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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2721/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2721/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Maurizio D'ANGELO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e art. 473 bis.51 c.p.c., i sigg.ri e CP_1 CP_2
esponevano: di aver contratto matrimonio civile in CE (IM) il 4.12.1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 1995; che dal matrimonio è nato il figlio , a Sanremo (IM) il 29.5.1998. Persona_1
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente dal Presidente del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 28.1.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 55/2025, emessa il
30.1.2025 e pubblicata il 26.2.2025.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 19.9.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CE.
2. Confermare:
- la rinuncia reciproca ad ogni assegno di mantenimento e/o alimentare che potesse loro competere per legge
- la definizione di ogni rapporto e/o questione economica in quanto i ricorrenti si sono dichiarati autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
Il P.M. è già intervenuto nel giudizio e ha concluso in data 26.2.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale è nato il figlio , ormai maggiorenne, nei Per_1
confronti del quale le parti non hanno concordato nel ricorso alcun tipo di patto o condizione. Si presume pertanto che il ragazzo sia ormai economicamente indipendente.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 4.12.1995 in CE (IM) da: , CP_1
nato a [...] il [...], e da , nata a [...] il [...], matrimonio CP_2
trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CE al n. 3, Parte I dell'anno 1995, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 23.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 02/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2721/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Maurizio D'ANGELO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e art. 473 bis.51 c.p.c., i sigg.ri e CP_1 CP_2
esponevano: di aver contratto matrimonio civile in CE (IM) il 4.12.1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 1995; che dal matrimonio è nato il figlio , a Sanremo (IM) il 29.5.1998. Persona_1
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente dal Presidente del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 28.1.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 55/2025, emessa il
30.1.2025 e pubblicata il 26.2.2025.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 19.9.2025 e le parti hanno provveduto in conformità instando per l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CE.
2. Confermare:
- la rinuncia reciproca ad ogni assegno di mantenimento e/o alimentare che potesse loro competere per legge
- la definizione di ogni rapporto e/o questione economica in quanto i ricorrenti si sono dichiarati autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
Il P.M. è già intervenuto nel giudizio e ha concluso in data 26.2.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale è nato il figlio , ormai maggiorenne, nei Per_1
confronti del quale le parti non hanno concordato nel ricorso alcun tipo di patto o condizione. Si presume pertanto che il ragazzo sia ormai economicamente indipendente.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 4.12.1995 in CE (IM) da: , CP_1
nato a [...] il [...], e da , nata a [...] il [...], matrimonio CP_2
trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CE al n. 3, Parte I dell'anno 1995, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 23.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 02/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi