TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 8.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 10771/2024
Tra nato a [...] in data [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Romano (C.F. ) C.F._2
presso il cui studio elett.te domicilia in - OM D'CO (NA) Viale Giovanni
Falcone, 60, Parco degli Amici, Fab. A/2 sc. D
RICOR
RENTE
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura conferita P.IVA_1
dal procuratore Dott. per atto Notar di Torino del Controparte_3 Persona_1
18.07.2000, rep. 206534, racc. 16235, (v. docc. A e B) – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dai proff. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: , C.F._3
PEC: fax 02.72144500) e Maria Email_1
Teresa Salimbeni (C.F.: , PEC: C.F._4
fax 02.72144500) e Avv. Concetta Email_2
Lombardo (C.F.: PEC: C.F._5 Email_3 ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.5.24 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- di lavorare alle dipendenze della società resistente, presso la sede operativa di
Napoli alla via De Roberto, con contratto a tempo indeterminato, dal 22/09/1997, inquadrato con la mansione di operaio generico, livello 5/2 del CCNL
“Metalmeccanici” (come da buste paga, in atti);
- che, durante il rapporto di lavoro, la società usufruiva della per CP_4 CP_5
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, dal 2009 al 2017, per tutte le sue strutture produttive;
- che la società in data 15/06/2011, avviava una prima procedura per CP_4
ottenere la proroga della per riorganizzazione, per ulteriori 24 mesi CP_5 continuativi, dal 10/07/2011 al 09/07/2013, conclusasi con l'accordo del
29/06/2011 con le OOSS in sede di esame congiunto;
- che nella comunicazione di avvio della procedura del 15/06/2011 si enunciava che “tale programma di cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel CP_5
rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”;
- che, a seguito di ciò, tutti i dipendenti dello stabilimento di Napoli CP_4
venivano sospesi dal rapporto di lavoro;
- che, precisamente, in data 29/06/2011, presso la sede della Giunta Regionale della
Regione Campania, si svolgeva l'esame congiunto tra la società convenuta e le OO.SS, dove tra l'altro venivano individuati i criteri per la rotazione del personale, come segue: “…la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le CP_5
qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto della mansioni, delle qualifiche e dei profili
[...]
professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico -organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”;
- che la con comunicazione del 14/06/2013, avviava una nuova CP_4
procedura per richiedere la proroga della per riorganizzazione aziendale per CP_5
ulteriori 12 mesi, ossia dal 10/07/2013 al 09/07/2014; con comunicazione del
09/06/2014 presentava un'ulteriore istanza di proroga della per CP_5
riorganizzazione aziendale per ulteriori 12 mesi, ossia dal 10/07/2014 al
09/07/2015; con comunicazione del 26/05/2015 avviava una nuova richiesta di per ulteriori 24 mesi, ossia dal 11/08/2015 al 10/08/2017, conclusasi con CP_5
accordo del 03/07/2015;
- che, pertanto, presso lo stabilimento di Napoli venivano richiamati al CP_4 lavoro in rotazione circa 250 unità al mese, sin dall'agosto dell'anno 2011, in tutti i reparti;
- che nel periodo coperto da nonostante la parità di inquadramento, CP_5
l'equivalenza e la fungibilità delle mansioni, non aveva prestato la propria attività lavorativa, né aveva mai usufruito dei rientri al lavoro, se non per pochi e sporadici giorni;
- che aveva quindi proposto ricorso ex art. 414 c.p.c., conclusosi con sentenza di accoglimento n. 1271/2022, passata in giudicato, che accertava l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in
CP_5
- che, in esecuzione della predetta sentenza, otteneva le differenze retributive solamente per il periodo 10.07.2011 - 09.07.2013, alla luce delle buste paga presentate all'epoca del ricorso, e non anche per il periodo 07/2013 -12/2016, durante il quale, vista la proroga della alla data del 10/08/2017, era CP_5
comunque stato sospeso dal lavoro e collocato in CP_5
- che anche le proroghe della erano caratterizzate dagli stessi profili di CP_5
illegittimità.
In diritto, deduceva la violazione degli obblighi di comunicazione ex art. 1, Legge
223/91.
Concludeva: Affinché l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente voglia: a) preliminarmente ordinare alle società convenute l'esibizione di tutta la documentazione necessaria alla definizione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 – 420 c.p.c.; b) nel merito, accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro disposto dalla società in danno CP_4
dei ricorrenti anche per i periodi proroga della CIGS e quindi dal 09/07/2013 al
31.12.2016 ; c) per l'effetto, condannare la stessa società al pagamento in CP_4
favore del ricorrente di una somma pari alla differenza tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dagli stessi per il periodo dal 01/07/2013 al 31.12.2016 per un totale di euro 13.996,59 , a titolo di differenze retributive, il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come da conteggi allegati;
d) condannare, infine la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva (già Controparte_1
, eccependo preliminarmente Controparte_2
l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per illegittimo frazionamento della domanda, atteso che il ricorrente impugnava una sospensione relativa al periodo
09.07.2013 - 31.12.2016 e, sulle medesime premesse fattuali, aveva già proposto ricorso
R.G. n. 7694/2021 (definito con la sentenza n. 1271 del 08.03.2022), impugnando in quella sede solo la procedura che determinava la sospensione dal 10.07.2011 al
09.07.2013 e così limitando a quel periodo la propria domanda risarcitoria.
Nel merito, deduceva che nel periodo dedotto in giudizio (09.07.2013 - 31.12.2016) il ricorrente non solo era rientrato per molti giorni al lavoro, ma aveva altresì fruito di ferie, permessi e festività retribuiti, come da documentazione agli atti. Indi eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, per mancata allegazione e/o prova dei presupposti di fatto e di diritto su cui la stessa si fonda e, ad ogni modo, la correttezza delle procedure di o, comunque, l'efficacia sanante degli accordi sindacali. CP_5
A sostegno della propria tesi, parte resistente allegava giurisprudenza di merito e di legittimità.
Concludeva: Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere: - in via preliminare, dichiarare l'improponibilità/inammissibilità della domanda per illegittimo frazionamento della stessa;
- in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza dell'8.4.25, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Con sentenza n. 411/2024 pubbl. il 05/02/2024, la Corte d'Appello di Napoli ha sancito:
“(…) come osservato nella sentenza della Suprema Corte n. 28847/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007). Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n.
17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019). In particolare le Sezioni Unite del 2017, hanno precisato che "se è vero ... che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi" ... "nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda
"esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla
"giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti)". Le Sezioni Unite, quindi, hanno affermato che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, nonché, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente ma solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, la cui carenza, ove non sia stata dedotta dal convenuto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito soffre pertanto di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al "medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato" ovvero siano "fondati sul medesimo fatto costitutivo". Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti, poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale" che ("sia pure connotata da aspetti in parte dissimili") è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di crediti azionati, nell'uno e nell'altro giudizio, le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che - ed è questo un dato imprescindibile - risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata. In particolare la seconda ipotesi si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul "medesimo fatto costitutivo": dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la contraddizione che non lo consente, non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito, ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, ai corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, ai compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.). In siffatte situazioni, quindi, il creditore, che ha maturato pretese tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relative ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti - ma (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi (che, pur se storicamente distinti, sono) tra loro simili o analoghi, non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi). Il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 - alla cui stregua i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale - va inteso con la duplice specificazione che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo".
Orbene, in adesione a quanto statuito dal Giudice di secondo grado, si evidenzia che il presente ricorso si fonda su un fatto del tutto analogo a quello dedotto nel precedente giudizio avente rg. n. 7694/2021, avendo l'istante proposto in entrambi i procedimenti giudiziari le medesime censure di illegittimità dei provvedimenti di collocazione in CIGS per violazione degli obblighi di comunicazione e genericità dei criteri relativi alle modalità di rotazione del personale ed azionando, infine, analogo petitum (pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione ordinaria e il trattamento di cassa integrazione percepito nel periodo di sospensione).
Trattasi di domande proponibili in un unico giudizio. Difatti, nel precedente ricorso, recante R.G. n. 7694/2021, nella parte in fatto l'istante aveva dedotto testualmente: “Nel corso del loro rapporto di lavoro, la società ha usufruito della per CP_4 CP_5
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale dal 2009 al 2017 per tutte le sue strutture produttive”. Ciononostante, impugnava solo la procedura di CIGS iniziata con comunicazione del 15.6.2011, che aveva determinato la sospensione del lavoratore nel periodo dal 10.7.2011 al 9.7.2013.
Dunque, il ricorrente, pur essendo pienamente a conoscenza del fatto che la Società aveva fatto ricorso alla CIG dal 2009 al 2017, come evincibile anche dalle premesse in fatto del precedente giudizio R.G. n. 7694/2021, aveva consapevolmente optato per impugnare solo una delle procedure di CIG susseguitesi in tale complessivo periodo
(quella che determinava la sospensione dal lavoro nel periodo dal 10.7.2011 al 9.7.2013).
Pertanto, in ossequio ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati dalla Corte d'Appello di Napoli nella suddetta sentenza, non essendo stata rappresentata, peraltro, alcuna circostanza diretta a provare che l'istante abbia un interesse oggettivo a proporre una pluralità di domande per fare valere il proprio diritto, deve essere dichiarata l'improponibilità del ricorso.
Le spese del giudizio, alla luce della peculiarità della decisione, possono considerarsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- dichiara improponibile il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Napoli, 8.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca