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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria Presidente rel.
dott. Prencipe Michele Consigliere dott. Oronzo Putignano Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 300/2024, la seguente:
SENTENZA
tra: Parte_1 (C.F.: P.IVA 1 ), in persona del Commissario Straordinario Legale
Rappresentante pro tempore dott. Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to BASSO
,
Salvatore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLANTE
avverso la sentenza n.2122/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 04.09.2023, resa nel procedimento n.1570/2017
CONTRO
(C.F.: P.IVA_2 in persona del liquidatore p.t., Controparte_1 rappresentata e difese dall'avv.to STICCHI DAMIANI Andrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Foggia
APPELLATA
(C.F.: P.IVA_3 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difese dall'avv.to STICCHI DAMIANI Andrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Foggia
APPELLATA
All'udienza collegiale del 16.09.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,in persona del Sindaco p.t., Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
Controparte_2 ine la citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la Controparte_1 persona dei loro rappresentanti p.t., deducendo che: in data 19.05.2009 il Comune di Parte_1 stipulava con la Controparte_3 (poi
Controparte 2 in seguito ad atto di scissione parziale del 04.08.2011), la convenzione avente ad oggetto la "Progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto di produzione di energia eolica da insediare nell'area buffer al confine con il territorio del Comune di Parte_1 "I
con numero di repertorio 2145, registrata in Cerignola il 27.05.2009 al nr.90, serie 1, Atti
Pubblici; con determinazione dirigenziale nr. 121 del 4.05.2011 del Servizio Sviluppo Economico della veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un CP_4
,
impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile della potenza di 22,50 Mw da realizzarsi nel Comune di CP_2 in prossimità del confine con il Comune di Parte_1 ; in forza dell'art. 3 della indicata convenzione, la Controparte_3 si impegnava a riconoscere al Pt_1
a) un'indennità una tantum pari ad E 20.000,00 (ventimila/00) per ogni aerogeneratore a distanza inferiore ai 250 mt ed € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni aerogeneratore a distanza superiore ai 250 mt entro 30 gg. dalla registrazione della presente convenzione sottoscritta con il Pt_1
b) un'indennità una tantum per la realizzazione di un'opera pubblica del valore pari ad E
20.000,00 (ventimila/00) per ogni aerogeneratore entro 60 gg. dal rilascio delle autorizzazioni uniche ex art.12 D. Lgs. Nr. 387/03;
c) un canone annuo variabile per tutto il periodo di incentivazione dei certificati verdi, indipendentemente dalla durata dello stesso, determinate in funzione della produzione effettiva annua, nella misura fissa del 100% dei ricavi provenienti dalla vendita dei certificati verdi, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza inferiore provenienti dalla vendita dei certificati verdi, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza superiore ai 250 mt, da corrispondersi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
d) un canone annuo variabile sul prezzo dell'energia prodotta, per l'intera durata della convenzione e fino al suo termine, determinato in funzione della produzione effettiva annue nella misura fissa del 2,00 % dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza inferiore a 250 mt e nella misura fissa del
1,50 % dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza superiore ai 250 mt, da corrispondersi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
e) un contributo annuo pari ad E 2.000,00 per ogni aerogeneratore per attività sportive, culturali e sociali che l'Amministrazione Comunale vorrà porre in atto, da corrispondersi a partire dal rilascio dell'autorizzazione unica ex art, 12 D. Lgs. Nr. 387/03;
f) in ogni caso, la corresponsione al Parte_1 di un minimo annuo garantito
,
pari ad E 10.000,00 (diecimila/00) per ogni aerogeneratore autorizzato, rivalutato negli anni in base all'indice Istat, anche in caso di insufficiente produzione di energia. la Società Controparte_1, di fatto, versava in favore del Parte_1 solo la somma di 80.000,00 euro in forza dell'art.3 lett. a) e l'acconto di 20.000,00 euro in forza dell'art.3 lett. b) della indicata convenzione, rendendosi inadempiente per le restanti somme così come determinate dallo stesso art. 3.
L'attrice, quindi, a fronte di tale inadempimento, concludeva chiedendo:
Controparte_3 in persona del l.r.p.t e/o liquidatore p.t., nonché la Condannare la in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_5 '
in persona del Sindaco-p.t., della somma di euro 100.000,00 Parte_1
(centomila/00), a titolo di saldo sulla quota una tantum per la realizzazione di un'opera pubblica, giusta articolo 3 – lett. b) — della convenzione Rep 2145 dei 19 maggio 2009. Condannare la in persona del 1.r.p.t e/o liquidatore p.t., nonché Controparte_3 in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_6la in persona del suo sindaco p.t., della somma dovuta a titolo di canone Parte_1 '
annuo variabile per tutto il periodo di incentivazione dei certificati verdi, determinato in funzione della produzione effettiva annua, nella misura fissa del 2,00% dei ricavi provenienti dalla vendita, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza inferiore a 250 mt e nella misura fissa del 1,50 Va dei ricavi provenienti dalla vendita dei certificati verdi, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza superiore a 250 rnt, giusto art, 3 lett.c) - della convenzione Rep 2145 del 19 maggio 2009;
Controparte_3 in persona del .r.p.te il liquidatore p.t., nonché la [...] Condannare la
CP_6 in persona del l.r.p.t, in solido tra loro, al pagamento in favore del Parte_3
[...] in persona del suo Sindaco p.t., della somma dovuta a titolo di canone annuo '
variabile sul prezzo dell'energia elettrica prodotta, per l'intera durata della convenzione e sino al suo termine, determinato in funzione della produzione effettiva annua nella misura fissa del 2,00% dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia, al netto dell'iva, per gli aereo generatori a distanza inferiore a 250 mt e nella misura fissa del 1,50 % dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia, netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza superiore a 250 mt, giusto art. 3 lett.d) - della convenzione Rep 2145 del 19 maggio 2009.-
Condannare la Società. Controparte_7 in persona del 1.r.p.t e/o Liquidatore p.t., nonché la Controparte_5 in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del in persona del suo Sindaco p.t., della somma Parte_1
a titolo di contributo annuo pari ad E 2.000,00 (duemila/00) per ogni aereogeneratore per attività sportive, culturali a sociali, giusto art 3 lett. e) della convenzione Rep 2145 del 19 maggio 2009;
Controparte_3 in persona del I.r.p.t e/o liquidatore p.t, nonché la Condannare la in persona del l.r.p.t, in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_5
, in persona del suo Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze Parte_1
del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.04.2017, si costituiva la [...]
Controparte 3 la quale, contestando le avverse deduzioni, preliminarmente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito, con domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali richiamate nelle richieste attoree e la ripetizione delle somme incamerate, oltre che il rigetto delle domande formulate nell'atto introduttivo;
con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata anch'essa in data 28.04.2017, si costituiva la
Controparte_2 la quale riproponeva le medesime conclusioni formulate dalla Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., all'udienza del 24.02.2023, precisate le conclusioni, il
Tribunale, riservava la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.2122/2023 pubblicata in data 04.09.2023, il Tribunale di Bari così disponeva:
1) "dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, per essere l'intera controversia devoluta in via esclusiva al Giudice Amministrativo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali dalle stesse sostenute".
Il Tribunale dichiarava d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione, sia in ordine alla domanda principale di adempimento della convenzione del 19.05.2009, sottoscritta dal Parte_1 e la [...]
Controparte_3 (poi Controparte 8 in seguito ad atto di scissione parziale del 04.08.2011), sia in ordine alla domanda riconvenzionale di nullità della medesima convenzione articolata da entrambe le convenute.
Nello specifico, a giudizio del Tribunale, la suddetta Convenzione integrava gli estremi di un accordo integrativo di cui all'art. 11 della I. 241/90, avendo il Pt_1 negoziato, con essa, l'esercizio dei propri poteri pubblicistici, in vista dell'emanazione di provvedimenti amministrativi, quali tutte le autorizzazioni comunali che si fossero rese necessarie.
Parte_1Con atto di citazione notificato in data 02.03.2024 il in persona del Commissario Parte_4 Legale Rappresentante p.t., ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo di riformare la sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarando sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario. A tal fine riproponeva, chiedendone l'accoglimento, le medesime conclusioni già rappresentante nel giudizio di primo grado;
con condanna delle società convenute, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.06.2024 si è costituita la [...]
CP_1 in persona del liquidatore p.t., chiedendo, in via principale, la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e in subordine l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate nel precedente grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2024 si è costituita la CP_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., aderendo alle medesime conclusioni della
[...]
CP_3 All'udienza collegiale del 16.09.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, rubricato "error in iudicando e in procedendo: violazione e falsa applicazione art. 1 c.p.c. e art. 13 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) nonché art. 112 c.p.c.", l'appellante si duole dell'aver il Tribunale dichiarato d'ufficio la propria incompetenza in favore di quella amministrativa.
In particolare, il deduce che l'oggetto della controversia riguarda posizioni di Parte_1
diritto soggettivo, e precisamente obbligazione di natura patrimoniale, derivanti da una convenzione sottoscritta nell'ambito di un rapporto paritetico tra il e la Eolica Italia Srl, non Parte_1
implicante, di conseguenza, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico.
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado gravata merita conferma poiché a giudizio di questa Corte difetta la giurisdizione del giudice ordinario.
Correttamente, la convenzione del 19.05.2009 è stata ritenuta dal primo Giudicante annoverabile tra gli accordi di cui all'art. 11 legge 241/90 assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 co.1 lett. a) n.2 c.p.a.
Nonostante siano stati variamente qualificati, è ormai pacifica la natura pubblicistica degli stessi, e ciò in considerazione: a) delle deroghe espresse ai principi civilistici, richiamati solo "in quanto compatibili"; b) al nome iuris "accordo" e non "contratto", da cui desumere una volontà del legislatore di una nuova figura consensuale, non inquadrabile nel genus del contratto, nella quale difetta il requisito della parità formale tra i contraenti, e nel quale l'interesse pubblico non è riconducibile solo ad un mero motivo dell'accordo ma è lo scopo della condotta della p.a.; c) per la sottoposizione a controlli pubblicistici, a forma scritta ad substantian.
Detti accordi, in definitiva, costituiscono una modalità di esercizio del potere amministrativo attuata attraverso un modulo bilaterale e consensuale, pur rimanendo la potestà esercitata pubblica e, quindi, istituzionalmente funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico di cui è titolare l'amministrazione, tanto da conservare facoltà di recesso.
Tuttavia, le diverse tesi (pubblicistica e privatistica) in merito alla qualificazione di tali accordi, non incidono sulla giurisdizione, giacché essi sono incontestabilmente devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sin dalla legge 241/1990 art. 11 co. 5, e a seguito della sua abrogazione, a mente dell'art. 133 n. 2 lett. a) del d.lgs. 104/2010, che devolve per l'appunto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni".
Dal tenore della disposizione processuale in parola è evidente l'ampiezza dei confini della giurisdizione esclusiva in quest'ambito, che giunge ad inglobare la totalità delle controversie concernenti la funzione amministrativa esercitata per il tramite del peculiare modulo consensuale di cui all'art. 11 e all'art. 15. Infatti, affinché scatti tale giurisdizione è necessario (ma anche sufficiente) che la res litigiosa riguardi un accordo concluso per il perseguimento del pubblico interesse, quale alternativa nell'esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo della p.a. (in questo senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 29.4.2009, n. 9952).
Sono pertanto riconducibili a tale categoria numerosi atti convenzionali, taluni già conosciuti dalle norme, dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, altri invece plasmati attorno al regolamento concreto di interessi, con numerose sfaccettature che gli interpreti hanno dovuto ricostruire non senza sottolineare però la caratteristica comune degli accordi, ossia quella di modulare l'esercizio del potere discrezionale della p.a. in confronto con gli interessi del privato coinvolto. Ed è proprio in virtù di tali loro caratteristiche, e per l'intreccio di posizioni soggettive, di incontro o potenziale conflitto di interessi pubblici e privati, che il legislatore ha previsto la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo.
Nel caso di specie, contrariamente alla diversa prospettazione offerta dall'appellante, la convenzione del 19.05.2009, che traeva il suo presupposto nella realizzazione del CP_9 costituiva sicuramente un accordo integrativo di provvedimento amministrativo in quanto non si limitava a regolare obbligazioni di natura patrimoniale, ma con essa le parti hanno: a) concordato lo svolgimento di attività amministrative funzionali al rilascio delle necessarie autorizzazioni comunali;
b) disciplinato le modalità per l'ottenimento dei titoli abilitativi;
c) regolato i rapporti tra amministrazione e operatore privato in funzione dell'interesse pubblico sottostante alla produzione di energia da fonte rinnovabile.
Con tale convenzione, è evidente, quindi, che le parti hanno concordato l'emanazione di tutte le autorizzazioni comunali necessarie alla realizzazione e conseguente esercizio delle centrali eoliche oggetto della convenzione.
Ma soprattutto, è da rilevare che la citata convenzione, in quanto regolante la realizzazione del CP_9
[...], atteneva indubitabilmente alle "procedure e provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia", materia devoluta dall'art. 133, co. 1 lett. o) c.p.a. in via esclusiva alla giurisdizione del g.a. La realizzazione e gestione dei parchi eolici costituisce, infatti, attività soggetta a procedimenti autorizzatori di natura pubblicistica, strettamente connessi alle competenze pianificatorie, urbanistiche ed ambientali dell'ente comunale.
L'art. 133, in particolare, specifica che l'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
è tale da ricomprendere ogni controversia insorta in ciascuna delle fasi fisiologiche dell'accordo, dalla formazione alla conclusione e finanche l'esecuzione, sia con riferimento agli accordi tra privati e pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11 che con riferimento agli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 15.
Ne discende, quindi, che la posizione soggettiva di cui l'appellante pretende tutela, non è nemmeno in astratto qualificabile in termine di diritto soggettivo in quanto la controversia, anche se pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento di corrispettivi asseritamente spettanti, investe nella sostanza, avuto riguardo alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione,
l'accertamento dell'effettiva validità della convenzione stipulata tra il Parte_1 e la [...]
Controparte 3 del 19.05.2009. Alla luce di quanto detto, non potendo ravvisare alcun rapporto meramente patrimoniale e paritetico
"a valle", così come dedotto dall'appellante, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali dai quali è emersa, pertanto, la correttezza della stessa pronuncia di primo grado.
Per questi motivi
l'appello va quindi respinto. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente in favore delle appellate, in solido, e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (indeterminabile
- complessità bassa – valori medi con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) - oltre accessori come per legge. senza la liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del
19/03/2025) secondo il quale In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 in persona del Commissario Straordinario Legale Rappresentante p.t., nei confronti della società Controparte_1 e della società Controparte_2 avverso la " "I
sentenza n.2122/2023 pubblicata in data 04.09.2023 del Tribunale di Foggia, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore delle appellate, in solido, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 9.029,80 = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1 - quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° 1.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.09.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria Presidente rel.
dott. Prencipe Michele Consigliere dott. Oronzo Putignano Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 300/2024, la seguente:
SENTENZA
tra: Parte_1 (C.F.: P.IVA 1 ), in persona del Commissario Straordinario Legale
Rappresentante pro tempore dott. Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to BASSO
,
Salvatore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLANTE
avverso la sentenza n.2122/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 04.09.2023, resa nel procedimento n.1570/2017
CONTRO
(C.F.: P.IVA_2 in persona del liquidatore p.t., Controparte_1 rappresentata e difese dall'avv.to STICCHI DAMIANI Andrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Foggia
APPELLATA
(C.F.: P.IVA_3 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difese dall'avv.to STICCHI DAMIANI Andrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Foggia
APPELLATA
All'udienza collegiale del 16.09.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,in persona del Sindaco p.t., Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
Controparte_2 ine la citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la Controparte_1 persona dei loro rappresentanti p.t., deducendo che: in data 19.05.2009 il Comune di Parte_1 stipulava con la Controparte_3 (poi
Controparte 2 in seguito ad atto di scissione parziale del 04.08.2011), la convenzione avente ad oggetto la "Progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto di produzione di energia eolica da insediare nell'area buffer al confine con il territorio del Comune di Parte_1 "I
con numero di repertorio 2145, registrata in Cerignola il 27.05.2009 al nr.90, serie 1, Atti
Pubblici; con determinazione dirigenziale nr. 121 del 4.05.2011 del Servizio Sviluppo Economico della veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un CP_4
,
impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile della potenza di 22,50 Mw da realizzarsi nel Comune di CP_2 in prossimità del confine con il Comune di Parte_1 ; in forza dell'art. 3 della indicata convenzione, la Controparte_3 si impegnava a riconoscere al Pt_1
a) un'indennità una tantum pari ad E 20.000,00 (ventimila/00) per ogni aerogeneratore a distanza inferiore ai 250 mt ed € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni aerogeneratore a distanza superiore ai 250 mt entro 30 gg. dalla registrazione della presente convenzione sottoscritta con il Pt_1
b) un'indennità una tantum per la realizzazione di un'opera pubblica del valore pari ad E
20.000,00 (ventimila/00) per ogni aerogeneratore entro 60 gg. dal rilascio delle autorizzazioni uniche ex art.12 D. Lgs. Nr. 387/03;
c) un canone annuo variabile per tutto il periodo di incentivazione dei certificati verdi, indipendentemente dalla durata dello stesso, determinate in funzione della produzione effettiva annua, nella misura fissa del 100% dei ricavi provenienti dalla vendita dei certificati verdi, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza inferiore provenienti dalla vendita dei certificati verdi, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza superiore ai 250 mt, da corrispondersi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
d) un canone annuo variabile sul prezzo dell'energia prodotta, per l'intera durata della convenzione e fino al suo termine, determinato in funzione della produzione effettiva annue nella misura fissa del 2,00 % dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza inferiore a 250 mt e nella misura fissa del
1,50 % dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza superiore ai 250 mt, da corrispondersi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
e) un contributo annuo pari ad E 2.000,00 per ogni aerogeneratore per attività sportive, culturali e sociali che l'Amministrazione Comunale vorrà porre in atto, da corrispondersi a partire dal rilascio dell'autorizzazione unica ex art, 12 D. Lgs. Nr. 387/03;
f) in ogni caso, la corresponsione al Parte_1 di un minimo annuo garantito
,
pari ad E 10.000,00 (diecimila/00) per ogni aerogeneratore autorizzato, rivalutato negli anni in base all'indice Istat, anche in caso di insufficiente produzione di energia. la Società Controparte_1, di fatto, versava in favore del Parte_1 solo la somma di 80.000,00 euro in forza dell'art.3 lett. a) e l'acconto di 20.000,00 euro in forza dell'art.3 lett. b) della indicata convenzione, rendendosi inadempiente per le restanti somme così come determinate dallo stesso art. 3.
L'attrice, quindi, a fronte di tale inadempimento, concludeva chiedendo:
Controparte_3 in persona del l.r.p.t e/o liquidatore p.t., nonché la Condannare la in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_5 '
in persona del Sindaco-p.t., della somma di euro 100.000,00 Parte_1
(centomila/00), a titolo di saldo sulla quota una tantum per la realizzazione di un'opera pubblica, giusta articolo 3 – lett. b) — della convenzione Rep 2145 dei 19 maggio 2009. Condannare la in persona del 1.r.p.t e/o liquidatore p.t., nonché Controparte_3 in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_6la in persona del suo sindaco p.t., della somma dovuta a titolo di canone Parte_1 '
annuo variabile per tutto il periodo di incentivazione dei certificati verdi, determinato in funzione della produzione effettiva annua, nella misura fissa del 2,00% dei ricavi provenienti dalla vendita, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza inferiore a 250 mt e nella misura fissa del 1,50 Va dei ricavi provenienti dalla vendita dei certificati verdi, al netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza superiore a 250 rnt, giusto art, 3 lett.c) - della convenzione Rep 2145 del 19 maggio 2009;
Controparte_3 in persona del .r.p.te il liquidatore p.t., nonché la [...] Condannare la
CP_6 in persona del l.r.p.t, in solido tra loro, al pagamento in favore del Parte_3
[...] in persona del suo Sindaco p.t., della somma dovuta a titolo di canone annuo '
variabile sul prezzo dell'energia elettrica prodotta, per l'intera durata della convenzione e sino al suo termine, determinato in funzione della produzione effettiva annua nella misura fissa del 2,00% dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia, al netto dell'iva, per gli aereo generatori a distanza inferiore a 250 mt e nella misura fissa del 1,50 % dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia, netto dell'iva, per gli aerogeneratori a distanza superiore a 250 mt, giusto art. 3 lett.d) - della convenzione Rep 2145 del 19 maggio 2009.-
Condannare la Società. Controparte_7 in persona del 1.r.p.t e/o Liquidatore p.t., nonché la Controparte_5 in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del in persona del suo Sindaco p.t., della somma Parte_1
a titolo di contributo annuo pari ad E 2.000,00 (duemila/00) per ogni aereogeneratore per attività sportive, culturali a sociali, giusto art 3 lett. e) della convenzione Rep 2145 del 19 maggio 2009;
Controparte_3 in persona del I.r.p.t e/o liquidatore p.t, nonché la Condannare la in persona del l.r.p.t, in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_5
, in persona del suo Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze Parte_1
del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.04.2017, si costituiva la [...]
Controparte 3 la quale, contestando le avverse deduzioni, preliminarmente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito, con domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali richiamate nelle richieste attoree e la ripetizione delle somme incamerate, oltre che il rigetto delle domande formulate nell'atto introduttivo;
con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata anch'essa in data 28.04.2017, si costituiva la
Controparte_2 la quale riproponeva le medesime conclusioni formulate dalla Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., all'udienza del 24.02.2023, precisate le conclusioni, il
Tribunale, riservava la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.2122/2023 pubblicata in data 04.09.2023, il Tribunale di Bari così disponeva:
1) "dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, per essere l'intera controversia devoluta in via esclusiva al Giudice Amministrativo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali dalle stesse sostenute".
Il Tribunale dichiarava d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione, sia in ordine alla domanda principale di adempimento della convenzione del 19.05.2009, sottoscritta dal Parte_1 e la [...]
Controparte_3 (poi Controparte 8 in seguito ad atto di scissione parziale del 04.08.2011), sia in ordine alla domanda riconvenzionale di nullità della medesima convenzione articolata da entrambe le convenute.
Nello specifico, a giudizio del Tribunale, la suddetta Convenzione integrava gli estremi di un accordo integrativo di cui all'art. 11 della I. 241/90, avendo il Pt_1 negoziato, con essa, l'esercizio dei propri poteri pubblicistici, in vista dell'emanazione di provvedimenti amministrativi, quali tutte le autorizzazioni comunali che si fossero rese necessarie.
Parte_1Con atto di citazione notificato in data 02.03.2024 il in persona del Commissario Parte_4 Legale Rappresentante p.t., ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo di riformare la sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarando sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario. A tal fine riproponeva, chiedendone l'accoglimento, le medesime conclusioni già rappresentante nel giudizio di primo grado;
con condanna delle società convenute, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.06.2024 si è costituita la [...]
CP_1 in persona del liquidatore p.t., chiedendo, in via principale, la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e in subordine l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate nel precedente grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2024 si è costituita la CP_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., aderendo alle medesime conclusioni della
[...]
CP_3 All'udienza collegiale del 16.09.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, rubricato "error in iudicando e in procedendo: violazione e falsa applicazione art. 1 c.p.c. e art. 13 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) nonché art. 112 c.p.c.", l'appellante si duole dell'aver il Tribunale dichiarato d'ufficio la propria incompetenza in favore di quella amministrativa.
In particolare, il deduce che l'oggetto della controversia riguarda posizioni di Parte_1
diritto soggettivo, e precisamente obbligazione di natura patrimoniale, derivanti da una convenzione sottoscritta nell'ambito di un rapporto paritetico tra il e la Eolica Italia Srl, non Parte_1
implicante, di conseguenza, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico.
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado gravata merita conferma poiché a giudizio di questa Corte difetta la giurisdizione del giudice ordinario.
Correttamente, la convenzione del 19.05.2009 è stata ritenuta dal primo Giudicante annoverabile tra gli accordi di cui all'art. 11 legge 241/90 assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 co.1 lett. a) n.2 c.p.a.
Nonostante siano stati variamente qualificati, è ormai pacifica la natura pubblicistica degli stessi, e ciò in considerazione: a) delle deroghe espresse ai principi civilistici, richiamati solo "in quanto compatibili"; b) al nome iuris "accordo" e non "contratto", da cui desumere una volontà del legislatore di una nuova figura consensuale, non inquadrabile nel genus del contratto, nella quale difetta il requisito della parità formale tra i contraenti, e nel quale l'interesse pubblico non è riconducibile solo ad un mero motivo dell'accordo ma è lo scopo della condotta della p.a.; c) per la sottoposizione a controlli pubblicistici, a forma scritta ad substantian.
Detti accordi, in definitiva, costituiscono una modalità di esercizio del potere amministrativo attuata attraverso un modulo bilaterale e consensuale, pur rimanendo la potestà esercitata pubblica e, quindi, istituzionalmente funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico di cui è titolare l'amministrazione, tanto da conservare facoltà di recesso.
Tuttavia, le diverse tesi (pubblicistica e privatistica) in merito alla qualificazione di tali accordi, non incidono sulla giurisdizione, giacché essi sono incontestabilmente devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sin dalla legge 241/1990 art. 11 co. 5, e a seguito della sua abrogazione, a mente dell'art. 133 n. 2 lett. a) del d.lgs. 104/2010, che devolve per l'appunto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni".
Dal tenore della disposizione processuale in parola è evidente l'ampiezza dei confini della giurisdizione esclusiva in quest'ambito, che giunge ad inglobare la totalità delle controversie concernenti la funzione amministrativa esercitata per il tramite del peculiare modulo consensuale di cui all'art. 11 e all'art. 15. Infatti, affinché scatti tale giurisdizione è necessario (ma anche sufficiente) che la res litigiosa riguardi un accordo concluso per il perseguimento del pubblico interesse, quale alternativa nell'esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo della p.a. (in questo senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 29.4.2009, n. 9952).
Sono pertanto riconducibili a tale categoria numerosi atti convenzionali, taluni già conosciuti dalle norme, dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, altri invece plasmati attorno al regolamento concreto di interessi, con numerose sfaccettature che gli interpreti hanno dovuto ricostruire non senza sottolineare però la caratteristica comune degli accordi, ossia quella di modulare l'esercizio del potere discrezionale della p.a. in confronto con gli interessi del privato coinvolto. Ed è proprio in virtù di tali loro caratteristiche, e per l'intreccio di posizioni soggettive, di incontro o potenziale conflitto di interessi pubblici e privati, che il legislatore ha previsto la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo.
Nel caso di specie, contrariamente alla diversa prospettazione offerta dall'appellante, la convenzione del 19.05.2009, che traeva il suo presupposto nella realizzazione del CP_9 costituiva sicuramente un accordo integrativo di provvedimento amministrativo in quanto non si limitava a regolare obbligazioni di natura patrimoniale, ma con essa le parti hanno: a) concordato lo svolgimento di attività amministrative funzionali al rilascio delle necessarie autorizzazioni comunali;
b) disciplinato le modalità per l'ottenimento dei titoli abilitativi;
c) regolato i rapporti tra amministrazione e operatore privato in funzione dell'interesse pubblico sottostante alla produzione di energia da fonte rinnovabile.
Con tale convenzione, è evidente, quindi, che le parti hanno concordato l'emanazione di tutte le autorizzazioni comunali necessarie alla realizzazione e conseguente esercizio delle centrali eoliche oggetto della convenzione.
Ma soprattutto, è da rilevare che la citata convenzione, in quanto regolante la realizzazione del CP_9
[...], atteneva indubitabilmente alle "procedure e provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia", materia devoluta dall'art. 133, co. 1 lett. o) c.p.a. in via esclusiva alla giurisdizione del g.a. La realizzazione e gestione dei parchi eolici costituisce, infatti, attività soggetta a procedimenti autorizzatori di natura pubblicistica, strettamente connessi alle competenze pianificatorie, urbanistiche ed ambientali dell'ente comunale.
L'art. 133, in particolare, specifica che l'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
è tale da ricomprendere ogni controversia insorta in ciascuna delle fasi fisiologiche dell'accordo, dalla formazione alla conclusione e finanche l'esecuzione, sia con riferimento agli accordi tra privati e pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11 che con riferimento agli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 15.
Ne discende, quindi, che la posizione soggettiva di cui l'appellante pretende tutela, non è nemmeno in astratto qualificabile in termine di diritto soggettivo in quanto la controversia, anche se pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento di corrispettivi asseritamente spettanti, investe nella sostanza, avuto riguardo alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione,
l'accertamento dell'effettiva validità della convenzione stipulata tra il Parte_1 e la [...]
Controparte 3 del 19.05.2009. Alla luce di quanto detto, non potendo ravvisare alcun rapporto meramente patrimoniale e paritetico
"a valle", così come dedotto dall'appellante, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali dai quali è emersa, pertanto, la correttezza della stessa pronuncia di primo grado.
Per questi motivi
l'appello va quindi respinto. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente in favore delle appellate, in solido, e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (indeterminabile
- complessità bassa – valori medi con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) - oltre accessori come per legge. senza la liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del
19/03/2025) secondo il quale In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 in persona del Commissario Straordinario Legale Rappresentante p.t., nei confronti della società Controparte_1 e della società Controparte_2 avverso la " "I
sentenza n.2122/2023 pubblicata in data 04.09.2023 del Tribunale di Foggia, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore delle appellate, in solido, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 9.029,80 = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1 - quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° 1.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.09.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola