Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1109
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata motivazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale o automatizzato, possa essere motivata con il mero richiamo all'atto presupposto, in quanto il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Nel caso specifico, la cartella consegue a un controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, relativo a un credito d'imposta superiore a quello spettante, e l'Agenzia ha instaurato il preventivo contraddittorio.

  • Rigettato
    Errato comportamento dell'Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'errato riporto di un credito d'imposta residuo maggiore rispetto a quello spettante, basandosi su calcoli aritmetici. La ricorrente ha asserito di aver effettuato un versamento di € 19.003,02, ma la documentazione prodotta dall'Agenzia indica che tale versamento è stato effettuato per l'anno di imposta 2018 e non è chiaro se sia avvenuto nell'ambito di una procedura formalizzata come il ravvedimento operoso o una dichiarazione integrativa. Pertanto, il rilievo dell'Agenzia è confermato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1109
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo