Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026REG.PROV.COLL.
N. 05524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5524 del 2025, proposto da MA RA DÀ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Panuccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, n.121;
contro
IA TI, rappresentato e difeso dall'avvocato RA Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 291/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IA TI e del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. VA LU e uditi per le parti gli Avvocati Giuseppe Panuccio, RA Izzo, Simone Ciccotti (in sostituzione per delega dell’Avv. Domenico Iofrida);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 291/2025 il T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa IA TI per l’annullamento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di assistente sociale – cat. D – a tempo indeterminato, per la direzione medica di presidio del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 511 del 20/07/2022, nella parte in cui è stato collocato in seconda posizione il dott. DÀ MA RA con un punteggio complessivo pari a 70,093 ed è stata collocata in terza posizione la dott.ssa TI IA con un punteggio complessivo pari a 69,436, e degli atti ad essa connessi.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal dott. DÀ MA RA.
Si sono costituiti in giudizio la ricorrente in primo grado, per resistere al ricorso, ed il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che ne ha invece chiesto l’accoglimento.
Alla camera di consiglio del 29 luglio 2025, fissata per l’esame della domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, su richiesta delle parti il ricorso è stato rinviato al merito alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2025; a tale udienza è stato trattenuto in decisione.
2. Come accennato, con ricorso proposto dinanzi al TAR Calabria la dottoressa TI ha impugnato la graduatoria - nella quale era collocata al 3° posto – del concorso indetto dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per n.2 posti di “assistente sociale”.
Solo dopo avere esercitato il diritto di accesso ha impugnato la graduatoria e gli atti di gara nella parte in cui la Commissione giudicatrice avrebbe sovrastimato i titoli allegati dal sig. MA RA DÀ, collocatosi al secondo posto, con un punteggio complessivo pari a 70,093 punti (e con uno scarto dalla ricorrente di soli 0,657 centesimi di punto), dei quali, secondo la prospettazione posta a fondamento del ricorso di primo grado, ben 3,093 non avrebbero potuto essergli complessivamente riconosciuti.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente ad essere collocata al 2° posto in luogo del controinteressato DÀ.
3. Quest’ultimo ha proposto ricorso in appello, deducendo i seguenti motivi:
3.1.- Violazione ed errata applicazione dell’art. 41 L.104/2010 per intempestività.
3.2.- Violazione ed errata applicazione dell’art.41 L.104/2010 in relazione al ricorso per motivi aggiunti, improcedibilità, inammissibilità anche del ricorso principale.
3.3.-Violazione ed errata applicazione del DPR 220/2001 artt.20,21 e ss in relazione alla valutazione dei titoli del dr. DÀ e alla conseguente attribuzione del punteggio.
3.4.- Errata eliminazione del punteggio di 0,30 centesimi per partecipazione a master, secondo la decisione censurata in violazione dei criteri di valutazione fissati con verbale n.1/2024 dalla Commissione.
3.5.- Errata valutazione del calcolo punteggio in relazione alla partecipazione a corso come “discente”
3.6.- Violazione ed errata applicazione degli art. 91 e ss. cpc e 26 cpa in relazione alla condanna alle spese del giudizio.
4. L’appellante contesta anzitutto i capi della sentenza impugnata che hanno rigettato in primo grado le eccezioni di tardività sia con riferimento al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti.
Tali motivi sono infondati per il dirimente rilievo che la ricorrente in primo grado ha potuto formulare le proprie censure solo dopo aver effettuato l’accesso agli atti, e dunque solo dopo aver potuto percepire i vizi denunciati (evidentemente non evincibili dalla sola formulazione della graduatoria, senza alcun riferimento alla motivazione dei punteggi risultante dalle valutazioni della Commissione, puntualmente contestate in primo grado).
Pertanto, coerentemente ai princìpi espressi dalla sentenza n. 12/2020 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, le censure in esame devono essere respinte perché infondate.
Va infatti rimarcato che ciò che connota la fattispecie in esame è, come segnalato, che la ricorrente in primo grado ha dedotto vizi di legittimità relativi all’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli, risultanti (non dalla graduatoria in quanto tale, ma) dagli atti concorsuali oggetto dell’accesso consentito il 12 luglio 2024.
Tale accesso peraltro è stato tempestivamente richiesto dalla ricorrente in primo grado, solo pochi giorni dopo la pubblicazione della graduatoria
Le superiori considerazioni risultano dirimenti nel senso dell’infondatezza del mezzo in esame.
Del pari va osservato come la ricorrente in primo grado abbia impugnato con motivi aggiunti la nota prot. n. 12988 del 9/5/2024 (come si evince dalla lettura dell’epigrafe, della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata), dal che l’infondatezza dell’eccezione d’improcedibilità del ricorso di primo grado.
5. Le ulteriori censure, relative al merito, possono essere esaminate congiuntamente in ragione della stretta connessione che le lega.
5.1. Sotto un primo profilo la statuizione del T.A.R. che ha ritenuto come i titoli di carriera dell’appellante non fossero valutabili, avendo prestato servizio presso strutture private e non presso pubbliche amministrazioni, resiste ai contrari argomenti avanzati dall’appellante.
Infatti l’art. 11 del d.P.R. n. 220/2001, (richiamato espressamente dal bando) recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, stabilisce che « i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso ».
Orbene l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza in quanto il dr. DÀ non ha espletato attività di volontariato o gratuita presso “Gli amici del Sacro Cuore di Gesù” e presso la “Casa del Sorriso”, ma ha svolto attività di lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato.
La Comunità Casa Sorriso è titolare di convenzione autorizzazione con la Regione Calabria. L’attività espletata presso le suddette strutture, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., non sarebbe stata espletata in regime di volontariato ma in regime di rapporto di lavoro subordinato. Le strutture per la loro finalità e la loro natura operano, sul territorio, anche al servizio di enti pubblici territoriali cui prestano attività retribuita e di collaborazione.
5.2. L censura è però viziata da erroneità del presupposto interpretativo: in realtà il profilo che ha condotto alla valutazione d’illegittimità del punteggio originariamente attribuito non ha riguardo al titolo in forza del quale è stata prestata l’attività (volontariato, o rapporto di lavoro vero e proprio), ma piuttosto alla natura della struttura.
Dal curriculum e dalla domanda di partecipazione dell’appellante emerge che lo stesso non ha mai prestato alcun servizio presso enti pubblici nel profilo professionale di Assistente Sociale (Categoria D), avendo svolto unicamente servizi presso enti privati del terzo settore (ovvero la cooperativa sociale “Open group”, la Comunità alloggio per anziani “Gli amici del Sacro Cuore di Gesù” e la Comunità alloggio per anziani “Casa sorriso”), espressamente qualificati nella domanda di partecipazione dell’appellante come “privato sociale-non accr.”, per n. 33 ore settimanali, che pertanto non avrebbero potuto essere considerati in riferimento alla voce “servizio nella disciplina (36 ore)”.
Sicché, nel caso di specie, il TAR ha correttamente rilevato l’illegittimità del punteggio attribuito al dott. DÀ per i titoli di carriera, evidenziando che “ Per come evincibile dalla scheda di valutazione dei titoli in questione (cfr. doc. in atti), la Commissione esaminatrice ha ritenuto che il sig. DÀ abbia svolto il “servizio nella disciplina” per la durata di un anno (punti 1) ed un mese (punti 0,083), così assegnandogli il punteggio complessivo di 1,083. Tuttavia, di tale “servizio nella disciplina”, per come dedotto dalla ricorrente, non è traccia negli atti del concorso. Né, per come genericamente dedotto dalle parti resistenti, siffatto “servizio” può ritenersi riferibile a pretese attività lavorative presso case di cura convenzionate/accreditate, giacché delle stesse non vi è parimenti evidenza né in sede di domanda di partecipazione né in sede di curriculum. A contrario, proprio in sede di domanda di partecipazione, il sig. DÀ ha esposto attività lavorative presso la comunità alloggio per anziati “gli amici del Sacro Cuore di Gesù” e presso l’ulteriore comunità “Casa Sorriso” entrambe definite come “PRIVATO SOCIALE NON ACCR.” ovvero enti privati non accreditati/convenzionati con il S.S.N. La mancata allegazione, da parte del controinteressato, di esperienze lavorative presso siffatte case di cura convenzionate/accreditate trova, del resto, conferma nella stessa scheda valutazione titoli laddove la Commissione, in corrispondenza del “servizio c/o Case di Cura accreditate” non ha evidenziato alcuna “quantità” e, quindi, alcun punteggio ”.
Tale conclusione non risulta superata dal motivo in esame, alla luce dell’applicazione al caso di specie dei princìpi espressi dalla sentenza di questa Sezione n. 6726/2020 in relazione al citato art. 11 del d.P.R. n. 220/2001, che il Collegio condivide e alla quale in questa sede rinvia.
6. Le ulteriori censure relative all’attribuzione dei punteggi sono inammissibili nella parte in cui deducono l’illegittimità (anche costituzionale: per pretesa violazione del “diritto di uguaglianza”) dei criteri di valutazione applicati in sede di attribuzione dei punteggi: tali criteri (e con essi la scheda di valutazione dei titoli, il bando di concorso, il d.P.R. n. 220/2001 ed il verbale n. 1/2024 della Commissione) non sono stati oggetto di impugnazione incidentale in primo grado, e le relative censure risultano proposte per la prima volta in appello.
In ogni caso tali censure risultano infondate nel merito, posto che la limitazione delle esperienze professionali valutabili a quelle prestate presso strutture pubbliche risulta coerente e ragionevole rispetto all’oggetto della selezione professionale da operare; e che la violazione del principio di uguaglianza suppone il trattamento eguale di situazioni diseguali, laddove nel caso di specie è stata attribuita valenza specifica al servizio prestato presso strutture pubblica, non assimilabile – ai fini selettivi che qui vengono in considerazione – a quello svolto presso strutture private, sicché correttamente è stato attribuito un punteggio diseguale ad esperienze diseguali.
6. Infondata è anche la censura con cui si deduce che sarebbe legittima l’attribuzione di 0,30 punti per la partecipazione a master, avendo il TAR invece correttamente ritenuto che il master “Discipline giuridico-economiche” (classe di concorso A-46 per l’insegnamento) “ non è ictu oculi attinente al profilo professionale di Assistente Sociale messo a concorso ”, che era la condizione imprescindibile per potere valutare il titolo.
Il master allegato dall’appellante non ha infatti un’attinenza diretta con il profilo professionale di Assistente Sociale Cat. “D”
7. Altrettanto è a dirsi per il quinto motivo di appello, con cui l’appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, che i corsi frequentati dal dr. DÀ, in qualità di discente siano stati 8 e non 11.
In realtà risulta che lo stesso appellante in sede di domanda ha dichiarato di aver frequentato soltanto 8 corsi di aggiornamento, sicché la statuizione qui censurata trova invece riscontro nella parte in cui la graduatoria aveva erroneamente riconosciuto il punteggio per ulteriori due seminari ed un corso di formazione.
9. L’appellante contesta in fine il capo della sentenza gravata che ha condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite.
Il mezzo è così argomentato: “ La decisione non ha considerato che il ricorso della ricorrente era da dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondato. La condanna al pagamento delle spese e competenze è illegittima, in via subordinata per le questioni trattate e considerata la posizione del dr. DÀ le stesse avrebbero dovuto essere compensate ”.
Il motivo in esame, nella parte in cui risulta argomentato sul presupposto della fondatezza dei precedenti motivi di appello, e dell’infondatezza del ricorso di primo grado, è a sua volta infondato, in ragione della conferma, per il resto, della sentenza gravata.
Esso è altresì infondato nella parte in cui deduce la mancata contestazione delle spese, nonostante la soccombenza.
In argomento deve anzitutto richiamarsi quanto affermato da questa Sezione con la sentenza n. 4603/2022, in relazione al regime delle spese nel processo amministrativo: “ Dal testo dell’art. 26, primo comma, cod. proc. amm, e degli artt. 91, comma 1, e 92,comma 2, cod. proc. civ. (questi ultimi, come interpretati dal giudice delle leggi: Corte costituzionale, sentenza n. 77/2018), emerge che: 6.1. il rinvio del c.p.a. al c.p.c. comporta che, ex art. 91 cod. proc. civ., il giudice sia vincolato alla condanna alle spese della parte soccombente: non sussiste pertanto alcun potere discrezionale, e meno che mai latissimo, proprio perché la statuizione sulle spese “è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)” (Corte cost., sentenza n.77/2108); 6.2. Tale vincolo conosce un’unica eccezione, che è quello della compensazione per le ipotesi tassative indicate dall’art. 92, secondo comma (cui la sentenza additiva delle Corte ha parificato “altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni”). 6.3. Sia le due originarie ipotesi tipiche, che la clausola generale aggiunta dalla Corte, sono comunque eccezionali (la terza ipotesi peraltro non è neppure propriamente atipica: essa in tanto è configurabile in quanto la ragione della compensazione sia “analoga” alle prime due, “grave”, ed “eccezionale”), e dunque non è dato costruire attorno ad esse un potere ampiamente discrezionale ”.
Date le superiori premesse in diritto, ritiene il Collegio che nel caso di specie non ricorresse alcuna delle condizioni che, in base alle disposizioni richiamate, consentono al giudicante di disporre la compensazione delle spese processuali.
10. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve esser respinto.
L’infondatezza nel merito assorbe ogni altra questione in rito (inclusa l’eccezione d’inutilizzabilità della memoria conclusionale dell’appellante, sollevata in replica dalla difesa della controinteressata)
Le spese del grado devono essere poste a carico dell’appellante, secondo la regola della soccombenza, nei confronti della controinteressata; mentre possono essere compensate nei confronti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che ha aderito all’appello risultato infondato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della controinteressata IA TI delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro duemila/00, oltre accessori come per legge; compensa le spese nei confronti Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE NO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
VA LU, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LU | LE NO |
IL SEGRETARIO