Articolo 58 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 57 bisArticolo 59
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta 1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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