Pt_1 settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola con riaffido della minore alla madre alle ore 19,00 della domenica;
- Completa adesione dello alle previsioni di cui ai punti d), e), f), g) alla pagina CP_1
12) del ricorso introduttivo di lite, con riserva di intesa per le prossime festività; - Conferma del mantenimento dello alla minore per € 300,00 mensili in data compatibile alla ricezione del CP_1 salario dal medesimo ricevuto, oltre il 50% delle spese straordinarie giusta regolamentato protocollo dell'Ufficio in titolo;
- Con rigetto della domanda al punto 6 della pagina 13) del ricorso;
- Con autorizzazione reciproca al rilascio del documento di espatrio. Con riserva di articolare ed avanzare istanze nei limiti di cui all'articolo 183 del codice di rito. IN VIA URGENTE E PROVVISORIA: -
Modifica ad euro 150,00, oltre spese di rito del mantenimento, imposto allo sino a quando lo CP_1 stesso non tornerà ad un regime lavorativo ordinario;
-CTU sullo stato psico-fisico della minore in rapporto alle relazioni famigliari dalla medesima intrattenute.”.
Orbene, quanto alla figlia minore (nata il [...]), nulla osta alla richiesta conferma Per_1 dell'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, non ravvisandosi i presupposti per derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa, confermato altresì il collocamento della minore presso la madre (congiuntamente richiesto da entrambi i genitori). Del pari, non ricorrendo motivi per modificare l'ormai cristallizzato regime di frequentazione padre-figlia stabilito con l'ordinanza presidenziale in data 12.10.2020, se ne dispone la conferma (peraltro espressamente richiesta dalla madre collocataria prevalente), sicchè, salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé la minore
: a settimana alterne dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle 19.00; Per_1
nella settimana in cui la minore sarà con la madre nel week end, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 19.00, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna ed il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola;
nella settimana in cui la figlia starà con il padre nel week end, anche un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 19.00, quando la riaccompagnerà a casa presso la madre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, la sera del 24 dicembre con il pernottamento fino alla mattina di Natale alle ore 10.00
e dal 1° gennaio alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 19.00, ovvero dal 25 dicembre alle ore
10.00 al 1° gennaio alle ore 10.00, con sospensione della frequentazione ordinaria;
durante le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo al martedì dopo Pasqua ad anni alterni con la madre;
durante il periodo estivo per 15 giorni da concordare fra i genitori entro il 30 maggio ed in mancanza di accordo alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 1° agosto ore
10.00 al 16 agosto ore 10.00 con il periodo dal 16 agosto ore 10.00 al 31 agosto ore 20.00; per la festa del papà e per il compleanno dello stesso, con pari diritto per la madre che terrà con sé la figlia per la festa della mamma e per il proprio compleanno. Va altresì confermato che ove il padre, per improvvisi impegni di lavoro, non potesse frequentare la figlia in uno dei giorni di spettanza, dovrà darne avviso alla madre non appena a conoscenza del sopravvenuto impegno lavorativo.
Non ritiene il Tribunale - alla luce delle generiche allegazioni in merito all'asserita violazione da parte del padre dei giorni ed orari della frequentazione stabilita, considerata altresì l'assenza di qualsiasi riscontro in merito ad eventuali effetti destabilizzanti sulla minore derivanti da eventuali variazioni del vigente regime di frequentazione - che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis cpc richieste dalla ricorrente.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, va rilevato che con la citata ordinanza presidenziale in data 12.10.2020 il Presidente f.f. -“…rilevato che lo pasticciere, ha rappresentato la CP_1 sopravvenuta riduzione dell'orario di lavoro (attualmente sei ore per tre giorni a settimana), dallo scorso mese di febbraio, dichiarando in udienza un reddito attualmente pari a 600,00 euro mensili e chiedendo di ridurre, allo stato, a 50,00 euro mensili, il contributo al mantenimento della figlia minore
e che la (la quale ha dichiarato un reddito mensile di 550,00 euro, congruente con le dichiarazioni Pt_1 dei redditi in atti), in ragione della situazione di difficoltà economica della controparte, si è dichiarata disposta ad acconsentire momentaneamente ad una riduzione del contributo paterno all'importo di
150/200,00 euro mensili;
rilevato che, considerata la limitata capacità contributiva materna,
l'importo di 50,00 euro mensili offerto dal padre non consentirebbe di garantire alla figlia nemmeno le essenziali esigenze di vita;
ritenuto che
, avuto riguardo alla attuale non contestata situazione di difficoltà economica paterna, il contributo dello al mantenimento della figlia vada ridotto CP_1 all'importo di 200,00 euro mensili, tenuto conto che il resistente - convivente con l'attuale compagna, commessa, con cui deve ritenersi ripartisca le spese ordinarie, dotato di capacità lavorativa ed ancora in giovane età - ben potrà attivarsi nei giorni liberi dal lavoro di pasticciere (che lo impegna solo tre giorni a settimana) per reperire altra attività lavorativa (anche in settori diversi dalla pasticceria) onde garantire alla figlia minore il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita”- a parziale modifica delle condizioni di separazione, ha ridotto l'importo del contributo paterno al mantenimento della figlia a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Nel prosieguo, il GI, con ordinanza in data 19.7.2021, ha rigettato la domanda dello CP_1
di riduzione dell'assegno di mantenimento all'importo di 150,00 euro mensili, in difetto di allegazione di sopravvenienze successive all'udienza presidenziale.
Con ordinanza in data 10.1.2022, il GI, non avendo lo documentato il proprio CP_1
integrale adempimento all'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento, a fronte dell'allegazione da parte della del persistente inadempimento paterno, ha ordinato alla Pt_1
20 SA (così successivamente rettificata la denominazione sociale erroneamente riportata nell'ordinanza), ultima datrice di lavoro di di Controparte_1 corrispondere direttamente a l'importo di 200,00 euro mensili, oltre Istat Parte_1
maturato e maturando, dovutole a titolo di mantenimento per la figlia , trattenendo Per_1 la somma dagli emolumenti mensilmente corrisposti allo CP_1
Tanto premesso, la ha attestato con dichiarazione sostitutiva in data 15.9.2022 di essere Pt_1
impiegata part-time presso uno studio medico, di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 500 euro (congruente con le CU 2020 e 2022) e di essere proprietaria di un terreno donatole dai propri genitori improduttivo di redditi. Dall'estratto conto Findomestic relativo al primo semestre 2022, intestato alla ricorrente, risultano, però, tre versamenti dell'importo di 17.000 euro ciascuno (per totali 54.000 euro) con causale di incerta identificazione, nonché versamenti di assegni/contanti per circa 1.080 euro (oltre ai bonifici relativi agli stipendi) e, in data 23.03.22, un bonifico in entrata per l'importo di 34.626,84 euro da ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, con causale “SCADENZA- POL.020056894 S”.
Dal medesimo estratto conto 2022 risulta inoltre la percezione da parte della di un Pt_1
assegno unico dell'importo mensile di 640,00 euro.
Dagli esiti delle disposte indagini di Polizia Tributaria risulta, invece, che lo ha CP_1 dichiarato negli anni di imposta 2019 e 2020 redditi rispettivamente pari a circa 11.500 euro e a circa 10.250 euro (come da modelli 730 acquisiti dalla Guardia di Finanza) e nell'anno di imposta 2021 redditi pari a complessivi 8.200 euro circa (evinti dall'estratto contributivo
. CP_3
La risalente cessazione (al 31.3.2022 ex d.l.24/2022) dello stato di emergenza pandemica e la correlata piena ripresa delle attività produttive, la capacità dello di sostenere i costi CP_1
di utilizzo e di gestione di un'auto di proprietà, nonché la sua condotta processuale
(segnatamente l'omesso deposito della documentazione bancaria e fiscale richiesta, deponente, ex art. 116 cpc, per la volontà di occultare al Tribunale la propria effettiva condizione economica e patrimoniale) consentono di ritenere ripristinata in capo al predetto quantomeno la medesima capacità reddituale di cui disponeva all'epoca della separazione
(pari a 1.200 euro mensili per 13 mensilità, secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza presidenziale in data 12.10.2016, congruente con la CU 2019).
Pertanto - valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti, premesso che le disponibilità finanziarie della emerse dalle movimentazioni bancarie della stessa non Pt_1
giustificano, unitamente all'entità dell'attuale reddito dello come sopra ricostruito, il CP_1 richiesto aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia, pur considerato l'obbligo della di concorrere al mantenimento anche della nuova figlia e pur valutate le Pt_1
accresciute esigenze della minore - l'obbligo di mantenimento dello nei confronti CP_1 della figlia va ripristinato, a decorrere dall'1.4.2022 (ossia dalla cessazione dello stato di emergenza pandemica), nell'originario importo di 300,00 euro mensili (escluso pertanto l'adeguamento Istat maturato dalla separazione), importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, fermi per il periodo antecedente all'1.4.2022 i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati.
Non ricorrono allo stato i presupposti per la conferma dell'ordine al datore di lavoro dello del versamento diretto dell'assegno, stante lo strumento di distrazione stragiudiziale CP_1
previsto dall'art. 8 l. 898/70, sostituito dal vigente disposto dell'art. 473-bis.37 cpc.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa;
2) regolamenta la frequentazione della figlia come da parte motiva;
3) pone a carico di a decorrere dall'1.4.2022 e fermi per il pregresso i Controparte_1
provvedimenti provvisori adottati, un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia , dell'importo di 300,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
4) spese compensate.
Roma, 20.12.2024
LA GIUDICE LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 , vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio PISANI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio LANZONE per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 1136/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisiti i documenti prodotti e i disposti accertamenti di Polizia tributaria, rassegnate le conclusioni dalle parti, il GI, corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza ex art. 156 cc emessa in data 10.1.2022 laddove era scritto “GIANNIROBY2019 SA” anzichè
“20 SA”, ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha così concluso: “….ai fini della trattazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale Pt_1
contenuto nella ordinanza ex art. 156, 6° comma, c.c. pubblicata in corso di causa il 10 gennaio 2022, insiste nella relativa richiesta perché si sostituisca nella parte dispositiva del provvedimento la ragione sociale di “GIANNIROBY2019 s.a.s.” con quella corretta di .”. Controparte_2
In merito alle domande accessorie ha chiesto di: “…2) confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficiente;
3) confermare che la figlia minore sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita della bambina, affinché la stessa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possa, altresì, conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior importanza, ivi compresi i viaggi all'estero della bambina;
4) prevedere che la minore sarà collocata presso la madre e starà con il padre, salvo Per_1 diversi accordi fra i genitori, in base alla regolamentazione già disposta dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 12 ottobre 2020, che la ricorrente ritiene di condividere ed accettare;
5) prevedere che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma almeno euro 400,00 mensili, mediante bonifico bancario Per_1 da accreditare entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre a versare il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con attribuzione del diritto a percepire l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021 n. 230 alla sola ricorrente;
6) in caso di inadempimento da parte del sig. degli obblighi genitoriali relativi ai modi, tempi e luoghi della Controparte_1 regolamentazione della frequentazione della figlia minore , tale da turbare il sereno svolgimento Per_1 della vita della bambina ed il rapporto affettivo tra madre e figlia, prevedere la condanna del resistente al pagamento di euro 50,00 per ciascuna violazione o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; 7) con vittoria di spese e compensi di lite.”
Lo che si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti, ha invece chiesto nella CP_1 memoria integrativa di:“….- Statuirsi sull'indipendenza economica dei coniugi che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- Confermarsi l'affido congiunto della minore ad entrambi
i genitori come per legge con collocamento presso la madre;
- Statuirsi sulle frequentazioni della minore giusta le previsioni indicate dalla difesa della che qui si condividono e qui debbono Pt_1 intendersi riportate, ad eccezione della possibilità per lo di tenere la figlia con sè per due giorni, CP_1
e con possibile pernotto per entrambi i dì, quando la minore sarà affidata alla madre per i week end alternati tra i coniugi, compatibilmente alla turnistica lavorativa dello che si obbligherà ad CP_1 anticipatamente preavvertire la - E comunque statuirsi sull'affido della minore al padre, a Pt_1 settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola con riaffido della minore alla madre alle ore 19,00 della domenica;
- Completa adesione dello alle previsioni di cui ai punti d), e), f), g) alla pagina CP_1
12) del ricorso introduttivo di lite, con riserva di intesa per le prossime festività; - Conferma del mantenimento dello alla minore per € 300,00 mensili in data compatibile alla ricezione del CP_1 salario dal medesimo ricevuto, oltre il 50% delle spese straordinarie giusta regolamentato protocollo dell'Ufficio in titolo;
- Con rigetto della domanda al punto 6 della pagina 13) del ricorso;
- Con autorizzazione reciproca al rilascio del documento di espatrio. Con riserva di articolare ed avanzare istanze nei limiti di cui all'articolo 183 del codice di rito. IN VIA URGENTE E PROVVISORIA: -
Modifica ad euro 150,00, oltre spese di rito del mantenimento, imposto allo sino a quando lo CP_1 stesso non tornerà ad un regime lavorativo ordinario;
-CTU sullo stato psico-fisico della minore in rapporto alle relazioni famigliari dalla medesima intrattenute.”.
Orbene, quanto alla figlia minore (nata il [...]), nulla osta alla richiesta conferma Per_1 dell'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, non ravvisandosi i presupposti per derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa, confermato altresì il collocamento della minore presso la madre (congiuntamente richiesto da entrambi i genitori). Del pari, non ricorrendo motivi per modificare l'ormai cristallizzato regime di frequentazione padre-figlia stabilito con l'ordinanza presidenziale in data 12.10.2020, se ne dispone la conferma (peraltro espressamente richiesta dalla madre collocataria prevalente), sicchè, salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé la minore
: a settimana alterne dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle 19.00; Per_1
nella settimana in cui la minore sarà con la madre nel week end, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 19.00, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna ed il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola;
nella settimana in cui la figlia starà con il padre nel week end, anche un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 19.00, quando la riaccompagnerà a casa presso la madre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, la sera del 24 dicembre con il pernottamento fino alla mattina di Natale alle ore 10.00
e dal 1° gennaio alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 19.00, ovvero dal 25 dicembre alle ore
10.00 al 1° gennaio alle ore 10.00, con sospensione della frequentazione ordinaria;
durante le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo al martedì dopo Pasqua ad anni alterni con la madre;
durante il periodo estivo per 15 giorni da concordare fra i genitori entro il 30 maggio ed in mancanza di accordo alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 1° agosto ore
10.00 al 16 agosto ore 10.00 con il periodo dal 16 agosto ore 10.00 al 31 agosto ore 20.00; per la festa del papà e per il compleanno dello stesso, con pari diritto per la madre che terrà con sé la figlia per la festa della mamma e per il proprio compleanno. Va altresì confermato che ove il padre, per improvvisi impegni di lavoro, non potesse frequentare la figlia in uno dei giorni di spettanza, dovrà darne avviso alla madre non appena a conoscenza del sopravvenuto impegno lavorativo.
Non ritiene il Tribunale - alla luce delle generiche allegazioni in merito all'asserita violazione da parte del padre dei giorni ed orari della frequentazione stabilita, considerata altresì l'assenza di qualsiasi riscontro in merito ad eventuali effetti destabilizzanti sulla minore derivanti da eventuali variazioni del vigente regime di frequentazione - che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis cpc richieste dalla ricorrente.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, va rilevato che con la citata ordinanza presidenziale in data 12.10.2020 il Presidente f.f. -“…rilevato che lo pasticciere, ha rappresentato la CP_1 sopravvenuta riduzione dell'orario di lavoro (attualmente sei ore per tre giorni a settimana), dallo scorso mese di febbraio, dichiarando in udienza un reddito attualmente pari a 600,00 euro mensili e chiedendo di ridurre, allo stato, a 50,00 euro mensili, il contributo al mantenimento della figlia minore
e che la (la quale ha dichiarato un reddito mensile di 550,00 euro, congruente con le dichiarazioni Pt_1 dei redditi in atti), in ragione della situazione di difficoltà economica della controparte, si è dichiarata disposta ad acconsentire momentaneamente ad una riduzione del contributo paterno all'importo di
150/200,00 euro mensili;
rilevato che, considerata la limitata capacità contributiva materna,
l'importo di 50,00 euro mensili offerto dal padre non consentirebbe di garantire alla figlia nemmeno le essenziali esigenze di vita;
ritenuto che
, avuto riguardo alla attuale non contestata situazione di difficoltà economica paterna, il contributo dello al mantenimento della figlia vada ridotto CP_1 all'importo di 200,00 euro mensili, tenuto conto che il resistente - convivente con l'attuale compagna, commessa, con cui deve ritenersi ripartisca le spese ordinarie, dotato di capacità lavorativa ed ancora in giovane età - ben potrà attivarsi nei giorni liberi dal lavoro di pasticciere (che lo impegna solo tre giorni a settimana) per reperire altra attività lavorativa (anche in settori diversi dalla pasticceria) onde garantire alla figlia minore il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita”- a parziale modifica delle condizioni di separazione, ha ridotto l'importo del contributo paterno al mantenimento della figlia a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Nel prosieguo, il GI, con ordinanza in data 19.7.2021, ha rigettato la domanda dello CP_1
di riduzione dell'assegno di mantenimento all'importo di 150,00 euro mensili, in difetto di allegazione di sopravvenienze successive all'udienza presidenziale.
Con ordinanza in data 10.1.2022, il GI, non avendo lo documentato il proprio CP_1
integrale adempimento all'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento, a fronte dell'allegazione da parte della del persistente inadempimento paterno, ha ordinato alla Pt_1
20 SA (così successivamente rettificata la denominazione sociale erroneamente riportata nell'ordinanza), ultima datrice di lavoro di di Controparte_1 corrispondere direttamente a l'importo di 200,00 euro mensili, oltre Istat Parte_1
maturato e maturando, dovutole a titolo di mantenimento per la figlia , trattenendo Per_1 la somma dagli emolumenti mensilmente corrisposti allo CP_1
Tanto premesso, la ha attestato con dichiarazione sostitutiva in data 15.9.2022 di essere Pt_1
impiegata part-time presso uno studio medico, di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 500 euro (congruente con le CU 2020 e 2022) e di essere proprietaria di un terreno donatole dai propri genitori improduttivo di redditi. Dall'estratto conto Findomestic relativo al primo semestre 2022, intestato alla ricorrente, risultano, però, tre versamenti dell'importo di 17.000 euro ciascuno (per totali 54.000 euro) con causale di incerta identificazione, nonché versamenti di assegni/contanti per circa 1.080 euro (oltre ai bonifici relativi agli stipendi) e, in data 23.03.22, un bonifico in entrata per l'importo di 34.626,84 euro da ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, con causale “SCADENZA- POL.020056894 S”.
Dal medesimo estratto conto 2022 risulta inoltre la percezione da parte della di un Pt_1
assegno unico dell'importo mensile di 640,00 euro.
Dagli esiti delle disposte indagini di Polizia Tributaria risulta, invece, che lo ha CP_1 dichiarato negli anni di imposta 2019 e 2020 redditi rispettivamente pari a circa 11.500 euro e a circa 10.250 euro (come da modelli 730 acquisiti dalla Guardia di Finanza) e nell'anno di imposta 2021 redditi pari a complessivi 8.200 euro circa (evinti dall'estratto contributivo
. CP_3
La risalente cessazione (al 31.3.2022 ex d.l.24/2022) dello stato di emergenza pandemica e la correlata piena ripresa delle attività produttive, la capacità dello di sostenere i costi CP_1
di utilizzo e di gestione di un'auto di proprietà, nonché la sua condotta processuale
(segnatamente l'omesso deposito della documentazione bancaria e fiscale richiesta, deponente, ex art. 116 cpc, per la volontà di occultare al Tribunale la propria effettiva condizione economica e patrimoniale) consentono di ritenere ripristinata in capo al predetto quantomeno la medesima capacità reddituale di cui disponeva all'epoca della separazione
(pari a 1.200 euro mensili per 13 mensilità, secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza presidenziale in data 12.10.2016, congruente con la CU 2019).
Pertanto - valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti, premesso che le disponibilità finanziarie della emerse dalle movimentazioni bancarie della stessa non Pt_1
giustificano, unitamente all'entità dell'attuale reddito dello come sopra ricostruito, il CP_1 richiesto aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia, pur considerato l'obbligo della di concorrere al mantenimento anche della nuova figlia e pur valutate le Pt_1
accresciute esigenze della minore - l'obbligo di mantenimento dello nei confronti CP_1 della figlia va ripristinato, a decorrere dall'1.4.2022 (ossia dalla cessazione dello stato di emergenza pandemica), nell'originario importo di 300,00 euro mensili (escluso pertanto l'adeguamento Istat maturato dalla separazione), importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, fermi per il periodo antecedente all'1.4.2022 i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati.
Non ricorrono allo stato i presupposti per la conferma dell'ordine al datore di lavoro dello del versamento diretto dell'assegno, stante lo strumento di distrazione stragiudiziale CP_1
previsto dall'art. 8 l. 898/70, sostituito dal vigente disposto dell'art. 473-bis.37 cpc.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa;
2) regolamenta la frequentazione della figlia come da parte motiva;
3) pone a carico di a decorrere dall'1.4.2022 e fermi per il pregresso i Controparte_1
provvedimenti provvisori adottati, un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia , dell'importo di 300,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
4) spese compensate.
Roma, 20.12.2024
LA GIUDICE LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi