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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1180/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2271/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12443/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6600 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 774/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avviso di accertamento n. 6600 per imposta IMU anno 2017 notificato in data 21/11/2022 dal Comune di Roma Capitale per insufficiente versamento dell'imposta.
Si oppone all'avviso; rileva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e nel merito precisa che la mancata qualifica soggettiva di imprenditore agricolo deve ritenersi superata dal fatto che le restanti quote dell'immobile in comproprietà eranao detanute da soggetti muniti di tale qualifica anche in considerazione delle caratteristiche oggettive dei beni.
L'Ente si oppone con proprie conclusioni.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 12443/2024 accoglie il ricorso per difetto di motivazione. Ritiene che la motivazione adottata dal Comune con " insufficiente o tardivo versamento dell'imposta per gli immobili accertati sia generica e non idonea da far comprendere al ricorrente l'iter logico-giuridico della pretesa creditoria.
Gli schemi che seguono nell'avviso non illustrano le argomentazioni di diritto e di fatto sul presunto insufficiente versamento.
Il ricorrente ritiene che l'Ente abbia inserito nel calcolo dell'IMU anche gli immobili strumentali agricoli censiti nel NCEU di Roma
Avverso tale sentenza il Comune di Roma Capitale propone appello.
Ritiene che l'avviso di accertamento abbia consentito al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa.
L'avviso deve contenere le ragioni che hanno portato alla sua emissione nonchè i presupposti di fatto e di diritto cui lo stesso si riferisce.
Il requisito motivazionale esige solo l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi. Cita al riguardo sentenza della Corte di Casszione.
Nel caso di specie l'atto impugnato contiene una motivazione più che sufficiente avendo reso edotto l'odierno appellato dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva.
Dalle verifiche eseguite presso il Catasto risulta che 2 immobili e precisamente quello riportato al fg. 338 n.
39 sub 501 e al fg. 338 n. 221 non sono rurali e pertanto sono soggetti all'imposta.
Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma della sentenza impugnata in relazione agli immobili che non possiedono il requisito di ruralità; la condanna alle spese.
L'appellato Resistente_1 controdeduce.
Precisa che ha ricevuto due ulteriori avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per la medesima materia entrambi impugnati ed annullati come da sentenza della CGT di " Grado del Lazio e precisamente la sentenza n. 2171/2025 per IMU anno 2016 e la n. 7860/2024 per IMU anno 2015 entrambe favorevoli al contribuente.
Ricorda che la Corte di Cassazione in materia dei requisiti degli immobili rurali ha affermato il principio che ai fini dell'applicabilità dell'esenzione in materia ICI per i fabbricati rurali è rilevante l'oggettiva classificazione catatsale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola nonchè dalle variazioni-annotazioni eseguite in Catatso attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione anche retrattiva dei fabbricati come rurali per beneficiare dell'esenzione di cui agli art. 7 comma 2bis del DL. 70/2011
( mod. dalla L. 106/2011).
Ciò che rileva è l'oggettiva classificazione catastale indipendentemente dal requisito soggettivo.
Per quanto riguarda gli immobili abitativi rurali la categoria che identifica tali immobili in A/6 è stata soppressa con la circolare 14/3/92 n. 5 del Ministero delle Finanze che ha portato alla Revisione Generale della classificazione e classamento del NCEU.
La categoria che attualmente rappresenta tali immobili è la categoria A/4 così come precisato nelle apposizioni nelle annotazioni catastali che produce lo stesso effetto dell'assegnazione della categoria.
Gli immobili rurali a destinazione abitativa sono strumentali all'azienda agricola e riportano le annotazioni nelle visure catastali Precisa che il ricorrente è comproprietario insieme agli zii degli immobili oggetto di accertamento che vengono condotti dalla società agricola denominata " Società_1 ". Solo gli zii hanno la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
il ricorrente non ha la qualifica di imprenditore agricolo per motivi lavorativi.
Precis inoltre che i 3 comproprietari, in fase di costituzione della società agricola, hanno conferito tutti i beni compresi gli immobili in quanto strumentali e necessari per lo svolgimento dell'attività agricola.
L'senzione IMU spetta alla società agricola semplice quando almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
L'IMU è stata liquidata solo sugli immobili che non sono strumentali all'agricoltura.
Chiede il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
le spese per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso avviso di accertamento IMU anno 2017 emesso dal
Comune di Roma Capitale per insufficiente versamento dell'imposta IMU anno 2017 relativamente ad alcuni fabbricati.
Il ricorrente si oppone;
ritiene l'avviso illegittimo per carenza di motivazione;
l'Ufficio non ha considerato l'esenzione su alcuni fabbricati rurali quali strumentali alla società agricola costituita con gli zii anche in considerazione della mancanza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del ricorrente.
I giudici di prime cure accolgono il ricorso per carenza di motivazione. Ritengono che la motivazione dell'avviso di accertamento espressa con la locuzione di “insufficiente versamento dell'imposta” sia generica;
non idonea a far comprendere al contribuente il percorso logico-giuridico attraverso il quale l'Ente pretende il pagamento della maggiore imposta;
non ha consentito allo stesso di approntare una puntuale difesa..
Appella il Comune. Ritiene l'avviso di accertamento congruamente motivato;
ribadisce che gli immobili riportati nel prospetto incluso nell'avviso e precisamente indicati quello al n. 3 e identificato al fg. 338 n. 39 sub 501 e al n. 8 identificato al fg. 338 n. 221 non sono considerati rurali e pertanto sono soggetti ad IMU.
Per questi due immobili, dalle verifiche effettuate presso il catasto, non risulta l'annotazione di ruralità che porta ad escludere l'imposizione ai fini IMU.
L'appellato Resistente_1 precisa che i due cespiti indicati dall'Ente sono considerati fabbricati rurali attraverso la loro oggettiva classificazione catastale a prescindere dal requisito soggettivo;
infatti nonostante il ricorrente non rivestisse la qualifica di imprenditore agricolo gli immobili, di proprietà dei soci, sono stati tutti conferiti nella società agricola e come tali sono esenti dall'IMU.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello del Comune meritevole di accoglimento parziale per i motivi di seguito esplicitati.
L'eccezione del Comune che l'atto impugnato contiene una motivazione più che sufficiente, avendo reso edotta l'odierno appellato dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa, applicando dunque l'art. 7 della legge n. 212 è fondata.
La Corte ricorda che La Corte di Cassazione con sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024, in tema motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso riguardante l'imposta municipale propria (IMU), ha osservato che:
“l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass.,
8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); - e si è, altresì, rimarcato che detto onere di motivazione non comporta l'obbligo di indicare anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass.,
11 giugno 2010, n. 14094”);
Nel caso di specie l'avviso di accertamento n. 6600 emesso dal Comune di Roma Capitale è sufficientemente motivato;
sono indicati gli elementi essenziali tali da far comprendere al contribuente, attraverso l'esposizione di prospetti che includono l'elenco degli immobili oggetto di accertamento e le loro differenze tra le imposte dovute e quelle versate, in modo tale da consentire al contribuente di formulare le opportune linee di difesa.”.
Nel merito l'Ufficio rimarca il proprio convincimento che gli immobili riportati nel prospetto incluso nell'avviso e precisamente indicati quello al n. 3 e identificato al fg. 338 n. 39 sub 501 e al n. 8 identificato al fg. 338 n.
221 non sono considerati rurali e pertanto sono soggetti ad imposta IMU.
Tale affermazione è fondata.
In via preliminare la Corte precisa che i fabbricati rurali, se inizialmente andavano censiti nel catasto terreni,
a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 557/1993, convertito nella Legge n. 133/1994, devono, al contrario, essere iscritti al catasto fabbricati, pur mantenendo il requisito di ruralità in presenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi.
Successivamente il D.L. n. 201/2011 ha decretato che tutti i fabbricati rurali dotati di autonomia funzionale e reddituale vengano iscritti al catasto fabbricati, sebbene detti fabbricati siano già censiti al catasto terreni e non abbiano, nel frattempo, subito variazioni. In caso di violazione di tale obbligo, da assolvere entro il 30 novembre 2012 (termine esteso al 31 maggio 2013 solo per i fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 2012), al titolare di diritti reali sull'immobile va comminata una sanzione amministrativa.
Sono, invece, esclusi dall'obbligo di regolarizzazione della posizione catastale unicamente quei fabbricati,
o loro porzioni, ancora in corso di costruzione o di definizione, i manufatti privi di copertura o aventi superficie inferiore a 8 mq, i ruderi ed i manufatti precari privi di fondazione, le serre per la coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, le vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni, le tettoie, i porcili, i pollai, le concimaie ed i pozzi purché di altezza utile non inferiore a 1,80 m e di volumetria non inferiore a 1,50 m.
Ciò premesso, ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola censiti al catasto fabbricati viene attribuita la specifica categoria D/10. Nel caso in cui i fabbricati rurali non siano censiti nella categoria a loro riservata, vale a dire in ipotesi di classamento in una delle categorie ordinarie, l'art. 1, D.M. 26 luglio 2012, ritiene sufficiente una mera annotazione negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, che va richiesta all'Agenzia del Territorio e che produce lo stesso effetto della classificazione dell'immobile in categoria D/10.
Il requisito di ruralità di un fabbricato è importante perché permette a colui che sull'immobile vanta un diritto reale di beneficiare dell'esenzione IMU, ad accezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione. Va da sé che, in mancanza di specifica annotazione della sussistenza del requisito di ruralità, l'immobile censito in categoria diversa dal D/10 non potrà beneficiare delle agevolazioni IMU.
È quanto sostiene la giurisprudenza maggioritaria, secondo cui l'esenzione IMU è strettamente connessa alle risultanze catastali e non all'effettivo utilizzo dell'immobile (Corte di Cassazione Sentenza n. 22195/2015).
Nel caso di specie
L'immobile sito in Roma via di Casal selce n. 152 piano: T;
identificato al fg.338 particella 221 zona censuaria
6 categoria catastale D/1 non rientra nella categoria dei fabbricati rurali.
Dalle visure catastali prodotte in atti risulta che l'immobile identificato al fg.338 particella 221 zona censuaria
6 sito in Roma sito in Roma via di Casal selce n. 152 piano: T è accatastato con categoria D/1
Nella categoria D/1 rientrano, per definizione catastale, gli opifici e nello specifico i capannoni, le fabbriche,
e le strutture dove viene lavorata e trasformata la materia prima. Per tale cespite peraltro non risulta alcuna annotazione di ruralità.
Relativamente all'immobile sito in Roma via di Casal selce n. 179 piano: T identificato al fg. 338 n. 39 sub
501 è accatastato con categoria A/4. Per tale cespite peraltro non risulta alcuna annotazione di ruralità.
Per tutti gli altri immobili elencati in tabella nell'avviso di accertamento il Comune di Roma dichiara, nell'atto di appello, di prestare acquiescenza nel riconoscere il requisito della ruralità ad eccezione di quelli suindicati
; resta pertanto a carico dell'appellato una differenza d'imposta.
L'appello viene accolto;
la sentenza di primo grado viene riformata relativamente agli immobili che non possiedono il requisito di ruralità. Spese compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; riforma la sentenza impugnata;
spese compensate per soccombenza reciproca.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2271/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12443/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6600 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 774/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avviso di accertamento n. 6600 per imposta IMU anno 2017 notificato in data 21/11/2022 dal Comune di Roma Capitale per insufficiente versamento dell'imposta.
Si oppone all'avviso; rileva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e nel merito precisa che la mancata qualifica soggettiva di imprenditore agricolo deve ritenersi superata dal fatto che le restanti quote dell'immobile in comproprietà eranao detanute da soggetti muniti di tale qualifica anche in considerazione delle caratteristiche oggettive dei beni.
L'Ente si oppone con proprie conclusioni.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 12443/2024 accoglie il ricorso per difetto di motivazione. Ritiene che la motivazione adottata dal Comune con " insufficiente o tardivo versamento dell'imposta per gli immobili accertati sia generica e non idonea da far comprendere al ricorrente l'iter logico-giuridico della pretesa creditoria.
Gli schemi che seguono nell'avviso non illustrano le argomentazioni di diritto e di fatto sul presunto insufficiente versamento.
Il ricorrente ritiene che l'Ente abbia inserito nel calcolo dell'IMU anche gli immobili strumentali agricoli censiti nel NCEU di Roma
Avverso tale sentenza il Comune di Roma Capitale propone appello.
Ritiene che l'avviso di accertamento abbia consentito al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa.
L'avviso deve contenere le ragioni che hanno portato alla sua emissione nonchè i presupposti di fatto e di diritto cui lo stesso si riferisce.
Il requisito motivazionale esige solo l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi. Cita al riguardo sentenza della Corte di Casszione.
Nel caso di specie l'atto impugnato contiene una motivazione più che sufficiente avendo reso edotto l'odierno appellato dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva.
Dalle verifiche eseguite presso il Catasto risulta che 2 immobili e precisamente quello riportato al fg. 338 n.
39 sub 501 e al fg. 338 n. 221 non sono rurali e pertanto sono soggetti all'imposta.
Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma della sentenza impugnata in relazione agli immobili che non possiedono il requisito di ruralità; la condanna alle spese.
L'appellato Resistente_1 controdeduce.
Precisa che ha ricevuto due ulteriori avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per la medesima materia entrambi impugnati ed annullati come da sentenza della CGT di " Grado del Lazio e precisamente la sentenza n. 2171/2025 per IMU anno 2016 e la n. 7860/2024 per IMU anno 2015 entrambe favorevoli al contribuente.
Ricorda che la Corte di Cassazione in materia dei requisiti degli immobili rurali ha affermato il principio che ai fini dell'applicabilità dell'esenzione in materia ICI per i fabbricati rurali è rilevante l'oggettiva classificazione catatsale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola nonchè dalle variazioni-annotazioni eseguite in Catatso attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione anche retrattiva dei fabbricati come rurali per beneficiare dell'esenzione di cui agli art. 7 comma 2bis del DL. 70/2011
( mod. dalla L. 106/2011).
Ciò che rileva è l'oggettiva classificazione catastale indipendentemente dal requisito soggettivo.
Per quanto riguarda gli immobili abitativi rurali la categoria che identifica tali immobili in A/6 è stata soppressa con la circolare 14/3/92 n. 5 del Ministero delle Finanze che ha portato alla Revisione Generale della classificazione e classamento del NCEU.
La categoria che attualmente rappresenta tali immobili è la categoria A/4 così come precisato nelle apposizioni nelle annotazioni catastali che produce lo stesso effetto dell'assegnazione della categoria.
Gli immobili rurali a destinazione abitativa sono strumentali all'azienda agricola e riportano le annotazioni nelle visure catastali Precisa che il ricorrente è comproprietario insieme agli zii degli immobili oggetto di accertamento che vengono condotti dalla società agricola denominata " Società_1 ". Solo gli zii hanno la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
il ricorrente non ha la qualifica di imprenditore agricolo per motivi lavorativi.
Precis inoltre che i 3 comproprietari, in fase di costituzione della società agricola, hanno conferito tutti i beni compresi gli immobili in quanto strumentali e necessari per lo svolgimento dell'attività agricola.
L'senzione IMU spetta alla società agricola semplice quando almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
L'IMU è stata liquidata solo sugli immobili che non sono strumentali all'agricoltura.
Chiede il rigetto dell'appello; la conferma della sentenza impugnata;
le spese per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso avviso di accertamento IMU anno 2017 emesso dal
Comune di Roma Capitale per insufficiente versamento dell'imposta IMU anno 2017 relativamente ad alcuni fabbricati.
Il ricorrente si oppone;
ritiene l'avviso illegittimo per carenza di motivazione;
l'Ufficio non ha considerato l'esenzione su alcuni fabbricati rurali quali strumentali alla società agricola costituita con gli zii anche in considerazione della mancanza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del ricorrente.
I giudici di prime cure accolgono il ricorso per carenza di motivazione. Ritengono che la motivazione dell'avviso di accertamento espressa con la locuzione di “insufficiente versamento dell'imposta” sia generica;
non idonea a far comprendere al contribuente il percorso logico-giuridico attraverso il quale l'Ente pretende il pagamento della maggiore imposta;
non ha consentito allo stesso di approntare una puntuale difesa..
Appella il Comune. Ritiene l'avviso di accertamento congruamente motivato;
ribadisce che gli immobili riportati nel prospetto incluso nell'avviso e precisamente indicati quello al n. 3 e identificato al fg. 338 n. 39 sub 501 e al n. 8 identificato al fg. 338 n. 221 non sono considerati rurali e pertanto sono soggetti ad IMU.
Per questi due immobili, dalle verifiche effettuate presso il catasto, non risulta l'annotazione di ruralità che porta ad escludere l'imposizione ai fini IMU.
L'appellato Resistente_1 precisa che i due cespiti indicati dall'Ente sono considerati fabbricati rurali attraverso la loro oggettiva classificazione catastale a prescindere dal requisito soggettivo;
infatti nonostante il ricorrente non rivestisse la qualifica di imprenditore agricolo gli immobili, di proprietà dei soci, sono stati tutti conferiti nella società agricola e come tali sono esenti dall'IMU.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello del Comune meritevole di accoglimento parziale per i motivi di seguito esplicitati.
L'eccezione del Comune che l'atto impugnato contiene una motivazione più che sufficiente, avendo reso edotta l'odierno appellato dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa, applicando dunque l'art. 7 della legge n. 212 è fondata.
La Corte ricorda che La Corte di Cassazione con sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024, in tema motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso riguardante l'imposta municipale propria (IMU), ha osservato che:
“l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass.,
8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); - e si è, altresì, rimarcato che detto onere di motivazione non comporta l'obbligo di indicare anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass.,
11 giugno 2010, n. 14094”);
Nel caso di specie l'avviso di accertamento n. 6600 emesso dal Comune di Roma Capitale è sufficientemente motivato;
sono indicati gli elementi essenziali tali da far comprendere al contribuente, attraverso l'esposizione di prospetti che includono l'elenco degli immobili oggetto di accertamento e le loro differenze tra le imposte dovute e quelle versate, in modo tale da consentire al contribuente di formulare le opportune linee di difesa.”.
Nel merito l'Ufficio rimarca il proprio convincimento che gli immobili riportati nel prospetto incluso nell'avviso e precisamente indicati quello al n. 3 e identificato al fg. 338 n. 39 sub 501 e al n. 8 identificato al fg. 338 n.
221 non sono considerati rurali e pertanto sono soggetti ad imposta IMU.
Tale affermazione è fondata.
In via preliminare la Corte precisa che i fabbricati rurali, se inizialmente andavano censiti nel catasto terreni,
a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 557/1993, convertito nella Legge n. 133/1994, devono, al contrario, essere iscritti al catasto fabbricati, pur mantenendo il requisito di ruralità in presenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi.
Successivamente il D.L. n. 201/2011 ha decretato che tutti i fabbricati rurali dotati di autonomia funzionale e reddituale vengano iscritti al catasto fabbricati, sebbene detti fabbricati siano già censiti al catasto terreni e non abbiano, nel frattempo, subito variazioni. In caso di violazione di tale obbligo, da assolvere entro il 30 novembre 2012 (termine esteso al 31 maggio 2013 solo per i fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 2012), al titolare di diritti reali sull'immobile va comminata una sanzione amministrativa.
Sono, invece, esclusi dall'obbligo di regolarizzazione della posizione catastale unicamente quei fabbricati,
o loro porzioni, ancora in corso di costruzione o di definizione, i manufatti privi di copertura o aventi superficie inferiore a 8 mq, i ruderi ed i manufatti precari privi di fondazione, le serre per la coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, le vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni, le tettoie, i porcili, i pollai, le concimaie ed i pozzi purché di altezza utile non inferiore a 1,80 m e di volumetria non inferiore a 1,50 m.
Ciò premesso, ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola censiti al catasto fabbricati viene attribuita la specifica categoria D/10. Nel caso in cui i fabbricati rurali non siano censiti nella categoria a loro riservata, vale a dire in ipotesi di classamento in una delle categorie ordinarie, l'art. 1, D.M. 26 luglio 2012, ritiene sufficiente una mera annotazione negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, che va richiesta all'Agenzia del Territorio e che produce lo stesso effetto della classificazione dell'immobile in categoria D/10.
Il requisito di ruralità di un fabbricato è importante perché permette a colui che sull'immobile vanta un diritto reale di beneficiare dell'esenzione IMU, ad accezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione. Va da sé che, in mancanza di specifica annotazione della sussistenza del requisito di ruralità, l'immobile censito in categoria diversa dal D/10 non potrà beneficiare delle agevolazioni IMU.
È quanto sostiene la giurisprudenza maggioritaria, secondo cui l'esenzione IMU è strettamente connessa alle risultanze catastali e non all'effettivo utilizzo dell'immobile (Corte di Cassazione Sentenza n. 22195/2015).
Nel caso di specie
L'immobile sito in Roma via di Casal selce n. 152 piano: T;
identificato al fg.338 particella 221 zona censuaria
6 categoria catastale D/1 non rientra nella categoria dei fabbricati rurali.
Dalle visure catastali prodotte in atti risulta che l'immobile identificato al fg.338 particella 221 zona censuaria
6 sito in Roma sito in Roma via di Casal selce n. 152 piano: T è accatastato con categoria D/1
Nella categoria D/1 rientrano, per definizione catastale, gli opifici e nello specifico i capannoni, le fabbriche,
e le strutture dove viene lavorata e trasformata la materia prima. Per tale cespite peraltro non risulta alcuna annotazione di ruralità.
Relativamente all'immobile sito in Roma via di Casal selce n. 179 piano: T identificato al fg. 338 n. 39 sub
501 è accatastato con categoria A/4. Per tale cespite peraltro non risulta alcuna annotazione di ruralità.
Per tutti gli altri immobili elencati in tabella nell'avviso di accertamento il Comune di Roma dichiara, nell'atto di appello, di prestare acquiescenza nel riconoscere il requisito della ruralità ad eccezione di quelli suindicati
; resta pertanto a carico dell'appellato una differenza d'imposta.
L'appello viene accolto;
la sentenza di primo grado viene riformata relativamente agli immobili che non possiedono il requisito di ruralità. Spese compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; riforma la sentenza impugnata;
spese compensate per soccombenza reciproca.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI