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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/08/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5583/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5583/2020 R.G. avente ad oggetto appello a sentenza del giudice di pace di Catania tra in persona del suo legale rappresentate pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni MILANA.
- appellante - contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 appresentato e difeso dall'avv. Andrea LO PRESTI;
- appellato –
nata a [...] il [...] Controparte_2
( , CodiceFiscale_2
- appellata – nei confronti di
, (P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore,
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, mpugnava la sentenza n. Parte_1
83/2020, emessa dal giudice di pace di Catania in data 03.10.2019 e depositata in data
16.01.2020, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni materiali proposta da e dei danni fisici alla persona proposta da Controparte_2 CP_1
a fronte del sinistro verificatosi in data 09.02.2016 nel comune di
[...] Controparte_3
, con condanna del al pagamento della
[...] Controparte_3
somma di euro 3.834,70 per i danni materiali subiti al mezzo in favore della proprietaria,
oltre al pagamento delle spese legali, e condanna della stessa Controparte_2
al pagamento della somma 3.949,52 in favore di Parte_1 [...] per i danni fisici patiti, oltre al pagamento delle spese processuali. CP_1
Con un primo motivo di appello, la difesa di eccepiva la Parte_1
nullità della sentenza a fronte della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro, e, pertanto, litisconsorte Controparte_2
necessario, destinatario della domanda risarcitoria proposta da nella Controparte_1 qualità di terzo trasportato, per il risarcimento dei danni fisici riportati a seguito del sinistro.
Con il secondo motivo di appello, la difesa della società appellante contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di pace, pur riconoscendo la esclusiva responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro, aveva, contraddittoriamente, Controparte_3
condannato la Compagnia di assicurazione dell'unico veicolo coinvolto nel sinistro al risarcimento dei danni fisici patiti dal terzo trasportato.
In particolare, parte appellante evidenziava l'erronea applicazione della normativa e dei principi in materia di responsabilità dettati dagli artt. 1917, 2043, 2054 c.c., nonché delle disposizioni di cui agli artt. 141 e 144 codice delle assicurazioni, escludendosi, invero,
l'esperibilità dell'azione diretta di cui all'art. 141 nell'ipotesi in cui non siano coinvolti nel sinistro almeno due veicoli e stante la necessità della prova degli elementi costitutivi della pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
responsabilità per l'operatività dell'art. 144 c.a.p. nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
§§§§§
DI costituitosi in giudizio, contestava nel merito i motivi di impugnazione CP_1
chiedendone il rigetto.
La difesa di parte appellata evidenziava, in particolare, la correttezza della decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto integrato il contraddittorio a fronte della partecipazione di proprietaria del mezzo coinvolto e madre di Controparte_2 [...]
nel giudizio, avendo la stessa assunto la qualità di parte attrice. CP_1
Inoltre, la difesa del convenuto sosteneva che, a fronte delle domande risarcitorie rivolte da entrambi gli attori nei confronti del e della Controparte_3
il giudice di pace aveva correttamente diversificato le Parte_1
domande, condannando il al risarcimento dei danni al mezzo e la Compagnia di CP_3 assicurazioni al risarcimento dei danni fisici lamentati dal terzo trasportato, in conformità a quanto previsto dall'art. 141 c.d.s.
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, il e Controparte_3 ritenevano di non doversi costituire in giudizio. Controparte_2
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria, indi precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 16 aprile 2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie difensive.
§§§§§
pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta mediante atto di citazione in appello notificato in data 14 maggio 2020
- nei confronti di e di personalmente ai sensi Controparte_2 Controparte_1
dell'art. 140 c.p.c., nonché presso il domicilio eletto presso lo studio del difensore avv.
Andrea Lo Presti;
- nei confronti del , a mezzo raccomandata Controparte_3
spedita presso il domicilio eletto (studio del difensore, avv. Liliana RUSSO).
La notifica è stata effettuata nel rispetto dei termini, posto che la sentenza, mai notificata, è stata depositata in Cancelleria in data 16 gennaio 2020.
§§§§§
Con il primo motivo di appello è stata eccepita la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessaria quale proprietaria del veicolo a Controparte_2
bordo del quale viaggiava, quale 'terzo trasportato', Controparte_1
Il motivo è infondato.
Va evidenziato che ha agito in giudizio per fare valere la responsabilità Controparte_1 diretta ex art.41 cod. ass. della Compagnia che assicurava il veicolo a bordo del quale si trovava quale 'trasportato' mentre a sua volta, ha agito in giudizio per Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni materiali al mezzo.
risulta, quindi, indiscutibilmente parte del giudizio definito con la Controparte_2
sentenza del giudice di pace e tanto risulta sufficiente ai fini della positiva valutazione in ordine alla piena e completa integrità del contraddittorio.
Ed invero, secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020 n.7755; Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2022
n.27078), in caso di azione diretta del terzo trasportato ex art.141 cod. ass. in primo luogo il pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
proprietario del veicolo deve considerarsi 'litisconsorte necessario' (situazione giuridica pacifica e non contestata da alcuna delle parti costituite).
In secondo luogo, le ragioni di tale litisconsorzio sono duplici, una letterale ed una sistematica.
Quanto al primo profilo, secondo la Corte 'prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche
l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio' (Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2024 n.15637).
Ma in termini ancora più rilevanti, quanto al secondo profilo, 'considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto'
(Cass. n.15637/24 cit.; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016 n.23706;).
La partecipazione della l giudizio ha, quindi, soddisfatto l'esigenza di assicurare CP_2
la opponibilità all'assicurato dell'eventuale accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore.
La domanda proposta dal terzo trasportato ex art.141 cod. ass. prescinde dall'accertamento della responsabilità ed il terzo non deve svolgere alcuna domanda nei suoi confronti.
Pertanto, conclusivamente, posto che la era già parte del giudizio, il CP_2 contraddittorio era integro e non doveva ordinarsi alcuna sua integrazione.
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§§§§§
Con il secondo motivo di appello, contestava la sentenza Parte_1
nella parte in cui il giudice di pace aveva condannato la stessa, quale Compagnia di assicurazioni dell'unico veicolo coinvolto nel sinistro, al risarcimento dei danni fisici patiti da terzo trasportato, nonostante l'accertamento in giudizio della Controparte_1
responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_3 sinistro.
In particolare, la Compagnia appellante sosteneva la inesatta applicazione dei principi e delle normative codicistiche vigenti in materia di responsabilità per i danni cagionati dalla circolazione stradale, nonché la erronea interpretazione della disciplina speciale che riconosce l'esperibilità della azione diretta del danneggiato nei confronti delle Compagnie di assicurazioni.
Il motivo è fondato.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il giudice di pace aveva ritenuto accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_3 sinistro, per aver omesso la dovuta manutenzione del tratto stradale, di sua proprietà, e aveva escluso il concorso colposo del danneggiato a fronte del carattere insidioso della buca e dell'omessa segnalazione della stessa.
Come correttamente ritenuto da parte appellante, pertanto, la sentenza deve ritenersi contraddittoria in quanto, pur riconoscendo la responsabilità esclusiva del aveva CP_3 condannato la al risarcimento dei danni fisici patiti dal Parte_1
terzo trasportato. Tale condanna, invero, è incoerente e non trova giustificazione né nella disciplina generale contenuta nel codice civile, né nella disciplina speciale di cui al codice delle assicurazioni private.
Invero, riconosciuta la responsabilità del ex art. 2050 c.c. ed esclusa la CP_3
responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. del conducente e proprietario del veicolo, non pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sussistevano ragioni per condannare la Compagnia di assicurazioni di quest'ultimo soggetto, non operando la regola della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. che presuppone il concorso colposo nella causazione del danno.
Quanto alla normativa speciale di cui al codice delle assicurazioni private che disciplina l'azione risarcitoria direttamente esperibile dal danneggiato nei confronti delle imprese di assicurazioni coinvolte nel sinistro, devesi premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, l'art. 141 c.a.p. presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, non trovando applicazione nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il sinistro è autonomo.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite, ed
è stata, invero, risolta con la formulazione dei seguenti principi di diritto:
- “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;
- “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”;
- “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod.
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ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
(Cass. civ., sez. unite, 30 novembre 2022 n.35318).
L'azione diretta del terzo trasportato di cui all'art. 141 c.a.p. che consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla Compagnia di assicurazioni del vettore, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, pertanto, rappresenta una forma di agevolazione per il terzo, in quanto gli consente di ottenere una anticipazione della liquidazione del danno da parte dell'assicurazione dei veicolo trasportatore, ossia del soggetto più facilmente reperibile dal trasportato.
Per effetto di tale previsione, la Compagnia di assicurazione che effettua il pagamento anticipato ha la possibilità di rivalersi, in un secondo momento, su colui ovvero su coloro che verrà o verranno ritenuti responsabili del sinistro. La previsione, pertanto, presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, sì da riconoscere effettività al diritto alla rivalsa.
Nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, invece, tale agevolazione viene meno e il terzo trasportato, al pari di un qualsiasi danneggiato, può agire nei confronti della
Compagnia di assicurazioni del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 c.a.p..
L'art. 144 c.a.p., nel riconoscere al danneggiato “azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” , pone in capo allo stesso l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità civile del soggetto assicurato.
Nel caso di specie, pertanto, essendo pacifico il coinvolgimento di un unico veicolo e non essendo stata comprovata la responsabilità del soggetto assicurato nella causazione del sinistro, la domanda esperita nei confronti della impresa di assicurazioni doveva ritenersi infondata sia ai sensi dell'art. 141 che ai sensi dell'art. 144 c.a.p., come correttamente evidenziato dall'odierna appellante.
D'altronde, stante l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità esclusiva del
[...]
nella causazione del sinistro, a fronte di una domanda Controparte_3
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risarcitoria svolta nei confronti sia della che del Parte_1
non emergevano ragioni per disporre la condanna della sola Compagnia di CP_3
assicurazioni che avrebbe dovuto, successivamente, rivalersi nei confronti del CP_3 responsabile.
Il motivo di appello si ritiene, pertanto, fondato.
Conseguentemente, la sentenza va riformata, eliminando la parte in cui è stata disposta la condanna della al risarcimento dei danni fisici subiti da Parte_1
terzo trasportato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria Controparte_1 originariamente proposta.
Tale domanda, infatti, non può essere accolta nel presente grado di appello nei confronti del
, in quanto, secondo costante orientamento Controparte_3
interpretativo della Suprema Corte, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, essendo necessario che l'appellato provveda ad integrare la misura del devoluto mediante lo strumento della riproposizione ex art. 346 c.p.c. ovvero dell'appello incidentale.
Di recente, invero, la Suprema Corte, già pronunciatasi a Sezioni Unite nel 2002, con la
Sentenza 11202/2002 è ritornata sul punto sostenendo che “affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato” (Cass. civ., sez. unite, 4 dicembre 2024 n. 31136).
Le ulteriori questioni proposte restano assorbite.
§§§§§
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In ragione dell'accoglimento della presente impugnazione e della conseguente riforma della sentenza appellata, occorre riformare anche il capo relativo alla statuizione sulle spese.
Considerato che la sentenza è stata pronunciata in data 03/10/2019 e depositata in data
16/01/2020, ossia in epoca antecedente l'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha risolto, in senso negativo, la questione concernente l'ammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato, ex art. 141 c.a.p., nell'ipotesi di coinvolgimento nel sinistro di un unico veicolo, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese conformemente all'art. 92 comma 2
c.p.c..
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, vanno poste a carico di
[...]
, e vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base delle nuove tariffe CP_1 vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto processuale per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nulla va disposto nei confronti del e Controparte_3 CP_2
rimasti contumaci.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5583/2020 R.G., così statuisce:
- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
in parziale riforma della sentenza n. 83/2020 del giudice di pace di Catania rigetta la domanda risarcitoria proposta da DI ET nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
- CONDANNA DI alla restituzione all'avente diritto di euro 3.949,52, CP_1
oltre interessi legali, erroneamente liquidati per il risarcimento del danno;
- COMPENSA tra e le spese Parte_1 Controparte_1
del primo grado di giudizio;
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- CONFERMA, per il resto, la sentenza impugnata;
- CONDANNA DI al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali del giudizio di secondo grado che Parte_1
liquida in complessivi euro 1.875,00 (di cui 174,00 per spese vive e 1.701,00 per compensi professionali) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_4
Catania, 28 agosto 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5583/2020 R.G. avente ad oggetto appello a sentenza del giudice di pace di Catania tra in persona del suo legale rappresentate pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni MILANA.
- appellante - contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 appresentato e difeso dall'avv. Andrea LO PRESTI;
- appellato –
nata a [...] il [...] Controparte_2
( , CodiceFiscale_2
- appellata – nei confronti di
, (P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore,
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, mpugnava la sentenza n. Parte_1
83/2020, emessa dal giudice di pace di Catania in data 03.10.2019 e depositata in data
16.01.2020, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni materiali proposta da e dei danni fisici alla persona proposta da Controparte_2 CP_1
a fronte del sinistro verificatosi in data 09.02.2016 nel comune di
[...] Controparte_3
, con condanna del al pagamento della
[...] Controparte_3
somma di euro 3.834,70 per i danni materiali subiti al mezzo in favore della proprietaria,
oltre al pagamento delle spese legali, e condanna della stessa Controparte_2
al pagamento della somma 3.949,52 in favore di Parte_1 [...] per i danni fisici patiti, oltre al pagamento delle spese processuali. CP_1
Con un primo motivo di appello, la difesa di eccepiva la Parte_1
nullità della sentenza a fronte della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro, e, pertanto, litisconsorte Controparte_2
necessario, destinatario della domanda risarcitoria proposta da nella Controparte_1 qualità di terzo trasportato, per il risarcimento dei danni fisici riportati a seguito del sinistro.
Con il secondo motivo di appello, la difesa della società appellante contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di pace, pur riconoscendo la esclusiva responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro, aveva, contraddittoriamente, Controparte_3
condannato la Compagnia di assicurazione dell'unico veicolo coinvolto nel sinistro al risarcimento dei danni fisici patiti dal terzo trasportato.
In particolare, parte appellante evidenziava l'erronea applicazione della normativa e dei principi in materia di responsabilità dettati dagli artt. 1917, 2043, 2054 c.c., nonché delle disposizioni di cui agli artt. 141 e 144 codice delle assicurazioni, escludendosi, invero,
l'esperibilità dell'azione diretta di cui all'art. 141 nell'ipotesi in cui non siano coinvolti nel sinistro almeno due veicoli e stante la necessità della prova degli elementi costitutivi della pagina 2 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
responsabilità per l'operatività dell'art. 144 c.a.p. nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
§§§§§
DI costituitosi in giudizio, contestava nel merito i motivi di impugnazione CP_1
chiedendone il rigetto.
La difesa di parte appellata evidenziava, in particolare, la correttezza della decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto integrato il contraddittorio a fronte della partecipazione di proprietaria del mezzo coinvolto e madre di Controparte_2 [...]
nel giudizio, avendo la stessa assunto la qualità di parte attrice. CP_1
Inoltre, la difesa del convenuto sosteneva che, a fronte delle domande risarcitorie rivolte da entrambi gli attori nei confronti del e della Controparte_3
il giudice di pace aveva correttamente diversificato le Parte_1
domande, condannando il al risarcimento dei danni al mezzo e la Compagnia di CP_3 assicurazioni al risarcimento dei danni fisici lamentati dal terzo trasportato, in conformità a quanto previsto dall'art. 141 c.d.s.
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, il e Controparte_3 ritenevano di non doversi costituire in giudizio. Controparte_2
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria, indi precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 16 aprile 2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie difensive.
§§§§§
pagina 3 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta mediante atto di citazione in appello notificato in data 14 maggio 2020
- nei confronti di e di personalmente ai sensi Controparte_2 Controparte_1
dell'art. 140 c.p.c., nonché presso il domicilio eletto presso lo studio del difensore avv.
Andrea Lo Presti;
- nei confronti del , a mezzo raccomandata Controparte_3
spedita presso il domicilio eletto (studio del difensore, avv. Liliana RUSSO).
La notifica è stata effettuata nel rispetto dei termini, posto che la sentenza, mai notificata, è stata depositata in Cancelleria in data 16 gennaio 2020.
§§§§§
Con il primo motivo di appello è stata eccepita la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessaria quale proprietaria del veicolo a Controparte_2
bordo del quale viaggiava, quale 'terzo trasportato', Controparte_1
Il motivo è infondato.
Va evidenziato che ha agito in giudizio per fare valere la responsabilità Controparte_1 diretta ex art.41 cod. ass. della Compagnia che assicurava il veicolo a bordo del quale si trovava quale 'trasportato' mentre a sua volta, ha agito in giudizio per Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni materiali al mezzo.
risulta, quindi, indiscutibilmente parte del giudizio definito con la Controparte_2
sentenza del giudice di pace e tanto risulta sufficiente ai fini della positiva valutazione in ordine alla piena e completa integrità del contraddittorio.
Ed invero, secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020 n.7755; Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2022
n.27078), in caso di azione diretta del terzo trasportato ex art.141 cod. ass. in primo luogo il pagina 4 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
proprietario del veicolo deve considerarsi 'litisconsorte necessario' (situazione giuridica pacifica e non contestata da alcuna delle parti costituite).
In secondo luogo, le ragioni di tale litisconsorzio sono duplici, una letterale ed una sistematica.
Quanto al primo profilo, secondo la Corte 'prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche
l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio' (Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2024 n.15637).
Ma in termini ancora più rilevanti, quanto al secondo profilo, 'considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto'
(Cass. n.15637/24 cit.; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016 n.23706;).
La partecipazione della l giudizio ha, quindi, soddisfatto l'esigenza di assicurare CP_2
la opponibilità all'assicurato dell'eventuale accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore.
La domanda proposta dal terzo trasportato ex art.141 cod. ass. prescinde dall'accertamento della responsabilità ed il terzo non deve svolgere alcuna domanda nei suoi confronti.
Pertanto, conclusivamente, posto che la era già parte del giudizio, il CP_2 contraddittorio era integro e non doveva ordinarsi alcuna sua integrazione.
pagina 5 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Con il secondo motivo di appello, contestava la sentenza Parte_1
nella parte in cui il giudice di pace aveva condannato la stessa, quale Compagnia di assicurazioni dell'unico veicolo coinvolto nel sinistro, al risarcimento dei danni fisici patiti da terzo trasportato, nonostante l'accertamento in giudizio della Controparte_1
responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_3 sinistro.
In particolare, la Compagnia appellante sosteneva la inesatta applicazione dei principi e delle normative codicistiche vigenti in materia di responsabilità per i danni cagionati dalla circolazione stradale, nonché la erronea interpretazione della disciplina speciale che riconosce l'esperibilità della azione diretta del danneggiato nei confronti delle Compagnie di assicurazioni.
Il motivo è fondato.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il giudice di pace aveva ritenuto accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_3 sinistro, per aver omesso la dovuta manutenzione del tratto stradale, di sua proprietà, e aveva escluso il concorso colposo del danneggiato a fronte del carattere insidioso della buca e dell'omessa segnalazione della stessa.
Come correttamente ritenuto da parte appellante, pertanto, la sentenza deve ritenersi contraddittoria in quanto, pur riconoscendo la responsabilità esclusiva del aveva CP_3 condannato la al risarcimento dei danni fisici patiti dal Parte_1
terzo trasportato. Tale condanna, invero, è incoerente e non trova giustificazione né nella disciplina generale contenuta nel codice civile, né nella disciplina speciale di cui al codice delle assicurazioni private.
Invero, riconosciuta la responsabilità del ex art. 2050 c.c. ed esclusa la CP_3
responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. del conducente e proprietario del veicolo, non pagina 6 di 11 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sussistevano ragioni per condannare la Compagnia di assicurazioni di quest'ultimo soggetto, non operando la regola della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. che presuppone il concorso colposo nella causazione del danno.
Quanto alla normativa speciale di cui al codice delle assicurazioni private che disciplina l'azione risarcitoria direttamente esperibile dal danneggiato nei confronti delle imprese di assicurazioni coinvolte nel sinistro, devesi premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, l'art. 141 c.a.p. presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, non trovando applicazione nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il sinistro è autonomo.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite, ed
è stata, invero, risolta con la formulazione dei seguenti principi di diritto:
- “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;
- “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”;
- “nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod.
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ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
(Cass. civ., sez. unite, 30 novembre 2022 n.35318).
L'azione diretta del terzo trasportato di cui all'art. 141 c.a.p. che consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla Compagnia di assicurazioni del vettore, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, pertanto, rappresenta una forma di agevolazione per il terzo, in quanto gli consente di ottenere una anticipazione della liquidazione del danno da parte dell'assicurazione dei veicolo trasportatore, ossia del soggetto più facilmente reperibile dal trasportato.
Per effetto di tale previsione, la Compagnia di assicurazione che effettua il pagamento anticipato ha la possibilità di rivalersi, in un secondo momento, su colui ovvero su coloro che verrà o verranno ritenuti responsabili del sinistro. La previsione, pertanto, presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, sì da riconoscere effettività al diritto alla rivalsa.
Nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, invece, tale agevolazione viene meno e il terzo trasportato, al pari di un qualsiasi danneggiato, può agire nei confronti della
Compagnia di assicurazioni del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 c.a.p..
L'art. 144 c.a.p., nel riconoscere al danneggiato “azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” , pone in capo allo stesso l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità civile del soggetto assicurato.
Nel caso di specie, pertanto, essendo pacifico il coinvolgimento di un unico veicolo e non essendo stata comprovata la responsabilità del soggetto assicurato nella causazione del sinistro, la domanda esperita nei confronti della impresa di assicurazioni doveva ritenersi infondata sia ai sensi dell'art. 141 che ai sensi dell'art. 144 c.a.p., come correttamente evidenziato dall'odierna appellante.
D'altronde, stante l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità esclusiva del
[...]
nella causazione del sinistro, a fronte di una domanda Controparte_3
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risarcitoria svolta nei confronti sia della che del Parte_1
non emergevano ragioni per disporre la condanna della sola Compagnia di CP_3
assicurazioni che avrebbe dovuto, successivamente, rivalersi nei confronti del CP_3 responsabile.
Il motivo di appello si ritiene, pertanto, fondato.
Conseguentemente, la sentenza va riformata, eliminando la parte in cui è stata disposta la condanna della al risarcimento dei danni fisici subiti da Parte_1
terzo trasportato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria Controparte_1 originariamente proposta.
Tale domanda, infatti, non può essere accolta nel presente grado di appello nei confronti del
, in quanto, secondo costante orientamento Controparte_3
interpretativo della Suprema Corte, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, essendo necessario che l'appellato provveda ad integrare la misura del devoluto mediante lo strumento della riproposizione ex art. 346 c.p.c. ovvero dell'appello incidentale.
Di recente, invero, la Suprema Corte, già pronunciatasi a Sezioni Unite nel 2002, con la
Sentenza 11202/2002 è ritornata sul punto sostenendo che “affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato” (Cass. civ., sez. unite, 4 dicembre 2024 n. 31136).
Le ulteriori questioni proposte restano assorbite.
§§§§§
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In ragione dell'accoglimento della presente impugnazione e della conseguente riforma della sentenza appellata, occorre riformare anche il capo relativo alla statuizione sulle spese.
Considerato che la sentenza è stata pronunciata in data 03/10/2019 e depositata in data
16/01/2020, ossia in epoca antecedente l'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha risolto, in senso negativo, la questione concernente l'ammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato, ex art. 141 c.a.p., nell'ipotesi di coinvolgimento nel sinistro di un unico veicolo, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese conformemente all'art. 92 comma 2
c.p.c..
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, vanno poste a carico di
[...]
, e vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base delle nuove tariffe CP_1 vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto processuale per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nulla va disposto nei confronti del e Controparte_3 CP_2
rimasti contumaci.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5583/2020 R.G., così statuisce:
- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
in parziale riforma della sentenza n. 83/2020 del giudice di pace di Catania rigetta la domanda risarcitoria proposta da DI ET nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
- CONDANNA DI alla restituzione all'avente diritto di euro 3.949,52, CP_1
oltre interessi legali, erroneamente liquidati per il risarcimento del danno;
- COMPENSA tra e le spese Parte_1 Controparte_1
del primo grado di giudizio;
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- CONFERMA, per il resto, la sentenza impugnata;
- CONDANNA DI al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali del giudizio di secondo grado che Parte_1
liquida in complessivi euro 1.875,00 (di cui 174,00 per spese vive e 1.701,00 per compensi professionali) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_4
Catania, 28 agosto 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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