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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1197/2023 promossa da:
) rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Ciappini e Matteo Urbinati ed elettivamente domiciliata nello Studio dell'Avv.Stefano Ciappini sito a Rimini in Via Perleoni n°8
RICORRENTE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Francesca R.Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno, 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
RESISTENTE
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore con sede a Roma in Via Alessandro Farnese n.3
CONTUMACE
Conclusioni delle parti all'udienza dell'13\02\2025:
Per la parte ricorrente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese . MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso conveniva in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale l' e l CP_1 Controparte_2
perché venisse disposto il
[...] trasferimento dei versamenti contributivi relativi agli anni 2004-2011 dalla CP_ Gestione ad ed ottenere da quest'ultimo ente all'annullamento del CP_3 debito posto a carico della ricorrente nella misura di €.13.955,42.
Si perveniva così all'udienza del giorno 13\02\2025 nella quale si prendeva atto che l' nelle more del giudizio in forma di autotutela aveva disposto , in CP_1 accoglimento della domanda , gli accrediti contributivi richiesti dalla parte ricorrente .
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le CP_1 ragioni della parte ricorrente in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 21\12\2023 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' ed in contumacia dell' CP_1
Controparte_2
:
[...]
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione CP_1 della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.300,00 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 13\02\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'