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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente
SPAMPINATO BIAGIO, Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2124/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011321272000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente1 impugnava cartella di pagamento n. 29320250011321272000, concernente recupero credito d'imposta agevolazione gasolio per autotrasporto anno di imposta 2019, per l'importo pari a € 32.197,31, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania in data 10/03/2025, come asserito dalla società contribuente.
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo pec del 07/04/2025, deduceva: “Mancata motivazione”; “Errato comportamento dell'Agenzia delle Entrate”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 05/06/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso, eccependo la congruità della motivazione dell'atto impugnato e la legittimità della pretesa tributaria.
In data 07/01/2026 parte ricorrente depositava memoria illustrativa, per insistere nelle proprie difese.
In data 03/02/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente deduce il vizio di motivazione della cartella impugnata,
è infondato. La giurisprudenza della Suprema Corte «ha in proposito chiarito che la cartella di pagamento emessa - come nella specie – all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione medesima» (ex multis, Cass. civ., VI, 24/11/2022, n. 34634).
Nella specie, l'avversata cartella consegue al controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, a seguito del quale l'Agenzia delle Entrate ha rilevato, per l'anno 2019, un credito d'imposta, inerente al gasolio per autotrasporti, superiore a quello spettante alla società contribuente, cosicché, con l'atto avversato, ha proceduto al recupero della somma dovuta, dopo aver instaurato il necessario preventivo contraddittorio con la predetta società, come si evince dalla documentazione prodotta dalla società medesima e come, del resto, ammesso dalla stessa. Nessun vizio di motivazione è, dunque, nella specie, riconoscibile, giusta l'orientamento richiamato.
Neppure il secondo motivo di ricorso può essere accolto. L'Amministrazione finanziaria imputa alla ricorrente di aver esposto, al rigo RU028, nella dichiarazione integrativa presentata nel 2023, per l'anno di imposta
2019, un credito di imposta residuo pari a € 21.853,00 anziché di € 433,00, dopo aver proceduto alle compensazioni dei crediti di imposta per gli anni 2018 e 2019. Testualmente, ha osservato l'Agenzia:
“Facendo un rapido calcolo, si può evincere che il contribuente espone un credito complessivo spettante di Euro 129.287 (somma tra credito del 2018 di Euro 40.819 e credito spettante per il 2019 di Euro 88.468).
Di tale credito complessivo, lo stesso ricorrente espone di averne compensato complessivamente Euro 128.854 (somma tra compensazioni per il 2018 di Euro 62.239 e per il 2019 di Euro 66.615).
A rigor di logica, facendo una semplice operazione aritmetica di sottrazione tra credito spettante e credito compensato, il credito residuo da riportare al 2019 sarebbe stato pari ad Euro 433.
Diversamente, il contribuente riporta ingiustificatamente all'anno successivo il maggiore importo di Euro 21.853. Pertanto, l'Ufficio, recupera la differenza pari ad Euro 21.420”.
Non scalfiscono i rilievi che precedono quanto dedotto dalla società contribuente, di aver “riversato l'importo di euro 19.003,02 (all. 3 al ricorso introduttivo) e che quindi tale importo debba essere sottratto all'importo richiesto”. È vero, infatti, che il versamento di tale somma è documentato dalla nota dell'Agenzia delle Entrate dell'01/04/2025, depositata dalla società ricorrente, ma da essa si riesce a ricavare unicamente che il versamento è stato effettuato per l'anno di imposta 2018 in data 23/12/2021, senza che si possa anche trarre che esso sia stato effettuato nell'ambito di una procedura formalizzata, secondo la disciplina più appropriata (ravvedimento operoso, dichiarazione integrativa o altra). In conclusione, il ricorso non può essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila). Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente
SPAMPINATO BIAGIO, Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2124/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011321272000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente1 impugnava cartella di pagamento n. 29320250011321272000, concernente recupero credito d'imposta agevolazione gasolio per autotrasporto anno di imposta 2019, per l'importo pari a € 32.197,31, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania in data 10/03/2025, come asserito dalla società contribuente.
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo pec del 07/04/2025, deduceva: “Mancata motivazione”; “Errato comportamento dell'Agenzia delle Entrate”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 05/06/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso, eccependo la congruità della motivazione dell'atto impugnato e la legittimità della pretesa tributaria.
In data 07/01/2026 parte ricorrente depositava memoria illustrativa, per insistere nelle proprie difese.
In data 03/02/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente deduce il vizio di motivazione della cartella impugnata,
è infondato. La giurisprudenza della Suprema Corte «ha in proposito chiarito che la cartella di pagamento emessa - come nella specie – all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione medesima» (ex multis, Cass. civ., VI, 24/11/2022, n. 34634).
Nella specie, l'avversata cartella consegue al controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, a seguito del quale l'Agenzia delle Entrate ha rilevato, per l'anno 2019, un credito d'imposta, inerente al gasolio per autotrasporti, superiore a quello spettante alla società contribuente, cosicché, con l'atto avversato, ha proceduto al recupero della somma dovuta, dopo aver instaurato il necessario preventivo contraddittorio con la predetta società, come si evince dalla documentazione prodotta dalla società medesima e come, del resto, ammesso dalla stessa. Nessun vizio di motivazione è, dunque, nella specie, riconoscibile, giusta l'orientamento richiamato.
Neppure il secondo motivo di ricorso può essere accolto. L'Amministrazione finanziaria imputa alla ricorrente di aver esposto, al rigo RU028, nella dichiarazione integrativa presentata nel 2023, per l'anno di imposta
2019, un credito di imposta residuo pari a € 21.853,00 anziché di € 433,00, dopo aver proceduto alle compensazioni dei crediti di imposta per gli anni 2018 e 2019. Testualmente, ha osservato l'Agenzia:
“Facendo un rapido calcolo, si può evincere che il contribuente espone un credito complessivo spettante di Euro 129.287 (somma tra credito del 2018 di Euro 40.819 e credito spettante per il 2019 di Euro 88.468).
Di tale credito complessivo, lo stesso ricorrente espone di averne compensato complessivamente Euro 128.854 (somma tra compensazioni per il 2018 di Euro 62.239 e per il 2019 di Euro 66.615).
A rigor di logica, facendo una semplice operazione aritmetica di sottrazione tra credito spettante e credito compensato, il credito residuo da riportare al 2019 sarebbe stato pari ad Euro 433.
Diversamente, il contribuente riporta ingiustificatamente all'anno successivo il maggiore importo di Euro 21.853. Pertanto, l'Ufficio, recupera la differenza pari ad Euro 21.420”.
Non scalfiscono i rilievi che precedono quanto dedotto dalla società contribuente, di aver “riversato l'importo di euro 19.003,02 (all. 3 al ricorso introduttivo) e che quindi tale importo debba essere sottratto all'importo richiesto”. È vero, infatti, che il versamento di tale somma è documentato dalla nota dell'Agenzia delle Entrate dell'01/04/2025, depositata dalla società ricorrente, ma da essa si riesce a ricavare unicamente che il versamento è stato effettuato per l'anno di imposta 2018 in data 23/12/2021, senza che si possa anche trarre che esso sia stato effettuato nell'ambito di una procedura formalizzata, secondo la disciplina più appropriata (ravvedimento operoso, dichiarazione integrativa o altra). In conclusione, il ricorso non può essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila). Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.