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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
n. R. Gen. 2937 2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato dr. Ssa Maria Casola, nella causa
TRA
nella qualità di coniuge ed erede del sig. nato a Parte_1 Persona_1
PI (AQ) il 29/01/1931 e deceduto in Roma (Rm) il 14/02/2023, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura - congiuntamente e disgiuntamente - dall'Avv.
Domenico Maria Orsini e dall'Avv. Adriano Piccioni ricorrente
E
, in persona del Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 Controparte_2
Piazza 5 Giornate 3, presso l'avv. DE MARTINO ROBERTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti resistente all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura CP_1 amministrativa diretta ad ottenere le prestazioni di legge conseguenti al riconoscimento della rendita e dell'assegno ai superstiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 L.1124/1965 in conseguenza della morte del coniuge Persona_1 riconducibile alla malattia professionale già accertata.
Allegava che con provvedimento del 25.05.2023, l' aveva rigettato la suddetta CP_1 domanda, sostenendo che: “per il decesso dell'assicurato non puo' essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non e' riconducibile all'evento…”. Pertanto, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del CP_1 suo diritto alle prestazioni richieste e la conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei pregressi maturati, oltre accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale contestava CP_1 la fondatezza della domanda. Espletata Ctu medico-legale, all'udienza odierna la causa è stata decisa.
La domanda è fondata nei limiti e nei termini che seguono.
Il Ctu medico-legale nominato ha accertato che l'affezione patologica del de cuius, di cui alla diagnosi (silicosi), in base ai noti criteri di giudizio nella valutazione del nesso causale giuridico, ed alla stregua del criterio di ammissibilità e possibilità scientifica, deve ritenersi connaturata con le modalità igienico-ambientali e lavorative
(esposizione a polveri di silice ed inalazione delle stesse in ambiente circoscritto).
Il CTU ha quindi ritenuto che sussista causalità materiale fra la specifica attività lavorativa e la patologia polmonare (insufficienza respiratoria cronica in trattamento ossigenoterapico) di cui risultava affetto il sig. e dalla stessa infermità, a Per_1 carattere progressivo ed ingravescente, risulta sicuramente determinato il decesso.
Sussiste quindi il diritto, da parte degli eredi, ai relativi benefici (rendita ai superstiti) ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 1124 del 30.6.1965.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente, in qualità di coniuge del de cuius sig. , alle Persona_1 prestazioni previste dall'art. 85 T.U. 1124/65 e ss. mm. e dal D.Lgs. n. 38/2000, ivi compresa la costituzione della rendita ai superstiti, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei ratei arretrati dalla data del decesso, oltre interessi legali sulle somme arretrate dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese di Ctu medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
PQM
dichiara il diritto della ricorrente, in qualità di coniuge ed erede del de cuius sig.
, alle prestazioni previste dall'art. 85 T.U. 1124/65 e ss. mm. e dal Persona_1
D.Lgs. n. 38/2000, ivi compresa la costituzione della rendita ai superstiti e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento dei ratei arretrati dalla data del decesso, oltre interessi legali dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
condanna l' a rimborsare i compensi legali che si liquidano in € 1.720,00, oltre CP_1 spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi;
pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legali, liquidate con CP_1 separato decreto.
Si comunichi. Roma, 04/01/2025
IL GIUDICE
Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
n. R. Gen. 2937 2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato dr. Ssa Maria Casola, nella causa
TRA
nella qualità di coniuge ed erede del sig. nato a Parte_1 Persona_1
PI (AQ) il 29/01/1931 e deceduto in Roma (Rm) il 14/02/2023, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura - congiuntamente e disgiuntamente - dall'Avv.
Domenico Maria Orsini e dall'Avv. Adriano Piccioni ricorrente
E
, in persona del Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 Controparte_2
Piazza 5 Giornate 3, presso l'avv. DE MARTINO ROBERTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti resistente all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura CP_1 amministrativa diretta ad ottenere le prestazioni di legge conseguenti al riconoscimento della rendita e dell'assegno ai superstiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 L.1124/1965 in conseguenza della morte del coniuge Persona_1 riconducibile alla malattia professionale già accertata.
Allegava che con provvedimento del 25.05.2023, l' aveva rigettato la suddetta CP_1 domanda, sostenendo che: “per il decesso dell'assicurato non puo' essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non e' riconducibile all'evento…”. Pertanto, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del CP_1 suo diritto alle prestazioni richieste e la conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei pregressi maturati, oltre accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale contestava CP_1 la fondatezza della domanda. Espletata Ctu medico-legale, all'udienza odierna la causa è stata decisa.
La domanda è fondata nei limiti e nei termini che seguono.
Il Ctu medico-legale nominato ha accertato che l'affezione patologica del de cuius, di cui alla diagnosi (silicosi), in base ai noti criteri di giudizio nella valutazione del nesso causale giuridico, ed alla stregua del criterio di ammissibilità e possibilità scientifica, deve ritenersi connaturata con le modalità igienico-ambientali e lavorative
(esposizione a polveri di silice ed inalazione delle stesse in ambiente circoscritto).
Il CTU ha quindi ritenuto che sussista causalità materiale fra la specifica attività lavorativa e la patologia polmonare (insufficienza respiratoria cronica in trattamento ossigenoterapico) di cui risultava affetto il sig. e dalla stessa infermità, a Per_1 carattere progressivo ed ingravescente, risulta sicuramente determinato il decesso.
Sussiste quindi il diritto, da parte degli eredi, ai relativi benefici (rendita ai superstiti) ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 1124 del 30.6.1965.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente, in qualità di coniuge del de cuius sig. , alle Persona_1 prestazioni previste dall'art. 85 T.U. 1124/65 e ss. mm. e dal D.Lgs. n. 38/2000, ivi compresa la costituzione della rendita ai superstiti, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei ratei arretrati dalla data del decesso, oltre interessi legali sulle somme arretrate dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese di Ctu medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
PQM
dichiara il diritto della ricorrente, in qualità di coniuge ed erede del de cuius sig.
, alle prestazioni previste dall'art. 85 T.U. 1124/65 e ss. mm. e dal Persona_1
D.Lgs. n. 38/2000, ivi compresa la costituzione della rendita ai superstiti e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento dei ratei arretrati dalla data del decesso, oltre interessi legali dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
condanna l' a rimborsare i compensi legali che si liquidano in € 1.720,00, oltre CP_1 spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi;
pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legali, liquidate con CP_1 separato decreto.
Si comunichi. Roma, 04/01/2025
IL GIUDICE
Maria Casola