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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2151/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo, ha pronunciato nel corso dell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2151/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. con sede in Livorno, in via A. Nicolodi n. 28/A ed Parte_2
elettivamente domiciliata a Genova, presso l'avv. Massimo Ciconte, in via Sauli n. 39/4, dal quale è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in una con l'avv. Vito Vannucci e con l'avv. Manuela Scarfò del foro di Livorno, in virtù di procura speciale depositata in via telematica, separatamente e contestualmente al ricorso
-ricorrente - opponente-
CONTRO
(P.IVA – C.F. ), residente in Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
Genova (GE), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mortara, nel cui studio in Genova,
Via XX Settembre 10/8, ha eletto domicilio in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione, nonché in calce al decreto ingiuntivo opposto e depositata nel fascicolo telematico.
-convenuta - opposta-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
OPPONENTE:
“voglia il Tribunale di Genova, Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, premessa ogni occorrente pronuncia, in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del D.I. n. 326/2024 del 18.3.204 (RG 411/24) opposto e, nel merito, revocare e/o annullare il D.I. opposto e dell'atto di precetto in epigrafe e dichiarare, quindi, che niente deve essere consegnato o comunque dovuto dalla società opponente nei confronti della sig.ra nonché condannare quest'ultima alla CP_1 restituzione della somma di € 1.343,85 corrisposta a titolo di spese legali di cui all'atto di precetto notificato.
Con vittoria di spese (CU di € 259,00) ed onorari del presente giudizio”;
OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectiis e previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso per tutti gli specifici motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, rigettare integralmente il ricorso in opposizione avversario in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto, e così, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 326/2024, R.G. n. 411/2024, emesso dal Tribunale di Genova, Sezione
Lavoro, in data 18/03/2024.
Con vittoria integrale delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre accessori come per legge”.
Nel corso dell'odierna udienza, i difensori d'entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 414 e 645 c.p.c., depositato telematicamente in data
26.4.2023, (nel seguito, per brevità, anche solo Parte_1
” o la “Società”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
326/2024, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, su richiesta della (ex) agente sig.ra riferita al rapporto di agenzia intercorso tra le parti Controparte_1
nel periodo 2.11.2015 - 31.10.2018, ha ingiunto ad essa Società la consegna di quanto segue:
“- i dati IM HEALTH ITALIA SPA;
- l'estratto dei libri iva relativi al periodo del rapporto di agenzia;
- gli estratti conto provvigionali;
- le fatture emesse dalla mandante nei confronti dei clienti nella zona affidata all'agente”, condannandola altresì al pagamento delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
-tenuto conto dell'attività d'informatore scientifico del farmaco svolta dall'odierna opposta e in base alle stesse pattuizioni di cui ai contratti di agenzia (senza rappresentanza) stipulati tra le parti (docc. 5 e 6 ric.), all'agente spettava una provvigione calcolata su tutte le vendite concluse dalla preponente (per lo più con i grossisti, talvolta direttamente con le farmacie) nelle microaree assegnate;
vendite da quantificarsi sulla base dei dati forniti mensilmente da IM AL PA (nel seguito, per brevità, “IM”), “società leader nella fornitura di servizi informativi e di soluzioni tecnologiche dedicati al mercato farmaceutico” (ora IQVIA);
-detta “metodologia di calcolo” era accettata dall'agente, la quale, sulla base dei prospetti mensili delle vendite nelle microaree assegnate, trasmessi tramite e-mail da essa preponente (doc. 8 ric.), ha sempre emesso, senza contestazione alcuna, le proprie fatture per provvigioni (doc. 9 ric.), regolarmente saldate (doc. 10 ric.);
-essa Società ha già adempiuto, quindi, all'obbligo, di cui ai contratti di agenzia e alla normativa in materia (art. 1749 c.c.), d'invio all'agente della “documentazione necessaria e sufficiente alla maturazione del diritto alle provvigioni”;
-i libri contabili e le fatture sono del tutto irrilevanti ai fini del calcolo delle provvigioni spettanti all'opposta, che mai ha promosso o concluso “affari” per conto di
; Parte_1
-i dati di IM, invece, dovrebbero essere richiesti a quest'ultima; -l'oggetto del ricorso per ingiunzione è comunque generico ed indeterminato, per la mancata indicazione degli affari, dei clienti e delle modalità di liquidazione delle provvigioni.
Alla luce di tali premesse, ha chiesto al Tribunale che, previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, voglia revocarlo e/o annullarlo, unitamente all'atto di precetto, dichiarando che niente deve essere consegnato o è comunque dovuto dalla Società all'agente.
L'opposta si è ritualmente costituita in giudizio:
-ribadendo il proprio diritto alla consegna della documentazione contabile e di ogni altro elemento necessario onde verificare l'importo delle provvigioni liquidate, come previsto dall'art. 1749 c.c. ed imposto dai doveri di correttezza e buona fede incombenti alla preponente;
-deducendo che controparte si è limitata, nel corso del rapporto, ad inviarle via e- mail un documento in formate Excel, redatto dalla stessa PEDIATRICA e non direttamente da IM, relativo ai prodotti venduti nelle microaree di competenza;
-affermando che non è possibile, pertanto, stabilire se le provvigioni le siano state correttamente corrisposte, se non previa acquisizione dei dati rilevati forniti a da IM, dei libri Iva e delle fatture emesse dalla Società nei confronti dei Parte_1
clienti delle zone di competenza;
-eccependo che la richiesta di consegna è, dunque, specifica e determinata, perché
“afferisce specificamente ad una documentazione precisa afferente alla 'zona' assegnata all'agente…”;
-ribadendo che “la verifica e la determinazione della integrale liquidazione delle provvigioni non può che avvenire sulla base di documenti contabili certi”.
L'agente ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso in opposizione, perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. La causa è stata istruita documentalmente e, falliti i tentativi di conciliazione, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che, infine, nel corso dell'odierna udienza, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, i difensori delle parti hanno dato concordemente conto della consegna all'agente, in corso di giudizio di opposizione, dei dati provenienti da IM, nonché della regolare consegna alla mandataria, in corso di rapporto di agenzia, degli estratti contro provigionali (v. doc. 8 ric.). Parte opponente ha chiesto, quindi, la compensazione delle spese di lite, quanto meno relativamente alla fase di opposizione, avendo di fatto riconosciuto, controparte, la non utilità dell'ulteriore documentazione. Parte opposta ha insistito per le spese, negando di avere riconosciuto la non utilità dell'ulteriore documentazione e chiarendo che, piuttosto, all'esito delle difese avversarie e dell'acquisizione della documentazione IM, ha ritenuto quest'ultima sufficiente ai fini delle proprie valutazioni.
3. Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Deve quindi revocarsi, come da concorde richiesta delle parti, il decreto ingiuntivo opposto.
4. Quanto alle spese di lite, in assenza di accordo tra le parti, debbono regolarsi in base alla soccombenza virtuale.
A tal fine occorre rammentare, innanzitutto, che <In materia di contratto di agenzia, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art.
1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata>> (Cass. ord. n. 20707/2018). E ciò vale, evidentemente, anche per la consegna dei documenti di cui al medesimo articolo del c.c. (v. in particolare commi 2 e 3).
Non vi è dubbio che <<… il diritto previsto dall'art. 1749, comma terzo, c.c., possa essere azionato dall'agente anche in via monitoria>>, e così pure quello di cui al comma secondo;
fermo restando che <<… l'art. 633 c.p.c., fonte normativa posta a base del ricorso per ingiunzione, prevede l'utilizzo della procedura per chi “ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”>>, onde la richiesta giudiziale deve concernere documentazione esistente e “individuata” (o, quanto meno, facilmente individuabile) (Cass. ord. 9362/2024).
Deve ritenersi, ancora, che <<… l'obbligo di consegna di cui all'art. 1749 2° e 3° comma, per i riferimenti letterali delle disposizioni (collegamento ripetuto tra la documentazione oggetto di consegna e le provvigioni liquidate ed il riferimento all'estratto dei libri contabili) e per la ratio, deve intendersi limitato ai dati che attengono allo specifico rapporto di agenzia intercorrente tra le parti>> (v. ancora Cass. ord. 9362/2024).
5. Ebbene, si è indicato, nell'ordinanza con cui è stata rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, che:
<<… le circostanze dedotte dall'opponente, relative, in particolare, alla sufficienza, ai fini del calcolo delle provvigioni spettanti, delle comunicazioni mensili dei “dati IM di rilevazione delle vendite dei prodotti della nelle microaree di… Parte_1 competenza” (ottenuti “rielaborando i tabulati” IM ed estrapolandone i dati riguardanti le microaree) [v. doc. 8 ric.], all'affidabilità di detti dati, all'accettazione “contrattuale”, da parte dell'agente, della “metodologia di calcolo” di IM, all'utilizzabilità solo ed esclusivamente di tali dati ai fini del calcolo delle provvigioni, alla rilevanza, comunque, delle (sole) vendite dei prodotti ai grossisti e “solo talvolta” alle farmacie, al divieto
[evidenziato dal difensore dell'opponente, in particolare, in sede di discussione orale] di propalare (“divulgare ad estranei”) i dati IM (come da specifica clausola dei contratti di agenzia), all'indisponibilità, in capo alla preponente, dei dati IM (da richiedersi direttamente a IM), alla tardività delle contestazioni della (ex) agente, all'insussistenza, in capo all'opposta, del diritto a provvigioni “sulle fatture emesse dalle Società assistite ai loro clienti (grossisti)” (in quanto “non ha in alcun modo partecipato alla conclusione dei suddetti rapporti contrattuali, limitandosi a svolgere una mera attività di informazione e promozione dei prodotti presso i medici, che mai rivestono la qualità di clienti della
o della ), non paiono integrare i previsti gravi motivi per Parte_1 Parte_1 concedere la richiesta sospensiva, alla luce degli obblighi di legge gravanti sul preponente
(v. art. 1749 c.c.), che ha il dovere di adempiervi nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, e del diritto dell'agente di ottenere tutta la documentazione necessaria onde poter controllare la corretta liquidazione delle provvigioni, in relazione - per quanto qui rileva - agli specifici criteri di calcolo convenuti tra le parti, legati alle vendite dei prodotti della preponente in determinate aree geografiche assegnate all'agente, che i tabulati IM dovrebbero correttamente “riassumere”; devesi rilevare, peraltro, che quanto comunicato alla sig.ra in corso di rapporto (e posto a base del calcolo delle provvigioni), CP_1 non deriva neppure “direttamente” dalla “reportistica” IM, bensì da “rielaborazioni” effettuate dalla preponente (ammesse dalla stessa) e che, a tale aspetto, si aggiungono quelli della pertinenza dei dati e della correttezza delle rilevazioni effettuate, che concorrono a fondare l'interesse dell'agente alla consegna della documentazione>>.
6. È appena il caso di aggiungere che l'esistenza di un criterio concordato di calcolo delle provvigioni non esime certamente la preponente dal consentire all'agente le verifiche circa la corretta applicazione dello stesso, ché altrimenti l'art. 1749 c.c. non avrebbe ragione di esistere.
Nella specie - come pacifico tra le parti - le provvigioni spettavano all'odierna opposta in misura fissa (un euro lordo) in ragione di ogni prodotto di PEDIATRICA venduto nella zona di competenza (rectius nelle microaree, individuate da IM, costituenti nel loro complesso la detta “zona”).
Non può certo affermarsi, quindi, che i dati riferiti alle vendite nella zona de qua fossero indifferenti ai fini della determinazione delle provvigioni. Anzi.
, d'altra parte, non ha neppure provato di avere trasmesso all'agente Parte_1 altro, se non il menzionato file Excel da essa elaborato, recante l'indicazione dei prodotti venduti, mese per mese, nelle singole microaree (doc. 8 ric.). Si tratta di consuntivi inviati in allegato a e-mail del seguente tenore: “… ti invio in allegato dati ims del mese di… e ti comunico che l'importo da fatturare per relativo alle provvigioni è Parte_1 di € …”. Consuntivi da considerarsi alla stregua di estratti conto provvigionali, come riconosciuto, nell'odierna udienza, dai difensori d'entrambe le parti, che hanno dato conto della consegna degli stessi, in corso di rapporto di agenzia.
È chiaro, pertanto, che ai fini del controllo del corretto calcolo delle provvigioni,
l'agente aveva interesse alla consegna, innanzitutto, dei prospetti delle vendite predisposti da IM (conformemente alle pattuizioni invocate dall'opponente stessa, che richiamano direttamente le “rilevazioni dati IM” ai fini della determinazione dei “corrispettivi”).
Rilevazioni, inoltre, certamente nella disponibilità di , sulla base delle difese Parte_1 di quest'ultima, che ha dichiarato di averne tratto i dati comunicati via e-mail alla
CP_1
Mentre la pretesa delle “fatture emesse dalla mandante nei confronti dei clienti nella zona affidata all'agente” e dell'“estratto dei libri Iva relativi al periodo del rapporto di agenzia” (estratto espressamente menzionato dall'art. 1749 c.c. quale oggetto del diritto d'informazione facente capo all'agente) si giustificava costituendo detti documenti il principale strumento di controllo della congruità delle rilevazioni, salvo ammettere l'insindacabilità di esse;
ciò che invero contrasterebbe con il disposto dell'art. 1749 cit., che attribuisce all'agente il diritto alle informazioni e alla consegna dei documenti con funzione strumentale rispetto alla tutela del proprio credito, cioè del diritto al pagamento delle provvigioni nella misura pattuita.
Ne consegue che le richieste di cui al ricorso per ingiunzione erano, al contempo, sorrette dall'interesse ad agire e volte all'acquisizione di cose determinate (certamente esistenti, inerenti al rapporto di agenzia in questione e limitate al periodo e alle aree di esecuzione dello stesso).
7. Ciò non toglie che l'opposta abbia rinunciato, nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, alla consegna della documentazione fiscale, ritenendo sufficiente, ai fini delle proprie valutazioni, quanto già ottenuto. Ciò ha fatto una volta presa visione (solo in corso di causa, appunto) dei dati IM, nonché alla luce delle difese di controparte, in merito all'estrema difficoltà di una ricostruzione delle vendite nella zona di competenza sulla base della documentazione medesima. 8. Si è già osservato, poi, che gli estratti conto sono stati consegnati all'agente in corso di rapporto.
9. Allora, tenuto conto della parziale soccombenza (virtuale) di parte opposta, le spese di lite relative ad entrambe le fasi (monitoria e di opposizione) possono essere compensate per metà.
Per la parte residua, seguono la soccombenza (virtuale) e vengono liquidate, in relazione ad entrambe le fasi, nella somma di cui al dispositivo (di cui euro 460,50 per la fase monitoria), tenuto conto del valore indeterminabile della vertenza (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e s.m.i., stanti le limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e la modesta attività processuale), a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 326/2024 del Tribunale di Genova – Sezione lavoro;
-compensa per metà, tra le parti, le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
-condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a rifondere all'opposta la frazione residua delle spese di lite, frazione che liquida, in relazione ad entrambe le fasi, in complessivi euro 2.780,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato se dovuto e accessori di legge.
Genova, il 24 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo, ha pronunciato nel corso dell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2151/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. con sede in Livorno, in via A. Nicolodi n. 28/A ed Parte_2
elettivamente domiciliata a Genova, presso l'avv. Massimo Ciconte, in via Sauli n. 39/4, dal quale è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in una con l'avv. Vito Vannucci e con l'avv. Manuela Scarfò del foro di Livorno, in virtù di procura speciale depositata in via telematica, separatamente e contestualmente al ricorso
-ricorrente - opponente-
CONTRO
(P.IVA – C.F. ), residente in Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
Genova (GE), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mortara, nel cui studio in Genova,
Via XX Settembre 10/8, ha eletto domicilio in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione, nonché in calce al decreto ingiuntivo opposto e depositata nel fascicolo telematico.
-convenuta - opposta-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
OPPONENTE:
“voglia il Tribunale di Genova, Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, premessa ogni occorrente pronuncia, in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del D.I. n. 326/2024 del 18.3.204 (RG 411/24) opposto e, nel merito, revocare e/o annullare il D.I. opposto e dell'atto di precetto in epigrafe e dichiarare, quindi, che niente deve essere consegnato o comunque dovuto dalla società opponente nei confronti della sig.ra nonché condannare quest'ultima alla CP_1 restituzione della somma di € 1.343,85 corrisposta a titolo di spese legali di cui all'atto di precetto notificato.
Con vittoria di spese (CU di € 259,00) ed onorari del presente giudizio”;
OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectiis e previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso per tutti gli specifici motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, rigettare integralmente il ricorso in opposizione avversario in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto, e così, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 326/2024, R.G. n. 411/2024, emesso dal Tribunale di Genova, Sezione
Lavoro, in data 18/03/2024.
Con vittoria integrale delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre accessori come per legge”.
Nel corso dell'odierna udienza, i difensori d'entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 414 e 645 c.p.c., depositato telematicamente in data
26.4.2023, (nel seguito, per brevità, anche solo Parte_1
” o la “Società”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
326/2024, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, su richiesta della (ex) agente sig.ra riferita al rapporto di agenzia intercorso tra le parti Controparte_1
nel periodo 2.11.2015 - 31.10.2018, ha ingiunto ad essa Società la consegna di quanto segue:
“- i dati IM HEALTH ITALIA SPA;
- l'estratto dei libri iva relativi al periodo del rapporto di agenzia;
- gli estratti conto provvigionali;
- le fatture emesse dalla mandante nei confronti dei clienti nella zona affidata all'agente”, condannandola altresì al pagamento delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
-tenuto conto dell'attività d'informatore scientifico del farmaco svolta dall'odierna opposta e in base alle stesse pattuizioni di cui ai contratti di agenzia (senza rappresentanza) stipulati tra le parti (docc. 5 e 6 ric.), all'agente spettava una provvigione calcolata su tutte le vendite concluse dalla preponente (per lo più con i grossisti, talvolta direttamente con le farmacie) nelle microaree assegnate;
vendite da quantificarsi sulla base dei dati forniti mensilmente da IM AL PA (nel seguito, per brevità, “IM”), “società leader nella fornitura di servizi informativi e di soluzioni tecnologiche dedicati al mercato farmaceutico” (ora IQVIA);
-detta “metodologia di calcolo” era accettata dall'agente, la quale, sulla base dei prospetti mensili delle vendite nelle microaree assegnate, trasmessi tramite e-mail da essa preponente (doc. 8 ric.), ha sempre emesso, senza contestazione alcuna, le proprie fatture per provvigioni (doc. 9 ric.), regolarmente saldate (doc. 10 ric.);
-essa Società ha già adempiuto, quindi, all'obbligo, di cui ai contratti di agenzia e alla normativa in materia (art. 1749 c.c.), d'invio all'agente della “documentazione necessaria e sufficiente alla maturazione del diritto alle provvigioni”;
-i libri contabili e le fatture sono del tutto irrilevanti ai fini del calcolo delle provvigioni spettanti all'opposta, che mai ha promosso o concluso “affari” per conto di
; Parte_1
-i dati di IM, invece, dovrebbero essere richiesti a quest'ultima; -l'oggetto del ricorso per ingiunzione è comunque generico ed indeterminato, per la mancata indicazione degli affari, dei clienti e delle modalità di liquidazione delle provvigioni.
Alla luce di tali premesse, ha chiesto al Tribunale che, previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, voglia revocarlo e/o annullarlo, unitamente all'atto di precetto, dichiarando che niente deve essere consegnato o è comunque dovuto dalla Società all'agente.
L'opposta si è ritualmente costituita in giudizio:
-ribadendo il proprio diritto alla consegna della documentazione contabile e di ogni altro elemento necessario onde verificare l'importo delle provvigioni liquidate, come previsto dall'art. 1749 c.c. ed imposto dai doveri di correttezza e buona fede incombenti alla preponente;
-deducendo che controparte si è limitata, nel corso del rapporto, ad inviarle via e- mail un documento in formate Excel, redatto dalla stessa PEDIATRICA e non direttamente da IM, relativo ai prodotti venduti nelle microaree di competenza;
-affermando che non è possibile, pertanto, stabilire se le provvigioni le siano state correttamente corrisposte, se non previa acquisizione dei dati rilevati forniti a da IM, dei libri Iva e delle fatture emesse dalla Società nei confronti dei Parte_1
clienti delle zone di competenza;
-eccependo che la richiesta di consegna è, dunque, specifica e determinata, perché
“afferisce specificamente ad una documentazione precisa afferente alla 'zona' assegnata all'agente…”;
-ribadendo che “la verifica e la determinazione della integrale liquidazione delle provvigioni non può che avvenire sulla base di documenti contabili certi”.
L'agente ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso in opposizione, perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. La causa è stata istruita documentalmente e, falliti i tentativi di conciliazione, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che, infine, nel corso dell'odierna udienza, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, i difensori delle parti hanno dato concordemente conto della consegna all'agente, in corso di giudizio di opposizione, dei dati provenienti da IM, nonché della regolare consegna alla mandataria, in corso di rapporto di agenzia, degli estratti contro provigionali (v. doc. 8 ric.). Parte opponente ha chiesto, quindi, la compensazione delle spese di lite, quanto meno relativamente alla fase di opposizione, avendo di fatto riconosciuto, controparte, la non utilità dell'ulteriore documentazione. Parte opposta ha insistito per le spese, negando di avere riconosciuto la non utilità dell'ulteriore documentazione e chiarendo che, piuttosto, all'esito delle difese avversarie e dell'acquisizione della documentazione IM, ha ritenuto quest'ultima sufficiente ai fini delle proprie valutazioni.
3. Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Deve quindi revocarsi, come da concorde richiesta delle parti, il decreto ingiuntivo opposto.
4. Quanto alle spese di lite, in assenza di accordo tra le parti, debbono regolarsi in base alla soccombenza virtuale.
A tal fine occorre rammentare, innanzitutto, che <In materia di contratto di agenzia, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art.
1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata>> (Cass. ord. n. 20707/2018). E ciò vale, evidentemente, anche per la consegna dei documenti di cui al medesimo articolo del c.c. (v. in particolare commi 2 e 3).
Non vi è dubbio che <<… il diritto previsto dall'art. 1749, comma terzo, c.c., possa essere azionato dall'agente anche in via monitoria>>, e così pure quello di cui al comma secondo;
fermo restando che <<… l'art. 633 c.p.c., fonte normativa posta a base del ricorso per ingiunzione, prevede l'utilizzo della procedura per chi “ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”>>, onde la richiesta giudiziale deve concernere documentazione esistente e “individuata” (o, quanto meno, facilmente individuabile) (Cass. ord. 9362/2024).
Deve ritenersi, ancora, che <<… l'obbligo di consegna di cui all'art. 1749 2° e 3° comma, per i riferimenti letterali delle disposizioni (collegamento ripetuto tra la documentazione oggetto di consegna e le provvigioni liquidate ed il riferimento all'estratto dei libri contabili) e per la ratio, deve intendersi limitato ai dati che attengono allo specifico rapporto di agenzia intercorrente tra le parti>> (v. ancora Cass. ord. 9362/2024).
5. Ebbene, si è indicato, nell'ordinanza con cui è stata rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, che:
<<… le circostanze dedotte dall'opponente, relative, in particolare, alla sufficienza, ai fini del calcolo delle provvigioni spettanti, delle comunicazioni mensili dei “dati IM di rilevazione delle vendite dei prodotti della nelle microaree di… Parte_1 competenza” (ottenuti “rielaborando i tabulati” IM ed estrapolandone i dati riguardanti le microaree) [v. doc. 8 ric.], all'affidabilità di detti dati, all'accettazione “contrattuale”, da parte dell'agente, della “metodologia di calcolo” di IM, all'utilizzabilità solo ed esclusivamente di tali dati ai fini del calcolo delle provvigioni, alla rilevanza, comunque, delle (sole) vendite dei prodotti ai grossisti e “solo talvolta” alle farmacie, al divieto
[evidenziato dal difensore dell'opponente, in particolare, in sede di discussione orale] di propalare (“divulgare ad estranei”) i dati IM (come da specifica clausola dei contratti di agenzia), all'indisponibilità, in capo alla preponente, dei dati IM (da richiedersi direttamente a IM), alla tardività delle contestazioni della (ex) agente, all'insussistenza, in capo all'opposta, del diritto a provvigioni “sulle fatture emesse dalle Società assistite ai loro clienti (grossisti)” (in quanto “non ha in alcun modo partecipato alla conclusione dei suddetti rapporti contrattuali, limitandosi a svolgere una mera attività di informazione e promozione dei prodotti presso i medici, che mai rivestono la qualità di clienti della
o della ), non paiono integrare i previsti gravi motivi per Parte_1 Parte_1 concedere la richiesta sospensiva, alla luce degli obblighi di legge gravanti sul preponente
(v. art. 1749 c.c.), che ha il dovere di adempiervi nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, e del diritto dell'agente di ottenere tutta la documentazione necessaria onde poter controllare la corretta liquidazione delle provvigioni, in relazione - per quanto qui rileva - agli specifici criteri di calcolo convenuti tra le parti, legati alle vendite dei prodotti della preponente in determinate aree geografiche assegnate all'agente, che i tabulati IM dovrebbero correttamente “riassumere”; devesi rilevare, peraltro, che quanto comunicato alla sig.ra in corso di rapporto (e posto a base del calcolo delle provvigioni), CP_1 non deriva neppure “direttamente” dalla “reportistica” IM, bensì da “rielaborazioni” effettuate dalla preponente (ammesse dalla stessa) e che, a tale aspetto, si aggiungono quelli della pertinenza dei dati e della correttezza delle rilevazioni effettuate, che concorrono a fondare l'interesse dell'agente alla consegna della documentazione>>.
6. È appena il caso di aggiungere che l'esistenza di un criterio concordato di calcolo delle provvigioni non esime certamente la preponente dal consentire all'agente le verifiche circa la corretta applicazione dello stesso, ché altrimenti l'art. 1749 c.c. non avrebbe ragione di esistere.
Nella specie - come pacifico tra le parti - le provvigioni spettavano all'odierna opposta in misura fissa (un euro lordo) in ragione di ogni prodotto di PEDIATRICA venduto nella zona di competenza (rectius nelle microaree, individuate da IM, costituenti nel loro complesso la detta “zona”).
Non può certo affermarsi, quindi, che i dati riferiti alle vendite nella zona de qua fossero indifferenti ai fini della determinazione delle provvigioni. Anzi.
, d'altra parte, non ha neppure provato di avere trasmesso all'agente Parte_1 altro, se non il menzionato file Excel da essa elaborato, recante l'indicazione dei prodotti venduti, mese per mese, nelle singole microaree (doc. 8 ric.). Si tratta di consuntivi inviati in allegato a e-mail del seguente tenore: “… ti invio in allegato dati ims del mese di… e ti comunico che l'importo da fatturare per relativo alle provvigioni è Parte_1 di € …”. Consuntivi da considerarsi alla stregua di estratti conto provvigionali, come riconosciuto, nell'odierna udienza, dai difensori d'entrambe le parti, che hanno dato conto della consegna degli stessi, in corso di rapporto di agenzia.
È chiaro, pertanto, che ai fini del controllo del corretto calcolo delle provvigioni,
l'agente aveva interesse alla consegna, innanzitutto, dei prospetti delle vendite predisposti da IM (conformemente alle pattuizioni invocate dall'opponente stessa, che richiamano direttamente le “rilevazioni dati IM” ai fini della determinazione dei “corrispettivi”).
Rilevazioni, inoltre, certamente nella disponibilità di , sulla base delle difese Parte_1 di quest'ultima, che ha dichiarato di averne tratto i dati comunicati via e-mail alla
CP_1
Mentre la pretesa delle “fatture emesse dalla mandante nei confronti dei clienti nella zona affidata all'agente” e dell'“estratto dei libri Iva relativi al periodo del rapporto di agenzia” (estratto espressamente menzionato dall'art. 1749 c.c. quale oggetto del diritto d'informazione facente capo all'agente) si giustificava costituendo detti documenti il principale strumento di controllo della congruità delle rilevazioni, salvo ammettere l'insindacabilità di esse;
ciò che invero contrasterebbe con il disposto dell'art. 1749 cit., che attribuisce all'agente il diritto alle informazioni e alla consegna dei documenti con funzione strumentale rispetto alla tutela del proprio credito, cioè del diritto al pagamento delle provvigioni nella misura pattuita.
Ne consegue che le richieste di cui al ricorso per ingiunzione erano, al contempo, sorrette dall'interesse ad agire e volte all'acquisizione di cose determinate (certamente esistenti, inerenti al rapporto di agenzia in questione e limitate al periodo e alle aree di esecuzione dello stesso).
7. Ciò non toglie che l'opposta abbia rinunciato, nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, alla consegna della documentazione fiscale, ritenendo sufficiente, ai fini delle proprie valutazioni, quanto già ottenuto. Ciò ha fatto una volta presa visione (solo in corso di causa, appunto) dei dati IM, nonché alla luce delle difese di controparte, in merito all'estrema difficoltà di una ricostruzione delle vendite nella zona di competenza sulla base della documentazione medesima. 8. Si è già osservato, poi, che gli estratti conto sono stati consegnati all'agente in corso di rapporto.
9. Allora, tenuto conto della parziale soccombenza (virtuale) di parte opposta, le spese di lite relative ad entrambe le fasi (monitoria e di opposizione) possono essere compensate per metà.
Per la parte residua, seguono la soccombenza (virtuale) e vengono liquidate, in relazione ad entrambe le fasi, nella somma di cui al dispositivo (di cui euro 460,50 per la fase monitoria), tenuto conto del valore indeterminabile della vertenza (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e s.m.i., stanti le limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e la modesta attività processuale), a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 326/2024 del Tribunale di Genova – Sezione lavoro;
-compensa per metà, tra le parti, le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
-condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a rifondere all'opposta la frazione residua delle spese di lite, frazione che liquida, in relazione ad entrambe le fasi, in complessivi euro 2.780,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato se dovuto e accessori di legge.
Genova, il 24 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO