Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n.83-1/2025 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile- ufficio procedure concorsuali, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Gabriella PERRONE Presidente
Dott. Italo Mirko DE PASQUALE Giudice
Dott. Antonio BARBETTA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 40 CCII, da (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore C.F._1
Falconieri (pec: , in virtù di Email_1 mandato a margine dell'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata in domiciliata in Nardò, alla via Pilanuova n. 44;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2025;
Udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
Rilevato che la parte resistente, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio;
Rilevato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente e, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- non vi è prova che la società debitrice abbia il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, avendo la società debitrice depositato l'ultimo bilancio di esercizio nell'anno 2018;
pagina1 di 7
- che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre euro
30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
- che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a oltre euro
400.000,00, verso , Previdenza e lavoratori;
CP_1
- che “ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall., avere riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare, pur se risultanti dall'elenco degli assegni protestati, che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova” (Cass. civ. ord. 5377/2016);
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della società resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto che tale stato emerga con evidenza dalla circostanza che i tentativi dei diversi creditori di recuperare il proprio credito sono risultati infruttuosi e l'inesistenza di altri beni pignorabili, come si evince dall'accertamento immobiliare attestante l'assenza di beni immobili di proprietà della società debitrice;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (P.I.: Controparte_2
), con sede in Nardò, alla Zona Industriale snc, Tronco G, in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore e Liquidatore
[...]
(C.F.: ); CP_3 C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Antonio Barbetta;
NOMINA
Curatore la dr.ssa Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
pagina2 di 7 n.83-1/2025 R.G.P.U.
dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.;
INVITA il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
AUTORIZZA il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio,
pagina3 di 7 n.83-1/2025 R.G.P.U.
unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma
2, CCIIL;
ORDINA
- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi pagina4 di 7 n.83-1/2025 R.G.P.U.
informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore/alla curatrice ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia;
- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3,
CCII nonch della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma
3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
INVITA il curatore/la curatrice ad accertare, già in sede di relazione ex art 130 co. 1
CCII, se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le pagina5 di 7 n.83-1/2025 R.G.P.U.
spese di procedura, come previsto dall'art 233 co. 1 lett. d) CCII, ai fini della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale;
FISSA la data del 20 novembre 2025, ore 9:30, per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
pagina6 di 7 n.83-1/2025 R.G.P.U.
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Antonio Barbetta dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina7 di 7