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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/11/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AO IA Presidente relatore
Caterina Baisi Consigliera
Alessandra Coccoli Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 148/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Domenico Naso e Elisa Casini, per procura in atti appellante
CONTRO
, c.f. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
appellato
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 6.11.2025.
Per l'appellato: come da note depositate il 31.10.2025.
FATTI DI CAUSA
Il docente ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, premettendo di aver prestato attività lavorativa Controparte_1 in favore dello stesso quale docente in forza di contratti a tempo CP_1 determinato, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, senza mai ricevere per tali annualità il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, Legge n. 107/2015, ed ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla predetta legge, con condanna conseguente del ad accreditare la somma di € 1.500,00. CP_1
Il si è costituito in giudizio, chiedendo di respingere il ricorso, in CP_1 via subordinata di dichiarare la “parziale prescrizione dei crediti”.
Con sentenza n. 308 del 2024, il Tribunale di Massa ha accolto il ricorso solo per l'anno scolastico 2018/2019, respingendolo per i due anni scolastici precedenti per l'intervenuta prescrizione.
Il docente ha presentato appello solo in relazione all'anno scolastico
2017/2018.
Si è costituito il , chiedendo di respingere l'appello. CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data
18.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In relazione alla richiesta del ricorrente della c.d. “Carta Docente” per l'anno scolastico 2017/2018, il Giudice di primo grado ha riscontrato l'intervenuta prescrizione con la seguente motivazione “Per l'a.s.
2017/2018, per il quale i docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, fosse il 1 settembre 2017, inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma: la notifica del ricorso tuttavia è avvenuta il 13.9.2022 e dunque a termine di prescrizione interamente decorso ….”
Con il primo motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 2938 c.c., in quanto in relazione all'anno scolastico 2017/2018 il non aveva CP_1
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sollevato alcuna eccezione di prescrizione, avendola sollevata solo per l'anno scolastico 2016/2017.
Con il secondo motivo si evidenzia la mancata decorrenza del termine di prescrizione, in merito all'anno scolastico 2017/2018, al momento della proposizione della domanda giudiziale, avendo il Giudice di primo grado errato nell'individuazione del momento a partire dal quale il diritto poteva essere fatto valere.
L'appellante in questo senso osserva che non avrebbe potuto richiedere il beneficio prima ancora di essere stato assunto, il suo contratto di lavoro a tempo determinato, per l'anno in questione, ha, infatti, avuto inizio il
2.10.2017.
L'appello è fondato.
In particolare, è fondato il secondo motivo di appello, che si può innanzitutto esaminare in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. 18/11/2016, n. 23531;
Cass. 19/08/2016, n. 17214; 28/05/2014, n. 12002; Cass. sez. un.
08/05/2014, n. 9936).
Questa Corte si è già di recente pronunciata in merito alla decorrenza della prescrizione in un caso analogo.
Deve quindi essere richiamata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza di questa Corte, la n. 233 del 2025.
“
4. Con un unico motivo le appellanti lamentano l'erroneità della sentenza in punto prescrizione per l'a.s. 2017/2018 in quanto il dies a quo del termine doveva individuarsi, ex art. 2935 c.c., nella data di costituzione del rapporto di lavoro … poiché prima di tale data le docenti non potevano presentare la relativa domanda, con la conseguenza che la notifica del ricorso, il 21.9.2022, era intervenuta entro il quinquennio successivo.
5. Il appellato aderisce alle conclusioni delle appellanti, CP_1 riconoscendo l'insussistenza della prescrizione e la fondatezza della pretesa
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alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta ….
7. L'appello merita accoglimento essendo incontroverso, come riconosciuto anche dal , che il diritto delle appellanti per l'a.s. 2017/2018, CP_1 esercitabile solo dal momento di costituzione del rapporto … non era ancora prescritto al momento della notifica del ricorso introduttivo ….”
In applicazione dei predetti principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, principi, peraltro, condivisi, in quel caso dallo stesso ed ai quali, in ogni caso, questo collegio ritiene di dare continuità, CP_1
l'appello deve quindi essere accolto.
Anche nel caso in esame, essendo pacifico, risultando provato dai documenti di provenienza dallo stesso , che il momento di CP_1 costituzione del rapporto di lavoro del ricorrente, per l'anno scolastico
2017/2018, si debba individuare nella data del 2.10.2017, quindi il diritto dell'appellante, esercitabile solo da tale data, non era ancora prescritto al momento della notifica del ricorso introduttivo, cioè alla data del 13.9.2022.
Per quanto attiene alle spese di lite, si devono aumentare, sia nella quota di parziale compensazione, sia nell'entità del liquidato, quelle già liquidate in primo grado, seppur di poco stante la contenuta entità delle modifiche di merito alla decisione;
mentre per le spese del presente grado, non sussistono motivi di deroga al criterio della soccombenza, stante l'assenza di novità sull'unica questione oggetto di appello, quindi il va condannato al CP_1 rimborso a favore dell'appellante, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, potendosi scendere sotto i valori medi, per serialità e semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di alla Parte_1 fruizione della Carta elettronica del docente in relazione all'anno scolastico
2017/2018, nell'importo di euro 500,00, e condanna il al relativo CP_1 accredito;
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante la metà delle spese del
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giudizio di primo grado, liquidate per l'intero in euro 450,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, compensata la restante metà.
Condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 300,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in data 18.11.2025.
Il Presidente estensore
AO IA
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