Art. 20.
Oltre quanto e' stabilito dal precedente art. 19, per la estensione agli ufficiali della Guardia di finanza, in quanto applicabili, delle disposizioni transitorie contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, si osservano le seguenti norme.
I termini del 31 dicembre 1955, del 1 gennaio 1956 e del 31 dicembre 1957, stabiliti dagli articoli 140, 143 e 179 della legge anzidetta, si intendono sostituiti, rispettivamente, con quelli del 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore la presente legge, del 1 gennaio dell'anno successivo e del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Questo ultimo termine sostituisce anche quelli del 31 dicembre 1957 e del 31 dicembre 1960, stabiliti dallo art. 144.
Il riferimento all'anno 1958, contenuto negli articoli 143 e 144 e' sostituito col riferimento al terzo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 140 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , si applicano anche per i quadri suppletivi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, relativi all'anno in cui entrera' in vigore la presente legge, che fosse necessario formare dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per la formazione di tali quadri e per la valutazione degli Ufficiali da iscrivervi si osservano le norme precedentemente in vigore.
Il richiamo alle disposizioni della legge 9 maggio 1940, n. 370 , contenuto negli articoli 142, 143, 146, 147, 150 e 178, e' sostituito col richiamo alle corrispondenti disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni, e del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , e successive modificazioni.
Il richiamo al testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493 , contenuto nell'art. 178, e' sostituito col richiamo al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75 , e successive modificazioni.
Le disposizioni contenute negli articoli 148 e 150 si applicano anche all'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza che si trova nelle condizioni previste dagli articoli stessi.
Oltre quanto e' stabilito dal precedente art. 19, per la estensione agli ufficiali della Guardia di finanza, in quanto applicabili, delle disposizioni transitorie contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, si osservano le seguenti norme.
I termini del 31 dicembre 1955, del 1 gennaio 1956 e del 31 dicembre 1957, stabiliti dagli articoli 140, 143 e 179 della legge anzidetta, si intendono sostituiti, rispettivamente, con quelli del 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore la presente legge, del 1 gennaio dell'anno successivo e del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Questo ultimo termine sostituisce anche quelli del 31 dicembre 1957 e del 31 dicembre 1960, stabiliti dallo art. 144.
Il riferimento all'anno 1958, contenuto negli articoli 143 e 144 e' sostituito col riferimento al terzo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 140 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , si applicano anche per i quadri suppletivi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, relativi all'anno in cui entrera' in vigore la presente legge, che fosse necessario formare dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per la formazione di tali quadri e per la valutazione degli Ufficiali da iscrivervi si osservano le norme precedentemente in vigore.
Il richiamo alle disposizioni della legge 9 maggio 1940, n. 370 , contenuto negli articoli 142, 143, 146, 147, 150 e 178, e' sostituito col richiamo alle corrispondenti disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni, e del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , e successive modificazioni.
Il richiamo al testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493 , contenuto nell'art. 178, e' sostituito col richiamo al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75 , e successive modificazioni.
Le disposizioni contenute negli articoli 148 e 150 si applicano anche all'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza che si trova nelle condizioni previste dagli articoli stessi.