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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1734/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1734 /2023, promossa da (c.f. ), nt. a ARONA (NO) il Parte_1 C.F._1
13/04/1992. Con il patrocinio dell'Avv. FUSE' LORENA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a VARESE (VA) il 06/10/1987 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: ricorre al Tribunale, affinché, previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al sig. voglia modificare il provvedimento assunto dal Tribunale di Controparte_1
Verbania e accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE ANTICIPATORIA ED INDIFFERIBILE ex art. 473-bis.15 c.p.c.
- stante le problematicità della minore ed il diniego immotivato del emettere provvedimento indifferibile Per_1 CP_1 di autorizzazione a che la minore intraprendi un percorso terapeutico/psicologico da specialista privato, autorizzando altresì la madre ad assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione per il benessere psico-fisico della figlia, ed ogni decisione rispetto alla frequentazione scolastica di (gite, sostegno, ritiro diari, colloqui con insegnanti ecc) Per_1
Pag. 1 NEL MERITO: a) disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla ricorrente;
Per_1
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig.
[...]
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di CP_1 apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 con la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (come da Protocollo della Corte D'Appello di Torino) in ragione del 50% con la ricorrente. d) Disporre che l'assegno unico universale sia versato interamente a favore della madre di Per_1
e) Assumere, anche d'ufficio ex art 473-bis.39 cpc, ogni provvedimento che l'ill.mo Giudice ritenesse utile nel caso di specie. In via istruttoria: A) ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Controparte_1 ultimi tre anni e ogni altra documentazione relativa al suo patrimonio personale;
B) disporre indagini patrimoniali e fiscali a mezzo della Polizia Tributaria nei confronti del sig. – Controparte_1 anche presso il datore di lavoro - al fine di conoscere la capacità economica reale del medesimo e l'esistenza di redditi occulti;
C) Disporre ctu psicologica/psichiatrica sulla persona del sig. al fine di valutare la capacità Controparte_1 genitoriale del padre e sulla minore al fine di valutare lo stato psico-fisico di quest'ultima; Persona_2
D) disporre l'ascolto della minore anche avvalendosi di esperti Persona_2
E) si chiede ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che successivamente alla cessazione della convivenza con la sig.ra nell'anno 2013, il vedeva Pt_1 CP_1 la figlia poche volte, anche a distanza di mesi?
2) Vero che, successivamente all'interruzione della convivenza 2013, il vedeva la figlia alla presenza della CP_1 fidanzata di turno?
3) Vero che dal 2013 la ha permesso al padre di di vederla quando voleva/poteva anche se il Pt_1 Per_1 CP_1 spariva per lunghi periodi?
4) Vero che ha interrotto i contatti con il padre dal mese di gennaio 2023 ed il è sparito dalla vita Per_1 CP_1 della figlia?
5) Vero che nel mese di gennaio 2023 il ha alzato le mani sulla figlia colpendola e ferendola al volto e CP_1 facendole uscire sangue dal naso?
6) Vero che ha mantenuto in via esclusiva la minore dal 2013 ad oggi? Parte_2
7) Vero che presenta dei problemi di apprendimento in ambito scolastico e di relazione con il gruppo dei pari? Per_1
8) Vero che oltre ad un PdP deve effettuare un percorso psicologico? Per_1
Si indicano quali testimoni: , residente in [...]; , residente in [...]; Testimone_1 Tes_2 Tes_3
residente in [...]; residente in [...]; residente
[...] Testimone_4 Testimone_5 in Lesa;
Dott.ssa in Borgomanero;
dott.ssa in Arona;
prof in Arona;
Testimone_6 Persona_3 Persona_4 dott.ssa c/o Istituto “Andrea Camilleri” in Varallo Pombia. Testimone_7
Per il P.M. Si rimette.
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 31.8.2023, rappresentava di aver intrattenuto Parte_1 una convivenza more uxorio con;
dall'unione nasceva in data 04.12.2010 la figlia Controparte_1
Evidenziava la ricorrente che: Per_1
• a causa di fatti di aggressioni perpetrati dall'uomo in danno della donna, nell'anno 2013 veniva interrotta la convivenza;
• con decreto del 03.03.2014, infatti, il Tribunale di Verbania nella procedura Rg 319/2013, su accordo delle parti, disponeva l'affidamento condiviso di con collocamento della Per_1 minore presso la madre e con facoltà per il padre di tenere la figlia con sé il martedì ed il giovedì (o altri due giorni previ accordi (dalle 10.00 alle 20.30) oltre ad un giorno nel week end ogni due, sempre previ accordi tra i genitori;
il padre aveva l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 mensili da annualmente rivalutarsi in base agli Indici Istat, somma da aumentarsi ad euro 250,00 mensili allorchè il avesse trovato una occupazione CP_1 lavorativa. Poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN di quelle scolastiche e di quelle straordinarie in genere da sostenersi per la minore, previamente concordate e documentate;
• non contribuiva al mantenimento e dal gennaio 2023 e non frequentava più la CP_1 bambina;
• non si era mai interessato delle problematiche sia fisiche che psicologiche di cui la CP_1 minore soffriva (incontinenza urinaria e gastroentereci, aggressività), tanto che la stessa era seguita dalla NPI;
• Nel 2022 intraprendeva una nuova convivenza in Dormelletto con una ragazza già CP_1 madre di due figli minorenni con loro residenti;
i rapporti tra la figlia ed il padre si Per_1 interrompevano nel dicembre 2022; Sulla scorta di quanto sopra, la resistente chiedeva l'affido super-esclusivo della minore in favore della madre. Quanto al regime di visita, la riteneva che il padre potesse incontrare la figlia, senza pernotto, avuto riguardo al disinteresse manifestato da . Controparte_1
Circa le proprie condizioni economiche, la resistente rappresentava di lavorare con contratto a tempo determinato part time presso il negozio di gioielleria “Sarni Oro” in Varallo Pombia, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 700,00 circa. Chiedeva, quindi, che fosse posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della minore non inferiore ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
* Con ordinanza del 2.1.2024, il Giudice assumeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“AFFIDA la minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia anche le decisioni Per_1 di maggiore interesse per la figlia;
DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e da parte del Servizio di NPI territorialmente competenti (luogo di residenza della minore Agrate Conturbia) per le finalità di cui in motivazione;
Pag. 3 PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di importo pari a euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (FOI), nonché di pagare o rimborsare il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative”. In via istruttoria, il Giudice disponeva accertamenti di polizia tributaria sul resistente e la presa in carico della minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI.
*
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sotto questo profilo, si condividono – con integrale richiamo delle ragioni indicate nel provvedimento del 2.1.2024 – le determinazioni del G.I., che ha respinto la richiesta di assunzione di prove orali di parte ricorrente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. Le ulteriori richieste probatorie e la sollecitata esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta, allo stato, superflua avuto riguardo alle indagini esperite dalla Guardia di Finanza. L'audizione della figlia minore appare superata dalle dettagliate dichiarazioni rese dalla stessa agli operatori coinvolti. In particolare, l'audizione della minore, alla luce della relazione depositata dai servizi sociali, si palesa come superflua. È lecito, poi, ritenere che l'audizione delle minori dinanzi al G.I. non avrebbe prodotto alcuna conseguenza se non quella di imporre un'indebita forma di sofferenza ulteriore, derivante dalla necessità di ripercorrere l'abbandono da parte della figura paterna.
3. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche
Pag. 4 un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene, in continuità con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., soprattutto, all'esito dell'indagine condotta dai servizi sociali e del servizio NPI sul nucleo familiare, che debba essere disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, con Persona_2 collocamento prevalente delle stesse presso la ricorrente. In particolare, quanto alla figura paterna è emerso pacificamente come sia del tutto CP_1 incostante a mantenere un contatto con la figlia minorenne, anche a seguito delle sollecitazioni provenienti dai Servizi Sociali e dal Servizio N.P.I. In particolare, come emerge dalla relazione della NPI depositata in data 26.9.2024, l'atteggiamento paterno si mostra del tutto inadeguato al proprio ruolo, di cui è inconsapevole;
“allo stesso modo, non sembra emergere un ruolo protettivo nei confronti della figlia perché sembra che il padre non osi chiederle informazioni. Il chiedere viene infatti vissuto dal padre come un atto indagatorio e intrusivo. Questa ipersensibilità porta il padre a porsi in un atteggiamento di attesa rispetto ai tempi relazionali della figlia, svolgendo così un ruolo più passivo che attivo nelle funzioni genitoriali”. Dalle relazioni dei Servizi Sociali è emersa, poi, la difficoltà della minore nel mantenere un rapporto costante con il padre, a causa delle delusioni subite per le condotte di manifesto disinteresse da parte del . CP_1
Pag. 5 Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per e contrario al suo interesse. Per_1
In particolare, la stessa ha manifestato le difficoltà di incontrare e frequentare il padre, il Per_1 quale come si è detto si è mostrato non solo disinteressato alla figlia ma anche incapace di assumere e svolgere il proprio ruolo genitoriale. Al contrario, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra la minore e la madre, la quale è in grado di prendersi pienamente cura di in tutti i suoi aspetti. Né vi sono segnali Per_1 che la madre abbia indirizzato la figlia verso forme di rifiuto padre;
anzi, la madre si è sempre mostrata disponibile con gli operatori del Servizio Sociale e della NPI a supportare la figlia nella ripresa dei rapporti con il padre. Sulla scorta di quanto sopra ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo della minore alla madre;
non ritiene il Collegio di dover disporre, come richiesto dalla ricorrente, la forma Per_1 dell'affido super-esclusivo, dovendosi ritenere, allo stato, che il potenziale pregiudizio per la minore venga eliso dalla forma di affido esclusivo, non essendo emerso un ostacolo da parte del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale della madre. Per quanto concerne gli ulteriori provvedimenti a tutela della minore, deve disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio NPI e dei Servizi Sociali, affinché monitorino il nucleo familiare e forniscano il supporto necessario alla minore. Per quanto concerne l'introduzione di forme di incontro del padre con la figlia, questa dovrà essere valutata dai servizi sociali competenti;
il padre, dunque, potrà incontrare la figlia, almeno con cadenza settimanale, alla presenza di un operatore e in ogni caso con le modalità e le tempistiche ritenute più congrue rispetto all'interesse della minore. Ovviamente la riattivazione degli incontri presuppone che il resistente – per il quale il Tribunale non può che auspicare l'adesione, volontaria e consapevole, a un percorso psicologico di supporto e sostegno – accetti l'intervento dei servizi sociali e l'assistenza agli incontri dei relativi operatori, in modo tale che alla figlia sia possibile riallacciare una relazione significativa con la figura paterna. In caso di positivo sviluppo, il servizio sociale potrà incrementare e liberalizzare i tempi di visita tra e padre e meglio declinarne, come ritenuto opportuno, le modalità, avuto riguardo Per_1 all'interesse di e in accordo con il Servizio N.P.I Per_1
4. Sul mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia minorenne della coppia deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente svolge attività lavorativa presso una gioielleria, quale dipendente, con una retribuzione mensile di circa 700,00 €. Nell'anno 2021 ha dichiarato redditi per € 7.534,00 e nell'anno 2022 per € 10.038,00.
Pag. 6 Dalle indagini di polizia tributaria svolte sul resistente è emerso come lo stesso non abbia svolto attività lavorativa sino al 2022; per l'anno 2023 risulta come lo stesso sia percettore di reddito di cittadinanza per l'importo di € 1.180,00 mensili. L'attività svolta dalla Guardia di Finanza, però, fa ritenere come il svolta attività CP_1 lavorativa irregolare. In particolare, sono emerse cospicue entrate sulla carta poste-pay in uso al resistente, secondo il seguente prospetto:
Trattasi, evidentemente, di movimentazioni incompatibili con l'assenza di attività lavorativa. Inoltre, parte ricorrente ha evidenziato come svolga attività lavorativa, per sua stessa CP_1 ammissione, presso la società NOVAR MEC GROUP s.r.l.. Ancora, dalle produzioni documentali di parte ricorrente, emerge come il resistente pubblicizzi sui propri Social Network l'attività di traslocatore ed imbianchino. Ancora, parte ricorrente ha prodotto il decreto emesso dal Tribunale di Verbania in data 30.5.2023, in cui la compagna convivente del , tale ha dichiarato come il resistente CP_1 Persona_5 svolga attività di traslocatore, con un reddito di circa 1.600,00 €. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età della minore, le esigenze presumibili dello stesso e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento del minore gravino sulla madre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Stante l'affidamento esclusivo della minore, l'assegno unico dovrà essere percepito dalla madre. Si deve disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alla Guardia di Finanza competente per territorio, per gli opportuni accertamenti fiscali di competenza in ordine alla NOVAR MEC GROUP e alla posizione lavorativa di . Controparte_1
5. Spese di lite La mancata opposizione da parte del resistente e la parziale soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di affido super-esclusivo della minore giustificano la compensazione delle spese di lite.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. affida in via esclusiva alla madre con Persona_6 Parte_1 collocamento presso la stessa, prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui all'art. 337- quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
2. dispone che possa vedere e frequentare la figlia minore con Controparte_1 Per_1 cadenza quantomeno settimanale, alla presenza di un educatore, incontro da organizzare a cura del Servizio sociale e, solo successivamente, in caso di esito progressivamente positivo
Pag. 7 e previa verifica prudente della rispondenza agli interessi della minore, sentita la N.P.I., potranno essere ampliate e liberalizzate le visite;
3. dispone la prosecuzione dell'incarico conferito al Servizio di NPI relativamente alla presa in carico del minore;
4. dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare e del minore, dando corso ad ogni eventuale ulteriore supporto fosse necessario per il minore e segnalando all'autorità giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole, prescrivendo che gli stessi continuino il proprio incarico di monitoraggio;
5. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per la Controparte_1 figlia minore l'importo mensile di 500,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, Per_7 con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia , secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
7. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Guardia di Finanza competente per territorio, per gli opportuni accertamenti fiscali di competenza in ordine alla NOVAR MEC GROUP e alla posizione lavorativa di;
Controparte_1
9. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 05/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1734 /2023, promossa da (c.f. ), nt. a ARONA (NO) il Parte_1 C.F._1
13/04/1992. Con il patrocinio dell'Avv. FUSE' LORENA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a VARESE (VA) il 06/10/1987 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: ricorre al Tribunale, affinché, previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al sig. voglia modificare il provvedimento assunto dal Tribunale di Controparte_1
Verbania e accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE ANTICIPATORIA ED INDIFFERIBILE ex art. 473-bis.15 c.p.c.
- stante le problematicità della minore ed il diniego immotivato del emettere provvedimento indifferibile Per_1 CP_1 di autorizzazione a che la minore intraprendi un percorso terapeutico/psicologico da specialista privato, autorizzando altresì la madre ad assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione per il benessere psico-fisico della figlia, ed ogni decisione rispetto alla frequentazione scolastica di (gite, sostegno, ritiro diari, colloqui con insegnanti ecc) Per_1
Pag. 1 NEL MERITO: a) disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla ricorrente;
Per_1
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig.
[...]
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di CP_1 apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 con la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (come da Protocollo della Corte D'Appello di Torino) in ragione del 50% con la ricorrente. d) Disporre che l'assegno unico universale sia versato interamente a favore della madre di Per_1
e) Assumere, anche d'ufficio ex art 473-bis.39 cpc, ogni provvedimento che l'ill.mo Giudice ritenesse utile nel caso di specie. In via istruttoria: A) ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Controparte_1 ultimi tre anni e ogni altra documentazione relativa al suo patrimonio personale;
B) disporre indagini patrimoniali e fiscali a mezzo della Polizia Tributaria nei confronti del sig. – Controparte_1 anche presso il datore di lavoro - al fine di conoscere la capacità economica reale del medesimo e l'esistenza di redditi occulti;
C) Disporre ctu psicologica/psichiatrica sulla persona del sig. al fine di valutare la capacità Controparte_1 genitoriale del padre e sulla minore al fine di valutare lo stato psico-fisico di quest'ultima; Persona_2
D) disporre l'ascolto della minore anche avvalendosi di esperti Persona_2
E) si chiede ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che successivamente alla cessazione della convivenza con la sig.ra nell'anno 2013, il vedeva Pt_1 CP_1 la figlia poche volte, anche a distanza di mesi?
2) Vero che, successivamente all'interruzione della convivenza 2013, il vedeva la figlia alla presenza della CP_1 fidanzata di turno?
3) Vero che dal 2013 la ha permesso al padre di di vederla quando voleva/poteva anche se il Pt_1 Per_1 CP_1 spariva per lunghi periodi?
4) Vero che ha interrotto i contatti con il padre dal mese di gennaio 2023 ed il è sparito dalla vita Per_1 CP_1 della figlia?
5) Vero che nel mese di gennaio 2023 il ha alzato le mani sulla figlia colpendola e ferendola al volto e CP_1 facendole uscire sangue dal naso?
6) Vero che ha mantenuto in via esclusiva la minore dal 2013 ad oggi? Parte_2
7) Vero che presenta dei problemi di apprendimento in ambito scolastico e di relazione con il gruppo dei pari? Per_1
8) Vero che oltre ad un PdP deve effettuare un percorso psicologico? Per_1
Si indicano quali testimoni: , residente in [...]; , residente in [...]; Testimone_1 Tes_2 Tes_3
residente in [...]; residente in [...]; residente
[...] Testimone_4 Testimone_5 in Lesa;
Dott.ssa in Borgomanero;
dott.ssa in Arona;
prof in Arona;
Testimone_6 Persona_3 Persona_4 dott.ssa c/o Istituto “Andrea Camilleri” in Varallo Pombia. Testimone_7
Per il P.M. Si rimette.
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 31.8.2023, rappresentava di aver intrattenuto Parte_1 una convivenza more uxorio con;
dall'unione nasceva in data 04.12.2010 la figlia Controparte_1
Evidenziava la ricorrente che: Per_1
• a causa di fatti di aggressioni perpetrati dall'uomo in danno della donna, nell'anno 2013 veniva interrotta la convivenza;
• con decreto del 03.03.2014, infatti, il Tribunale di Verbania nella procedura Rg 319/2013, su accordo delle parti, disponeva l'affidamento condiviso di con collocamento della Per_1 minore presso la madre e con facoltà per il padre di tenere la figlia con sé il martedì ed il giovedì (o altri due giorni previ accordi (dalle 10.00 alle 20.30) oltre ad un giorno nel week end ogni due, sempre previ accordi tra i genitori;
il padre aveva l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 mensili da annualmente rivalutarsi in base agli Indici Istat, somma da aumentarsi ad euro 250,00 mensili allorchè il avesse trovato una occupazione CP_1 lavorativa. Poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN di quelle scolastiche e di quelle straordinarie in genere da sostenersi per la minore, previamente concordate e documentate;
• non contribuiva al mantenimento e dal gennaio 2023 e non frequentava più la CP_1 bambina;
• non si era mai interessato delle problematiche sia fisiche che psicologiche di cui la CP_1 minore soffriva (incontinenza urinaria e gastroentereci, aggressività), tanto che la stessa era seguita dalla NPI;
• Nel 2022 intraprendeva una nuova convivenza in Dormelletto con una ragazza già CP_1 madre di due figli minorenni con loro residenti;
i rapporti tra la figlia ed il padre si Per_1 interrompevano nel dicembre 2022; Sulla scorta di quanto sopra, la resistente chiedeva l'affido super-esclusivo della minore in favore della madre. Quanto al regime di visita, la riteneva che il padre potesse incontrare la figlia, senza pernotto, avuto riguardo al disinteresse manifestato da . Controparte_1
Circa le proprie condizioni economiche, la resistente rappresentava di lavorare con contratto a tempo determinato part time presso il negozio di gioielleria “Sarni Oro” in Varallo Pombia, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 700,00 circa. Chiedeva, quindi, che fosse posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della minore non inferiore ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
* Con ordinanza del 2.1.2024, il Giudice assumeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“AFFIDA la minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia anche le decisioni Per_1 di maggiore interesse per la figlia;
DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e da parte del Servizio di NPI territorialmente competenti (luogo di residenza della minore Agrate Conturbia) per le finalità di cui in motivazione;
Pag. 3 PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di importo pari a euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (FOI), nonché di pagare o rimborsare il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative”. In via istruttoria, il Giudice disponeva accertamenti di polizia tributaria sul resistente e la presa in carico della minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI.
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sotto questo profilo, si condividono – con integrale richiamo delle ragioni indicate nel provvedimento del 2.1.2024 – le determinazioni del G.I., che ha respinto la richiesta di assunzione di prove orali di parte ricorrente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. Le ulteriori richieste probatorie e la sollecitata esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta, allo stato, superflua avuto riguardo alle indagini esperite dalla Guardia di Finanza. L'audizione della figlia minore appare superata dalle dettagliate dichiarazioni rese dalla stessa agli operatori coinvolti. In particolare, l'audizione della minore, alla luce della relazione depositata dai servizi sociali, si palesa come superflua. È lecito, poi, ritenere che l'audizione delle minori dinanzi al G.I. non avrebbe prodotto alcuna conseguenza se non quella di imporre un'indebita forma di sofferenza ulteriore, derivante dalla necessità di ripercorrere l'abbandono da parte della figura paterna.
3. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche
Pag. 4 un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene, in continuità con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., soprattutto, all'esito dell'indagine condotta dai servizi sociali e del servizio NPI sul nucleo familiare, che debba essere disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, con Persona_2 collocamento prevalente delle stesse presso la ricorrente. In particolare, quanto alla figura paterna è emerso pacificamente come sia del tutto CP_1 incostante a mantenere un contatto con la figlia minorenne, anche a seguito delle sollecitazioni provenienti dai Servizi Sociali e dal Servizio N.P.I. In particolare, come emerge dalla relazione della NPI depositata in data 26.9.2024, l'atteggiamento paterno si mostra del tutto inadeguato al proprio ruolo, di cui è inconsapevole;
“allo stesso modo, non sembra emergere un ruolo protettivo nei confronti della figlia perché sembra che il padre non osi chiederle informazioni. Il chiedere viene infatti vissuto dal padre come un atto indagatorio e intrusivo. Questa ipersensibilità porta il padre a porsi in un atteggiamento di attesa rispetto ai tempi relazionali della figlia, svolgendo così un ruolo più passivo che attivo nelle funzioni genitoriali”. Dalle relazioni dei Servizi Sociali è emersa, poi, la difficoltà della minore nel mantenere un rapporto costante con il padre, a causa delle delusioni subite per le condotte di manifesto disinteresse da parte del . CP_1
Pag. 5 Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per e contrario al suo interesse. Per_1
In particolare, la stessa ha manifestato le difficoltà di incontrare e frequentare il padre, il Per_1 quale come si è detto si è mostrato non solo disinteressato alla figlia ma anche incapace di assumere e svolgere il proprio ruolo genitoriale. Al contrario, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra la minore e la madre, la quale è in grado di prendersi pienamente cura di in tutti i suoi aspetti. Né vi sono segnali Per_1 che la madre abbia indirizzato la figlia verso forme di rifiuto padre;
anzi, la madre si è sempre mostrata disponibile con gli operatori del Servizio Sociale e della NPI a supportare la figlia nella ripresa dei rapporti con il padre. Sulla scorta di quanto sopra ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo della minore alla madre;
non ritiene il Collegio di dover disporre, come richiesto dalla ricorrente, la forma Per_1 dell'affido super-esclusivo, dovendosi ritenere, allo stato, che il potenziale pregiudizio per la minore venga eliso dalla forma di affido esclusivo, non essendo emerso un ostacolo da parte del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale della madre. Per quanto concerne gli ulteriori provvedimenti a tutela della minore, deve disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio NPI e dei Servizi Sociali, affinché monitorino il nucleo familiare e forniscano il supporto necessario alla minore. Per quanto concerne l'introduzione di forme di incontro del padre con la figlia, questa dovrà essere valutata dai servizi sociali competenti;
il padre, dunque, potrà incontrare la figlia, almeno con cadenza settimanale, alla presenza di un operatore e in ogni caso con le modalità e le tempistiche ritenute più congrue rispetto all'interesse della minore. Ovviamente la riattivazione degli incontri presuppone che il resistente – per il quale il Tribunale non può che auspicare l'adesione, volontaria e consapevole, a un percorso psicologico di supporto e sostegno – accetti l'intervento dei servizi sociali e l'assistenza agli incontri dei relativi operatori, in modo tale che alla figlia sia possibile riallacciare una relazione significativa con la figura paterna. In caso di positivo sviluppo, il servizio sociale potrà incrementare e liberalizzare i tempi di visita tra e padre e meglio declinarne, come ritenuto opportuno, le modalità, avuto riguardo Per_1 all'interesse di e in accordo con il Servizio N.P.I Per_1
4. Sul mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia minorenne della coppia deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente svolge attività lavorativa presso una gioielleria, quale dipendente, con una retribuzione mensile di circa 700,00 €. Nell'anno 2021 ha dichiarato redditi per € 7.534,00 e nell'anno 2022 per € 10.038,00.
Pag. 6 Dalle indagini di polizia tributaria svolte sul resistente è emerso come lo stesso non abbia svolto attività lavorativa sino al 2022; per l'anno 2023 risulta come lo stesso sia percettore di reddito di cittadinanza per l'importo di € 1.180,00 mensili. L'attività svolta dalla Guardia di Finanza, però, fa ritenere come il svolta attività CP_1 lavorativa irregolare. In particolare, sono emerse cospicue entrate sulla carta poste-pay in uso al resistente, secondo il seguente prospetto:
Trattasi, evidentemente, di movimentazioni incompatibili con l'assenza di attività lavorativa. Inoltre, parte ricorrente ha evidenziato come svolga attività lavorativa, per sua stessa CP_1 ammissione, presso la società NOVAR MEC GROUP s.r.l.. Ancora, dalle produzioni documentali di parte ricorrente, emerge come il resistente pubblicizzi sui propri Social Network l'attività di traslocatore ed imbianchino. Ancora, parte ricorrente ha prodotto il decreto emesso dal Tribunale di Verbania in data 30.5.2023, in cui la compagna convivente del , tale ha dichiarato come il resistente CP_1 Persona_5 svolga attività di traslocatore, con un reddito di circa 1.600,00 €. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età della minore, le esigenze presumibili dello stesso e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento del minore gravino sulla madre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Stante l'affidamento esclusivo della minore, l'assegno unico dovrà essere percepito dalla madre. Si deve disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alla Guardia di Finanza competente per territorio, per gli opportuni accertamenti fiscali di competenza in ordine alla NOVAR MEC GROUP e alla posizione lavorativa di . Controparte_1
5. Spese di lite La mancata opposizione da parte del resistente e la parziale soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di affido super-esclusivo della minore giustificano la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. affida in via esclusiva alla madre con Persona_6 Parte_1 collocamento presso la stessa, prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui all'art. 337- quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
2. dispone che possa vedere e frequentare la figlia minore con Controparte_1 Per_1 cadenza quantomeno settimanale, alla presenza di un educatore, incontro da organizzare a cura del Servizio sociale e, solo successivamente, in caso di esito progressivamente positivo
Pag. 7 e previa verifica prudente della rispondenza agli interessi della minore, sentita la N.P.I., potranno essere ampliate e liberalizzate le visite;
3. dispone la prosecuzione dell'incarico conferito al Servizio di NPI relativamente alla presa in carico del minore;
4. dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare e del minore, dando corso ad ogni eventuale ulteriore supporto fosse necessario per il minore e segnalando all'autorità giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole, prescrivendo che gli stessi continuino il proprio incarico di monitoraggio;
5. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per la Controparte_1 figlia minore l'importo mensile di 500,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, Per_7 con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia , secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
7. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Guardia di Finanza competente per territorio, per gli opportuni accertamenti fiscali di competenza in ordine alla NOVAR MEC GROUP e alla posizione lavorativa di;
Controparte_1
9. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 05/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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