Sentenza 29 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/01/2021, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00135/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Quirino Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per
l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza N.-OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS- in funzione del Giudice del Lavoro, depositata in data 27.5.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 e ss. CPA, depositato in data 16.10.2020, -OMISSIS-, per quanto qui rileva, ha esposto quanto segue:
-con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS- in funzione di giudice del lavoro, accertava il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 210/92, condannando il Ministero della Salute al pagamento dell’importo corrispondente alla suddetta rivalutazione con decorrenza dall’1.10.1996 oltre ad interessi di legge;
-la suddetta sentenza passava in giudicato in quanto non impugnata nei termini di legge e, munita di formula esecutiva, era notificata al Ministero della Salute in data 7 - 13 giugno 2016;
-il Ministero non dava esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale, nonostante fossero decorsi (ben) più di 120 giorni dalla notifica della stessa con formula esecutiva.
Tanto premesso, evidenziato l’obbligo dell’Amministrazione di adeguarsi alle pronunce del giudice su cui si è formato il giudicato, il ricorrente ha concluso chiedendo: -di ordinare al Ministero della Salute di ottemperare, entro un congruo termine, comunque, non superiore a 90 giorni, alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- indicata in epigrafe e, quindi, di corrispondere al ricorrente l’importo corrispondente alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2 comma 2, della legge n. 210/92 con decorrenza dall’1.10.1996 oltre ad interessi di legge; - di dichiarare nulli eventuali atti adottati in violazione o elusione del giudicato; - di nominare fin da ora un commissario ad acta , in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione oltre il termine assegnato; - di fissare la somma di denaro, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione del giudicato; -di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato.
Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La pronuncia di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è passata in giudicato; è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.
Non risulta, però, che il Ministero della Salute abbia corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, dovendosi sancire l’obbligo per il Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui sopra, nei termini ivi indicati.
Dunque, l’Amministrazione intimata dovrà conformarsi a quanto disposto nella sopra riportata sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS- provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente della somma dovuta secondo le specifiche indicazioni riportate nel dispositivo della suddetta sentenza, che cosi dispone: “ accerta e dichiara il diritto del ricorrente SA NC alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui all’ar.t 2, co.2, Legge 210/1992; condanna il convenuto Ministero al pagamento, con arretrati, in favore del ricorrente SA NC di importo corrispondente alla suddetta rivalutazione con decorrenza dall’1/10/1009 oltre ad interessi di legge ”.
L’Amministrazione intimata dovrà provvedere a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, il quale, entro i successivi 30 (trenta) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Si ritiene, infine, di accogliere la richiesta della fissazione di una somma di denaro ex art. 114 comma 4, lett. e), CPA, da quantificarsi in una percentuale della somma indicata nel provvedimento da eseguire, composta dal capitale con esclusione di tutti gli interessi comunque maturati, percentuale che può essere fissata nel saggio d’interesse legale vigente per ciascun giorno di ritardo del pagamento, limite da considerarsi “non manifestamene iniquo” ai sensi del citato disposto di cui all’art. 114.
Le spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
-ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione, nei termini e modi di cui in motivazione, al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte;
-nomina, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, a quanto previsto nel successivo termine di 30 giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.
-fissa, come da motivazione, nell’importo degli interessi legali, al tasso vigente, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine di 60 giorni assegnato all’Amministrazione l’ulteriore somma dovuta alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e), CPA.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.