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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3860/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3860/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO BEVILACQUA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 24.12.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 6.4.2005 a Rimini, con affidamento condiviso della figlia minore e collocamento prevalente della stessa presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con previsione a carico del convenuto di un contributo a titolo di mantenimento dei due figli (di cui uno non autonomo economicamente) per un importo mensile di €
500,00 e con pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del resistente e del 40%
a carico della ricorrente.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si è costituito né è comparso in giudizio e, pertanto, all'udienza del 3.4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Affidamento condiviso della figlia minore delle parti, , nata il [...] in [...], Per_1
C.F.: , ad entrambi i genitori;
C.F._3
2) Collocamento della medesima presso la madre nella casa familiare di via Monte Rotella n.12 di
Pescara, che viene assegnata alla ricorrente, nata a [...]_1
Cinese) il 13.8.1980 C.F.: ; C.F._1
3) La frequentazione tra detta minore e il padre sarà concordata di volta in volta dai genitori della minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e di altro genere della minore;
4) Il convenuto, nato il [...] in [...]_1
CINESE), C.F.: , contribuirà al mantenimento dei due figli delle parti versando C.F._2
in favore della ricorrente, con decorrenza dal corrente mese, l'importo mensile di € 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
i coniugi parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del tribunale di Pescara, nella misura del 50% ciascuno;
5) Il convenuto lascerà la casa familiare entro 7 giorni”.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione collegiale.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario il convenuto, rimasto contumace.
pagina 2 di 4 Devono poi essere confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti all'udienza del 3.4.2025.
Quanto all'affidamento della minore in conformità all'interesse della minore a mantenere Per_1
rapporti continuativi e stabili con entrambi i genitori, deve esserne disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale di conseguenza deve essere assegnata la casa familiare sita in via Monte Rotella n.12 (Pescara).
Quanto al diritto di visita, la frequentazione tra la figlia minore e il padre dovrà essere concordata di volta in volta dai genitori della minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e di altro genere della minore stessa.
Deve essere altresì confermato l'obbligo posto in capo al convenuto di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura complessiva di € 500,00 da versare in favore della ricorrente Per_1 Per_2
entro il 5 di ogni mese. Difatti, sebbene il convenuto sia stato indicato dalla moglie come formalmente privo di occupazione, lo stesso ha un'età, 53 anni, che gli consente lo svolgimento di attività lavorativa, non risultando un'invalidità o un'inabilità al lavoro che non gli precludano di adoperarsi per provvedere al versamento di tale contributo, che peraltro è di valore tendenzialmente basso.
D'altronde, la determinazione del contributo al mantenimento deve essere effettuata, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando le attuali esigenze dei figli, così come i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso di specie, risulta congruo un contributo di € 250,00 per ciascun figlio, anche in considerazione del fatto che la casa coniugale risulta in locazione per un canone mensile di € 500,00.
Infine, deve essere confermata la ripartizione, nella misura del 50% per ciascun genitore, del pagamento delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza e all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi coniugati in Rimini Parte_1 CP_1
il 6.4.2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Rimini al n. 50
Parte I, anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti, , nata il [...] in Per_1
RIMINI, C.F.: , ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa C.F._3
presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare di via Monte Rotella n.12 di Pescara;
4) Dispone che nato il [...] in [...] CP_1
CINESE), C.F.: , contribuisca al mantenimento dei due figli delle parti C.F._2
versando in favore della ricorrente, con decorrenza dal corrente mese, l'importo mensile di € 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
i coniugi parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie, come disciplinate dal
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, nella misura del 50% ciascuno.
5) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
6) Spese di lite al definitivo.
Pescara 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3860/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO BEVILACQUA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 24.12.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 6.4.2005 a Rimini, con affidamento condiviso della figlia minore e collocamento prevalente della stessa presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con previsione a carico del convenuto di un contributo a titolo di mantenimento dei due figli (di cui uno non autonomo economicamente) per un importo mensile di €
500,00 e con pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del resistente e del 40%
a carico della ricorrente.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si è costituito né è comparso in giudizio e, pertanto, all'udienza del 3.4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Affidamento condiviso della figlia minore delle parti, , nata il [...] in [...], Per_1
C.F.: , ad entrambi i genitori;
C.F._3
2) Collocamento della medesima presso la madre nella casa familiare di via Monte Rotella n.12 di
Pescara, che viene assegnata alla ricorrente, nata a [...]_1
Cinese) il 13.8.1980 C.F.: ; C.F._1
3) La frequentazione tra detta minore e il padre sarà concordata di volta in volta dai genitori della minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e di altro genere della minore;
4) Il convenuto, nato il [...] in [...]_1
CINESE), C.F.: , contribuirà al mantenimento dei due figli delle parti versando C.F._2
in favore della ricorrente, con decorrenza dal corrente mese, l'importo mensile di € 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
i coniugi parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del tribunale di Pescara, nella misura del 50% ciascuno;
5) Il convenuto lascerà la casa familiare entro 7 giorni”.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione collegiale.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo dimostrato in contrario il convenuto, rimasto contumace.
pagina 2 di 4 Devono poi essere confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti all'udienza del 3.4.2025.
Quanto all'affidamento della minore in conformità all'interesse della minore a mantenere Per_1
rapporti continuativi e stabili con entrambi i genitori, deve esserne disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale di conseguenza deve essere assegnata la casa familiare sita in via Monte Rotella n.12 (Pescara).
Quanto al diritto di visita, la frequentazione tra la figlia minore e il padre dovrà essere concordata di volta in volta dai genitori della minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e di altro genere della minore stessa.
Deve essere altresì confermato l'obbligo posto in capo al convenuto di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura complessiva di € 500,00 da versare in favore della ricorrente Per_1 Per_2
entro il 5 di ogni mese. Difatti, sebbene il convenuto sia stato indicato dalla moglie come formalmente privo di occupazione, lo stesso ha un'età, 53 anni, che gli consente lo svolgimento di attività lavorativa, non risultando un'invalidità o un'inabilità al lavoro che non gli precludano di adoperarsi per provvedere al versamento di tale contributo, che peraltro è di valore tendenzialmente basso.
D'altronde, la determinazione del contributo al mantenimento deve essere effettuata, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando le attuali esigenze dei figli, così come i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso di specie, risulta congruo un contributo di € 250,00 per ciascun figlio, anche in considerazione del fatto che la casa coniugale risulta in locazione per un canone mensile di € 500,00.
Infine, deve essere confermata la ripartizione, nella misura del 50% per ciascun genitore, del pagamento delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza e all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi coniugati in Rimini Parte_1 CP_1
il 6.4.2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Rimini al n. 50
Parte I, anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti, , nata il [...] in Per_1
RIMINI, C.F.: , ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa C.F._3
presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare di via Monte Rotella n.12 di Pescara;
4) Dispone che nato il [...] in [...] CP_1
CINESE), C.F.: , contribuisca al mantenimento dei due figli delle parti C.F._2
versando in favore della ricorrente, con decorrenza dal corrente mese, l'importo mensile di € 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
i coniugi parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie, come disciplinate dal
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, nella misura del 50% ciascuno.
5) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
6) Spese di lite al definitivo.
Pescara 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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