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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 899/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 16/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 899/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA, con l'Avvocato dello Stato
Diego M. Miele resistente
OGGETTO: reiterazione contratti a termine, docenti di religione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale rappresentando di essere docente di religione cattolica in
Pag. 1 di 12 servizio presso l'I.C. Osio Sopra, di essere in possesso di titolo di idoneità per l'insegnamento, di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
convenuto, come docente di religione, con una serie di contratti a tempo determinato di durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno, dall'anno scolastico 2015/2016 in avanti.
Ha allegato che i contratti di lavoro a termine sono stati conclusi dal CP_1
resistente per fronteggiare esigenze lavorative non transitorie ed anzi per sopperire a carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, in spregio alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, che prevede tale possibilità solo a fronte di ragioni oggettive e per una durata massima di 36 mesi. Ha lamentato la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE che ha dato attuazione all'art 5 dell'Accordo Quadro, volto alla prevenzione degli abusi di tale tipologia negoziale, come interpretato dalla CGUE;
ha poi richiamato la legge n. 186/2003 che ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato, con determinazione della dotazione organica nella misura del 70% dei posti complessivamente funzionanti, accessibili previo concorso per titoli ed esami teoricamente da bandirsi con frequenza triennale. Al riguardo ha precisato che i residui posti non coperti vengono assegnati con contratti di lavoro a tempo determinato annuale, stipulati d'intesa con l'ordinario diocesano territorialmente competente. Ha sottolineato altresì che, secondo le previsioni di legge e della contrattazione collettiva (art. 309 d.lgs. 297/94 e normativa pattizia dallo stesso richiamata, nonché art. 40, commi 1 e 5, CCNL 29.11.2007) l'idoneità all'insegnamento riconosciuta dall'ordinario diocesano è da considerarsi permanente, salvo revoca, e gli incarichi annuali si intendono confermati a fronte della permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti. Richiamata la giurisprudenza di favore, la parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e la condanna del
Ministero: al risarcimento del danno subito, per un'indennità onnicomprensiva da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, al risarcimento del danno per l'eventuale ritardo nell'immissione in ruolo
Pag. 2 di 12 qualora nelle more effettuato, nonché alla ricostruzione della carriera e a versare, anche a fini risarcitori le differenze stipendiali maturate dal 2015/2016 in avanti per € 8.488,21.
Si è ritualmente costituito il , che ha chiesto il rigetto Controparte_2
delle domande avversarie e ha sostenuto la legittimità della propria condotta, poiché conforme alla normativa nazionale come derivante dagli accordi con la
Santa Sede (art. 36 dei Patti Lateranensi, art. 9, comma 2 degli Accordi di Villa
Madama e dal punto 5 del relativo Protocollo Addizionale, D.P.R. 751/85 attuativa dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche); ha precisato che la citata disciplina, munita di copertura costituzionale (art. 7 Cost.) non può essere derogata da norme nazionali né dalla citata Direttiva. Ha poi evidenziato che i docenti di religione a tempo determinato, di fatto, non godono di una maggiore precarietà rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, poiché l'incarico annuale è soggetto ad automatico rinnovo ed entrambe le tipologie di docenti sono soggetti al rischio di revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, con conseguente risoluzione del contratto. Nell'eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti, ha poi negato la sussistenza di un effettivo danno in capo al docente di religione a tempo determinato;
ha infine chiesto, in via riconvenzionale subordinata, che in caso di ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti venisse accertata l'insussistenza del diritto della parte ricorrente all'assegnazione di ulteriori incarichi annuali, al fine di evitare il protrarsi dell'invocato illecito e le conseguenti ulteriori richieste di indennizzo.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
2.1.- L'art. 36 del Concordato sottoscritto tra l'Italia e la Santa Sede l'11.02.1929
(cd. Patti Lateranensi), eseguito con legge 27 maggio 1929, n. 810, ha previsto che l'attività di insegnamento della religione cattolica nelle scuole venga svolta esclusivamente da soggetti muniti di un certificato di idoneità rilasciato da parte dell'ordinario diocesano, dal medesimo revocabile in caso di cessazione dei relativi presupposti. La previsione è stata confermata dal punto 5 del Protocollo
Pag. 3 di 12 Addizionale all'accordo di modifica dei Patti Lateranensi, sottoscritto dalle medesime parti il 18.02.1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R.
16.12.1985 n. 751, con il D.P.R. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il D.P.R.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012. Nell'ambito di tali accordi è stato espressamente previsto: che l'insegnamento della religione, facoltativo ai sensi dell'art. 9 dell'accordo stesso, deve avvenire da parte di docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati, d'intesa con quest'ultima, dall'autorità scolastica;
che lo Stato deve garantire il diritto degli studenti di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica e che tale scelta può essere confermata o modificata ogni anno;
che l'insegnamento della religione cattolica deve essere impartito da insegnanti in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, nominati dalle competenti autorità scolastiche d'intesa con quest'ultimo; che ai fini del raggiungimento dell'intesa, l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione meglio dettagliati;
che il riconoscimento di idoneità ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
Con la legge 18 luglio 2003 n. 186 è stata poi introdotta, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato, ferma restando la competenza diocesana in relazione al conferimento e alla revoca dell'idoneità. I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 della citata legge stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 prevede poi che l'accesso ai ruoli avvenga previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali
Pag. 4 di 12 possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa. Il comma 10 dell'art. 3 precisa che “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”
e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine.
Nonostante la peculiarità del sistema di reclutamento e dei titoli di accesso, il docente di religione gode di uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari: difatti l'art. 1, comma 2 della legge 186/2003 prevede che
“agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato
"testo unico" e dalla contrattazione collettiva”. Inoltre, quanto agli elementi distintivi tra insegnanti di religione di ruolo e non, l'art. 40 comma 5 CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007, integrato dal CCNL 19.04.2018, ha previsto che gli incarichi di durata annuale attribuiti agli insegnanti di religione cattolica debbano intendersi confermati qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, confermando il richiamo all'art. 309 comma 2 d.lgs. 297/1994 che stabiliva la regola del rinnovo automatico;
l'art. 53 legge 11 luglio 1980 n. 3120 impone poi il riconoscimento della medesima progressione stipendiale ai docenti di religione di ruolo e non.
In sostanza, l'elemento connotativo di specialità riguardo all'accesso al rapporto di impiego a tempo determinato e indeterminato alle dipendenze del per gli CP_1
insegnanti di religione cattolica è costituito dal fatto che il titolo di idoneità all'insegnamento è riconosciuto dall'ordinario diocesano e si tratta di un titolo che ha effetto permanente salvo revoca. Tale elemento di specialità incide, in origine, sulla costituzione del rapporto (non essendo ammissibile la stipulazione, da parte
Pag. 5 di 12 del Ministero, di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di idoneità riconosciuto dall'ordinario diocesano) e, successivamente, sulla permanenza del rapporto contrattuale, con effetti distinti a seconda che il rapporto sia a termine o a tempo indeterminato, laddove il titolo di idoneità sia revocato.
2.2.- Così ricostruito il quadro normativo, la questione è stata affrontata dalla
Suprema Corte con la sentenza Cass. Sez. Lav. n. 18698 del 9.6.2022 e dalla Corte
d'Appello di RE, sentenza n. 158/2024, che questo Tribunale condivide.
La Suprema Corte ha in primo luogo richiamato i principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 13.01.2022 (causa C-282/19) e ha evidenziato che non è di per sé illegittimo un sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% di ruolo e il 30% con contratti a termine, considerando gli inevitabili fattori di oscillazione (connessi alle scelte degli utenti) che impongono in questo specifico settore particolare flessibilità; inoltre ha evidenziato che gli insegnanti di religione godono di una maggiore stabilità rispetto agli altri lavoratori a termine, dato che i loro incarichi, ex art. 40 CCNL, sono destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, proprio a fronte della considerevole quota di fabbisogno (30%) lasciata alle assunzioni non di ruolo, che rende “assolutamente ricorrente” la prosecuzione di rapporti annuali, anche per lunga durata. Di conseguenza, “ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia (…) Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali”. Ciò posto, la Corte ha riconosciuto che le assunzioni a tempo determinato sono comunque caratterizzate da “connotati di precarietà”, perché solo i colleghi di ruolo godono
Pag. 6 di 12 delle “guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3” e inoltre “analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo
c.c.n.l., art. 17, comma 1); di conseguenza “pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione (…) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.” La Corte poi osserva che, nonostante l'ordinamento nazionale abbia previsto una misura teoricamente idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, ossia l'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, è stato di fatto indetto solamente un concorso, nel lontano anno 2004, sicché il
“ , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema”. In sostanza, è proprio in questo modo che si configura “l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, a determinare l'abuso non è l'attuazione delle disposizioni nazionali, addirittura di derivazione pattizia;
ma lo è proprio la violazione della norma interna, ossia la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo con carenza triennale che, se invece adempiuta, rappresenterebbe una delle misure idonee, ai sensi della clausola 5, ad evitare una precarizzazione costante e senza limiti temporali.
La Corte in definitiva ha sancito i seguenti principi, cui questo Tribunale intende dare continuità: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei
Pag. 7 di 12 contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui
l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"; “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
2.3.- Nel caso di specie, dall'istruttoria di giudizio è emerso che la parte ricorrente ha lavorato, con contratti di durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico, ininterrottamente dall'a.s. 2015/2016 in avanti. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, è legittima la stipulazione dei contratti a termine per il primo triennio, ossia per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, mentre per i successivi (dal 2018/2019 in avanti) la reiterazione costituisce un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno.
Pag. 8 di 12 A tal proposito, vi è da sottolineare che la citata Corte d'Appello di RE (sent.
158/2024) ha ritenuto irrilevante “l'immissione in ruolo di un numero variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti, circostanza invocata dal per escludere la violazione dell'obbligo di indizione del CP_1
concorso, trattandosi di circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte delle odierne appellate dei 36 mesi di occupazione mediante contratto a termine”; del resto, il numero delle immissioni in ruolo avvenute tra il
2020/21 ed il 2023/24 (472 per l'a.s. 2020/2021, 673 per l'a.s. 2021/2022, 422 per l'a.s. 2022/2023 e 419 per l'a.s. 2023/2024) è estremamente esiguo rispetto al fabbisogno di insegnanti di religione sul piano nazionale, non senza considerare che tali immissioni in ruolo sono avvenute tramite scorrimento delle graduatorie di merito e non attraverso concorso (che è stato indetto solo nel secondo semestre del
2024 per 4.500 posti).
2.4.- Ciò premesso, nel pubblico impiego l'illegittima reiterazione di contratti a termine non dà luogo alla stabilizzazione del rapporto, ma solo al risarcimento del danno, secondo la previsione di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, essendo pacificamente inapplicabile al personale docente e ATA l'art. 28
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 in forza della espressa previsione dell'art. 29 del citato decreto.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, l'art. 36 comma 5 del d.lgs.
165/2001, come modificato dall'art. 12 comma 1 del decreto legge 131/2024 entrato in vigore il 17.9.2024, “nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, impone al giudice di stabilire un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
tale previsione è applicabile anche alla presente controversia trattandosi di norma di tutela che non indice sul diritto sostanziale e che quindi non soggiace al generale principio di irretroattività sancito dall'art. 11 prel. in assenza di norma transitoria che regoli il diritto intertemporale.
Pag. 9 di 12 Ebbene, nel caso di specie vi è da dire che la parte ricorrente non ha allegato circostanze specifiche incidenti sul quantum risarcibile, se non la generica “perdita di chance” di stabilizzazione;
vi è poi da considerare la peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori precari della scuola, proprio in ragione della loro sostanziale equiparazione ai colleghi di ruolo, quanto agli scatti di anzianità e al rinnovo automatico dei contratti, che induce a ritenere più lieve, in proporzione, il danno sofferto dai docenti di religione rispetto ai colleghi precari insegnanti di altre materie.
Alla luce di tali considerazioni, appare equo quantificare l'indennità risarcitoria nella somma corrispondente a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR: i contratti illegittimi sono in totale sei (ossia dall'a.s. 2018/2019 in avanti), considerato che il pregiudizio si realizza solo a partire dal quarto contratto in avanti (in senso conforme, Corte d'Appello di
RE, cit.); pertanto, partendo dal minimo edittale di quattro mensilità, pare congruo quantificare il danno nella misura di una mensilità ogni due contratti illegittimi. Gli interessi legali decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.
Non può essere accolta la domanda di condanna del alla “ricostruzione CP_1 della carriera” e al pagamento della ulteriore somma di € 8.488,21 per differenze maturate “anche a fini risarcitori”, non essendovi stata l'immissione in ruolo della ricorrente e comunque in quanto l'indennità risarcitoria stabilita dal novellato art. 36 comma 5 d.lgs. 165/2001 deve ritenersi onnicomprensiva e idonea a ristorare ogni pregiudizio subito per effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
3.- L'eccezione di prescrizione formulata da deve essere rigettata. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale”
Pag. 10 di 12 (Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 5740 del 3.3.2020), termine decorrente dall'ultimo dei contratti (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 34740 del 12.12.2023 secondo cui
“nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”).
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo, depositato il 25.4.2023, sicché evidentemente nessuna prescrizione è maturata in considerazione della natura decennale del termine di prescrizione decorrente dall'ultimo dei contratti illegittimi.
4.- La domanda riconvenzionale subordinata formulata dal deve essere CP_1
rigettata: essa appare inammissibile, non potendosi il Giudice pronunciare su una condotta futura;
comunque, la reiterazione dei contratti a termine è una scelta discrezionale dell'Amministrazione datrice di lavoro nell'ambito dei nominativi trasmessi dal Vescovo e non sussiste quindi alcuno spazio per una pronuncia giudiziale.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00) alla luce del disposto di cui all'art. 5 del citato D.M. secondo il quale “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e quindi: € 911,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
2.109,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge,
Pag. 11 di 12 oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00 e con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso,
1- accerta l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, individuati in motivazione, stipulati tra la parte ricorrente e il resistente;
CP_1
2- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
alla corresponsione in favore della parte ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo;
3- respinge nel resto;
4- respinge la domanda riconvenzionale;
5- condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00 e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 16/4/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 16/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 899/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA, con l'Avvocato dello Stato
Diego M. Miele resistente
OGGETTO: reiterazione contratti a termine, docenti di religione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale rappresentando di essere docente di religione cattolica in
Pag. 1 di 12 servizio presso l'I.C. Osio Sopra, di essere in possesso di titolo di idoneità per l'insegnamento, di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
convenuto, come docente di religione, con una serie di contratti a tempo determinato di durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno, dall'anno scolastico 2015/2016 in avanti.
Ha allegato che i contratti di lavoro a termine sono stati conclusi dal CP_1
resistente per fronteggiare esigenze lavorative non transitorie ed anzi per sopperire a carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, in spregio alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, che prevede tale possibilità solo a fronte di ragioni oggettive e per una durata massima di 36 mesi. Ha lamentato la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE che ha dato attuazione all'art 5 dell'Accordo Quadro, volto alla prevenzione degli abusi di tale tipologia negoziale, come interpretato dalla CGUE;
ha poi richiamato la legge n. 186/2003 che ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato, con determinazione della dotazione organica nella misura del 70% dei posti complessivamente funzionanti, accessibili previo concorso per titoli ed esami teoricamente da bandirsi con frequenza triennale. Al riguardo ha precisato che i residui posti non coperti vengono assegnati con contratti di lavoro a tempo determinato annuale, stipulati d'intesa con l'ordinario diocesano territorialmente competente. Ha sottolineato altresì che, secondo le previsioni di legge e della contrattazione collettiva (art. 309 d.lgs. 297/94 e normativa pattizia dallo stesso richiamata, nonché art. 40, commi 1 e 5, CCNL 29.11.2007) l'idoneità all'insegnamento riconosciuta dall'ordinario diocesano è da considerarsi permanente, salvo revoca, e gli incarichi annuali si intendono confermati a fronte della permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti. Richiamata la giurisprudenza di favore, la parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e la condanna del
Ministero: al risarcimento del danno subito, per un'indennità onnicomprensiva da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, al risarcimento del danno per l'eventuale ritardo nell'immissione in ruolo
Pag. 2 di 12 qualora nelle more effettuato, nonché alla ricostruzione della carriera e a versare, anche a fini risarcitori le differenze stipendiali maturate dal 2015/2016 in avanti per € 8.488,21.
Si è ritualmente costituito il , che ha chiesto il rigetto Controparte_2
delle domande avversarie e ha sostenuto la legittimità della propria condotta, poiché conforme alla normativa nazionale come derivante dagli accordi con la
Santa Sede (art. 36 dei Patti Lateranensi, art. 9, comma 2 degli Accordi di Villa
Madama e dal punto 5 del relativo Protocollo Addizionale, D.P.R. 751/85 attuativa dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche); ha precisato che la citata disciplina, munita di copertura costituzionale (art. 7 Cost.) non può essere derogata da norme nazionali né dalla citata Direttiva. Ha poi evidenziato che i docenti di religione a tempo determinato, di fatto, non godono di una maggiore precarietà rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, poiché l'incarico annuale è soggetto ad automatico rinnovo ed entrambe le tipologie di docenti sono soggetti al rischio di revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, con conseguente risoluzione del contratto. Nell'eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti, ha poi negato la sussistenza di un effettivo danno in capo al docente di religione a tempo determinato;
ha infine chiesto, in via riconvenzionale subordinata, che in caso di ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti venisse accertata l'insussistenza del diritto della parte ricorrente all'assegnazione di ulteriori incarichi annuali, al fine di evitare il protrarsi dell'invocato illecito e le conseguenti ulteriori richieste di indennizzo.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
2.1.- L'art. 36 del Concordato sottoscritto tra l'Italia e la Santa Sede l'11.02.1929
(cd. Patti Lateranensi), eseguito con legge 27 maggio 1929, n. 810, ha previsto che l'attività di insegnamento della religione cattolica nelle scuole venga svolta esclusivamente da soggetti muniti di un certificato di idoneità rilasciato da parte dell'ordinario diocesano, dal medesimo revocabile in caso di cessazione dei relativi presupposti. La previsione è stata confermata dal punto 5 del Protocollo
Pag. 3 di 12 Addizionale all'accordo di modifica dei Patti Lateranensi, sottoscritto dalle medesime parti il 18.02.1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R.
16.12.1985 n. 751, con il D.P.R. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il D.P.R.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012. Nell'ambito di tali accordi è stato espressamente previsto: che l'insegnamento della religione, facoltativo ai sensi dell'art. 9 dell'accordo stesso, deve avvenire da parte di docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati, d'intesa con quest'ultima, dall'autorità scolastica;
che lo Stato deve garantire il diritto degli studenti di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica e che tale scelta può essere confermata o modificata ogni anno;
che l'insegnamento della religione cattolica deve essere impartito da insegnanti in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, nominati dalle competenti autorità scolastiche d'intesa con quest'ultimo; che ai fini del raggiungimento dell'intesa, l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione meglio dettagliati;
che il riconoscimento di idoneità ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
Con la legge 18 luglio 2003 n. 186 è stata poi introdotta, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato, ferma restando la competenza diocesana in relazione al conferimento e alla revoca dell'idoneità. I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 della citata legge stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 prevede poi che l'accesso ai ruoli avvenga previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali
Pag. 4 di 12 possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa. Il comma 10 dell'art. 3 precisa che “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”
e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine.
Nonostante la peculiarità del sistema di reclutamento e dei titoli di accesso, il docente di religione gode di uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari: difatti l'art. 1, comma 2 della legge 186/2003 prevede che
“agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato
"testo unico" e dalla contrattazione collettiva”. Inoltre, quanto agli elementi distintivi tra insegnanti di religione di ruolo e non, l'art. 40 comma 5 CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007, integrato dal CCNL 19.04.2018, ha previsto che gli incarichi di durata annuale attribuiti agli insegnanti di religione cattolica debbano intendersi confermati qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, confermando il richiamo all'art. 309 comma 2 d.lgs. 297/1994 che stabiliva la regola del rinnovo automatico;
l'art. 53 legge 11 luglio 1980 n. 3120 impone poi il riconoscimento della medesima progressione stipendiale ai docenti di religione di ruolo e non.
In sostanza, l'elemento connotativo di specialità riguardo all'accesso al rapporto di impiego a tempo determinato e indeterminato alle dipendenze del per gli CP_1
insegnanti di religione cattolica è costituito dal fatto che il titolo di idoneità all'insegnamento è riconosciuto dall'ordinario diocesano e si tratta di un titolo che ha effetto permanente salvo revoca. Tale elemento di specialità incide, in origine, sulla costituzione del rapporto (non essendo ammissibile la stipulazione, da parte
Pag. 5 di 12 del Ministero, di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di idoneità riconosciuto dall'ordinario diocesano) e, successivamente, sulla permanenza del rapporto contrattuale, con effetti distinti a seconda che il rapporto sia a termine o a tempo indeterminato, laddove il titolo di idoneità sia revocato.
2.2.- Così ricostruito il quadro normativo, la questione è stata affrontata dalla
Suprema Corte con la sentenza Cass. Sez. Lav. n. 18698 del 9.6.2022 e dalla Corte
d'Appello di RE, sentenza n. 158/2024, che questo Tribunale condivide.
La Suprema Corte ha in primo luogo richiamato i principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 13.01.2022 (causa C-282/19) e ha evidenziato che non è di per sé illegittimo un sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% di ruolo e il 30% con contratti a termine, considerando gli inevitabili fattori di oscillazione (connessi alle scelte degli utenti) che impongono in questo specifico settore particolare flessibilità; inoltre ha evidenziato che gli insegnanti di religione godono di una maggiore stabilità rispetto agli altri lavoratori a termine, dato che i loro incarichi, ex art. 40 CCNL, sono destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, proprio a fronte della considerevole quota di fabbisogno (30%) lasciata alle assunzioni non di ruolo, che rende “assolutamente ricorrente” la prosecuzione di rapporti annuali, anche per lunga durata. Di conseguenza, “ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia (…) Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali”. Ciò posto, la Corte ha riconosciuto che le assunzioni a tempo determinato sono comunque caratterizzate da “connotati di precarietà”, perché solo i colleghi di ruolo godono
Pag. 6 di 12 delle “guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3” e inoltre “analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo
c.c.n.l., art. 17, comma 1); di conseguenza “pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione (…) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.” La Corte poi osserva che, nonostante l'ordinamento nazionale abbia previsto una misura teoricamente idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, ossia l'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, è stato di fatto indetto solamente un concorso, nel lontano anno 2004, sicché il
“ , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema”. In sostanza, è proprio in questo modo che si configura “l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, a determinare l'abuso non è l'attuazione delle disposizioni nazionali, addirittura di derivazione pattizia;
ma lo è proprio la violazione della norma interna, ossia la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo con carenza triennale che, se invece adempiuta, rappresenterebbe una delle misure idonee, ai sensi della clausola 5, ad evitare una precarizzazione costante e senza limiti temporali.
La Corte in definitiva ha sancito i seguenti principi, cui questo Tribunale intende dare continuità: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei
Pag. 7 di 12 contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui
l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"; “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
2.3.- Nel caso di specie, dall'istruttoria di giudizio è emerso che la parte ricorrente ha lavorato, con contratti di durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico, ininterrottamente dall'a.s. 2015/2016 in avanti. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, è legittima la stipulazione dei contratti a termine per il primo triennio, ossia per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, mentre per i successivi (dal 2018/2019 in avanti) la reiterazione costituisce un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno.
Pag. 8 di 12 A tal proposito, vi è da sottolineare che la citata Corte d'Appello di RE (sent.
158/2024) ha ritenuto irrilevante “l'immissione in ruolo di un numero variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti, circostanza invocata dal per escludere la violazione dell'obbligo di indizione del CP_1
concorso, trattandosi di circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte delle odierne appellate dei 36 mesi di occupazione mediante contratto a termine”; del resto, il numero delle immissioni in ruolo avvenute tra il
2020/21 ed il 2023/24 (472 per l'a.s. 2020/2021, 673 per l'a.s. 2021/2022, 422 per l'a.s. 2022/2023 e 419 per l'a.s. 2023/2024) è estremamente esiguo rispetto al fabbisogno di insegnanti di religione sul piano nazionale, non senza considerare che tali immissioni in ruolo sono avvenute tramite scorrimento delle graduatorie di merito e non attraverso concorso (che è stato indetto solo nel secondo semestre del
2024 per 4.500 posti).
2.4.- Ciò premesso, nel pubblico impiego l'illegittima reiterazione di contratti a termine non dà luogo alla stabilizzazione del rapporto, ma solo al risarcimento del danno, secondo la previsione di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, essendo pacificamente inapplicabile al personale docente e ATA l'art. 28
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 in forza della espressa previsione dell'art. 29 del citato decreto.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, l'art. 36 comma 5 del d.lgs.
165/2001, come modificato dall'art. 12 comma 1 del decreto legge 131/2024 entrato in vigore il 17.9.2024, “nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, impone al giudice di stabilire un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
tale previsione è applicabile anche alla presente controversia trattandosi di norma di tutela che non indice sul diritto sostanziale e che quindi non soggiace al generale principio di irretroattività sancito dall'art. 11 prel. in assenza di norma transitoria che regoli il diritto intertemporale.
Pag. 9 di 12 Ebbene, nel caso di specie vi è da dire che la parte ricorrente non ha allegato circostanze specifiche incidenti sul quantum risarcibile, se non la generica “perdita di chance” di stabilizzazione;
vi è poi da considerare la peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori precari della scuola, proprio in ragione della loro sostanziale equiparazione ai colleghi di ruolo, quanto agli scatti di anzianità e al rinnovo automatico dei contratti, che induce a ritenere più lieve, in proporzione, il danno sofferto dai docenti di religione rispetto ai colleghi precari insegnanti di altre materie.
Alla luce di tali considerazioni, appare equo quantificare l'indennità risarcitoria nella somma corrispondente a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR: i contratti illegittimi sono in totale sei (ossia dall'a.s. 2018/2019 in avanti), considerato che il pregiudizio si realizza solo a partire dal quarto contratto in avanti (in senso conforme, Corte d'Appello di
RE, cit.); pertanto, partendo dal minimo edittale di quattro mensilità, pare congruo quantificare il danno nella misura di una mensilità ogni due contratti illegittimi. Gli interessi legali decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.
Non può essere accolta la domanda di condanna del alla “ricostruzione CP_1 della carriera” e al pagamento della ulteriore somma di € 8.488,21 per differenze maturate “anche a fini risarcitori”, non essendovi stata l'immissione in ruolo della ricorrente e comunque in quanto l'indennità risarcitoria stabilita dal novellato art. 36 comma 5 d.lgs. 165/2001 deve ritenersi onnicomprensiva e idonea a ristorare ogni pregiudizio subito per effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
3.- L'eccezione di prescrizione formulata da deve essere rigettata. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale”
Pag. 10 di 12 (Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 5740 del 3.3.2020), termine decorrente dall'ultimo dei contratti (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 34740 del 12.12.2023 secondo cui
“nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”).
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo, depositato il 25.4.2023, sicché evidentemente nessuna prescrizione è maturata in considerazione della natura decennale del termine di prescrizione decorrente dall'ultimo dei contratti illegittimi.
4.- La domanda riconvenzionale subordinata formulata dal deve essere CP_1
rigettata: essa appare inammissibile, non potendosi il Giudice pronunciare su una condotta futura;
comunque, la reiterazione dei contratti a termine è una scelta discrezionale dell'Amministrazione datrice di lavoro nell'ambito dei nominativi trasmessi dal Vescovo e non sussiste quindi alcuno spazio per una pronuncia giudiziale.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00) alla luce del disposto di cui all'art. 5 del citato D.M. secondo il quale “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e quindi: € 911,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
2.109,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge,
Pag. 11 di 12 oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00 e con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso,
1- accerta l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, individuati in motivazione, stipulati tra la parte ricorrente e il resistente;
CP_1
2- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
alla corresponsione in favore della parte ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo;
3- respinge nel resto;
4- respinge la domanda riconvenzionale;
5- condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00 e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 16/4/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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