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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40419/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Nadia Candeloro per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (resistente CP_1
contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 07.11.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1
di accompagnamento maturati dalla domanda del 23.07.2023 come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 26.6.2024, con gli accessori di legge.
L' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 26.6.2024, la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda del
23.07.2023. Tuttavia l' nonostante la trasmissione tramite AP70 di tutta la CP_1
documentazione necessaria ai fini della liquidazione in data 3.7.2024, non ha provato il pagamento della suddetta prestazione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa.
Le spese devono essere poste integralmente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Condanna l' a pagare alla parte ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1
della indennità di accompagnamento a far tempo dal 01.08.2023, con gli interessi come per legge;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 14.01.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40419/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Nadia Candeloro per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (resistente CP_1
contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 07.11.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1
di accompagnamento maturati dalla domanda del 23.07.2023 come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 26.6.2024, con gli accessori di legge.
L' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 26.6.2024, la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda del
23.07.2023. Tuttavia l' nonostante la trasmissione tramite AP70 di tutta la CP_1
documentazione necessaria ai fini della liquidazione in data 3.7.2024, non ha provato il pagamento della suddetta prestazione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa.
Le spese devono essere poste integralmente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Condanna l' a pagare alla parte ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1
della indennità di accompagnamento a far tempo dal 01.08.2023, con gli interessi come per legge;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 14.01.2025 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi