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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott. Michele Magliulo presidente dott. Mariani Paolo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5400/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1020/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 30.05.2019, non notificata,
t r a
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1 dall'avv. Pietro Paolo Palumbo (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
e
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., e (c.f.: ), in proprio e nella CP_2 C.F._2 qualità di fideiussore, rappresentati e difesi, dall'avv. Carlo Scorza (c.f.
; C.F._3
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 maggio 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data in data 09/11/2016, la CP_1 ed, in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio la CP_2
innanzi al Tribunale di Controparte_3
Avellino, chiedendo all'adito giudice di: “A) In via principale ACCERTARE
E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CICR , in assenza delle Pt_2 condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, per violazione dell'art.
1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE
2 che l convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in CP_4 assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione Pt_1 dominante in danno del contraente più debole. C) ACCERTARE E
DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D)
ACCERTARE E DICHIARARE, Relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultra legale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con
l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per
l'effetto la risoluzione totale o parziale del contratto oggetto di causa in ragione del grave inadempimento delle clausole pattuite;
F) ACCERTARE
E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;
G) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
EI) ACCERTARE E
DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni;
e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
ACCERTARE E
DICHIARARE l'esatto saldo dei conti correnti epurato dall'applicazione per tutta la durata dei rapporti degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto
CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo e ad eseguire la relativa
3 annotazione, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
L) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
M) ACCERTARE E DICHIARARE, in ragione delle causali dedotte in narrativa, la invalidità/nullità/inefficacia dei contratti di fidejussione prestate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei garanti;
N) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta in ordine alla gestione dei rapporti bancari, in merito al rapporto di conto corrente, delle garanzie pretese, nonché, eventuale condotta di segnalazione presso centrale Rischi di Banca d'Italia o altre centrali di allarme interbancario pubbliche e private, e con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, CONDANNARE la stessa, in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt.
1175, 1176 e 1375 c.c., art. 2 e 47 Costituzione), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, e delle specifiche disposizioni in materia emanate dalla Banca d'Italia al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale
e non patrimoniale in caso di usura elo di illecita condotta da parte della banca, anche riferita alla eventuale illegittima segnalazione del nominativo degli attori alla Centrale Rischi di Banca d'Italia o altre centrali di allarme interbancario pubbliche e private, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità; O) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla
4 refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Gli attori, a fondamento della domanda, deducevano:
- che la società attrice aveva stipulato con il Banco di Credito Popolare – filiale di SC (AV) –un contratto di conto corrente ordinario n. 4091, acceso il 10/01/2001, che al 31/05/2016 presentava un saldo passivo di €
49.758,40 ed un contratto conto corrente anticipi SBF n. 6051, anch'esso acceso il 10/01/2001, con saldo pari a zero al 17/02/2010, garantiti da fideiussione di;
CP_2
- che, fin dall'inizio del rapporto bancario, la convenuta aveva gestito il rapporto in modo anomalo, applicando tassi di interesse passivi ultralegali in alcuni trimestri, superiori a quelli pattuiti, addebitando e capitalizzando commissioni di massimo scoperto, spese e saldi per valuta, anch'essi variati nel tempo in modo sfavorevole e senza alcuna pattuizione o comunicazione preventiva;
- che la convenuta aveva consentito e tollerato scoperture molto superiori a quelle contrattualmente concesse, lucrando competenze più elevate rispetto ad un normale rapporto bancario, creando un rapporto fiduciario apparentemente paritario, ma in realtà squilibrato e ponendosi in posizione di vantaggio sull'impresa cliente;
il tutto, senza fornire documentazione completa sulle operazioni di credito e mantenendo sempre la possibilità di revocare le linee di credito, anche in conseguenza delle condizioni di fatto che aveva volontariamente creato;
- che, nonostante la situazione di svantaggio ed i costi di gestione imposti dalla banca, la società correntista aveva puntualmente rispettato tutti gli obblighi contrattuali, consapevole dell'importanza del credito per la sua attività commerciale, movimentando attivamente il conto senza mai ricevere lamentele dall'istituto;
- che le difficili condizioni imposte, unite alla crisi di mercato, avevano tuttavia determinato un'esposizione debitoria crescente della società, che la banca non aveva contestato, continuando a concederle credito;
- che, eseguita una ricostruzione tecnico-contabile dei detti rapporti, era emerso che il saldo finale contabilizzato dall'istituto di credito non corrispondeva a quello effettivo;
5 - che, in particolare, il saldo passivo del conto corrente ordinario n. 4091 risultava pari a € 25.897,89, mentre il conto corrente anticipi n. 6051 presentava un saldo attivo di € 17.127,59;
- che, dall'analisi degli estratti conto, era emerso che l'istituto aveva trattenuto ingenti somme a titolo di CMS ed applicato, in alcuni trimestri (I,
III e IV trimestre 2005, IV trimestre 2010, I trimestre 2011, per il conto n.
4091; I trimestre 2006, I e III trimestre 2008, III trimestre 2009, I trimestre
2010 per il conto anticipi n. 6051), tassi usurari.
Si costituiva in giudizio la Parte_1 con comparsa depositata in data 14.02.2017, la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale, così concludendo: “
1. Preliminarmente, dichiarare la nullità ex art. 164, comma
4, c.p.c. dell'atto introduttivo, con i conseguenziali provvedimenti;
in ogni caso, rigettare le domande attrici siccome inammissibili, improponibili ed infondate;
3.- in accoglimento della domande riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento in favore della
[...]
dell'importo di € 51.796,61, oltre interessi al Controparte_5 tasso del 4,618% dal 01/01/2017 sino all'effettivo soddisfo o del diverso importo che risulterà dovuto;
4.- condannare gli attori al pagamento delle spese di lite e dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
Deduceva, in particolare, di vantare nei confronti dagli attori un credito di €
51.796,61, oltre interessi al 4,618% dal 01/01/2017 fino al pagamento effettivo, relativo al saldo debitore del conto corrente n. 4091, depositando i relativi estratti conto fino al 31/12/2016.
Depositate le memorie ex art 183 VI comma c.p.c., il Giudice rinviava la causa al 23.05.2019 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. non disponendo CTU contabile, nonostante la richiesta avanzata in tal senso dalla parte attrice.
Con sentenza 1020/2019 del 30/05/2019 non notificata, il Tribunale di
Avellino così statuiva: “1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) compensa tra le parti le spese di lite”.
Il giudizio di appello
La con atto di appello Parte_3
6 notificato in data 02/12/2019, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1- accogliere il presente appello e, per gli effetti, in parziale riforma della sentenza n. 1020/2019 del Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in I grado dalla Parte_1
, condannare gli appellati al pagamento in favore della
[...] Pt_1 dell'importo di € 51.796,61, oltre interessi al tasso del 4,618% dal
01.01.2017 sino all'effettivo soddisfo o dei diversi importi che la Corte riterrà dovuti;
2.- con vittorie delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 27/02/2020 la nonché in proprio e nella qualità di fideiussore CP_1 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale,
[...] dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto
[...] avverso la sentenza n. 1020/2019, Parte_3 emessa dall'on.le Tribunale di Avellino, pubblicata il 30/05/2019, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- nel merito, respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la sentenza n. 1020/2019, emessa dall'on.le Tribunale di Avellino, pubblicata il 30/05/2019, in ogni suo punto, ivi compresa la statuizione in punto spese legali non oggetto di impugnazione da parte della banca;
- rigettarsi conseguentemente e per l'effetto ogni richiesta istruttoria, perché improponibile, inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Come da verbale di udienza del 15 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione mediante concessione di termini per lo scambio delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo
7 formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
La contesta la sentenza impugnata, nella parte Parte_1 in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo debitore, nonché con riferimento alle conseguenti statuizioni sulle spese di lite.
In particolare, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione agli artt. 1823 c.c., 1852 e ss. c.c. e 1857 c.c.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il Tribunale avrebbe correttamente rigettato la domanda attorea per carenza di prova, non essendo stati prodotti i contratti posti alla base dei rapporti contestati, con conseguente accertamento della legittimità e correttezza dell'operato di essa banca riguardo alle contestazioni avanzate dagli attori (usura, anatocismo, violazioni di correttezza e buona fede).
La decisione sarebbe tuttavia errata nella parte in cui il primo giudice ha
8 dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale da essa proposta per il pagamento del saldo debitore.
In particolare, nel ritenere che, poiché il rapporto di conto corrente era ancora in essere, il saldo non fosse esigibile, il Tribunale avrebbe travisato la normativa applicabile, confondendo la disciplina dell'indebito oggettivo con quella del conto corrente bancario e del saldo debitore.
La persistenza del rapporto bancario non implicherebbe affatto l'inesigibilità del saldo passivo, in quanto, sia la legge (artt. 1852 e ss. c.c., interpretati anche in relazione agli artt. 1842 e ss. c.c.), che i contratti esibiti in giudizio non prevederebbero, ai fini dell'esigibilità del saldo debitore, la chiusura del rapporto;
tale ipotesi sarebbe priva di senso, poiché l'estinzione del conto non potrebbe avvenire senza il pagamento del saldo dovuto.
A sostegno della doglianza, l'appellante richiama l'orientamento della
Corte di Cassazione, dal quale si evincerebbe che “il saldo passivo di un conto corrente bancario, quando non sia interamente ricompreso nei limiti dell'apertura di credito concessa, è sempre immediatamente esigibile dalla banca (Cass. Civ. I sez., 30.01.2017 n. 2226)”.
La avrebbe inoltre regolarmente revocato ogni forma di Pt_1 affidamento, dichiarando la decadenza dal beneficio della dilazione e invitando il debitore e il garante al pagamento del saldo c/c n. 4091, rendendo così il credito esigibile.
La decisione di rigetto della domanda riconvenzionale sarebbe errata anche in quanto l'esigibilità del credito, in materia bancaria, non sarebbe subordinata alla preventiva costituzione in mora o a una manifestazione di volontà antecedente alla lite, come precisato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 24330/2011 e n. 9275/2005, l'esigibilità del credito, anche in ambito bancario, non richiede la preventiva costituzione in mora e nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa o decadenza dal beneficio del termine, la volontà del creditore di avvalersi dell'effetto risolutivo e di esigere immediatamente la prestazione può essere manifestata direttamente con l'atto giudiziario, senza necessità di un precedente avviso.
In conclusione, la pendenza del rapporto di conto corrente non avrebbe
9 inciso sull'esigibilità del saldo debitore, né avrebbe potuto giustificare l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta dalla banca.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'odierna parte impugnante, nelle difese esplicate nel giudizio di primo grado, ha espressamente eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dalla società appellata, ribadendo, sino alla memoria di replica depositata in data 2.10.2017, che “come immediatamente evidenziato già in sede di comparsa di costituzione e risposta (…), il rapporto bancario per cui è causa è tuttora in essere…”.
Anche nel presente giudizio l'appellante ha ribadito l'attuale pendenza del rapporto (cfr. atto di appello, pg.7). In particolare, nell'atto di appello, si legge: “l'attuale pendenza del rapporto di conto corrente, dunque, in alcun modo può incidere sull'esigibilità del saldo debitore e di certo da essa
(pendenza) non può farsi discendere l'inammissibilità della domanda giudiziaria di pagamento formulata dalla . Pt_1
Ritiene il Collegio che tale impostazione non possa essere condivisa.
Invero, l'eventuale accertamento del saldo parziale del conto (neanche richiesto dall'impugnante), non determina ex se un credito esigibile, non potendosi prescindere dalla contabilizzazione degli ulteriori movimenti intercorsi sino alla chiusura del rapporto.
E' solo con la chiusura del conto corrente che si ha l'individuazione del saldo finale e l'esigibilità dell'eventuale credito della Pt_1
Tanto si ricava, innanzitutto dal disposto di cui all'art. 1831 c.c. che individua nella chiusura del conto il momento in cui si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti tra le parti.
È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823,1827,1831 e 2697 c.c. - non è possibile per la banca o per il correntista - esigere il pagamento di singole voci senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo in proprio favore, e sempre nei limiti di tale saldo
(cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 22506 del 9 agosto 2021).
Né la mera comunicazione della revoca degli affidamenti da parte della avvenuto con missiva A/R del 15/12/2016 può ex se determinare Pt_1
10 automaticamente l'esigibilità immediata del saldo passivo, non avendo la con tale missiva, risolto il contratto di conto corrente e non Pt_1 potendosi avere contezza, come detto, di ulteriori movimenti intercorsi sino al momento della chiusura del rapporto che, si ribadisce, la stessa
Banca, nelle difese esplicate, afferma essere ancora aperto.
Del tutto inconferente, poi, si rivela il richiamo giurisprudenziale dell'appellante alla pronuncia n. 2226/2017 della Suprema Corte di
Cassazione, nella quale, si affermano il diverso principio secondo cui << Il conto corrente di corrispondenza costituisce un negozio giuridico atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, potendo altresì mettere a sua disposizione anche delle somme. In tale ultima ipotesi, la disponibilità del conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto
(apertura di credito) o per una sua autonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l'obbligo della stessa di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, neppure nel caso in cui la disponibilità accordata al cliente consegua allo sconto di effetti cambiari o
(come nella specie) di assegni postdatati, trattandosi di un comportamento non idoneo, di per sé, ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per “facta concludentia” ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate, né la violazione dell'obbligo di buona fede.>>.
I principi enunciati in tale pronuncia confermano che la revoca del fido incide esclusivamente sul limite massimo di utilizzo del credito, senza estinguere o liquidare il rapporto di conto corrente, che rimane in essere fino alla chiusura o alla liquidazione definitiva del saldo, secondo quanto previsto dall'art. 1831 c.c.
Deve invece rimarcarsi che il collegamento esistente tra il rapporto di anticipazione e quello di conto corrente - su cui vengono appostate le competenze maturate con riguardo al conto anticipi - comporta inevitabilmente che venga in rilievo il complessivo andamento del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che, solo al momento della chiusura dello stesso, possano definitivamente determinarsi i rapporti di
11 dare/avere, ovverosia il credito e/o il debito, tra banca e correntista.
Ne discende che, sino a quando la non abbia operato il recesso o Pt_1 risolto il contratto, continuando a mantenere in essere il conto e così determinandone la possibile modifica, non può configurarsi una posizione creditoria certa, liquida ed esigibile nei confronti del correntista.
Al fine di reclamare il saldo del conto corrente, la avrebbe dunque Pt_1 dovuto comprovarne lo sviluppo sino alla chiusura e, segnatamente, dimostrare che in quel preciso momento il saldo coincideva con il presunto credito azionato in via riconvenzionale.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione all'avv. Carlo Scorza, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1 atto di appello notificato in data 02/12/2019, alla avverso la CP_1 sentenza n. 1020/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
30.05.2019, non notificata, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
[...]
2) condanna la a Parte_1 rifondere in favore delle parti appellate e con attribuzione all'avv. Carlo
Scorza, dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio che liquida
12 complessivamente in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% IVA e CPA come per legge
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. Michele Magliulo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott. Michele Magliulo presidente dott. Mariani Paolo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5400/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1020/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 30.05.2019, non notificata,
t r a
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1 dall'avv. Pietro Paolo Palumbo (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
e
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., e (c.f.: ), in proprio e nella CP_2 C.F._2 qualità di fideiussore, rappresentati e difesi, dall'avv. Carlo Scorza (c.f.
; C.F._3
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 maggio 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data in data 09/11/2016, la CP_1 ed, in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio la CP_2
innanzi al Tribunale di Controparte_3
Avellino, chiedendo all'adito giudice di: “A) In via principale ACCERTARE
E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CICR , in assenza delle Pt_2 condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, per violazione dell'art.
1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE
2 che l convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in CP_4 assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione Pt_1 dominante in danno del contraente più debole. C) ACCERTARE E
DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D)
ACCERTARE E DICHIARARE, Relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultra legale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con
l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per
l'effetto la risoluzione totale o parziale del contratto oggetto di causa in ragione del grave inadempimento delle clausole pattuite;
F) ACCERTARE
E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;
G) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
EI) ACCERTARE E
DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni;
e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
ACCERTARE E
DICHIARARE l'esatto saldo dei conti correnti epurato dall'applicazione per tutta la durata dei rapporti degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto
CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo e ad eseguire la relativa
3 annotazione, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
L) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
M) ACCERTARE E DICHIARARE, in ragione delle causali dedotte in narrativa, la invalidità/nullità/inefficacia dei contratti di fidejussione prestate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei garanti;
N) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta in ordine alla gestione dei rapporti bancari, in merito al rapporto di conto corrente, delle garanzie pretese, nonché, eventuale condotta di segnalazione presso centrale Rischi di Banca d'Italia o altre centrali di allarme interbancario pubbliche e private, e con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, CONDANNARE la stessa, in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt.
1175, 1176 e 1375 c.c., art. 2 e 47 Costituzione), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, e delle specifiche disposizioni in materia emanate dalla Banca d'Italia al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale
e non patrimoniale in caso di usura elo di illecita condotta da parte della banca, anche riferita alla eventuale illegittima segnalazione del nominativo degli attori alla Centrale Rischi di Banca d'Italia o altre centrali di allarme interbancario pubbliche e private, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità; O) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla
4 refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Gli attori, a fondamento della domanda, deducevano:
- che la società attrice aveva stipulato con il Banco di Credito Popolare – filiale di SC (AV) –un contratto di conto corrente ordinario n. 4091, acceso il 10/01/2001, che al 31/05/2016 presentava un saldo passivo di €
49.758,40 ed un contratto conto corrente anticipi SBF n. 6051, anch'esso acceso il 10/01/2001, con saldo pari a zero al 17/02/2010, garantiti da fideiussione di;
CP_2
- che, fin dall'inizio del rapporto bancario, la convenuta aveva gestito il rapporto in modo anomalo, applicando tassi di interesse passivi ultralegali in alcuni trimestri, superiori a quelli pattuiti, addebitando e capitalizzando commissioni di massimo scoperto, spese e saldi per valuta, anch'essi variati nel tempo in modo sfavorevole e senza alcuna pattuizione o comunicazione preventiva;
- che la convenuta aveva consentito e tollerato scoperture molto superiori a quelle contrattualmente concesse, lucrando competenze più elevate rispetto ad un normale rapporto bancario, creando un rapporto fiduciario apparentemente paritario, ma in realtà squilibrato e ponendosi in posizione di vantaggio sull'impresa cliente;
il tutto, senza fornire documentazione completa sulle operazioni di credito e mantenendo sempre la possibilità di revocare le linee di credito, anche in conseguenza delle condizioni di fatto che aveva volontariamente creato;
- che, nonostante la situazione di svantaggio ed i costi di gestione imposti dalla banca, la società correntista aveva puntualmente rispettato tutti gli obblighi contrattuali, consapevole dell'importanza del credito per la sua attività commerciale, movimentando attivamente il conto senza mai ricevere lamentele dall'istituto;
- che le difficili condizioni imposte, unite alla crisi di mercato, avevano tuttavia determinato un'esposizione debitoria crescente della società, che la banca non aveva contestato, continuando a concederle credito;
- che, eseguita una ricostruzione tecnico-contabile dei detti rapporti, era emerso che il saldo finale contabilizzato dall'istituto di credito non corrispondeva a quello effettivo;
5 - che, in particolare, il saldo passivo del conto corrente ordinario n. 4091 risultava pari a € 25.897,89, mentre il conto corrente anticipi n. 6051 presentava un saldo attivo di € 17.127,59;
- che, dall'analisi degli estratti conto, era emerso che l'istituto aveva trattenuto ingenti somme a titolo di CMS ed applicato, in alcuni trimestri (I,
III e IV trimestre 2005, IV trimestre 2010, I trimestre 2011, per il conto n.
4091; I trimestre 2006, I e III trimestre 2008, III trimestre 2009, I trimestre
2010 per il conto anticipi n. 6051), tassi usurari.
Si costituiva in giudizio la Parte_1 con comparsa depositata in data 14.02.2017, la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale, così concludendo: “
1. Preliminarmente, dichiarare la nullità ex art. 164, comma
4, c.p.c. dell'atto introduttivo, con i conseguenziali provvedimenti;
in ogni caso, rigettare le domande attrici siccome inammissibili, improponibili ed infondate;
3.- in accoglimento della domande riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento in favore della
[...]
dell'importo di € 51.796,61, oltre interessi al Controparte_5 tasso del 4,618% dal 01/01/2017 sino all'effettivo soddisfo o del diverso importo che risulterà dovuto;
4.- condannare gli attori al pagamento delle spese di lite e dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
Deduceva, in particolare, di vantare nei confronti dagli attori un credito di €
51.796,61, oltre interessi al 4,618% dal 01/01/2017 fino al pagamento effettivo, relativo al saldo debitore del conto corrente n. 4091, depositando i relativi estratti conto fino al 31/12/2016.
Depositate le memorie ex art 183 VI comma c.p.c., il Giudice rinviava la causa al 23.05.2019 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. non disponendo CTU contabile, nonostante la richiesta avanzata in tal senso dalla parte attrice.
Con sentenza 1020/2019 del 30/05/2019 non notificata, il Tribunale di
Avellino così statuiva: “1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) compensa tra le parti le spese di lite”.
Il giudizio di appello
La con atto di appello Parte_3
6 notificato in data 02/12/2019, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1- accogliere il presente appello e, per gli effetti, in parziale riforma della sentenza n. 1020/2019 del Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in I grado dalla Parte_1
, condannare gli appellati al pagamento in favore della
[...] Pt_1 dell'importo di € 51.796,61, oltre interessi al tasso del 4,618% dal
01.01.2017 sino all'effettivo soddisfo o dei diversi importi che la Corte riterrà dovuti;
2.- con vittorie delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 27/02/2020 la nonché in proprio e nella qualità di fideiussore CP_1 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale,
[...] dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto
[...] avverso la sentenza n. 1020/2019, Parte_3 emessa dall'on.le Tribunale di Avellino, pubblicata il 30/05/2019, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- nel merito, respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la sentenza n. 1020/2019, emessa dall'on.le Tribunale di Avellino, pubblicata il 30/05/2019, in ogni suo punto, ivi compresa la statuizione in punto spese legali non oggetto di impugnazione da parte della banca;
- rigettarsi conseguentemente e per l'effetto ogni richiesta istruttoria, perché improponibile, inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Come da verbale di udienza del 15 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione mediante concessione di termini per lo scambio delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo
7 formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
La contesta la sentenza impugnata, nella parte Parte_1 in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo debitore, nonché con riferimento alle conseguenti statuizioni sulle spese di lite.
In particolare, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione agli artt. 1823 c.c., 1852 e ss. c.c. e 1857 c.c.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il Tribunale avrebbe correttamente rigettato la domanda attorea per carenza di prova, non essendo stati prodotti i contratti posti alla base dei rapporti contestati, con conseguente accertamento della legittimità e correttezza dell'operato di essa banca riguardo alle contestazioni avanzate dagli attori (usura, anatocismo, violazioni di correttezza e buona fede).
La decisione sarebbe tuttavia errata nella parte in cui il primo giudice ha
8 dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale da essa proposta per il pagamento del saldo debitore.
In particolare, nel ritenere che, poiché il rapporto di conto corrente era ancora in essere, il saldo non fosse esigibile, il Tribunale avrebbe travisato la normativa applicabile, confondendo la disciplina dell'indebito oggettivo con quella del conto corrente bancario e del saldo debitore.
La persistenza del rapporto bancario non implicherebbe affatto l'inesigibilità del saldo passivo, in quanto, sia la legge (artt. 1852 e ss. c.c., interpretati anche in relazione agli artt. 1842 e ss. c.c.), che i contratti esibiti in giudizio non prevederebbero, ai fini dell'esigibilità del saldo debitore, la chiusura del rapporto;
tale ipotesi sarebbe priva di senso, poiché l'estinzione del conto non potrebbe avvenire senza il pagamento del saldo dovuto.
A sostegno della doglianza, l'appellante richiama l'orientamento della
Corte di Cassazione, dal quale si evincerebbe che “il saldo passivo di un conto corrente bancario, quando non sia interamente ricompreso nei limiti dell'apertura di credito concessa, è sempre immediatamente esigibile dalla banca (Cass. Civ. I sez., 30.01.2017 n. 2226)”.
La avrebbe inoltre regolarmente revocato ogni forma di Pt_1 affidamento, dichiarando la decadenza dal beneficio della dilazione e invitando il debitore e il garante al pagamento del saldo c/c n. 4091, rendendo così il credito esigibile.
La decisione di rigetto della domanda riconvenzionale sarebbe errata anche in quanto l'esigibilità del credito, in materia bancaria, non sarebbe subordinata alla preventiva costituzione in mora o a una manifestazione di volontà antecedente alla lite, come precisato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 24330/2011 e n. 9275/2005, l'esigibilità del credito, anche in ambito bancario, non richiede la preventiva costituzione in mora e nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa o decadenza dal beneficio del termine, la volontà del creditore di avvalersi dell'effetto risolutivo e di esigere immediatamente la prestazione può essere manifestata direttamente con l'atto giudiziario, senza necessità di un precedente avviso.
In conclusione, la pendenza del rapporto di conto corrente non avrebbe
9 inciso sull'esigibilità del saldo debitore, né avrebbe potuto giustificare l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta dalla banca.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'odierna parte impugnante, nelle difese esplicate nel giudizio di primo grado, ha espressamente eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dalla società appellata, ribadendo, sino alla memoria di replica depositata in data 2.10.2017, che “come immediatamente evidenziato già in sede di comparsa di costituzione e risposta (…), il rapporto bancario per cui è causa è tuttora in essere…”.
Anche nel presente giudizio l'appellante ha ribadito l'attuale pendenza del rapporto (cfr. atto di appello, pg.7). In particolare, nell'atto di appello, si legge: “l'attuale pendenza del rapporto di conto corrente, dunque, in alcun modo può incidere sull'esigibilità del saldo debitore e di certo da essa
(pendenza) non può farsi discendere l'inammissibilità della domanda giudiziaria di pagamento formulata dalla . Pt_1
Ritiene il Collegio che tale impostazione non possa essere condivisa.
Invero, l'eventuale accertamento del saldo parziale del conto (neanche richiesto dall'impugnante), non determina ex se un credito esigibile, non potendosi prescindere dalla contabilizzazione degli ulteriori movimenti intercorsi sino alla chiusura del rapporto.
E' solo con la chiusura del conto corrente che si ha l'individuazione del saldo finale e l'esigibilità dell'eventuale credito della Pt_1
Tanto si ricava, innanzitutto dal disposto di cui all'art. 1831 c.c. che individua nella chiusura del conto il momento in cui si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti tra le parti.
È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823,1827,1831 e 2697 c.c. - non è possibile per la banca o per il correntista - esigere il pagamento di singole voci senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo in proprio favore, e sempre nei limiti di tale saldo
(cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 22506 del 9 agosto 2021).
Né la mera comunicazione della revoca degli affidamenti da parte della avvenuto con missiva A/R del 15/12/2016 può ex se determinare Pt_1
10 automaticamente l'esigibilità immediata del saldo passivo, non avendo la con tale missiva, risolto il contratto di conto corrente e non Pt_1 potendosi avere contezza, come detto, di ulteriori movimenti intercorsi sino al momento della chiusura del rapporto che, si ribadisce, la stessa
Banca, nelle difese esplicate, afferma essere ancora aperto.
Del tutto inconferente, poi, si rivela il richiamo giurisprudenziale dell'appellante alla pronuncia n. 2226/2017 della Suprema Corte di
Cassazione, nella quale, si affermano il diverso principio secondo cui << Il conto corrente di corrispondenza costituisce un negozio giuridico atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, potendo altresì mettere a sua disposizione anche delle somme. In tale ultima ipotesi, la disponibilità del conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto
(apertura di credito) o per una sua autonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l'obbligo della stessa di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, neppure nel caso in cui la disponibilità accordata al cliente consegua allo sconto di effetti cambiari o
(come nella specie) di assegni postdatati, trattandosi di un comportamento non idoneo, di per sé, ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per “facta concludentia” ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate, né la violazione dell'obbligo di buona fede.>>.
I principi enunciati in tale pronuncia confermano che la revoca del fido incide esclusivamente sul limite massimo di utilizzo del credito, senza estinguere o liquidare il rapporto di conto corrente, che rimane in essere fino alla chiusura o alla liquidazione definitiva del saldo, secondo quanto previsto dall'art. 1831 c.c.
Deve invece rimarcarsi che il collegamento esistente tra il rapporto di anticipazione e quello di conto corrente - su cui vengono appostate le competenze maturate con riguardo al conto anticipi - comporta inevitabilmente che venga in rilievo il complessivo andamento del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che, solo al momento della chiusura dello stesso, possano definitivamente determinarsi i rapporti di
11 dare/avere, ovverosia il credito e/o il debito, tra banca e correntista.
Ne discende che, sino a quando la non abbia operato il recesso o Pt_1 risolto il contratto, continuando a mantenere in essere il conto e così determinandone la possibile modifica, non può configurarsi una posizione creditoria certa, liquida ed esigibile nei confronti del correntista.
Al fine di reclamare il saldo del conto corrente, la avrebbe dunque Pt_1 dovuto comprovarne lo sviluppo sino alla chiusura e, segnatamente, dimostrare che in quel preciso momento il saldo coincideva con il presunto credito azionato in via riconvenzionale.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione all'avv. Carlo Scorza, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1 atto di appello notificato in data 02/12/2019, alla avverso la CP_1 sentenza n. 1020/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
30.05.2019, non notificata, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
[...]
2) condanna la a Parte_1 rifondere in favore delle parti appellate e con attribuzione all'avv. Carlo
Scorza, dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio che liquida
12 complessivamente in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% IVA e CPA come per legge
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. Michele Magliulo
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