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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/07/2024, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, il 23 luglio 2024 ha pronunciato in esito alla udienza del 28 giugno 2024 tenutasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2972/21 r.a.c.l., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Gonnosfanadiga, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avvocato Alessandro
Sgrò che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, ed
[...]
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'Ufficio Legale dello stesso istituto, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
E CONTRO
, in persona del rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede legale in Roma
OPPOSTO-CONTUMACE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2021 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento 025 2021 900199249000 notificata a cura dell' in data 16 novembre 2021 per complessivi euro 6.977,46, Controparte_3 di cui € 2.434,36 per l'omesso pagamento dell'avviso di addebito n. 325 2015 0001866936000 asseritamente notificato il 18.12.2015 e relativo ai contributi sul minimale gestione commercianti anno 2014.
Parte opponente ha sostenuto che le somme richieste con l'avviso di intimazione di pagamento opposto non sono dovute contestando la nullità, validità ed esistenza dell'atto presupposto, nonché la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo gli originari crediti ex art. 25 D. Lgs. 46/99 e nel merito l'intervenuta prescrizione estintiva della pretesa contributiva.
Infine, parte opponente ha eccepito, altresì, il difetto di motivazione dell'intimazione opposta, nonché l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo per violazione dell'art. 12 del D.P.R. 602/73.
Tanto premesso, l'opponente ha concluso chiedendo di dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima l'intimazione di pagamento opposta e, di conseguenza, l'avviso di addebito, con vittoria di spese.
CP_ Con memoria difensiva 2 marzo 2022 si è costituito in giudizio l' rilevando, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative alla notifica e/o validità per motivi formali e sostanziali dell'intimazione di pagamento. CP_ L' ha dedotto che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato per compiuta giacenza ai sensi del D.P.R. 655/82 ed ha allegato la copia dell'AVA corredato da relativa cartolina e attestazione di compiuta giacenza, osservando che da ciò deriva l'assoluta inammissibilità di qualsiasi censura nel merito e, quanto, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto ha osservato che dalla banca dati risultano in essere da informazioni acquisite dal CP_1
sistema informatico Escocar procedure esecutive idonee ad interrompere la prescrizione. CP_1
Tanto premesso, l' ha concluso chiedendo di rigettare l'avverso ricorso con vittoria di CP_1
spese.
L non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa è stata istruita con produzioni documentali e in data odierna è stata decisa sulla base delle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti e difese.
*.*.*
L'opposizione del ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta. CP_ Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall' si ritiene che la stessa non meriti accoglimento. Nel ricorso, infatti, è stata eccepita l'intervenuta
CP_ prescrizione del credito e, conseguentemente, la sua estinzione. L'opposizione, pertanto, interessa necessariamente la sussistenza sostanziale della pretesa dell' (inesistenza della CP_1
pretesa) così rendendolo contraddittore necessario, indipendentemente dal fatto che il credito, in seguito alla formazione dei ruoli, sia stato portato in atti propri del concessionario. La titolarità del credito, infatti, permane comunque in capo all'Ente impositore.
Nel merito, si osserva che l'avviso di addebito opposto è stato regolarmente notificato ai sensi del D.P.R. 655/82 per compiuta giacenza all'indirizzo corretto dell'opponente, in quanto la variazione toponomastica dal civico 10 al civico 24 della Via Cavour in Gonnosfanadiga è intervenuta d'ufficio (cfr. doc.2 parte opponente).
2 Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, questione preliminare e assorbente per decidere la presente controversia è il termine prescrizionale applicabile al caso di specie.
Non resta, dunque, che stabilire se al caso di specie sia applicabile il termine quinquennale previsto per i crediti contributivi di previdenza e assistenza sociale di cui all'art. 3, comma 9,
Legge 335/95, ovvero l'ordinario termine decennale per effetto dell'art. 2953 c.c. in conseguenza dell'effetto “cristallizzante” della pretesa creditoria contenuta nelle cartelle esattoriali non opposte nei termini, per i quali non è più possibile contestare il merito dell'opposizione.
La questione è stata pacificamente risolta dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione, con la sentenza 23397 del 25 ottobre 2016, depositata il 17 novembre 2016, che ha espresso il seguente principio di diritto:
“1) La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'articolo 24, comma 5, del D. lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'articolo 3,
c. 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito CP_ dell che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto…
2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cd.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'articolo 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali……. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
3 In adesione all'orientamento dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n.
23397/2016 del 17 novembre 2016 e con le motivazioni da questa svolte, si ritiene che il termine prescrizionale applicabile al caso di specie sia, dunque, quello quinquennale previsto ex lege per le pretese contributive non trovando applicazione l'effetto di cui all'art. 2953 c.c.
Con riferimento all'avviso di addebito notificato in data 18 dicembre 2015 interruttivo dei termini di prescrizione, occorre verificare se, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta fossero o meno trascorsi i cinque anni previsti per dichiarare la prescrizione, tenendo conto anche della sospensione dei termini di prescrizione per effetto della legislazione legata all'emergenza sanitaria Covid-19.
Nel caso di specie, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 che ha previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni e l'art. 11 del D.L.
31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha previsto un ulteriore sospensione di 182 giorni.
Dunque, poiché il credito di cui all'avviso di addebito n. 32520150001866936000 notificato in data 18/12/2015 si sarebbe estinto per prescrizione nel quinquennio successivo dall'ultimo atto interruttivo, ma dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, il termine di prescrizione si è perfezionato il 25.10.2021, mentre l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 16.11.2021, quindi, dopo lo spirare del termine, con la conseguenza che il credito di cui all'avviso di addebito indicato risulta già prescritto alla data della notifica dell'intimazione opposta.
In considerazione di quanto premesso, poiché non risulta fornita alcuna prova della notifica atti idonei ad interrompere la prescrizione successivamente all'avviso di addebito portato nella intimazione di pagamento opposta, osservato che l'ordine di esibizione rivolto alla
[...]
è rimasto privo di riscontro, in accoglimento della domanda proposta Controparte_3
CP_ dall'opponente, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione delle pretese contributive di cui all'avviso di addebito n. 32520150001866936000, che per l'effetto si annulla.
In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 147 del 13 agosto
2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito previdenziale portato
4 nell'avviso di addebito 32520150001866936000 che, per l'effetto annulla;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opponente, liquidandole in complessivi euro 1312,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari 23 luglio 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia
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