CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 maggio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 249 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti EMANUELE BUTTINI ( ) e C.F._2
ROBERTO VALETTINI ) e domiciliato presso C.F._3
l'Avv. MATTEO CANIGLIA COGLIOLO ( ) C.F._4
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dagli Avv.ti PATRIZIA SANGUINETI P.IVA_1
( ) e ALBERTO FUOCHI ( C.F._5 C.F._6
appellato
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3/2024 pubblicata in data 22/02/2024 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 17.9.2023 da
[...]
al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto Parte_1
dell' a ripetere l'indebito di € 4.500,00 a titolo di APE sociale CP_2
percepito nel periodo 1.6.2022 – 31.10.2022.
Il Tribunale ha rilevato che: 1) l'indebito originava dal fatto che la provvidenza poteva essere riconosciuta fino al “conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia” (art. 1, co. 179 L.n. 232/2016), essendo sufficiente il mero maturare dei requisiti;
2) nel provvedimento del novembre 2018 con cui era stato comunicato al Maggi il riconoscimento dell'APE sociale, l' CP_2
aveva specificato che la prestazione sarebbe cessata alla data del 1° settembre 2022 per il conseguimento del requisito anagrafico per poter accedere al pensionamento di vecchiaia;
3) tuttavia il sopravvenuto DM
5.11.2019 aveva comportato l'anticipazione del conseguimento del requisito anagrafico al 1° giugno 2022, sicché l'indebito sussisteva;
4) il ricorrente aveva fatto domanda di pensione nel dicembre 2022, con decorrenza del trattamento dal 1° gennaio 2023, ma non era rimasto sprovvisto di reddito nei mesi in cui aveva percepito l'APE sociale richiesta in restituzione dall' in quanto, sino al 31 dicembre 2022, aveva in CP_2
essere un “rapporto di lavoro (situazione consentita dalla normativa sull'APE sociale: v. art. 1 co. 183, 2^parte, legge 232/2016)”; circostanza che peraltro aveva precluso la possibilità di retrodatare la decorrenza della pensione alla più favorevole data di maturazione del requisito anagrafico;
5) trovando applicazione l'art. 2033 c.c., come scrutinato dalla Corte
pag. 2/6 Costituzionale con sentenza n. 8/2023, le circostanze del caso di specie consentivano di escludere che l'indebito fosse in tutto o in parte inesigibile, difettando anche un affidamento incolpevole in quanto la comunicazione del novembre 2018 “non poteva avere un valore certificativo sulla CP_2
data di decorrenza della pensione di vecchiaia”.
Le spese di lite sono state compensate per la “particolarità del caso e
l'essersi l'indebito maturato per un fatto non ascrivibile al ricorrente”.
Con ricorso depositato in data 14/08/2024 ropone Parte_1
appello lamentando l'incoerenza della motivazione con i principi espressi dalla sentenza Corte Cost. n. 8/2023, pur richiamata in sentenza, non essendo stato considerato l'affidamento incolpevole a fronte dell'indicazione della data di decorrenza della pensione da parte dallo stesso , che si era rivelata erronea. Sarebbe stato peraltro interesse del CP_2
percepire anticipatamente la pensione, ammontante ad € 1.900,24 Pt_1
mensili. Quanto al reddito percepito nel periodo giugno/settembre 2022, trattasi di circa € 400,00 mensili, importo inidoneo a garantire una vita dignitosa sicché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il el Pt_1
periodo risultava privo di reddito adeguato. Infine, nel valutare la “gravità dell'ipotesi”, il Tribunale aveva omesso di considerare che il ricorrente aveva percepito in concreto una somma (€ 4.500,00) inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto a titolo di pensione (€ 5.700,00).
L' resiste. CP_2
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 e decisa alla camera di consiglio dell'11.2.2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è infondato.
pag. 3/6 La riconducibilità dell'indebito alla fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. risultavano incontestate in causa, essendo piuttosto controversa la sussistenza dell'affidamento dell'accipiens e dell'inesigibilità totale o parziale dell'indebito.
Considerata la peculiarità dell'istituto - con finanziamento a carico dello
Stato - e che nella circolare n. 100/2017 al punto 9 viene affronta la CP_2
questione della percezione indebita dell'APE sociale, qualificando la prestazione come “assistenziale” – con ordinanza dell'11.2.2025 è stato sollecitato il contraddittorio sulla natura della prestazione.
All'esito, deve ritenersi che l'istituto in esame rientri nella categoria delle prestazioni “previdenziali non pensionistiche” essendo commisurata alla contribuzione versata nella Cassa pensionistica e ad ulteriori presupposti, anche anagrafici, collegati con il futuro trattamento pensionistico, verso cui il beneficiario, nell'intenzione del legislatore, viene “accompagnato”. A differenza delle prestazioni assistenziali, è inoltre soggetta ad imposizione fiscale.
La giurisprudenza di legittimità è pervenuta alla categorizzazione delle somme di cui l' contesta, a posteriori, la debenza, individuando tre CP_2
distinte fattispecie: gli indebiti pensionistici, gli indebiti previdenziali non pensionistici e gli indebiti assistenziali. In particolare, con riguardo agli indebiti previdenziali non pensionistici, la Suprema Corte ha chiarito che non trova applicazione l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 bensì la disciplina di cui all'art. 2033 del codice civile, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Tanto chiarito, contrariamente a quanto valutato dal Tribunale, deve ritenersi che l'indicazione fornita dall' nel provvedimento del 13 CP_2
pag. 4/6 novembre 2018 con cui è stata comunicata la liquidazione della prestazione fosse idonea ad ingenerare l'affidamento del beneficiario circa il diritto alla relativa percezione sino al 31.8.2022.
Nel provvedimento è infatti scritto quanto segue: “La corresponsione dell'indennità cesserà dal primo settembre 2022. A tale data infatti lei avrà maturato i requisiti per la pensione, per la liquidazione della quale lei dovrà presentare la richiesta in tempo utile”.
In difetto di una raccomandazione circa la necessità di verificare comunque la possibilità di un'anticipazione nella fruizione del trattamento pensionistico, deve considerarsi giustificato l'affidamento riposto dal n indicazioni tanto nette e puntuali. Pt_1
Affidamento che tuttavia, all'evidenza, non sussiste rispetto alla percezione dei ratei di settembre ed ottobre 2022.
Quanto all'inesigibilità dei ratei percepiti nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2022, occorre considerare che l'erogazione indebita è durata pochi mesi, e che l'importo è quindi più contenuto di quello oggetto della richiesta di restituzione;
né è dato conoscere alcunché circa le condizioni patrimoniali e finanziarie dell'appellante, essendo stata resa nota unicamente la sua situazione reddituale tramite la produzione, da parte dell' , dell'estratto contributivo. CP_2
In ogni caso, il avrebbe potuto concordare con l' un “piano di Pt_1 CP_2
recupero”, come chiaramente indicato nella comunicazione di indebito del
7.11.2022, in atti.
Deve pertanto escludersi che la richiesta di restituzione dell'indebito da parte dell possa determinare un abuso del diritto, configurare un CP_2
comportamento contrario a buona fede dell' o possa comunque CP_1
pag. 5/6 tradursi nella lesione di una situazione di effettivo e comprovato bisogno, in contrasto con l'art. 38 Cost..
L'appello viene conseguentemente respinto.
La problematicità della qualificazione della natura della prestazione, come dimostrata dalla circolare proveniente dallo stesso , e la delicatezza CP_2
della questione consigliano di compensare tra le parti anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Respinge l'appello.
Spese compensate.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 maggio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 249 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti EMANUELE BUTTINI ( ) e C.F._2
ROBERTO VALETTINI ) e domiciliato presso C.F._3
l'Avv. MATTEO CANIGLIA COGLIOLO ( ) C.F._4
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dagli Avv.ti PATRIZIA SANGUINETI P.IVA_1
( ) e ALBERTO FUOCHI ( C.F._5 C.F._6
appellato
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3/2024 pubblicata in data 22/02/2024 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 17.9.2023 da
[...]
al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto Parte_1
dell' a ripetere l'indebito di € 4.500,00 a titolo di APE sociale CP_2
percepito nel periodo 1.6.2022 – 31.10.2022.
Il Tribunale ha rilevato che: 1) l'indebito originava dal fatto che la provvidenza poteva essere riconosciuta fino al “conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia” (art. 1, co. 179 L.n. 232/2016), essendo sufficiente il mero maturare dei requisiti;
2) nel provvedimento del novembre 2018 con cui era stato comunicato al Maggi il riconoscimento dell'APE sociale, l' CP_2
aveva specificato che la prestazione sarebbe cessata alla data del 1° settembre 2022 per il conseguimento del requisito anagrafico per poter accedere al pensionamento di vecchiaia;
3) tuttavia il sopravvenuto DM
5.11.2019 aveva comportato l'anticipazione del conseguimento del requisito anagrafico al 1° giugno 2022, sicché l'indebito sussisteva;
4) il ricorrente aveva fatto domanda di pensione nel dicembre 2022, con decorrenza del trattamento dal 1° gennaio 2023, ma non era rimasto sprovvisto di reddito nei mesi in cui aveva percepito l'APE sociale richiesta in restituzione dall' in quanto, sino al 31 dicembre 2022, aveva in CP_2
essere un “rapporto di lavoro (situazione consentita dalla normativa sull'APE sociale: v. art. 1 co. 183, 2^parte, legge 232/2016)”; circostanza che peraltro aveva precluso la possibilità di retrodatare la decorrenza della pensione alla più favorevole data di maturazione del requisito anagrafico;
5) trovando applicazione l'art. 2033 c.c., come scrutinato dalla Corte
pag. 2/6 Costituzionale con sentenza n. 8/2023, le circostanze del caso di specie consentivano di escludere che l'indebito fosse in tutto o in parte inesigibile, difettando anche un affidamento incolpevole in quanto la comunicazione del novembre 2018 “non poteva avere un valore certificativo sulla CP_2
data di decorrenza della pensione di vecchiaia”.
Le spese di lite sono state compensate per la “particolarità del caso e
l'essersi l'indebito maturato per un fatto non ascrivibile al ricorrente”.
Con ricorso depositato in data 14/08/2024 ropone Parte_1
appello lamentando l'incoerenza della motivazione con i principi espressi dalla sentenza Corte Cost. n. 8/2023, pur richiamata in sentenza, non essendo stato considerato l'affidamento incolpevole a fronte dell'indicazione della data di decorrenza della pensione da parte dallo stesso , che si era rivelata erronea. Sarebbe stato peraltro interesse del CP_2
percepire anticipatamente la pensione, ammontante ad € 1.900,24 Pt_1
mensili. Quanto al reddito percepito nel periodo giugno/settembre 2022, trattasi di circa € 400,00 mensili, importo inidoneo a garantire una vita dignitosa sicché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il el Pt_1
periodo risultava privo di reddito adeguato. Infine, nel valutare la “gravità dell'ipotesi”, il Tribunale aveva omesso di considerare che il ricorrente aveva percepito in concreto una somma (€ 4.500,00) inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto a titolo di pensione (€ 5.700,00).
L' resiste. CP_2
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 e decisa alla camera di consiglio dell'11.2.2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è infondato.
pag. 3/6 La riconducibilità dell'indebito alla fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. risultavano incontestate in causa, essendo piuttosto controversa la sussistenza dell'affidamento dell'accipiens e dell'inesigibilità totale o parziale dell'indebito.
Considerata la peculiarità dell'istituto - con finanziamento a carico dello
Stato - e che nella circolare n. 100/2017 al punto 9 viene affronta la CP_2
questione della percezione indebita dell'APE sociale, qualificando la prestazione come “assistenziale” – con ordinanza dell'11.2.2025 è stato sollecitato il contraddittorio sulla natura della prestazione.
All'esito, deve ritenersi che l'istituto in esame rientri nella categoria delle prestazioni “previdenziali non pensionistiche” essendo commisurata alla contribuzione versata nella Cassa pensionistica e ad ulteriori presupposti, anche anagrafici, collegati con il futuro trattamento pensionistico, verso cui il beneficiario, nell'intenzione del legislatore, viene “accompagnato”. A differenza delle prestazioni assistenziali, è inoltre soggetta ad imposizione fiscale.
La giurisprudenza di legittimità è pervenuta alla categorizzazione delle somme di cui l' contesta, a posteriori, la debenza, individuando tre CP_2
distinte fattispecie: gli indebiti pensionistici, gli indebiti previdenziali non pensionistici e gli indebiti assistenziali. In particolare, con riguardo agli indebiti previdenziali non pensionistici, la Suprema Corte ha chiarito che non trova applicazione l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 bensì la disciplina di cui all'art. 2033 del codice civile, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Tanto chiarito, contrariamente a quanto valutato dal Tribunale, deve ritenersi che l'indicazione fornita dall' nel provvedimento del 13 CP_2
pag. 4/6 novembre 2018 con cui è stata comunicata la liquidazione della prestazione fosse idonea ad ingenerare l'affidamento del beneficiario circa il diritto alla relativa percezione sino al 31.8.2022.
Nel provvedimento è infatti scritto quanto segue: “La corresponsione dell'indennità cesserà dal primo settembre 2022. A tale data infatti lei avrà maturato i requisiti per la pensione, per la liquidazione della quale lei dovrà presentare la richiesta in tempo utile”.
In difetto di una raccomandazione circa la necessità di verificare comunque la possibilità di un'anticipazione nella fruizione del trattamento pensionistico, deve considerarsi giustificato l'affidamento riposto dal n indicazioni tanto nette e puntuali. Pt_1
Affidamento che tuttavia, all'evidenza, non sussiste rispetto alla percezione dei ratei di settembre ed ottobre 2022.
Quanto all'inesigibilità dei ratei percepiti nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2022, occorre considerare che l'erogazione indebita è durata pochi mesi, e che l'importo è quindi più contenuto di quello oggetto della richiesta di restituzione;
né è dato conoscere alcunché circa le condizioni patrimoniali e finanziarie dell'appellante, essendo stata resa nota unicamente la sua situazione reddituale tramite la produzione, da parte dell' , dell'estratto contributivo. CP_2
In ogni caso, il avrebbe potuto concordare con l' un “piano di Pt_1 CP_2
recupero”, come chiaramente indicato nella comunicazione di indebito del
7.11.2022, in atti.
Deve pertanto escludersi che la richiesta di restituzione dell'indebito da parte dell possa determinare un abuso del diritto, configurare un CP_2
comportamento contrario a buona fede dell' o possa comunque CP_1
pag. 5/6 tradursi nella lesione di una situazione di effettivo e comprovato bisogno, in contrasto con l'art. 38 Cost..
L'appello viene conseguentemente respinto.
La problematicità della qualificazione della natura della prestazione, come dimostrata dalla circolare proveniente dallo stesso , e la delicatezza CP_2
della questione consigliano di compensare tra le parti anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Respinge l'appello.
Spese compensate.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 6/6