Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 102
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità del legato testamentario

    La nullità del legato ha effetto retroattivo, facendo retroagire il titolo di proprietà dell'appellante al momento dell'apertura della successione. Di conseguenza, le sanzioni e gli interessi non possono essere accollati al contribuente, la cui consapevolezza dell'obbligo di pagamento è sorta solo con il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del legato.

  • Accolto
    Consapevolezza dell'obbligo tributario

    La consapevolezza di essere tenuto al pagamento del tributo è sorta solamente nel momento in cui è passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la nullità del legato, pertanto l'atto impugnato dovrà essere depurato dalle somme iscritte quali sanzioni ed interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 102
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo