Art. 2.
All'onere di lire 100.000.000 inerente all'anno finanziario 1967, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100.000.000 inerente all'anno finanziario 1967, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.