Articolo 2 della Legge 24 maggio 1967, n. 368
Articolo 1
Versione
28 giugno 1967
Art. 2.
All'onere di lire 100.000.000 inerente all'anno finanziario 1967, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 giugno 1967