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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dagli Avv.ti Rosa Vanzanelli e C.F._2
Claudia Coluccia, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 12/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/02/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Sannicola (LE) l'1/07/2015 e che dalla loro Per_ unione è nata la figlia , il 04/08/2016;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza del
Tribunale di Lecce n. 1672/2023 del 31/05/2023;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni indicate in ricorso, così come confermate con note di trattazione scritta depositate congiuntamente per l'udienza citata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sannicola (LE) l'1/07/2015 da e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2015, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo reciproco - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 - sexies, ultimo comma, c.c. - di
2 comunicazione dei rispettivi luoghi di residenza e/o di domicilio in caso di mutamento degli stessi;
Per_ b) l'affidamento della figlia minore sarà condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
c) i genitori continuano ad impegnarsi, reciprocamente, a garantire la Per_ libertà di rapporti della figlia minore con entrambi e, a tal fine, stabiliscono che la minore continuerà a vivere con la madre e che il diritto di visita del padre sarà articolato nei punti a seguire;
d) nei mesi invernali, il padre terrà la figlia con sé il martedì e il giovedì prelevandola da scuola e riportandola presso l'abitazione materna alle ore
20:00; ciò compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, che entrambi i genitori dovranno favorire. Nei mesi estivi il padre la terrà con sé il martedì e il giovedì, prelevandola da casa della madre alle ore 9:30 e riconducendola alle ore 20:30. Qualora il SI. per ragioni Pt_1 di turnazione lavorativa non possa prendere con sé la figlia nei giorni concordati, egli potrà recuperare il pomeriggio perso, previo accordo con la SI.ra , entro la settimana successiva;
Parte_2
e) a settimane alterne il SI. terrà con sé la figlia nel fine Pt_1 settimana dalle ore 9:30 del sabato alle ore 20:00 delle domeniche, in inverno e alle ore 20:30 delle domeniche, in estate;
f) durante il periodo estivo, fermo restando il calendario innanzi indicato, la figlia trascorrerà con il padre tre settimane, una nel mese di giugno, una nel mese di luglio e una nel mese di agosto, compatibilmente con le ferie del SI. . Le parti definiranno entro il 15 maggio di ogni Pt_1 anno le relative date in modo da potere ciascuno regolare le proprie ferie.
Durante le tre settimane il padre avrà facoltà di condurre con sé la figlia, allontanandosi dalla residenza abituale;
medesima facoltà è riconosciuta alla madre per un periodo della stessa durata di tre settimane, con conseguente sospensione del diritto di frequentazione del padre. In ogni caso durante il periodo che la figlia trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, questi si impegnano a comunicare la destinazione e l'utenza fissa o mobile presso la quale la minore sarà raggiungibile, nonché l'orario per sentire telefonicamente la minore;
3 g) ricorrenze: il giorno del compleanno, dell'onomastico del padre e della Festa del Papà, la minore starà con lui dalle ore 9:30 alle ore 20:00; così come il giorno del compleanno, dell'onomastico della madre e la Festa della Mamma, la minore starà con lei anche laddove cadano in giorno di frequentazione paterna, che verrà recuperato successivamente, previo accordo;
Per_ h) il padre ha facoltà nei giorni in cui abbia presso di sé e sia di turno lavorativo serale con inizio alle ore 20:00, di riaccompagnarla dalla madre alle ore 19:00. Deve, tuttavia, comunicarlo a quest'ultima almeno
48 ore prima;
i) per le festività natalizie, ad anni alterni, previa verifica dei turni Per_ lavorativi del padre, starà con il padre dal mattino del 24 dicembre sino alle ore 9:30 del 31 dicembre o dal mattino del 31 dicembre alle ore
9:30 del 6 gennaio dell'anno successivo. Durante le festività pasquali, Per_ invece, ad anni alterni, previa verifica dei turni lavorativi del padre, trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua dalle ore 9:30 fino alle ore 9:30 del giorno del Lunedì dell'Angelo e con la madre trascorrerà, quindi, quest'ultimo e così viceversa l'anno successivo;
quando il padre trascorrerà con la minore il giorno del Lunedì dell'Angelo, la ricondurrà presso l'abitazione della madre, direttamente il martedì sera alle ore 20:00, considerando che il martedì rientra nel suo diritto di visita;
j) sono fatti salvi, sin da ora, tutti i diversi accordi tra i genitori in ordine ad una differente e più ampia frequentazione della figlia minore con il padre, purché i diversi accordi tengano sempre conto delle eSIenze di studio, di salute e personali della minore, alla quale viene riconosciuta l'espressa facoltà di esprimere la propria volontà su tutte le decisioni in merito che la riguardino, non appena avrà maturato la relativa capacità di discernimento;
k) il padre corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia, la somma mensile di € 375,00 che sarà adeguata ogni anno agli indici Istat;
4 l) le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle indicate dal
Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018, sono a carico delle parti nella misura del 50%;
m) l'assegno unico sarà ripartito in parti uguali tra i genitori come per legge;
n) i coniugi si impegnano reciprocamente a far conservare alla figlia i rapporti con i propri ascendenti;
o) i ricorrenti prestano, sin d'ora, il consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dagli Avv.ti Rosa Vanzanelli e C.F._2
Claudia Coluccia, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 12/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/02/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Sannicola (LE) l'1/07/2015 e che dalla loro Per_ unione è nata la figlia , il 04/08/2016;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza del
Tribunale di Lecce n. 1672/2023 del 31/05/2023;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni indicate in ricorso, così come confermate con note di trattazione scritta depositate congiuntamente per l'udienza citata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sannicola (LE) l'1/07/2015 da e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2015, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo reciproco - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 - sexies, ultimo comma, c.c. - di
2 comunicazione dei rispettivi luoghi di residenza e/o di domicilio in caso di mutamento degli stessi;
Per_ b) l'affidamento della figlia minore sarà condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
c) i genitori continuano ad impegnarsi, reciprocamente, a garantire la Per_ libertà di rapporti della figlia minore con entrambi e, a tal fine, stabiliscono che la minore continuerà a vivere con la madre e che il diritto di visita del padre sarà articolato nei punti a seguire;
d) nei mesi invernali, il padre terrà la figlia con sé il martedì e il giovedì prelevandola da scuola e riportandola presso l'abitazione materna alle ore
20:00; ciò compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, che entrambi i genitori dovranno favorire. Nei mesi estivi il padre la terrà con sé il martedì e il giovedì, prelevandola da casa della madre alle ore 9:30 e riconducendola alle ore 20:30. Qualora il SI. per ragioni Pt_1 di turnazione lavorativa non possa prendere con sé la figlia nei giorni concordati, egli potrà recuperare il pomeriggio perso, previo accordo con la SI.ra , entro la settimana successiva;
Parte_2
e) a settimane alterne il SI. terrà con sé la figlia nel fine Pt_1 settimana dalle ore 9:30 del sabato alle ore 20:00 delle domeniche, in inverno e alle ore 20:30 delle domeniche, in estate;
f) durante il periodo estivo, fermo restando il calendario innanzi indicato, la figlia trascorrerà con il padre tre settimane, una nel mese di giugno, una nel mese di luglio e una nel mese di agosto, compatibilmente con le ferie del SI. . Le parti definiranno entro il 15 maggio di ogni Pt_1 anno le relative date in modo da potere ciascuno regolare le proprie ferie.
Durante le tre settimane il padre avrà facoltà di condurre con sé la figlia, allontanandosi dalla residenza abituale;
medesima facoltà è riconosciuta alla madre per un periodo della stessa durata di tre settimane, con conseguente sospensione del diritto di frequentazione del padre. In ogni caso durante il periodo che la figlia trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, questi si impegnano a comunicare la destinazione e l'utenza fissa o mobile presso la quale la minore sarà raggiungibile, nonché l'orario per sentire telefonicamente la minore;
3 g) ricorrenze: il giorno del compleanno, dell'onomastico del padre e della Festa del Papà, la minore starà con lui dalle ore 9:30 alle ore 20:00; così come il giorno del compleanno, dell'onomastico della madre e la Festa della Mamma, la minore starà con lei anche laddove cadano in giorno di frequentazione paterna, che verrà recuperato successivamente, previo accordo;
Per_ h) il padre ha facoltà nei giorni in cui abbia presso di sé e sia di turno lavorativo serale con inizio alle ore 20:00, di riaccompagnarla dalla madre alle ore 19:00. Deve, tuttavia, comunicarlo a quest'ultima almeno
48 ore prima;
i) per le festività natalizie, ad anni alterni, previa verifica dei turni Per_ lavorativi del padre, starà con il padre dal mattino del 24 dicembre sino alle ore 9:30 del 31 dicembre o dal mattino del 31 dicembre alle ore
9:30 del 6 gennaio dell'anno successivo. Durante le festività pasquali, Per_ invece, ad anni alterni, previa verifica dei turni lavorativi del padre, trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua dalle ore 9:30 fino alle ore 9:30 del giorno del Lunedì dell'Angelo e con la madre trascorrerà, quindi, quest'ultimo e così viceversa l'anno successivo;
quando il padre trascorrerà con la minore il giorno del Lunedì dell'Angelo, la ricondurrà presso l'abitazione della madre, direttamente il martedì sera alle ore 20:00, considerando che il martedì rientra nel suo diritto di visita;
j) sono fatti salvi, sin da ora, tutti i diversi accordi tra i genitori in ordine ad una differente e più ampia frequentazione della figlia minore con il padre, purché i diversi accordi tengano sempre conto delle eSIenze di studio, di salute e personali della minore, alla quale viene riconosciuta l'espressa facoltà di esprimere la propria volontà su tutte le decisioni in merito che la riguardino, non appena avrà maturato la relativa capacità di discernimento;
k) il padre corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia, la somma mensile di € 375,00 che sarà adeguata ogni anno agli indici Istat;
4 l) le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle indicate dal
Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018, sono a carico delle parti nella misura del 50%;
m) l'assegno unico sarà ripartito in parti uguali tra i genitori come per legge;
n) i coniugi si impegnano reciprocamente a far conservare alla figlia i rapporti con i propri ascendenti;
o) i ricorrenti prestano, sin d'ora, il consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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