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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Dr. Alessandra Camassa Presidente Dr. Arianna Lo Vasco Giudice rel. Dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 486/2024 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. GASBARRO GRAZIELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
pagina 1 di 7 in data 29.06.2000, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani, al n. 142, parte II, serie A, uff. 1, anno 2000.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(3.12.2001) e (11.11.2005). Per_2
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno e manifestava la propria volontà di separarsi dal marito, alla luce dei frequenti litigi, aventi ad oggetto le spese non oculate del , e spesso degenerati CP_1
in aggressioni fisiche e verbali nei suoi confronti, consumate anche dinanzi alla prole. Riportava, inoltre, recenti episodi di violenza del marito, che imputava ad un sentimento di incontrollabile gelosia.
Lamentava che il resistente aveva da ultimo rifiutato di contribuire al mantenimento dei figli e – in particolare – alle spese di alloggio e sostentamento per studente universitario fuorisede a Milano. Per_1
Affermava di guadagnare circa € 1.200,00 al mese e di percepire €
420,00 al mese a titolo di canone di locazione relativo ad un immobile di proprietà; evidenziava la disparità reddituale con il marito, impiegato bancario e percettore di circa € 3.000,00 al mese, oltre che proprietario di diversi immobili.
Pertanto, considerato che anche il figlio era prossimo ad Per_2
intraprendere gli studi universitari, chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Chiedeva, infine, l'assegnazione della casa coniugale, al fine di coabitarvi con i figli durante i periodi di sospensione delle lezioni universitarie (domanda, da ultimo, rinunciata).
Con memoria integrativa, chiedeva pronuncia di addebito a carico del per aver costui “estromesso la di lui moglie dalle decisioni da CP_1
assumere nell'interesse della famiglia, effettuando degli investimenti
pagina 2 di 7 assolutamente sproporzionati alle effettive capacità economiche del nucleo familiare”, nonché per aver confermato “di aver assunto delle condotte aggressive nei confronti della moglie”.
*****
Si costituiva il resistente , aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione, tuttavia contestando le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, piuttosto, imputando la disgregazione dell'unione familiare alla disaffezione mostrata dalla moglie nei suoi confronti, accresciutasi negli anni.
Si opponeva alla richiesta ex adverso avanzata di assegnazione della casa coniugale, data l'insussistenza del presupposto della stabile convivenza con i figli non economicamente indipendenti.
Reputava eccessivo il quantum del mantenimento richiesto dalla per i figli, giacché sproporzionato rispetto alla sua situazione Pt_1
reddituale, gravata da numerose spese fisse sostenute nell'interesse della famiglia. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità di detta domanda, che avrebbe dovuto essere formulata direttamente dai figli, ormai maggiorenni e fuoriusciti dalla casa familiare.
*****
All'udienza del 15.05.2024, si procedeva all'audizione libera dei coniugi e si rivelava infruttuoso l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi.
Con ordinanza del 27.06.2024, le parti venivano invitate a valutare la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“- il resistente entro il 31.12.24 si impegnerà a trasferire gratuitamente ai figli il diritto di usufrutto relativo all'immobile già adibito
a casa coniugale, mantenendone la nuda proprietà;
pagina 3 di 7 - la ricorrente si trasferirà entro la medesima data presso l'immobile di via Cofano, da ristrutturarsi a cura del resistente, e ne gestirà autonomamente eventuali proventi;
- Il resistente corrisponderà mensilmente in via diretta per il mantenimento dei figli la somma di € 450,00 mensili per il figlio e € Per_1
250,00 per il figlio oltre il 70% delle spese straordinarie da Per_2 sostenersi nell'interesse dei figli;
la madre verserà € 150,00 per ed € 100,00 per oltre Per_1 Per_2 il 30% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa”.
Detta proposta veniva accettata per intero dalla ricorrente e solo parzialmente dal resistente;
data l'impossibilità di pervenire ad un accordo, veniva disposto l'ascolto dei figli della coppia.
In via meramente provvisoria, in attesa degli accertamenti tributari e fiscali frattanto disposti, considerato anche che i figli coabitavano con i genitori ancora non separati (il primogenito stante l'indisponibilità Per_1 di mezzi, pur essendo studente a Milano, vi si recava soltanto per gli esami usufruendo dell'appoggio presso amici e parenti per periodi limitati), veniva posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire direttamente al mantenimento dei figli nella misura di € 450,00 mensili per ciascuno e a carico della ricorrente nella misura di € 200,00 complessivi;
inoltre, le spese straordinarie venivano poste per il 70% a carico del padre e per il restante
30% a carico della madre.
In corso di causa, in esito a reclamo ed a mutamento della prevalente domiciliazione della prole, la Corte d'Appello di Palermo revocava il contributo economico posto a carico delle parti a titolo di mantenimento ordinario e straordinario diretto in favore dei figli maggiorenni, che nelle pagina 4 di 7 more, essendone legittimati, non avevano proposto alcun autonomo ricorso, confermando per il resto l'ordinanza impugnata.
Pervenuti gli esiti degli accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti.
Quanto alla domanda di addebito (tardivamente) formulata dalla ricorrente, si osserva che mancano anche prove certe a sostegno della completa estromissione della dalle scelte imprenditoriali del marito Pt_1
(sebbene costui non avesse negato una certa sfiducia nei confronti delle qualità della moglie1), ma soprattutto risulta la collocabilità degli episodi di aggressività (fisica verso le cose, ammessa dal resistente2) in epoca certamente successiva alla dissoluzione dell'affectio coniugalis (per stessa narrativa della ricorrente, da collocarsi già nel 2021 e poi seguita dalla circostanza che già i coniugi vivevano da separati in casa dal 2022).
*****
Passando al profilo economico, non può che prendersi atto della pronuncia di revoca del contributo di mantenimento diretto provvisoriamente disposto a carico di entrambi i genitori per i figli maggiorenni e , non essendo più conviventi con i genitori Per_1 Per_2
pagina 5 di 7 (entrambi trasferitisi in altra città per tempi prolungati connessi ad esigenze di studio).
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, giacché la relativa domanda di assegnazione formulata in origine dalla ricorrente è stata in seguito rinunciata.
*****
Infine, il tenore delle statuizioni, il mutamento in corso di causa della condizione del nucleo familiare, la rinuncia preventiva a parte delle domande della medesima ricorrente suggerisce la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario, in data 29.06.2000, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 142, parte II, serie A, uff. 1, anno 2000;
- respinge le ulteriori domande;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 2 settembre
2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
pagina 6 di 7 Alessandra Camassa
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. quanto dichiarato in udienza di comparizione: Ho sempre pensato che le donne sono più brave a gestire i contatti e le relazioni con i parenti, le donne secondo me sono naturalmente predisposte anche non so alla maternità, naturalmente, mentre lei in particolare non è competenti dal punto di vista imprenditoriale, questo non perché lei non sia intelligente ma perché naturalmente non predisposta) 2 …In un momento di ira le ho detto che, non volendo prendermela con lei, cosa dovevo fare per farle capire quanto ero disperato? spaccare tutto? e lei mi provocava e purtroppo, me ne vergogno, in due occasioni è successo, ho spaccato una sedia contro lo specchio, in una altra occasione mi pare ho spaccato il comodino e c'era mio figlio piccolo davanti…
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Dr. Alessandra Camassa Presidente Dr. Arianna Lo Vasco Giudice rel. Dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 486/2024 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. GASBARRO GRAZIELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
pagina 1 di 7 in data 29.06.2000, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani, al n. 142, parte II, serie A, uff. 1, anno 2000.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(3.12.2001) e (11.11.2005). Per_2
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno e manifestava la propria volontà di separarsi dal marito, alla luce dei frequenti litigi, aventi ad oggetto le spese non oculate del , e spesso degenerati CP_1
in aggressioni fisiche e verbali nei suoi confronti, consumate anche dinanzi alla prole. Riportava, inoltre, recenti episodi di violenza del marito, che imputava ad un sentimento di incontrollabile gelosia.
Lamentava che il resistente aveva da ultimo rifiutato di contribuire al mantenimento dei figli e – in particolare – alle spese di alloggio e sostentamento per studente universitario fuorisede a Milano. Per_1
Affermava di guadagnare circa € 1.200,00 al mese e di percepire €
420,00 al mese a titolo di canone di locazione relativo ad un immobile di proprietà; evidenziava la disparità reddituale con il marito, impiegato bancario e percettore di circa € 3.000,00 al mese, oltre che proprietario di diversi immobili.
Pertanto, considerato che anche il figlio era prossimo ad Per_2
intraprendere gli studi universitari, chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Chiedeva, infine, l'assegnazione della casa coniugale, al fine di coabitarvi con i figli durante i periodi di sospensione delle lezioni universitarie (domanda, da ultimo, rinunciata).
Con memoria integrativa, chiedeva pronuncia di addebito a carico del per aver costui “estromesso la di lui moglie dalle decisioni da CP_1
assumere nell'interesse della famiglia, effettuando degli investimenti
pagina 2 di 7 assolutamente sproporzionati alle effettive capacità economiche del nucleo familiare”, nonché per aver confermato “di aver assunto delle condotte aggressive nei confronti della moglie”.
*****
Si costituiva il resistente , aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione, tuttavia contestando le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, piuttosto, imputando la disgregazione dell'unione familiare alla disaffezione mostrata dalla moglie nei suoi confronti, accresciutasi negli anni.
Si opponeva alla richiesta ex adverso avanzata di assegnazione della casa coniugale, data l'insussistenza del presupposto della stabile convivenza con i figli non economicamente indipendenti.
Reputava eccessivo il quantum del mantenimento richiesto dalla per i figli, giacché sproporzionato rispetto alla sua situazione Pt_1
reddituale, gravata da numerose spese fisse sostenute nell'interesse della famiglia. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità di detta domanda, che avrebbe dovuto essere formulata direttamente dai figli, ormai maggiorenni e fuoriusciti dalla casa familiare.
*****
All'udienza del 15.05.2024, si procedeva all'audizione libera dei coniugi e si rivelava infruttuoso l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi.
Con ordinanza del 27.06.2024, le parti venivano invitate a valutare la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“- il resistente entro il 31.12.24 si impegnerà a trasferire gratuitamente ai figli il diritto di usufrutto relativo all'immobile già adibito
a casa coniugale, mantenendone la nuda proprietà;
pagina 3 di 7 - la ricorrente si trasferirà entro la medesima data presso l'immobile di via Cofano, da ristrutturarsi a cura del resistente, e ne gestirà autonomamente eventuali proventi;
- Il resistente corrisponderà mensilmente in via diretta per il mantenimento dei figli la somma di € 450,00 mensili per il figlio e € Per_1
250,00 per il figlio oltre il 70% delle spese straordinarie da Per_2 sostenersi nell'interesse dei figli;
la madre verserà € 150,00 per ed € 100,00 per oltre Per_1 Per_2 il 30% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa”.
Detta proposta veniva accettata per intero dalla ricorrente e solo parzialmente dal resistente;
data l'impossibilità di pervenire ad un accordo, veniva disposto l'ascolto dei figli della coppia.
In via meramente provvisoria, in attesa degli accertamenti tributari e fiscali frattanto disposti, considerato anche che i figli coabitavano con i genitori ancora non separati (il primogenito stante l'indisponibilità Per_1 di mezzi, pur essendo studente a Milano, vi si recava soltanto per gli esami usufruendo dell'appoggio presso amici e parenti per periodi limitati), veniva posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire direttamente al mantenimento dei figli nella misura di € 450,00 mensili per ciascuno e a carico della ricorrente nella misura di € 200,00 complessivi;
inoltre, le spese straordinarie venivano poste per il 70% a carico del padre e per il restante
30% a carico della madre.
In corso di causa, in esito a reclamo ed a mutamento della prevalente domiciliazione della prole, la Corte d'Appello di Palermo revocava il contributo economico posto a carico delle parti a titolo di mantenimento ordinario e straordinario diretto in favore dei figli maggiorenni, che nelle pagina 4 di 7 more, essendone legittimati, non avevano proposto alcun autonomo ricorso, confermando per il resto l'ordinanza impugnata.
Pervenuti gli esiti degli accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti.
Quanto alla domanda di addebito (tardivamente) formulata dalla ricorrente, si osserva che mancano anche prove certe a sostegno della completa estromissione della dalle scelte imprenditoriali del marito Pt_1
(sebbene costui non avesse negato una certa sfiducia nei confronti delle qualità della moglie1), ma soprattutto risulta la collocabilità degli episodi di aggressività (fisica verso le cose, ammessa dal resistente2) in epoca certamente successiva alla dissoluzione dell'affectio coniugalis (per stessa narrativa della ricorrente, da collocarsi già nel 2021 e poi seguita dalla circostanza che già i coniugi vivevano da separati in casa dal 2022).
*****
Passando al profilo economico, non può che prendersi atto della pronuncia di revoca del contributo di mantenimento diretto provvisoriamente disposto a carico di entrambi i genitori per i figli maggiorenni e , non essendo più conviventi con i genitori Per_1 Per_2
pagina 5 di 7 (entrambi trasferitisi in altra città per tempi prolungati connessi ad esigenze di studio).
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, giacché la relativa domanda di assegnazione formulata in origine dalla ricorrente è stata in seguito rinunciata.
*****
Infine, il tenore delle statuizioni, il mutamento in corso di causa della condizione del nucleo familiare, la rinuncia preventiva a parte delle domande della medesima ricorrente suggerisce la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario, in data 29.06.2000, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 142, parte II, serie A, uff. 1, anno 2000;
- respinge le ulteriori domande;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 2 settembre
2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
pagina 6 di 7 Alessandra Camassa
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. quanto dichiarato in udienza di comparizione: Ho sempre pensato che le donne sono più brave a gestire i contatti e le relazioni con i parenti, le donne secondo me sono naturalmente predisposte anche non so alla maternità, naturalmente, mentre lei in particolare non è competenti dal punto di vista imprenditoriale, questo non perché lei non sia intelligente ma perché naturalmente non predisposta) 2 …In un momento di ira le ho detto che, non volendo prendermela con lei, cosa dovevo fare per farle capire quanto ero disperato? spaccare tutto? e lei mi provocava e purtroppo, me ne vergogno, in due occasioni è successo, ho spaccato una sedia contro lo specchio, in una altra occasione mi pare ho spaccato il comodino e c'era mio figlio piccolo davanti…