Sentenza breve 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 17/04/2025, n. 7699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03570/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3570 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e EZ PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura,
1) Dell’Esito della prova preselettiva (svoltasi il 14.02.2025) del Concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024;
2) Dell’avviso del 17.02.2025 relativo alla pubblicazione dell’elenco dei candidati partecipanti alla prova preselettiva con relativo punteggio nonché dell’elenco stesso, nelle parti di interesse;
3) Della prova preselettiva stessa, nelle parti di interesse;
4) Dell’avviso di rettifica banca dati dei quesiti per la prova preselettiva del 23.01.2025 nonché della banca dati rettificata;
5) Del diario di svolgimento delle prove preselettive;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso, ove ritenuto opportuno e nelle parti di interesse; b. i verbali inerenti la rettifica della banca dati; c. le prove scritte del concorso, gli esiti, l’elenco degli ammessi ai successivi step; d. la nota-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Dipartimento della giustizia tributaria ha trasmesso al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria lo schema di bando per l’avvio della procedura concorsuale per 146 unità di magistrati tributari, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, secondo periodo, della legge n. 130 del 2022, sebbene non conosciuto, se opportuno; e. la delibera del Consiglio di presenza della Giustizia tributaria n. 782, del 21 maggio 2024, riguardante la procedura concorsuale per 146 unità di magistrati tributari, ai sensi dell’articolo 1, commi 10-bis e 10-ter della legge n. 130 del 2022, sebbene non conosciuta, ove eventualmente lesiva; f. l’avviso ministeriale di svolgimento delle prove preselettive del 29.11.2024, ove eventualmente lesivo; g. le istruzioni di svolgimento della preselezione, in ogni parte di interesse; h. i calendari e le convocazioni per lo svolgimento delle prove scritte, se considerati lesivi;
Per la disapplicazione dell’art. 7, co. 1, del bando di concorso;
e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione al successivo step;
in subordine, per l’accertamento dell’illegittimità dell’operato amministrativo in ordine alla gestione della prova preselettiva e della rettifica della banca-dati dei quesiti;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a disporre la ripetizione della prova preselettiva in favore di parte ricorrente.
Con richieste istruttorie.
Con ogni effetto ed onere conseguente.
Con vittoria di spese e competenze difensive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13/03/2025 e depositato il 18/03/2025 la ricorrente ha agito per l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare, degli atti di cui in epigrafe per i seguenti articolati motivi di ricorso:
I. Sulla illegittima soglia di sbarramento: 1. Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità; 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 2 bis DPR 487/1994; 3. Violazione dell’art. 97 Cost.; 4. Violazione dell’art. 51 Cost.; 5. Violazione del principio della parcondicio concorsorum; 6. Violazione del favor partecipationis; 7. Difetto di motivazione; 8. Disparità di trattamento; 9. Violazione del principio di uguaglianza;10. Ingiustizia grave e manifesta .
II. Sulla illegittima rettifica della banca – dati e della procedura conseguente: 1.Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso; 2. Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità; 3. Contraddittorietà dell’azione amministrativa; 4. Violazione del legittimo affidamento; 5. Violazione della parcondicio concorsorum; 6.Violazione del giusto procedimento .
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e EZ PA si sono costituiti in giudizio il 20.3.2025, chiedendo di respingere il ricorso come da memorie difensive in atti.
3. Alla camera di consiglio del 9.4.2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Sussistono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata considerata la evidente infondatezza del ricorso.
5. La ricorrente riferisce di avere partecipato alla procedura selettiva di cui al bando del 30.05.2024, indicato in epigrafe, con cui il M.E.F. ha indetto il concorso per esami a 146 posti di magistrato tributario. Ha dedotto di essere stata illegittimamente non ammessa a partecipare alle prove scritte a seguito della prova preselettiva, i cui esiti sono stati impugnati con il presente ricorso (v. allegati parte ricorrente).
6. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità della soglia di sbarramento prevista dal bando e in specie la previsione dell’art. 7 dello stesso per cui, a seguito dello svolgimento della prova preselettiva di cui all’art. 6, “ Alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Accedono, altresì, alla prova scritta coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso ” (v. doc. 8 ricorrente bando). Tale criterio, in quanto collegato ad un dato meramente quantitativo, non sarebbe in grado di consentire di verificare la piena idoneità dei candidati.
6.1 Orbene, in disparte l’eccezione di tardività della censura eccepita dalla resistente, per cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare fin dal principio il bando contenente la previsione testé esposta, le doglianze non sono in ogni caso condivisibili nel merito.
6.2 Come già affermato in più occasioni da questo Tribunale, ammettere alla prova scritta solo i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari a quello dell'ultimo candidato collocatosi in posizione utile nella graduatoria, in ipotesi anche superiore a quello sufficiente, non appare di per sé censurabile, rispondendo alla specifica finalità alla quale è strumentale la prova preselettiva (v. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 31/10/2023, n.16195); l’ottenimento della mera sufficienza non è qualificato da alcuna norma regolante la procedura impugnata quale punteggio utile al superamento della prova preselettiva (T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 28/05/2019 n. 6661).
6.3 Lo svolgimento di una prova preselettiva è considerato, d’altronde, anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato come non irragionevole, ma, anzi, necessario per assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, attesa, tra le altre cose, la necessità di gestire un numero elevato di aspiranti e la necessità di verificare immediatamente nei docenti il possesso delle capacità minime necessarie per svolgere il successivo percorso; è altresì esclusa l’illegittimità delle soglie di sbarramento, in quanto la relativa previsione appare coerente con l’esigenza di garantire la funzionalità del concorso e la sua gestibilità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 9/01/2023, n. 219 e i precedenti ivi richiamati).
6.4 Da ultimo, si osserva che il concorso in esame è destinato alla selezione di 146 magistrati tributari. La tesi per cui non sarebbe possibile escludere tutti coloro che hanno un livello minimo e sufficiente di preparazione, come avviene in caso di prova preselettiva con una soglia di sbarramento numerica, si scontra con un dato fattuale di fondo per cui il concorso in esame è a numero chiuso sicché i vincitori saranno, da ultimo, non coloro che hanno un livello adeguato di capacità e competenza ma solo i migliori 146 candidati tra di essi.
7. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della pubblicazione, in data 23.1.2025, di un avviso di “rettifica” della banca dati dei quesiti ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, fissata il 14.02.2025, (v. doc.2 ricorrente). Tale modifica non sarebbe stata accompagnata anche da un rinvio della data della predetta prova ed avrebbe, quindi, compromesso la fiducia dei candidati, nonché violato i principi della parità di trattamento e imparzialità.
7.1 Anche tale motivo è infondato.
7.2. In primo luogo, la rettifica del 14.2.2025 ha ridotto, e non aumentato, i quesiti oggetto della prova preselettiva. Non vi è stato, pertanto, un aggravamento della preparazione dei concorsisti ma, di contro, una agevolazione del loro studio, essendo quest’ultimo limitato ai quesiti residui a seguito della predetta espunzione (v. doc. 2 rettifica cit). Ciò giustifica, al contempo, il mancato rinvio della prova preselettiva.
7.3. In secondo luogo, la rettifica ha riguardato tutti i concorsisti e non solo la ricorrente sicché non si ravvisano i dedotti vizi di violazione dei principi di parità di trattamento o imparzialità. Sia la banca dati che la sua parziale modifica sono state, infatti, oggetto di pubblicazione a beneficio della totalità dei candidati, con conseguente esclusione della prospettata violazione della par condicio tra i partecipanti.
7.4 Infine, il bando non ha imposto il rispetto di alcun termine per la pubblicazione dei quesiti sicché, anche dal punto di vista temporale, la predetta rettifica non è in contrasto con alcuna previsione della gara. In ogni caso, la sua tempistica non risulta neppure irragionevole, considerato che la pubblicazione della banca dati, poi ridotta, è avvenuta in data 10 gennaio 2025 e dunque i concorrenti hanno avuto a disposizione un adeguato termine per lo studio dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva del 14 febbraio 2025.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del giudizio e sono liquidate come in dispositivo considerata la definizione della controversia già nella presente sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente, unitariamente intesa, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.