TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. RE Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 827 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nata a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bargiacchi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Di Cataldo, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza tenutasi il 15.05.25 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni congiunte indicate negli atti telematicamente depositati ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito degli scritti finali per rinuncia delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Fiumicino (RM) in data
2.09.2018 con registrato agli atti del Comune dell'anno 2018, Controparte_1
atto 39, parte 2, serie A, Vol. 3;
- che già prima della celebrazione del matrimonio nascevano a Roma i figli
Per_ delle parti (17.11.2015), RE (17.11.2015) e (28.12.2017) Per_2
- che il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi il 10.2.2023 alle condizioni concordate dalle parti;
- che il non metteva in vendita l'immobile di Via Claudia così come CP_1
pattuito in sede di separazione;
- che il marito non aveva provveduto né a versare i 10.000 euro concordati, né ad integrare il contributo per il mantenimento dei figli, violando gli accordi di separazione;
- che il lavora a tempo indeterminato per una catena di CP_1
supermercati, percependo uno stipendio di circa € 1.700,00;
- che il marito percepisce il 50 % dell'assegno per il nucleo familiare, e corrisponde soltanto € 500,00 per il mantenimento di tutti e tre i figli;
- che ad oggi la ricorrente lavora per un'agenzia immobiliare di San Nicola,
2 percependo redditi da lavoro per una somma di € 1.000 mensili circa;
- di condurre in locazione un immobile per un canone mensile di € 750,00.
Tanto dedotto e rilevato, la ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche con sentenza parziale, disporsi un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli per una somma complessiva di € 1.200 (€ 400 per ciascun figlio) e disciplina delle modalità di frequentazione padre-figli, nonché suddivisione al 50 % tra i coniugi delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 01.09.24 si è costituito in giudizio il resistente il quale aderiva alla richiesta di CP_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente.
Alla udienza tenutasi il 2.10.2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 22 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando parzialmente quanto già stabilito in sede separativa disponendo un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di € 660,00 complessivi e rinviava la causa all'udienza del
16.05.2025 per escussione testi.
Nelle more del procedimento le parti rassegnavano conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 11.03.25 e il Giudice delegato, acquisita ed esaminata la documentazione complessivamente prodotta, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 2.09.2018, giacché
3 decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole. Si dà atto che le parti hanno documentato il versamento dell'assegno da parte del per i figli di euro 10.000 mediante CP_1
bonifico bancario.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 827/2024 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiumicino
(RM) in data 2.09.2018 tra nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] e registrato agli Controparte_1
atti dello Stato civile del Comune dell'anno 2018, atto 39, parte 2, serie A, Vol.
3;
2) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, nell'interesse proprio e della prole;
3) dichiara i coniugi economicamente autosufficienti, pertanto nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
Per_ 4) affida i figli minori di età , RE e in forma condivisa ad Per_2
entrambi i genitori, la cui presenza è assicurata nell'assoluto rispetto del criterio
4 della bi-genitorialità, e rimangono collocati presso la mamma Parte_1
nella sua attuale residenza sita in Cerveteri (Roma) via Settevene Palo n. 81;
5) dispone che il padre tenga con sé i figli due pomeriggi a settimana che si indicano nei giorni di martedì e giovedì prelevandoli dalla loro abitazione / uscita di scuola alle ore 16,00 e riconducendoli dalla madre alle ore 21 orari che sono da intendersi indicativi e che potranno variare, previo accordo tra i coniugi, a fronte del variare dei turni lavorativi del Signor e delle CP_1
incombenze lavorative della Signora Pt_1
6) il Signor terrà con se i tre minori anche un lunedì pomeriggio al CP_1
mese e due sabato mattina al mese al fine di permettere alla Signora lo Pt_1
svolgimento delle sue incombenze lavorative e professionali, previa verifica del variare dei turni lavorativi del Signor ed Gn questo caso qualora CP_1
entrambi impegnati nelle loro attività lavorative gli ex coniugi si accorderanno per lasciare i bambini ad una baby - sitter conosciuta da entrambi ovvero a persona di loro reciproca fiducia;
7) II Signor volgendo la propria attività lavorativa su turni settimanali, CP_1
si impegna a comunicare i suddetti turni alla Signora ogni venerdì Pt_1
pomeriggio; eventuali necessità di cambiamento di giorni ed orari di lavoro da parte del verranno comunicati tempestivamente alla mamma dei CP_1
suoi figli in modo da lasciarle la possibilità di organizzare la routine giornaliera dei bambini sempre e comunque nel supremo rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli minori di età;
8) Gli ex coniugi avranno con loro i tre bambini a weekend alternati. In specie, il
Signor genitore non collocatario, terrà con sé i figli prelevandoli CP_1
dalla loro abitazione alle ore 15:00 del sabato e riconducendoli dalla madre alle ore 18:00 della domenica. Qualora, entrambi i genitori abbiano impegni
5 lavorativi, e non possano tenere con sé i figli nei weekend stabiliti, avranno diritto ad esercitare il recupero del weekend non usufruito;
9) resta inteso che i genitori si accorderanno tra loro impegnandosi affinché venga agevolata una frequentazione paritetica di entrambe le figure genitoriali, anche in occasione delle festività natalizie e pasquali: Natale o Capodanno con l'uno o con l'altro dei genitori ad anni alterni e lo stesso per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Circa le vacanze estive, il potrà vedere e tenere con sé CP_1
i figli per venti giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre dei bambini entro il 31 di maggio di ogni anno;
La in estate condurrà con Pt_1
séi figli per il consueto soggiorno in Sicilia dai propri parenti e dunque i coniugi dovranno ogni anno concordare le proprie disponibilità facendo in modo che entrambi possano usufruire dei giorni concordati per tenere con sé i figli durante le vacanze scolastiche dei medesimi;
10) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00), facendo seguito Parte_1
agli accordi già assunti in sede di separazione consensuale, quale ulteriore contributo al mantenimento una tantum per la soddisfazione delle necessità di vita dei tre minori, contributo derivato dal ricavato della avvenuta vendita della ex casa coniugale sita in Ladispoli Via Claudia n. 16 di esclusiva proprietà del resistente, entro e non oltre giorni due lavorativi a far data dal deposito telematico (esito 2 del deposito telematico) della istanza congiunta;
11) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Signora Controparte_1
Euro 600,00 mensili (seicento/()()) per il contributo al Parte_1
mantenimento dei tre figli euro 200,00 a figlio (duecento/00) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, visto che il medesimo percepisce lo stipendio intorno al giorno 10 del mese successivo. La somma da corrispondere a titolo di
6 contributo al mantenimento è rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT come per legge;
12) Le parti continueranno a percepire l'importo riconosciuto al nucleo familiare come "assegno unico" da suddividersi tra loro al 50%; Mensa scolastica al 50% tra loro;
I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie per i figli, scolastiche parascolastiche, ludiche e sportive, nonché mediche, con espresso richiamo al Protocollo redatto dal Tribunale di
Civitavecchia di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Civitavecchia dei quali i coniugi dichiarano di aver preso visione;
13) il libretto postale ove confluisce l'indennità di Euro 300,00 circa mensili che percepisce ex lege n. 104/92 per disturbo del Parte_2
comportamento e ritardo del linguaggio (indennizzo attualmente concesso sino a luglio 2023), sebbene cointestato ai ricorrenti, è attualmente in possesso della Signora che lo terrà in custodia, provvedendo a gestire le somme Pt_1
che verranno accreditate e che fino ad oggi sono state utilizzate, e continueranno ad essere utilizzate, per le terapie che vengono praticate al piccolo per risolvere le sue difficoltà, impegnandosi a destinare in via Per_2
prioritaria ed esclusiva detto assegno per lo stesso fine, rimandando al comune accordo dei ricorrenti ulteriori destinazioni di utilizzo e necessità del minore
, qualora le cure non siano più necessarie e fino a che il detto importo Per_2
verrà erogato dall' Qualora la somma mensile accreditata per CP_2 Per_2
dall' non fosse sufficiente a coprire l'intero costo delle terapie, la CP_2
differenza verrà suddivisa al 50% tra i ricorrenti;
14) gli ex coniugi si impegnano a mantenere un contegno di massimo rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra gli stessi nel precipuo interesse dei figli, nonché
7 tra i figli con ciascuno di essi, facilitando ed incoraggiando sempre e in ogni modo il reciproco dialogo, prestando entrambi cura, educazione e istruzione ai figli e vigilando sui medesimi;
qualora gli ex coniugi si trovino in disaccordo circa le esigenze dei minori nel loro percorso di crescita ed educazione, non superabili con gli strumenti ordinari di buon senso, comprensione e razionalità, si impegnano sin da ora ad iniziare un percorso di mediazione familiare quale sostegno alla bi-genitorialità e al dialogo costruttivo
15) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
16) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 22 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. RE Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 827 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nata a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bargiacchi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Di Cataldo, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza tenutasi il 15.05.25 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni congiunte indicate negli atti telematicamente depositati ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito degli scritti finali per rinuncia delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3 aprile 2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Fiumicino (RM) in data
2.09.2018 con registrato agli atti del Comune dell'anno 2018, Controparte_1
atto 39, parte 2, serie A, Vol. 3;
- che già prima della celebrazione del matrimonio nascevano a Roma i figli
Per_ delle parti (17.11.2015), RE (17.11.2015) e (28.12.2017) Per_2
- che il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi il 10.2.2023 alle condizioni concordate dalle parti;
- che il non metteva in vendita l'immobile di Via Claudia così come CP_1
pattuito in sede di separazione;
- che il marito non aveva provveduto né a versare i 10.000 euro concordati, né ad integrare il contributo per il mantenimento dei figli, violando gli accordi di separazione;
- che il lavora a tempo indeterminato per una catena di CP_1
supermercati, percependo uno stipendio di circa € 1.700,00;
- che il marito percepisce il 50 % dell'assegno per il nucleo familiare, e corrisponde soltanto € 500,00 per il mantenimento di tutti e tre i figli;
- che ad oggi la ricorrente lavora per un'agenzia immobiliare di San Nicola,
2 percependo redditi da lavoro per una somma di € 1.000 mensili circa;
- di condurre in locazione un immobile per un canone mensile di € 750,00.
Tanto dedotto e rilevato, la ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche con sentenza parziale, disporsi un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli per una somma complessiva di € 1.200 (€ 400 per ciascun figlio) e disciplina delle modalità di frequentazione padre-figli, nonché suddivisione al 50 % tra i coniugi delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 01.09.24 si è costituito in giudizio il resistente il quale aderiva alla richiesta di CP_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente.
Alla udienza tenutasi il 2.10.2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 22 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando parzialmente quanto già stabilito in sede separativa disponendo un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di € 660,00 complessivi e rinviava la causa all'udienza del
16.05.2025 per escussione testi.
Nelle more del procedimento le parti rassegnavano conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 11.03.25 e il Giudice delegato, acquisita ed esaminata la documentazione complessivamente prodotta, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 2.09.2018, giacché
3 decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole. Si dà atto che le parti hanno documentato il versamento dell'assegno da parte del per i figli di euro 10.000 mediante CP_1
bonifico bancario.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 827/2024 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiumicino
(RM) in data 2.09.2018 tra nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] e registrato agli Controparte_1
atti dello Stato civile del Comune dell'anno 2018, atto 39, parte 2, serie A, Vol.
3;
2) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, nell'interesse proprio e della prole;
3) dichiara i coniugi economicamente autosufficienti, pertanto nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
Per_ 4) affida i figli minori di età , RE e in forma condivisa ad Per_2
entrambi i genitori, la cui presenza è assicurata nell'assoluto rispetto del criterio
4 della bi-genitorialità, e rimangono collocati presso la mamma Parte_1
nella sua attuale residenza sita in Cerveteri (Roma) via Settevene Palo n. 81;
5) dispone che il padre tenga con sé i figli due pomeriggi a settimana che si indicano nei giorni di martedì e giovedì prelevandoli dalla loro abitazione / uscita di scuola alle ore 16,00 e riconducendoli dalla madre alle ore 21 orari che sono da intendersi indicativi e che potranno variare, previo accordo tra i coniugi, a fronte del variare dei turni lavorativi del Signor e delle CP_1
incombenze lavorative della Signora Pt_1
6) il Signor terrà con se i tre minori anche un lunedì pomeriggio al CP_1
mese e due sabato mattina al mese al fine di permettere alla Signora lo Pt_1
svolgimento delle sue incombenze lavorative e professionali, previa verifica del variare dei turni lavorativi del Signor ed Gn questo caso qualora CP_1
entrambi impegnati nelle loro attività lavorative gli ex coniugi si accorderanno per lasciare i bambini ad una baby - sitter conosciuta da entrambi ovvero a persona di loro reciproca fiducia;
7) II Signor volgendo la propria attività lavorativa su turni settimanali, CP_1
si impegna a comunicare i suddetti turni alla Signora ogni venerdì Pt_1
pomeriggio; eventuali necessità di cambiamento di giorni ed orari di lavoro da parte del verranno comunicati tempestivamente alla mamma dei CP_1
suoi figli in modo da lasciarle la possibilità di organizzare la routine giornaliera dei bambini sempre e comunque nel supremo rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli minori di età;
8) Gli ex coniugi avranno con loro i tre bambini a weekend alternati. In specie, il
Signor genitore non collocatario, terrà con sé i figli prelevandoli CP_1
dalla loro abitazione alle ore 15:00 del sabato e riconducendoli dalla madre alle ore 18:00 della domenica. Qualora, entrambi i genitori abbiano impegni
5 lavorativi, e non possano tenere con sé i figli nei weekend stabiliti, avranno diritto ad esercitare il recupero del weekend non usufruito;
9) resta inteso che i genitori si accorderanno tra loro impegnandosi affinché venga agevolata una frequentazione paritetica di entrambe le figure genitoriali, anche in occasione delle festività natalizie e pasquali: Natale o Capodanno con l'uno o con l'altro dei genitori ad anni alterni e lo stesso per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Circa le vacanze estive, il potrà vedere e tenere con sé CP_1
i figli per venti giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre dei bambini entro il 31 di maggio di ogni anno;
La in estate condurrà con Pt_1
séi figli per il consueto soggiorno in Sicilia dai propri parenti e dunque i coniugi dovranno ogni anno concordare le proprie disponibilità facendo in modo che entrambi possano usufruire dei giorni concordati per tenere con sé i figli durante le vacanze scolastiche dei medesimi;
10) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00), facendo seguito Parte_1
agli accordi già assunti in sede di separazione consensuale, quale ulteriore contributo al mantenimento una tantum per la soddisfazione delle necessità di vita dei tre minori, contributo derivato dal ricavato della avvenuta vendita della ex casa coniugale sita in Ladispoli Via Claudia n. 16 di esclusiva proprietà del resistente, entro e non oltre giorni due lavorativi a far data dal deposito telematico (esito 2 del deposito telematico) della istanza congiunta;
11) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Signora Controparte_1
Euro 600,00 mensili (seicento/()()) per il contributo al Parte_1
mantenimento dei tre figli euro 200,00 a figlio (duecento/00) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, visto che il medesimo percepisce lo stipendio intorno al giorno 10 del mese successivo. La somma da corrispondere a titolo di
6 contributo al mantenimento è rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT come per legge;
12) Le parti continueranno a percepire l'importo riconosciuto al nucleo familiare come "assegno unico" da suddividersi tra loro al 50%; Mensa scolastica al 50% tra loro;
I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie per i figli, scolastiche parascolastiche, ludiche e sportive, nonché mediche, con espresso richiamo al Protocollo redatto dal Tribunale di
Civitavecchia di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Civitavecchia dei quali i coniugi dichiarano di aver preso visione;
13) il libretto postale ove confluisce l'indennità di Euro 300,00 circa mensili che percepisce ex lege n. 104/92 per disturbo del Parte_2
comportamento e ritardo del linguaggio (indennizzo attualmente concesso sino a luglio 2023), sebbene cointestato ai ricorrenti, è attualmente in possesso della Signora che lo terrà in custodia, provvedendo a gestire le somme Pt_1
che verranno accreditate e che fino ad oggi sono state utilizzate, e continueranno ad essere utilizzate, per le terapie che vengono praticate al piccolo per risolvere le sue difficoltà, impegnandosi a destinare in via Per_2
prioritaria ed esclusiva detto assegno per lo stesso fine, rimandando al comune accordo dei ricorrenti ulteriori destinazioni di utilizzo e necessità del minore
, qualora le cure non siano più necessarie e fino a che il detto importo Per_2
verrà erogato dall' Qualora la somma mensile accreditata per CP_2 Per_2
dall' non fosse sufficiente a coprire l'intero costo delle terapie, la CP_2
differenza verrà suddivisa al 50% tra i ricorrenti;
14) gli ex coniugi si impegnano a mantenere un contegno di massimo rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra gli stessi nel precipuo interesse dei figli, nonché
7 tra i figli con ciascuno di essi, facilitando ed incoraggiando sempre e in ogni modo il reciproco dialogo, prestando entrambi cura, educazione e istruzione ai figli e vigilando sui medesimi;
qualora gli ex coniugi si trovino in disaccordo circa le esigenze dei minori nel loro percorso di crescita ed educazione, non superabili con gli strumenti ordinari di buon senso, comprensione e razionalità, si impegnano sin da ora ad iniziare un percorso di mediazione familiare quale sostegno alla bi-genitorialità e al dialogo costruttivo
15) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
16) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 22 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
8