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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr. Alfredo Matteo SACCO Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 41778/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. , con l'Avv. DENARO CLAUDIA, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratrice di Controparte_1 C.F._2
Sostegno, , con l'Avv. AMOROSO ALFONSO VINCENZO, Controparte_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda
e per l'effetto,
1. in via preliminare, viene disconosciuto formalmente dal IG. il Parte_1
testamento olografo redatto dal IG. il 15/05/2019; Persona_1
2. in via principale, accertato che la disposizione testamentaria oggetto di giudizio risulta
Pagina 1 di 7 affetta da captazione e coartazione;
3. disporre ex art. 624 codice civile l'annullamento dell'impugnato testamento;
4. in via subordinata, accertato che il testamento venne redatto in un momento di incapacità d'intendere e di volere del , persistente al momento della Persona_1
sottoscrizione;
5. disporre l'annullamento ex art. 591 comma 3 codice civile dell'impugnato testamento;
6. in entrambi i casi con diritto al risarcimento del danno da parte del IG. Pt_1
da liquidarsi in separato giudizio;
[...]
7. disponga l'inventario dei beni immobili e mobili del IG. ; Persona_1
8. disponga il sequestro dei beni mobili ed immobili del IG. Persona_1
provvedendo conseguentemente alla nomina del IG. custode dell'eredità Parte_1
giacente affinché si preoccupi della manutenzione e della conservazione della massa ereditaria con spese a carico del compendio ereditario;
9. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'antistatario, come per legge”.
Per parte convenuta: “Nel merito accertata la validità del testamento allegato, ed accertata la capacità di intendere e di volere del de cuius rigettare la domanda attore perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi al procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio.
Il IG. qualificandosi fratello germano di , deceduto in Parte_1 Persona_1
Roma il 5.05.2019, ha agito in giudizio, chiedendo dichiararsi la nullità del testamento olografo datato 21.02.2018, con il quale il de cuius aveva nominato quale unico erede il IG.
(figlio di una sua cugina, . Controparte_1 Controparte_2
Nell'atto di citazione originario, nella parte espositiva, la difesa attrice faceva riferimento ad una perizia grafica di parte, ivi allegata, con la quale si poneva in dubbio l'autenticità del testamento olografo e la sua riconducibilità alla grafia del de cuius, richiamando inoltre la giurisprudenza in materia di impugnazione del testamento per falsità (in particolare, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12307 del 15.06.2015); nelle conclusioni, poi, la difesa attrice dichiarava di disconoscere formalmente il testamento redatto dal IG.
Pagina 2 di 7 “in quanto quest'ultimo non in grado d'intendere e volere nel momento Persona_1
della sottoscrizione”, chiedendo quindi di dichiararne la nullità.
Il GI, pertanto, rilevando la evidente contraddittorietà tra la parte espositiva e motiva dell'atto di citazione e le conclusioni, e ritenendo che dalla stessa derivasse un'assoluta incertezza sull'individuazione della domanda svolta -non essendo chiaro se il testamento fosse impugnato per la mancanza di autenticità o per l'incapacità di intendere e volere del testatore (sottolineando, tra l'altro, che in tale seconda ipotesi il testamento sarebbe stato annullabile e non nullo), o per entrambi i motivi- e che, quindi, si ravvisava la nullità dell'atto di citazione, per difetto degli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), c.p.c., ovvero per assoluta incertezza del petitum e parziale omissione della causa petendi, con ordinanza del 18.12.2021, assegnava a parte attrice termine per l'integrazione dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, 5° comma, c.p.c., fissando nuova udienza di prima trattazione ex art. 183
c.p.c., con correlativo nuovo termine, alla parte convenuta, per la costituzione ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (tutte le norme citate, nel testo applicabile ratione temporis, vigente prima della novella introdotta con il D.L.vo 149/2022).
Con atto depositato il 17.02.2022, l'attore, in ottemperanza all'ordine del GI, integrava la domanda introduttiva, dichiarando che non intendeva contestare l'autenticità del testamento, ed anzi espressamente ammettendone la provenienza dal de cuius («confermato che il testamento sia stato certamente scritto di proprio pugno dal », pag. 3, Persona_1
prime due righe, dell'atto integrativo), e precisando, quindi, che l'impugnazione era fondata sulla incapacità di intendere e volere del de cuius al momento della redazione dell'atto, o, comunque, su una dolosa captazione della sua volontà, da parte della IG.ra CP_2
madre ed amministratrice di sostegno del figlio , beneficiario del
[...] Controparte_1
testamento.
Merito.
Così chiarito e precisato l'oggetto delle domande attrici, se ne deve affermare l'assoluta infondatezza, per carenza di prova in ordine ai presupposti fattuali e giuridici di entrambe le ipotesi di invalidità del testamento invocate.
Incapacità di intendere e volere.
Secondo una ormai pacifica e consolidata giurisprudenza, l'incapacità naturale che determina l'annullabilità del testamento: «postula la esistenza non già di una semplice
Pagina 3 di 7 anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi» (Cass. n. n. 10571 del 24/10/1998; n. 15480 del 06/12/2001; n. 1444 del
30/01/2003 – secondo cui il testatore dovrebbe trovarsi in condizioni analoghe a quelle che ne legittimerebbero l'interdizione, con il concorso del requisito dell'abitualità – n. 9081 del
15/04/2010; n. 27351 del 23/12/2014; n. 3934 del 19/02/2018).
La ratio di questo maggior rigore nel valutare l'incapacità a testare, rispetto a quella naturale richiesta per gli atti inter vivos, risiede sia nella considerazione per cui il testamento non può recare un pregiudizio patrimoniale in vita al testatore, sia nel favor testamenti e nel fatto che la disposizione di ultima volontà richiede, normalmente, una minore capacità di intendere, non essendo particolarmente complessa (decidere a chi devolvere il proprio patrimonio o parte di esso, non è scelta estremamente difficile).
Principio che risulta certamente applicabile al caso di specie, atteso che il testamento impugnato non contiene alcuna disposizione complessa o particolare, ma esclusivamente l'istituzione dell'unico erede da parte del de cuius.
La medesima giurisprudenza ha chiarito che l'onere di dimostrare lo stato di incapacità al momento del testamento grava su chi agisce per l'annullamento; se poi risulti dimostrata un'incapacità permanente, sarà onere di chi vuole affermare la validità dell'atto dimostrare che sia stato redatto in un intervallo di lucidità (oltre alle massime sopra citate del 1998,
2014 e 2108, v. Cass. sez. 2, n. 9508 del 06/05/2005; n. 25053 del 10/10/2018 e n. 26873 del 22/10/2019).
Ebbene, nella fattispecie in esame l'attore non ha affatto assolto all'onere probatorio su di lui incombente, dal momento che, come visto, nell'atto introduttivo mancava completamente qualsiasi riferimento ad uno stato di infermità del de cuius, idoneo a determinare uno stato di incapacità naturale a redigere un valido testamento;
ma tale carenza non è stata colmata nemmeno con l'atto di integrazione della citazione del 17.02.2022, dove la precisazione sul motivo dell'impugnazione del testamento non è accompagnata da alcuna indicazione specifica di una patologia o di una condizione di infermità che avrebbe afflitto il IG. , essendosi l'attore limitato ad affermare che il de cuius “era persona Persona_1
anziana e malata con invalidità civile e quindi facilmente circuibile”, senza che tale
Pagina 4 di 7 generica affermazione sia supportata da alcun riscontro probatorio;
si fa presente, invero, che l'attore non ha nemmeno depositato, nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le memorie istruttorie, non articolando dunque alcun mezzo di prova.
Addirittura, dalla documentazione acquisita in atti -prodotta dallo stesso attore- risultano decisivi elementi in senso contrario ad uno stato di incapacità mentale del IG. Per_1
se è vero che egli, in data 26.03.2018 (cioè, circa un mese dopo la redazione del
[...]
testamento), presentava nel suo stesso interesse un ricorso per l'apertura di
Amministrazione di Sostegno, all'interno del quale evidenziava di essere affetto “da grave degenerazione artrosica delle ginocchia con lesione dei legamenti, che non gli consente di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore”, motivo per cui non era in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane, soprattutto con riferimento alla gestione del patrimonio.
Come si evince dal ricorso, dunque, il IG. era affetto da una patologia di natura Per_1
meramente fisica, che incideva sulle sue funzioni motorie, ma non in grado di influire negativamente sulle sue capacità cognitive o intellettive;
né l'attore ha prodotto o chiesto di acquisire documentazione clinica idonea a dimostrare l'esistenza di altra patologia o infermità di carattere mentale.
Captazione della volontà del testatore.
Sebbene l'esclusione di una incapacità a testare non precluda, in astratto, la possibilità che vi sia stata una circonvenzione o una captazione della volontà del testatore da parte di terzi,
è pur vero che, comunque, la rilevata assenza di una infermità mentale del de cuius rende più onerosa la prova di una sua eventuale circonvenzione, eliminando uno degli elementi presuntivi idonei a dimostrare la circonvenibilità del soggetto.
In tema di captazione della volontà del testatore, invero, la giurisprudenza ha chiarito che, per configurarla “non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata”, aggiungendo, peraltro, che, “la relativa prova, pur potendo
Pagina 5 di 7 essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire
l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (Cass. sez. 2, n. 4653 del 28/02/2018; conformi n. 824 del
16/01/2014, n. 14011 del 28/05/2008 e n. 6396 del 22/04/2003).
Si ricorda, infatti, che la migliore dottrina e la giurisprudenza pressoché unanime, riconducono la fattispecie della captazione della volontà del testatore nell'ambito della figura del dolo ex art. 624 c.c.; da ciò discende che non possono assumere rilevanza giuridica sul punto le condotte di mero avvicinamento, maggiore frequentazione, adulazione, cura, ove pure siano dettate non da affetto o dal legame parentale, ma solo dallo scopo ultimo di ottenere favori in vista della successione;
tali condotte, per quanto moralmente e socialmente non encomiabili, non possono assumere rilievo giuridico finché non si tramutino in azioni dirette a distorcere la percezione della realtà del de cuius e ad indirizzare la sua volontà (ad esempio, mettendo in cattiva luce gli altri potenziali successori, facendogli credere che non lo amano, che voglio sono i suoi beni o che addirittura glieli vogliono sottrarre;
isolando il testatore e sottraendolo alle possibilità di frequentazione con gli altri parenti). Vi deve essere, in pratica, un vero e proprio nesso di causalità tra la condotta ingannatrice o captatoria ed il contenuto del testamento, nel senso che le determinazioni del de cuius in ordine alla destinazione del suo patrimonio dopo la morte e/o all'individuazione dei beneficiari devono essere una conseguenza dell'attività di circonvenzione (come si evince chiaramente anche dal testo normativo, laddove l'art. 624
c.c. stabilisce l'annullabilità della disposizione testamentaria “quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo”).
Anche sotto questo profilo, l'azione del IG. risulta completamente Parte_1
destituita di fondamento, in quanto assolutamente carente di prova e, prima ancora, di allegazione, in ordine a presunte condotte della IG.ra , volte alla distorsione della CP_2
percezione o della volontà del testatore, e, tanto meno, incidenti sulla formazione del testamento impugnato.
L'attore si è infatti limitato a svolgere mere illazioni ed ipotesi su asseriti (ma non provati), comportamenti della IG.ra , che avrebbe tentato, a suo dire, di acquisire la gestione CP_2
del patrimonio del IG. in favore proprio e del proprio figlio, . Per_1 Controparte_1
Sul punto, si sottolinea che nulla di rilevante emerge dalla documentazione prodotta con l'atto di citazione o con la memoria integrativa e che, a fronte della contestazione di parte
Pagina 6 di 7 convenuta, l'attore -lo si ricorda- non ha nemmeno depositato, nei termini assegnati, le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza quindi neanche offrire o chiedere l'acquisizione di elementi probatori a supporto delle proprie contestazioni.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, di complessità media), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per quella introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed €
3.579,00 per la decisionale), secondo i parametri medi per lo scaglione applicabile, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 41778/2020, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice, di annullamento del testamento olografo di Per_1
datato 21.02.2018 e pubblicato in data 15/05/2019, dal Notaio, dr.ssa
[...] Per_2
Rep. 49510 – Racc. 7837;
[...]
- condanna l'attore alla refusione, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
, in persona dell' delle spese di lite, che liquida in
[...] Controparte_3 complessivi € 10.860,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 9/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario Coderoni Dr. Luigi ARGAN
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr. Alfredo Matteo SACCO Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 41778/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. , con l'Avv. DENARO CLAUDIA, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratrice di Controparte_1 C.F._2
Sostegno, , con l'Avv. AMOROSO ALFONSO VINCENZO, Controparte_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda
e per l'effetto,
1. in via preliminare, viene disconosciuto formalmente dal IG. il Parte_1
testamento olografo redatto dal IG. il 15/05/2019; Persona_1
2. in via principale, accertato che la disposizione testamentaria oggetto di giudizio risulta
Pagina 1 di 7 affetta da captazione e coartazione;
3. disporre ex art. 624 codice civile l'annullamento dell'impugnato testamento;
4. in via subordinata, accertato che il testamento venne redatto in un momento di incapacità d'intendere e di volere del , persistente al momento della Persona_1
sottoscrizione;
5. disporre l'annullamento ex art. 591 comma 3 codice civile dell'impugnato testamento;
6. in entrambi i casi con diritto al risarcimento del danno da parte del IG. Pt_1
da liquidarsi in separato giudizio;
[...]
7. disponga l'inventario dei beni immobili e mobili del IG. ; Persona_1
8. disponga il sequestro dei beni mobili ed immobili del IG. Persona_1
provvedendo conseguentemente alla nomina del IG. custode dell'eredità Parte_1
giacente affinché si preoccupi della manutenzione e della conservazione della massa ereditaria con spese a carico del compendio ereditario;
9. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'antistatario, come per legge”.
Per parte convenuta: “Nel merito accertata la validità del testamento allegato, ed accertata la capacità di intendere e di volere del de cuius rigettare la domanda attore perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi al procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio.
Il IG. qualificandosi fratello germano di , deceduto in Parte_1 Persona_1
Roma il 5.05.2019, ha agito in giudizio, chiedendo dichiararsi la nullità del testamento olografo datato 21.02.2018, con il quale il de cuius aveva nominato quale unico erede il IG.
(figlio di una sua cugina, . Controparte_1 Controparte_2
Nell'atto di citazione originario, nella parte espositiva, la difesa attrice faceva riferimento ad una perizia grafica di parte, ivi allegata, con la quale si poneva in dubbio l'autenticità del testamento olografo e la sua riconducibilità alla grafia del de cuius, richiamando inoltre la giurisprudenza in materia di impugnazione del testamento per falsità (in particolare, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12307 del 15.06.2015); nelle conclusioni, poi, la difesa attrice dichiarava di disconoscere formalmente il testamento redatto dal IG.
Pagina 2 di 7 “in quanto quest'ultimo non in grado d'intendere e volere nel momento Persona_1
della sottoscrizione”, chiedendo quindi di dichiararne la nullità.
Il GI, pertanto, rilevando la evidente contraddittorietà tra la parte espositiva e motiva dell'atto di citazione e le conclusioni, e ritenendo che dalla stessa derivasse un'assoluta incertezza sull'individuazione della domanda svolta -non essendo chiaro se il testamento fosse impugnato per la mancanza di autenticità o per l'incapacità di intendere e volere del testatore (sottolineando, tra l'altro, che in tale seconda ipotesi il testamento sarebbe stato annullabile e non nullo), o per entrambi i motivi- e che, quindi, si ravvisava la nullità dell'atto di citazione, per difetto degli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), c.p.c., ovvero per assoluta incertezza del petitum e parziale omissione della causa petendi, con ordinanza del 18.12.2021, assegnava a parte attrice termine per l'integrazione dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, 5° comma, c.p.c., fissando nuova udienza di prima trattazione ex art. 183
c.p.c., con correlativo nuovo termine, alla parte convenuta, per la costituzione ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (tutte le norme citate, nel testo applicabile ratione temporis, vigente prima della novella introdotta con il D.L.vo 149/2022).
Con atto depositato il 17.02.2022, l'attore, in ottemperanza all'ordine del GI, integrava la domanda introduttiva, dichiarando che non intendeva contestare l'autenticità del testamento, ed anzi espressamente ammettendone la provenienza dal de cuius («confermato che il testamento sia stato certamente scritto di proprio pugno dal », pag. 3, Persona_1
prime due righe, dell'atto integrativo), e precisando, quindi, che l'impugnazione era fondata sulla incapacità di intendere e volere del de cuius al momento della redazione dell'atto, o, comunque, su una dolosa captazione della sua volontà, da parte della IG.ra CP_2
madre ed amministratrice di sostegno del figlio , beneficiario del
[...] Controparte_1
testamento.
Merito.
Così chiarito e precisato l'oggetto delle domande attrici, se ne deve affermare l'assoluta infondatezza, per carenza di prova in ordine ai presupposti fattuali e giuridici di entrambe le ipotesi di invalidità del testamento invocate.
Incapacità di intendere e volere.
Secondo una ormai pacifica e consolidata giurisprudenza, l'incapacità naturale che determina l'annullabilità del testamento: «postula la esistenza non già di una semplice
Pagina 3 di 7 anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi» (Cass. n. n. 10571 del 24/10/1998; n. 15480 del 06/12/2001; n. 1444 del
30/01/2003 – secondo cui il testatore dovrebbe trovarsi in condizioni analoghe a quelle che ne legittimerebbero l'interdizione, con il concorso del requisito dell'abitualità – n. 9081 del
15/04/2010; n. 27351 del 23/12/2014; n. 3934 del 19/02/2018).
La ratio di questo maggior rigore nel valutare l'incapacità a testare, rispetto a quella naturale richiesta per gli atti inter vivos, risiede sia nella considerazione per cui il testamento non può recare un pregiudizio patrimoniale in vita al testatore, sia nel favor testamenti e nel fatto che la disposizione di ultima volontà richiede, normalmente, una minore capacità di intendere, non essendo particolarmente complessa (decidere a chi devolvere il proprio patrimonio o parte di esso, non è scelta estremamente difficile).
Principio che risulta certamente applicabile al caso di specie, atteso che il testamento impugnato non contiene alcuna disposizione complessa o particolare, ma esclusivamente l'istituzione dell'unico erede da parte del de cuius.
La medesima giurisprudenza ha chiarito che l'onere di dimostrare lo stato di incapacità al momento del testamento grava su chi agisce per l'annullamento; se poi risulti dimostrata un'incapacità permanente, sarà onere di chi vuole affermare la validità dell'atto dimostrare che sia stato redatto in un intervallo di lucidità (oltre alle massime sopra citate del 1998,
2014 e 2108, v. Cass. sez. 2, n. 9508 del 06/05/2005; n. 25053 del 10/10/2018 e n. 26873 del 22/10/2019).
Ebbene, nella fattispecie in esame l'attore non ha affatto assolto all'onere probatorio su di lui incombente, dal momento che, come visto, nell'atto introduttivo mancava completamente qualsiasi riferimento ad uno stato di infermità del de cuius, idoneo a determinare uno stato di incapacità naturale a redigere un valido testamento;
ma tale carenza non è stata colmata nemmeno con l'atto di integrazione della citazione del 17.02.2022, dove la precisazione sul motivo dell'impugnazione del testamento non è accompagnata da alcuna indicazione specifica di una patologia o di una condizione di infermità che avrebbe afflitto il IG. , essendosi l'attore limitato ad affermare che il de cuius “era persona Persona_1
anziana e malata con invalidità civile e quindi facilmente circuibile”, senza che tale
Pagina 4 di 7 generica affermazione sia supportata da alcun riscontro probatorio;
si fa presente, invero, che l'attore non ha nemmeno depositato, nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le memorie istruttorie, non articolando dunque alcun mezzo di prova.
Addirittura, dalla documentazione acquisita in atti -prodotta dallo stesso attore- risultano decisivi elementi in senso contrario ad uno stato di incapacità mentale del IG. Per_1
se è vero che egli, in data 26.03.2018 (cioè, circa un mese dopo la redazione del
[...]
testamento), presentava nel suo stesso interesse un ricorso per l'apertura di
Amministrazione di Sostegno, all'interno del quale evidenziava di essere affetto “da grave degenerazione artrosica delle ginocchia con lesione dei legamenti, che non gli consente di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore”, motivo per cui non era in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane, soprattutto con riferimento alla gestione del patrimonio.
Come si evince dal ricorso, dunque, il IG. era affetto da una patologia di natura Per_1
meramente fisica, che incideva sulle sue funzioni motorie, ma non in grado di influire negativamente sulle sue capacità cognitive o intellettive;
né l'attore ha prodotto o chiesto di acquisire documentazione clinica idonea a dimostrare l'esistenza di altra patologia o infermità di carattere mentale.
Captazione della volontà del testatore.
Sebbene l'esclusione di una incapacità a testare non precluda, in astratto, la possibilità che vi sia stata una circonvenzione o una captazione della volontà del testatore da parte di terzi,
è pur vero che, comunque, la rilevata assenza di una infermità mentale del de cuius rende più onerosa la prova di una sua eventuale circonvenzione, eliminando uno degli elementi presuntivi idonei a dimostrare la circonvenibilità del soggetto.
In tema di captazione della volontà del testatore, invero, la giurisprudenza ha chiarito che, per configurarla “non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata”, aggiungendo, peraltro, che, “la relativa prova, pur potendo
Pagina 5 di 7 essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire
l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (Cass. sez. 2, n. 4653 del 28/02/2018; conformi n. 824 del
16/01/2014, n. 14011 del 28/05/2008 e n. 6396 del 22/04/2003).
Si ricorda, infatti, che la migliore dottrina e la giurisprudenza pressoché unanime, riconducono la fattispecie della captazione della volontà del testatore nell'ambito della figura del dolo ex art. 624 c.c.; da ciò discende che non possono assumere rilevanza giuridica sul punto le condotte di mero avvicinamento, maggiore frequentazione, adulazione, cura, ove pure siano dettate non da affetto o dal legame parentale, ma solo dallo scopo ultimo di ottenere favori in vista della successione;
tali condotte, per quanto moralmente e socialmente non encomiabili, non possono assumere rilievo giuridico finché non si tramutino in azioni dirette a distorcere la percezione della realtà del de cuius e ad indirizzare la sua volontà (ad esempio, mettendo in cattiva luce gli altri potenziali successori, facendogli credere che non lo amano, che voglio sono i suoi beni o che addirittura glieli vogliono sottrarre;
isolando il testatore e sottraendolo alle possibilità di frequentazione con gli altri parenti). Vi deve essere, in pratica, un vero e proprio nesso di causalità tra la condotta ingannatrice o captatoria ed il contenuto del testamento, nel senso che le determinazioni del de cuius in ordine alla destinazione del suo patrimonio dopo la morte e/o all'individuazione dei beneficiari devono essere una conseguenza dell'attività di circonvenzione (come si evince chiaramente anche dal testo normativo, laddove l'art. 624
c.c. stabilisce l'annullabilità della disposizione testamentaria “quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo”).
Anche sotto questo profilo, l'azione del IG. risulta completamente Parte_1
destituita di fondamento, in quanto assolutamente carente di prova e, prima ancora, di allegazione, in ordine a presunte condotte della IG.ra , volte alla distorsione della CP_2
percezione o della volontà del testatore, e, tanto meno, incidenti sulla formazione del testamento impugnato.
L'attore si è infatti limitato a svolgere mere illazioni ed ipotesi su asseriti (ma non provati), comportamenti della IG.ra , che avrebbe tentato, a suo dire, di acquisire la gestione CP_2
del patrimonio del IG. in favore proprio e del proprio figlio, . Per_1 Controparte_1
Sul punto, si sottolinea che nulla di rilevante emerge dalla documentazione prodotta con l'atto di citazione o con la memoria integrativa e che, a fronte della contestazione di parte
Pagina 6 di 7 convenuta, l'attore -lo si ricorda- non ha nemmeno depositato, nei termini assegnati, le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza quindi neanche offrire o chiedere l'acquisizione di elementi probatori a supporto delle proprie contestazioni.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, di complessità media), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per quella introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed €
3.579,00 per la decisionale), secondo i parametri medi per lo scaglione applicabile, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 41778/2020, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice, di annullamento del testamento olografo di Per_1
datato 21.02.2018 e pubblicato in data 15/05/2019, dal Notaio, dr.ssa
[...] Per_2
Rep. 49510 – Racc. 7837;
[...]
- condanna l'attore alla refusione, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
, in persona dell' delle spese di lite, che liquida in
[...] Controparte_3 complessivi € 10.860,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 9/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario Coderoni Dr. Luigi ARGAN
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