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27 gennaio 1989
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15 agosto 2018
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22 settembre 2019
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Art. 24. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonche' le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o invalidita'.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 , ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 , ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/05/2025, n. 12976Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso 834-2022 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, RA MM, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro CICOGNANI ROBERTO CO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CAMPANI 83, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIUSEPPINA GUERRIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANRA GARATTONI; - controricorrente – Oggetto R.G.N.834/2022 Cron. Rep. Ud.25/02/2025 CC Civile Ord. Sez. L Num. 12976 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: MAGNANENSI …Leggi di più...
- art. 96 cod. proc. civ.·
- art. 380 bis cod. proc. civ.·
- art. 23 Cost.·
- prescrizione quinquennale·
- enti previdenziali privatizzati·
- contributo di solidarietà·
- illegittimità trattenute·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- prescrizione decennale·
- pro rata