Art. 9.
L' articolo 14 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , e' integrato dal seguente comma:
"Puo' ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneita' permanente solo quando si tratti di infermita' o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo".
L' articolo 14 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , e' integrato dal seguente comma:
"Puo' ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneita' permanente solo quando si tratti di infermita' o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo".