Art. 1654. Qualifica di pubblico ufficiale 1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali. 2. Il personale direttivo, non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.
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9 ottobre 2010
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La nuova disciplina delle azioni di classe: uno sguardo preventivo alla riforma, a otto mesi dall'entrata in vigore Pubblicato il 29/04/19 00:00 [Articolo 1654]
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Giurisprudenza • 6
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