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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 17/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3413/2024 promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FIORENZA LIANA giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DRAGO ANTONIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio per Controparte_1
chiedere la risoluzione del contratto preliminare di compravendita con questi stipulato in data
14.11.2020, avente ad oggetto l'immobile meglio specificato in atti;
allegava a tal fine che era stata versata una somma a titolo di caparra pari ad euro 22.000,00, che il termine per la stipula del contratto definitivo era stata fissata dapprima per il mese di maggio 2021, poi per la fine del mese di giugno
2021, che il convenuto era stato diffidato alla stipula dell'atto entro il 30.11.2022,con raccomandata del
17.10.2022 senza che il convenuto si presentasse alla stipula. Allegando, quindi il grave inadempimento del promittente acquirente, che, tra l'altro era stato immesso nella detenzione dell'immobile sin dalla data della stipula del preliminare, chiedeva la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno pari alla caparra ricevuta.
Si costituiva il che, senza affatto contestate le affermazioni attoree, manifestava la propria CP_1
intenzione di acquistare l'immobile, paventando però difficoltà ad ottenere finanziamenti per saldare il prezzo e chiedendo un termine ulteriore per addivenire all'atto pubblico.
pagina 1 di 3 La domanda attorea è fondata e va accolta.
I fatti allegati da parte attrice devono ritenersi provati in quanto non contestati.
Parte convenuta non ha adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti ovvero versare il saldo prezzo e stipulare l'atto definitivo entro la data concordata e, comunque, entro la data a cui l'attore e stato diffidato a presentarsi.
Il contratto preliminare va quindi risolto per fatto e colpa del compratore convenuto e va dichiarato il diritto dell'attore di trattenere la caparra ricevuta a titolo di risarcimento del danno.
§§§
Quanto alla domanda di “accertare il diritto del sig. di rientrare nel Parte_1
possesso materiale dell'immobile oggetto del contratto preliminare risolto”, anch'essa è fondata e merita accoglimento.
La circostanza che il convenuto abbia la detenzione del bene è pacifica.
La Cassazione afferma pacificamente che “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori” (Cassazione civile sez. II, 11/04/2019, n.10186).
In altre parole, contestualmente al preliminare di compravendita, le parti hanno concluso un contratto verbale di comodato a termine, funzionalmente collegato con il preliminare stesso, nel senso che, al venir meno di questo, viene meno anche il contratto di comodato, con dovere di parte comodataria di restituire il bene detenuto.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del di rientrare nella detenzione del proprio Parte_1
immobile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi, ad eccezione della fase di trattazione, liquidata secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 - Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara risolto il contratto preliminare concluso tra le parti per grave inadempimento del compratore;
Parte_2
- Dichiara il diritto dell'attore di trattenere la somma di euro 22.000,00 ricevuta quale caparra confirmatoria, a titolo di risarcimento del danno;
- Dichiarato il diritto del di rientrare nella detenzione del proprio immobile meglio Parte_1
specificato in atto di citazione;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese, ed € 6.713,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 17 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3413/2024 promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FIORENZA LIANA giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DRAGO ANTONIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio per Controparte_1
chiedere la risoluzione del contratto preliminare di compravendita con questi stipulato in data
14.11.2020, avente ad oggetto l'immobile meglio specificato in atti;
allegava a tal fine che era stata versata una somma a titolo di caparra pari ad euro 22.000,00, che il termine per la stipula del contratto definitivo era stata fissata dapprima per il mese di maggio 2021, poi per la fine del mese di giugno
2021, che il convenuto era stato diffidato alla stipula dell'atto entro il 30.11.2022,con raccomandata del
17.10.2022 senza che il convenuto si presentasse alla stipula. Allegando, quindi il grave inadempimento del promittente acquirente, che, tra l'altro era stato immesso nella detenzione dell'immobile sin dalla data della stipula del preliminare, chiedeva la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno pari alla caparra ricevuta.
Si costituiva il che, senza affatto contestate le affermazioni attoree, manifestava la propria CP_1
intenzione di acquistare l'immobile, paventando però difficoltà ad ottenere finanziamenti per saldare il prezzo e chiedendo un termine ulteriore per addivenire all'atto pubblico.
pagina 1 di 3 La domanda attorea è fondata e va accolta.
I fatti allegati da parte attrice devono ritenersi provati in quanto non contestati.
Parte convenuta non ha adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti ovvero versare il saldo prezzo e stipulare l'atto definitivo entro la data concordata e, comunque, entro la data a cui l'attore e stato diffidato a presentarsi.
Il contratto preliminare va quindi risolto per fatto e colpa del compratore convenuto e va dichiarato il diritto dell'attore di trattenere la caparra ricevuta a titolo di risarcimento del danno.
§§§
Quanto alla domanda di “accertare il diritto del sig. di rientrare nel Parte_1
possesso materiale dell'immobile oggetto del contratto preliminare risolto”, anch'essa è fondata e merita accoglimento.
La circostanza che il convenuto abbia la detenzione del bene è pacifica.
La Cassazione afferma pacificamente che “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori” (Cassazione civile sez. II, 11/04/2019, n.10186).
In altre parole, contestualmente al preliminare di compravendita, le parti hanno concluso un contratto verbale di comodato a termine, funzionalmente collegato con il preliminare stesso, nel senso che, al venir meno di questo, viene meno anche il contratto di comodato, con dovere di parte comodataria di restituire il bene detenuto.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del di rientrare nella detenzione del proprio Parte_1
immobile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi, ad eccezione della fase di trattazione, liquidata secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 - Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara risolto il contratto preliminare concluso tra le parti per grave inadempimento del compratore;
Parte_2
- Dichiara il diritto dell'attore di trattenere la somma di euro 22.000,00 ricevuta quale caparra confirmatoria, a titolo di risarcimento del danno;
- Dichiarato il diritto del di rientrare nella detenzione del proprio immobile meglio Parte_1
specificato in atto di citazione;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese, ed € 6.713,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 17 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3