Articolo 1654 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1653Articolo 1655
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9 ottobre 2010
Art. 1654. Qualifica di pubblico ufficiale 1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali. 2. Il personale direttivo, non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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