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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1638/2022 promossa da:
RAPPRESENTATA DA Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
GULMANELLI SILVIA;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), e (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
); C.F._2
APPELLATI-CONTUMACI
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Forlì, n.384/2022 in data 22/04/2022, nella causa R.G.n.
2369/2021, relativa ad opposizione a precetto
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22 ottobre 2024, tenutasi con modalità cartolare, con le seguenti
CONCLUSIONI
La società appellante, come da atto di appello.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) A seguito della notifica, in data 27/7/2021, di atto di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n.438/2010 del Tribunale di Forlì, i Sigg.ri e hanno proposto con CP_3 Controparte_4
atto di citazione ritualmente notificato in data 5/8/2021 giudizio opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso detto atto eccependo:
a) la intervenuta prescrizione del credito azionato;
b) il difetto di legittimazione attiva di CP_1
non essendovi prova della cessione del credito da alla società e,
[...] CP_5 Controparte_1 comunque, che la cessione non sarebbe stata notificata;
c) l'estraneità del Sig. ai rapporti CP_4
debitori contratti dalla sig.ra non risultando provata la sua qualità di fideiussore;
d) l'erroneità CP_3
delle somme precettate, per mancanza di apposita documentazione per stabilirne la quantificazione e per la “usura oggettiva pattizia” per circa Euro 5.500,00, nonché per violazione delle norme del TUB in materia di trasparenza contrattuale.
La in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
che:
- il credito non è prescritto perché in ragione del decreto ingiuntivo n. 438/10 era stato in precedenza notificato atto di precetto in data 27/4/2011, e poi con atto di pignoramento in data 1/6/2011, era stata successivamente instaurata procedura esecutiva immobiliare RGE 166/2011 che si era conclusa in data
4/08/2014 in seguito al riparto della somma tra i creditori;
- la cessione in blocco del credito è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e ciò la rende opponibile erga omnes;
- la fideiussione rilasciata dal Sig. era stata allegata al ricorso per ingiunzione e, CP_4 comunque, la questione è superata dal decreto ingiuntivo, che non è stato opposto;
- il credito oggetto dell'atto di precetto è quello portato dal decreto ingiuntivo e ogni contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione a detto decreto, e la questione dell'usura riguarda un rapporto diverso da quello per il quale è stata emessa l'ingiunzione.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la società opposta produceva la dichiarazione e la attestazione che tra i crediti oggetto della cessione intervenuta tra e Controparte_6
rientravano anche i crediti vantati nei confronti della sig.ra garantiti Controparte_1 CP_3
con la fideiussione solidale dal Sig. CP_4
Nel corso della causa il difensore degli opponenti rinunciava al mandato e non era sostituito da alcun altro legale.
pagina 2 di 6 La causa, quindi, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/04/2022, nella quale il Giudice, dopo avere valutato infondata l'eccezione di prescrizione del credito, riteneva non provata la titolarità del credito azionato da parte della e, pertanto, così decideva: Controparte_1
“- dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte opponente e per l'effetto dichiara la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.990,00 per compensi professionali di avvocato ed € 786,00 per spese, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
2) La in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto il presente appello Controparte_1
formulando sostanzialmente un solo motivo di gravame, con cui ha eccepito che, al contrario di quanto statuito nella sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado fosse stata fornita adeguata prova della cessione del credito azionato.
Inoltre, ha ritenuto di dedurre su due altre questioni non affrontate del Giudice di prime cure rilevando che il Sig. era fideiussore solidale e che le somme precettate si fondavano sul credito CP_4
accertato dal decreto ingiuntivo, che non era stato opposto e, quindi, non era più possibile contestarne l'importo, in assenza di eventuali pagamenti effettuati medio tempore di cui, comunque, non ne era stata data alcuna prova dagli appellati.
La società appellante, quindi, concludeva chiedendo a questa Corte di:
“- respingere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc proposta da e CP_3 CP_4
in quanto basata su deduzioni inammissibili, infondate, non provate e comunque inaccoglibili;
[...]
- condannare parte opponente alla rifusione delle spese e degli oneri del doppio grado del giudizio, oltre agli accessori di legge (con condanna altresì alla restituzione della somma di € 3.166,04 corrisposta agli opponenti a titolo di rimborso spese di primo grado)”.
Gli appellati Sigg.ri e non si costituivano e all'udienza del CP_3 Controparte_4
21/2/2023 era dichiarata la loro contumacia;
l'appello era rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 1/10/2024, poi rinviata alla data del 22/10/2024, da tenersi con modalità cartolare.
All'esito della predetta udienza era disposta la sostituzione del consigliere relatore e la causa era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
La parte appellante depositava una memoria conclusionale.
pagina 3 di 6 3) Ai fini della decisione del presente appello appare dirimente verificare se sussiste, e ne è stata fornita prova, la titolarità del credito in capo alla società appellante, che, invece, è stata negata dal Giudice di prime cure.
Il Collegio osserva che l'art. 58 TUB, comma 2, prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La produzione dell'avviso pubblicitario della cessione di crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale è ritenuto requisito sufficiente ai fini della notifica di cui all'art. 1254 c.c., ed è un atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma non prova l'esistenza del contratto di cessione e dello specifico credito a cui si riferisce (Cassazione, Sez. I, sentenza n.4116 del 2 marzo 2016).
Sempre in sede di legittimità è stato affermato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione ma non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi e, quindi, è onere della cessionaria fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto della richiesta nell'operazione di cessione in blocco di rapporti giuridici (Cassazione, sentenza n. 5617/2020 del 28/02/2020).
Tale orientamento è stato in seguito confermato dall'ordinanza della Suprema Corte, n.24798 del
5/11/2020, che ha ribadito che la cessionaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco avvenuta secondo la disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n.385/1993, al fine di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Sullo stesso tema dell'onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58
TUB, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21821 del 20/7/2023 (cfr. sentenza n.1642 del
26/06/2023), ha statuito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che, però, contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
pertanto, è sufficiente la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché le singole categorie raggruppino i crediti i cui elementi comuni rendano possibile la chiara individuazione dei rapporti oggetto di cessione.
Nella vicenda oggetto del presente appello non risultano indicati nell'avviso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti prodotto in atti elementi che consentono di individuare specificamente i singoli rapporti oggetto di cessione.
pagina 4 di 6 In detto avviso è indicato il sito internet (https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx) che, secondo la secondo la società appellante, dovrebbe fornire la prova dei crediti ceduti a disposizione di coloro che vi hanno interesse;
tuttavia, detta indicazione che, comunque, consisterebbe in un onere per gli stessi debitori di chiedere all'istituto di credito la conferma dell'avvenuta cessione, si ritiene che non possa costituire in sede processuale la specifica prova oggettiva e/o documentale che i crediti azionati oggetto di causa fossero effettivamente ricompresi nella cessione in blocco dei crediti indicata nell'avviso pubblicato.
Ciò posto, occorre considerare la valenza delle dichiarazioni di banca cedente, Controparte_6
prodotte dalla società appellante, una nel giudizio di primo grado e la seconda nel presente appello, quale prova che tra i crediti oggetto di cessione a favore di vi fossero anche Controparte_1
quelli riferiti alla Sig.ra CP_3
La prima dichiarazione è datata 21/10/2021 e attesta che i crediti oggetto di cessione derivano dai rapporti relativi al c/c ordinario nn.20121507 e 20154946, e finanziamento n.1331218, mentre la seconda è datata 29/8/2022 e attesta che gli stessi crediti derivano dai rapporti relativi a c/c n.20121507
(codice rapporto n.8001035535) e c/c n.20154946 (codice rapporto n.8001033872), spese legali n.24824945 (codice rapporto n.8001076378), e finanziamento n.1331218 (codice rapporto n.8001033199).
A questo riguardo, in disparte ogni considerazione sul valore probatorio e/o confessorio di detti documenti, anche in ragione della valutazione della posizione processuale della stessa banca cedente, quale soggetto terzo estraneo al giudizio o meno, il Collegio osserva che le dichiarazioni in atti, entrambe prodotte su carta intestata di oltre a non indicare i medesimi crediti, in Controparte_6 quanto in quella più recente appare anche un credito relativo a “spese legali n. ”, sono P.IVA_2
sottoscritte con firme indecifrabili e, comunque, non per esteso, e da soggetto di cui, nella prima non è specificata l'identità, la qualità e la legittimazione a manifestare la volontà dell'istituto di credito, mentre nella seconda, firmata da tale , è indicata Testimone_1 Controparte_7
l'identità ma non la qualità, né la legittimazione a manifestare la volontà della banca.
Pertanto, si ritiene che tali dichiarazioni non possano assumere valore probatorio della titolarità del credito da parte della società appellante e, di conseguenza, non provata la cessione del credito oggetto di appello.
Da quanto sopra argomentato consegue che il presente appello vada respinto e rimangono assorbite le ulteriori questioni.
L'integrale rigetto dell'appello implica ex art. 91 c.p.c. la condanna della società appellante a rifondere i Sigg.ri e delle spese relative al presente giudizio, che si CP_3 Controparte_4
pagina 5 di 6 liquidano sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da € 52.001 a € 260.000) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, oltre a rimborso forfettario, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, n.384/2022 in data 22/04/2022, nella causa R.G.n. 2369/2021;
2) dichiara tenuto e condanna la parte appellante a rifondere ai Sigg.ri e CP_3 [...]
le spese di lite per il presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per CP_4
compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (vedi Cassazione, Civ., S.U., n. 23535 del 20 settembre 2019; Cassazione, Civ., S.U., n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1638/2022 promossa da:
RAPPRESENTATA DA Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
GULMANELLI SILVIA;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), e (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
); C.F._2
APPELLATI-CONTUMACI
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Forlì, n.384/2022 in data 22/04/2022, nella causa R.G.n.
2369/2021, relativa ad opposizione a precetto
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 22 ottobre 2024, tenutasi con modalità cartolare, con le seguenti
CONCLUSIONI
La società appellante, come da atto di appello.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) A seguito della notifica, in data 27/7/2021, di atto di precetto fondato sul decreto ingiuntivo n.438/2010 del Tribunale di Forlì, i Sigg.ri e hanno proposto con CP_3 Controparte_4
atto di citazione ritualmente notificato in data 5/8/2021 giudizio opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso detto atto eccependo:
a) la intervenuta prescrizione del credito azionato;
b) il difetto di legittimazione attiva di CP_1
non essendovi prova della cessione del credito da alla società e,
[...] CP_5 Controparte_1 comunque, che la cessione non sarebbe stata notificata;
c) l'estraneità del Sig. ai rapporti CP_4
debitori contratti dalla sig.ra non risultando provata la sua qualità di fideiussore;
d) l'erroneità CP_3
delle somme precettate, per mancanza di apposita documentazione per stabilirne la quantificazione e per la “usura oggettiva pattizia” per circa Euro 5.500,00, nonché per violazione delle norme del TUB in materia di trasparenza contrattuale.
La in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
che:
- il credito non è prescritto perché in ragione del decreto ingiuntivo n. 438/10 era stato in precedenza notificato atto di precetto in data 27/4/2011, e poi con atto di pignoramento in data 1/6/2011, era stata successivamente instaurata procedura esecutiva immobiliare RGE 166/2011 che si era conclusa in data
4/08/2014 in seguito al riparto della somma tra i creditori;
- la cessione in blocco del credito è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e ciò la rende opponibile erga omnes;
- la fideiussione rilasciata dal Sig. era stata allegata al ricorso per ingiunzione e, CP_4 comunque, la questione è superata dal decreto ingiuntivo, che non è stato opposto;
- il credito oggetto dell'atto di precetto è quello portato dal decreto ingiuntivo e ogni contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione a detto decreto, e la questione dell'usura riguarda un rapporto diverso da quello per il quale è stata emessa l'ingiunzione.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la società opposta produceva la dichiarazione e la attestazione che tra i crediti oggetto della cessione intervenuta tra e Controparte_6
rientravano anche i crediti vantati nei confronti della sig.ra garantiti Controparte_1 CP_3
con la fideiussione solidale dal Sig. CP_4
Nel corso della causa il difensore degli opponenti rinunciava al mandato e non era sostituito da alcun altro legale.
pagina 2 di 6 La causa, quindi, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/04/2022, nella quale il Giudice, dopo avere valutato infondata l'eccezione di prescrizione del credito, riteneva non provata la titolarità del credito azionato da parte della e, pertanto, così decideva: Controparte_1
“- dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte opponente e per l'effetto dichiara la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.990,00 per compensi professionali di avvocato ed € 786,00 per spese, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
2) La in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto il presente appello Controparte_1
formulando sostanzialmente un solo motivo di gravame, con cui ha eccepito che, al contrario di quanto statuito nella sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado fosse stata fornita adeguata prova della cessione del credito azionato.
Inoltre, ha ritenuto di dedurre su due altre questioni non affrontate del Giudice di prime cure rilevando che il Sig. era fideiussore solidale e che le somme precettate si fondavano sul credito CP_4
accertato dal decreto ingiuntivo, che non era stato opposto e, quindi, non era più possibile contestarne l'importo, in assenza di eventuali pagamenti effettuati medio tempore di cui, comunque, non ne era stata data alcuna prova dagli appellati.
La società appellante, quindi, concludeva chiedendo a questa Corte di:
“- respingere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc proposta da e CP_3 CP_4
in quanto basata su deduzioni inammissibili, infondate, non provate e comunque inaccoglibili;
[...]
- condannare parte opponente alla rifusione delle spese e degli oneri del doppio grado del giudizio, oltre agli accessori di legge (con condanna altresì alla restituzione della somma di € 3.166,04 corrisposta agli opponenti a titolo di rimborso spese di primo grado)”.
Gli appellati Sigg.ri e non si costituivano e all'udienza del CP_3 Controparte_4
21/2/2023 era dichiarata la loro contumacia;
l'appello era rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 1/10/2024, poi rinviata alla data del 22/10/2024, da tenersi con modalità cartolare.
All'esito della predetta udienza era disposta la sostituzione del consigliere relatore e la causa era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
La parte appellante depositava una memoria conclusionale.
pagina 3 di 6 3) Ai fini della decisione del presente appello appare dirimente verificare se sussiste, e ne è stata fornita prova, la titolarità del credito in capo alla società appellante, che, invece, è stata negata dal Giudice di prime cure.
Il Collegio osserva che l'art. 58 TUB, comma 2, prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La produzione dell'avviso pubblicitario della cessione di crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale è ritenuto requisito sufficiente ai fini della notifica di cui all'art. 1254 c.c., ed è un atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma non prova l'esistenza del contratto di cessione e dello specifico credito a cui si riferisce (Cassazione, Sez. I, sentenza n.4116 del 2 marzo 2016).
Sempre in sede di legittimità è stato affermato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione ma non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi e, quindi, è onere della cessionaria fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto della richiesta nell'operazione di cessione in blocco di rapporti giuridici (Cassazione, sentenza n. 5617/2020 del 28/02/2020).
Tale orientamento è stato in seguito confermato dall'ordinanza della Suprema Corte, n.24798 del
5/11/2020, che ha ribadito che la cessionaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco avvenuta secondo la disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n.385/1993, al fine di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Sullo stesso tema dell'onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58
TUB, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21821 del 20/7/2023 (cfr. sentenza n.1642 del
26/06/2023), ha statuito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che, però, contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
pertanto, è sufficiente la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché le singole categorie raggruppino i crediti i cui elementi comuni rendano possibile la chiara individuazione dei rapporti oggetto di cessione.
Nella vicenda oggetto del presente appello non risultano indicati nell'avviso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti prodotto in atti elementi che consentono di individuare specificamente i singoli rapporti oggetto di cessione.
pagina 4 di 6 In detto avviso è indicato il sito internet (https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx) che, secondo la secondo la società appellante, dovrebbe fornire la prova dei crediti ceduti a disposizione di coloro che vi hanno interesse;
tuttavia, detta indicazione che, comunque, consisterebbe in un onere per gli stessi debitori di chiedere all'istituto di credito la conferma dell'avvenuta cessione, si ritiene che non possa costituire in sede processuale la specifica prova oggettiva e/o documentale che i crediti azionati oggetto di causa fossero effettivamente ricompresi nella cessione in blocco dei crediti indicata nell'avviso pubblicato.
Ciò posto, occorre considerare la valenza delle dichiarazioni di banca cedente, Controparte_6
prodotte dalla società appellante, una nel giudizio di primo grado e la seconda nel presente appello, quale prova che tra i crediti oggetto di cessione a favore di vi fossero anche Controparte_1
quelli riferiti alla Sig.ra CP_3
La prima dichiarazione è datata 21/10/2021 e attesta che i crediti oggetto di cessione derivano dai rapporti relativi al c/c ordinario nn.20121507 e 20154946, e finanziamento n.1331218, mentre la seconda è datata 29/8/2022 e attesta che gli stessi crediti derivano dai rapporti relativi a c/c n.20121507
(codice rapporto n.8001035535) e c/c n.20154946 (codice rapporto n.8001033872), spese legali n.24824945 (codice rapporto n.8001076378), e finanziamento n.1331218 (codice rapporto n.8001033199).
A questo riguardo, in disparte ogni considerazione sul valore probatorio e/o confessorio di detti documenti, anche in ragione della valutazione della posizione processuale della stessa banca cedente, quale soggetto terzo estraneo al giudizio o meno, il Collegio osserva che le dichiarazioni in atti, entrambe prodotte su carta intestata di oltre a non indicare i medesimi crediti, in Controparte_6 quanto in quella più recente appare anche un credito relativo a “spese legali n. ”, sono P.IVA_2
sottoscritte con firme indecifrabili e, comunque, non per esteso, e da soggetto di cui, nella prima non è specificata l'identità, la qualità e la legittimazione a manifestare la volontà dell'istituto di credito, mentre nella seconda, firmata da tale , è indicata Testimone_1 Controparte_7
l'identità ma non la qualità, né la legittimazione a manifestare la volontà della banca.
Pertanto, si ritiene che tali dichiarazioni non possano assumere valore probatorio della titolarità del credito da parte della società appellante e, di conseguenza, non provata la cessione del credito oggetto di appello.
Da quanto sopra argomentato consegue che il presente appello vada respinto e rimangono assorbite le ulteriori questioni.
L'integrale rigetto dell'appello implica ex art. 91 c.p.c. la condanna della società appellante a rifondere i Sigg.ri e delle spese relative al presente giudizio, che si CP_3 Controparte_4
pagina 5 di 6 liquidano sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da € 52.001 a € 260.000) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, oltre a rimborso forfettario, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, n.384/2022 in data 22/04/2022, nella causa R.G.n. 2369/2021;
2) dichiara tenuto e condanna la parte appellante a rifondere ai Sigg.ri e CP_3 [...]
le spese di lite per il presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per CP_4
compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (vedi Cassazione, Civ., S.U., n. 23535 del 20 settembre 2019; Cassazione, Civ., S.U., n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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