TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG 4094/2017
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to ALESSANDRO SANTORO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to Controparte_1
ALESSANDRA GUZZO
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to GILDA AVENA CP_2
RESISTENTI
***
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 02/11/2017, Parte_1
ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione a intimazione di
[...] CP_3 CP_2 pagamento n. 03420179009435121000, limitatamente a due cartelle di pagamento e ad un avviso di addebito indicati in ricorso, relativi a crediti previdenziali. Dedotta l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti contributivi, rinviandosi per il resto alle censure specificate in ricorso, ha agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario. II. Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
III. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 18/02/2025 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso in relazione alle cartelle n. 03420070000329603000 e n. 03420070046263515000, chiedendo invece la cessazione della materia del contendere per l'avviso di addebito n. 33420112000545820000, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario. In particolare, ha dato atto che le cartelle n. 03420070000329603000 e 03420070046263515000 sono state annullate con sentenza n. 1179/2018 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato. In ordine all'avviso di addebito è invece sopravvenuto un accordo transattivo, con successiva sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Castrovillari di cessata materia del contendere.
IV. e con note depositate in data 19/02/2025, hanno chiesto la cessazione della materia CP_3 CP_2 del contendere, con compensazione delle spese di lite.
V. Si rileva che agli atti, nel compendio documentale del ricorrente, risultano le due sentenze citate, n. 1179/2018 e n. 993/2023. Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a tutti i titoli di cui è causa, considerando l'impossibilità di esprimersi nuovamente sulla pretesa creditoria di cui alle due cartelle di pagamento sopra citate, già oggetto di pronuncia passata in giudicato.
VI. Si compensano le spese secondo quanto richiesto dai procuratori delle parti resistenti, considerato il venir meno di un interesse alla prosecuzione del presente giudizio, successivamente alle citate pronunce.
*** Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to ALESSANDRO SANTORO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to Controparte_1
ALESSANDRA GUZZO
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to GILDA AVENA CP_2
RESISTENTI
***
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 02/11/2017, Parte_1
ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione a intimazione di
[...] CP_3 CP_2 pagamento n. 03420179009435121000, limitatamente a due cartelle di pagamento e ad un avviso di addebito indicati in ricorso, relativi a crediti previdenziali. Dedotta l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti contributivi, rinviandosi per il resto alle censure specificate in ricorso, ha agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario. II. Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
III. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 18/02/2025 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso in relazione alle cartelle n. 03420070000329603000 e n. 03420070046263515000, chiedendo invece la cessazione della materia del contendere per l'avviso di addebito n. 33420112000545820000, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario. In particolare, ha dato atto che le cartelle n. 03420070000329603000 e 03420070046263515000 sono state annullate con sentenza n. 1179/2018 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato. In ordine all'avviso di addebito è invece sopravvenuto un accordo transattivo, con successiva sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Castrovillari di cessata materia del contendere.
IV. e con note depositate in data 19/02/2025, hanno chiesto la cessazione della materia CP_3 CP_2 del contendere, con compensazione delle spese di lite.
V. Si rileva che agli atti, nel compendio documentale del ricorrente, risultano le due sentenze citate, n. 1179/2018 e n. 993/2023. Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a tutti i titoli di cui è causa, considerando l'impossibilità di esprimersi nuovamente sulla pretesa creditoria di cui alle due cartelle di pagamento sopra citate, già oggetto di pronuncia passata in giudicato.
VI. Si compensano le spese secondo quanto richiesto dai procuratori delle parti resistenti, considerato il venir meno di un interesse alla prosecuzione del presente giudizio, successivamente alle citate pronunce.
*** Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2