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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BECKHAUSER SILVANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BECKHAUSER SILVANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso:1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che lo Stesso ( ) è Parte_1 cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti;
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
pagina 1 di 4 comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il CP_1
convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig.
[...]
(di e nacque a NO (LU) il Persona_1 Persona_2 Persona_3
22.02.1884 e, una volta emigrato in Brasile si sposò a BO RE (Stato di AN LO in Brasile) il
30.01.1926 con la Sig.ra ). Il Sig. non fu mai naturalizzato Persona_4 Persona_5
brasiliano giusta certificato negativo di naturalizzazione . Dal matrimonio di e Parte_2
nacque il Sig. a BO RE (Stato di AN LO in Controparte_2 Persona_6
Brasile) il 21.10.1926. Quest'ultimo si sposò a AN LO (Stato di AN LO in Brasile) il 13.04.1949 con la Sig.ra (che dopo sposata prese a chiamarsi Persona_7 [...]
Dal matrimonio di e è nato Persona_8 Persona_6 Persona_8
il Sig. a AN LO (Stato di AN LO in Brasile) il 19.11.1950. Persona_9
Quest'ultimo si è sposato a AN LO (Stato di AN LO in Brasile) il 20.07.1976 con la Sig.ra
Dal matrimonio di e Parte_3 Persona_9 Controparte_3
è nato il ricorrente Sig. a AN LO (Stato di AN LO in
[...] Parte_1
Brasile) il 08.04.1978. Quest'ultimo si è sposato a AN LO (Stato di AN LO in Brasile) il
07.11.2020 con la Sig.ra Parte_4
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non pagina 2 di 4 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (di Persona_1 Per_2
e nato a [...] il [...], sia mai stato naturalizzato
[...] Persona_3
cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
pagina 3 di 4 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da .
(di e nato a Persona_1 Persona_2 Persona_3
NO (LU) il 22.02.1884
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che
Il sig. , C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Stato di AN LO in Brasile) residente in [...] AN LO (Stato di AN LO in Brasile) dimorante a 13321 102A interno 212, Surrey, Columbia Britanica, Canada, è cittadino italiano
- compensa le spese di lite.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BECKHAUSER SILVANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BECKHAUSER SILVANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso:1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che lo Stesso ( ) è Parte_1 cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti;
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali
pagina 1 di 4 comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il CP_1
convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig.
[...]
(di e nacque a NO (LU) il Persona_1 Persona_2 Persona_3
22.02.1884 e, una volta emigrato in Brasile si sposò a BO RE (Stato di AN LO in Brasile) il
30.01.1926 con la Sig.ra ). Il Sig. non fu mai naturalizzato Persona_4 Persona_5
brasiliano giusta certificato negativo di naturalizzazione . Dal matrimonio di e Parte_2
nacque il Sig. a BO RE (Stato di AN LO in Controparte_2 Persona_6
Brasile) il 21.10.1926. Quest'ultimo si sposò a AN LO (Stato di AN LO in Brasile) il 13.04.1949 con la Sig.ra (che dopo sposata prese a chiamarsi Persona_7 [...]
Dal matrimonio di e è nato Persona_8 Persona_6 Persona_8
il Sig. a AN LO (Stato di AN LO in Brasile) il 19.11.1950. Persona_9
Quest'ultimo si è sposato a AN LO (Stato di AN LO in Brasile) il 20.07.1976 con la Sig.ra
Dal matrimonio di e Parte_3 Persona_9 Controparte_3
è nato il ricorrente Sig. a AN LO (Stato di AN LO in
[...] Parte_1
Brasile) il 08.04.1978. Quest'ultimo si è sposato a AN LO (Stato di AN LO in Brasile) il
07.11.2020 con la Sig.ra Parte_4
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non pagina 2 di 4 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (di Persona_1 Per_2
e nato a [...] il [...], sia mai stato naturalizzato
[...] Persona_3
cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
pagina 3 di 4 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da .
(di e nato a Persona_1 Persona_2 Persona_3
NO (LU) il 22.02.1884
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che
Il sig. , C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Stato di AN LO in Brasile) residente in [...] AN LO (Stato di AN LO in Brasile) dimorante a 13321 102A interno 212, Surrey, Columbia Britanica, Canada, è cittadino italiano
- compensa le spese di lite.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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