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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2457/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA LUIGI COLLI 20, TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. COLOSIMO ALDO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in VIA MONTE NOVEGNO 30, TORINO Controparte_1 presso lo studio dell'avv. TORTORA PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 30/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in BEINASCO il 25/04/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 6 arte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/12/2001 e il 13/06/2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 07/10/2020.
Con ricorso depositato il 10/02/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 25/03/2025, veniva formulata una proposta conciliativa alle parti, le quali chiedevano temine per aderirvi. Il Giudice, quindi, rinviava a successiva udienza, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti, con note scritte depositate nei termini assegnati, accettavano la proposta conciliativa. Il
Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che tale accordo appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto di diritto
Spese di lite compensate in ragione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso Per_2 (febbraio 2025), l'assegno di € 325,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. DISPONE la revoca del contributo al mantenimento per il figlio a partire dal mese di Per_1 febbraio 2024 (deposito del ricorso).
PRENDE ATTO che il sig. si obbliga a versare alla signora Parte_1 Controparte_1 gli arretrati per assegni e rivalutazioni nella misura di € 4.495,00, in n. 4 rate di € 1.123,75 ciascuna,a partire dal mese di maggio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese.
PRENDE ATTO che il sig. riconosce alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di € 869,29 di cui al punto 13 della Comparsa di costituzione e risposta - memoria difensiva datata 15 febbraio 2025, a decurtazione del maggior importo di € 10.125,92 (somme anticipate per l'estinzione del mutuo) spettante al sig. n sede di vendita dell'immobile in comproprietà. Pt_1 E così, per effetto di dette compensazioni, in sede di vendita dell'immobile, il sig. percepirà Pt_1 dagli acquirenti € 9.256,63 in più rispetto alla signora CP_1
PRENDE ATTO che le Parti convengono che tutti gli importi che verranno incassati annualmente dalla signora a titolo di rimborso dallo Stato in ragione dei lavori condominiali in CP_1 discussione, resteranno ad esclusivo beneficio di quest'ultima.
PRENDE ATTO che la signora si trasferirà nel mese di agosto 2025 unitamente ai CP_1 figli ad abitare nella casa dei di lei genitori in Beinasco e lascerà libera l'abitazione assegnatale in sede di separazione dei coniugi ubicata in Torino via Plava 91. In ragione di detto trasferimento, a decorrere dal giorno 1 settembre 2025, le spese sia ordinarie che straordinarie graveranno su entrambi i comproprietari dell'immobile, come per legge.
PRENDE ATTO che l'immobile ubicato in Torino via Plava 91 a partire dal mese di settembre 2025 verrà messo in vendita con mandato da conferire congiuntamente dalla signora e dal CP_1 sig. ad un'agenzia immobiliare. A tal fine entrambe le Parti contatteranno due agenzie Pt_1 immobiliari e conferiranno il mandato a vendere all'agenzia che offrirà loro le condizioni economiche migliori.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2457/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA LUIGI COLLI 20, TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. COLOSIMO ALDO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in VIA MONTE NOVEGNO 30, TORINO Controparte_1 presso lo studio dell'avv. TORTORA PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 30/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in BEINASCO il 25/04/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 6 arte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/12/2001 e il 13/06/2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 07/10/2020.
Con ricorso depositato il 10/02/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 25/03/2025, veniva formulata una proposta conciliativa alle parti, le quali chiedevano temine per aderirvi. Il Giudice, quindi, rinviava a successiva udienza, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti, con note scritte depositate nei termini assegnati, accettavano la proposta conciliativa. Il
Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che tale accordo appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto di diritto
Spese di lite compensate in ragione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso Per_2 (febbraio 2025), l'assegno di € 325,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. DISPONE la revoca del contributo al mantenimento per il figlio a partire dal mese di Per_1 febbraio 2024 (deposito del ricorso).
PRENDE ATTO che il sig. si obbliga a versare alla signora Parte_1 Controparte_1 gli arretrati per assegni e rivalutazioni nella misura di € 4.495,00, in n. 4 rate di € 1.123,75 ciascuna,a partire dal mese di maggio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese.
PRENDE ATTO che il sig. riconosce alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di € 869,29 di cui al punto 13 della Comparsa di costituzione e risposta - memoria difensiva datata 15 febbraio 2025, a decurtazione del maggior importo di € 10.125,92 (somme anticipate per l'estinzione del mutuo) spettante al sig. n sede di vendita dell'immobile in comproprietà. Pt_1 E così, per effetto di dette compensazioni, in sede di vendita dell'immobile, il sig. percepirà Pt_1 dagli acquirenti € 9.256,63 in più rispetto alla signora CP_1
PRENDE ATTO che le Parti convengono che tutti gli importi che verranno incassati annualmente dalla signora a titolo di rimborso dallo Stato in ragione dei lavori condominiali in CP_1 discussione, resteranno ad esclusivo beneficio di quest'ultima.
PRENDE ATTO che la signora si trasferirà nel mese di agosto 2025 unitamente ai CP_1 figli ad abitare nella casa dei di lei genitori in Beinasco e lascerà libera l'abitazione assegnatale in sede di separazione dei coniugi ubicata in Torino via Plava 91. In ragione di detto trasferimento, a decorrere dal giorno 1 settembre 2025, le spese sia ordinarie che straordinarie graveranno su entrambi i comproprietari dell'immobile, come per legge.
PRENDE ATTO che l'immobile ubicato in Torino via Plava 91 a partire dal mese di settembre 2025 verrà messo in vendita con mandato da conferire congiuntamente dalla signora e dal CP_1 sig. ad un'agenzia immobiliare. A tal fine entrambe le Parti contatteranno due agenzie Pt_1 immobiliari e conferiranno il mandato a vendere all'agenzia che offrirà loro le condizioni economiche migliori.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.