CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 106/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Del Piano - Via G. Marconi 9 58033 Castel Del Piano GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 325 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Castel del Piano per omesso o parziale versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) relativo all'anno 2017.
Faceva presente che il possesso dell'immobile su cui è calcolato l'importo del tributo è iniziato in data
12.3.2018 cioè dopo il rilascio del conduttore a seguito di contenzioso giudiziario.
La Corte di Giustizia Tributaria di Grosseto, premesso che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, ha osservato come la ripartizione della TASI tra il proprietario locatore ed il conduttore è pari al
90% per il primo e 10% per il secondo. Il Comune con proprio regolamento può innalzare la quota del conduttore fino al 30% facoltà non utilizzata dal Comune di Castel del Piano accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l'imposta dovuta del 10%.
Appella il contribuente precisando in fatto che la disponibilità dell'immobile era stata possibile a seguito della sentenza della Corte di Appello di Firenze passata in giudicato in data 7.1.2018 con la quale si sanciva definitivamente la nullità della istituzione di legato testamentario in favore della Nom_2; legato in forza del quale la medesima aveva un diritto reale (proprietà) sull'appartamento in questione, avendone mantenuto il possesso fino alla consegna forzosa all'appellante.
Pertanto l'apparente legatario non può essere equiparato ad un mero occupante dell'immobile ma va considerato proprietario fino a quando non è stata riconosciuta la nullità del titolo.
Si costituiva in giudizio il Castel del Piano eccependo che a seguito della sentenza era divenuto proprietario al momento dell'apertura della successione vista la nullità del titolo e quindi quale proprietario doveva corrispondere l'imposta.
Infatti per effetto della sentenza di nullità del legato l'appellante deve rimborsare l'imposta ICI per gli anni
2002,2003,2004,2005 alla legataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
La nullità del legato disposto in favore della signora Nom_2 fa retroagire il titolo di proprietà conseguito iure hereditatis dall'appellante al momento dell'apertura della successione.
Da ciò consegue ad esempio che l'apparente legataria potrà richiedere la restituzione dell'imposta pagata entro il termine di prescrizione.
Vi sono, invece, delle ovvie ragioni per cui all'appellante non possono essere accollate anche le sanzioni e gli interessi in quanto la consapevolezza di essere tenuto al pagamento del tributo è sorta solamente nel momento in cui è passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la nullità del legato.
L'atto impugnato dovrà, quindi, essere depurato dalle somme iscritte quali sanzioni ed interessi.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Firenze 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott. Ugo De Carlo-
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 106/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Del Piano - Via G. Marconi 9 58033 Castel Del Piano GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 325 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Castel del Piano per omesso o parziale versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) relativo all'anno 2017.
Faceva presente che il possesso dell'immobile su cui è calcolato l'importo del tributo è iniziato in data
12.3.2018 cioè dopo il rilascio del conduttore a seguito di contenzioso giudiziario.
La Corte di Giustizia Tributaria di Grosseto, premesso che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, ha osservato come la ripartizione della TASI tra il proprietario locatore ed il conduttore è pari al
90% per il primo e 10% per il secondo. Il Comune con proprio regolamento può innalzare la quota del conduttore fino al 30% facoltà non utilizzata dal Comune di Castel del Piano accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l'imposta dovuta del 10%.
Appella il contribuente precisando in fatto che la disponibilità dell'immobile era stata possibile a seguito della sentenza della Corte di Appello di Firenze passata in giudicato in data 7.1.2018 con la quale si sanciva definitivamente la nullità della istituzione di legato testamentario in favore della Nom_2; legato in forza del quale la medesima aveva un diritto reale (proprietà) sull'appartamento in questione, avendone mantenuto il possesso fino alla consegna forzosa all'appellante.
Pertanto l'apparente legatario non può essere equiparato ad un mero occupante dell'immobile ma va considerato proprietario fino a quando non è stata riconosciuta la nullità del titolo.
Si costituiva in giudizio il Castel del Piano eccependo che a seguito della sentenza era divenuto proprietario al momento dell'apertura della successione vista la nullità del titolo e quindi quale proprietario doveva corrispondere l'imposta.
Infatti per effetto della sentenza di nullità del legato l'appellante deve rimborsare l'imposta ICI per gli anni
2002,2003,2004,2005 alla legataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
La nullità del legato disposto in favore della signora Nom_2 fa retroagire il titolo di proprietà conseguito iure hereditatis dall'appellante al momento dell'apertura della successione.
Da ciò consegue ad esempio che l'apparente legataria potrà richiedere la restituzione dell'imposta pagata entro il termine di prescrizione.
Vi sono, invece, delle ovvie ragioni per cui all'appellante non possono essere accollate anche le sanzioni e gli interessi in quanto la consapevolezza di essere tenuto al pagamento del tributo è sorta solamente nel momento in cui è passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la nullità del legato.
L'atto impugnato dovrà, quindi, essere depurato dalle somme iscritte quali sanzioni ed interessi.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Firenze 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott. Ugo De Carlo-