TRIB
Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2024, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4934/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in
C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142
NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente indicato in epigrafe convenivano in giudizio l chiedendo dichiararsi non CP_1 dovuto l'indebito indicato in ricorso. Il resistente si costituiva CP_1 deducendo come in atti.
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere dato che l' ha rinunciato alla richiesta di CP_1 indebito. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. In base al criterio sopra esposto, anche in considerazione della data di rinuncia all'indebito le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere
2 2) pone le spese di giudizio a carico dell' , liquidando le stesse CP_1 in complessivi € 1200,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, a favore del difensore del ricorrente per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 17/09/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
3