TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 421 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla Gestione commercianti.
promosso da: , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), , rappresentata e difesa dall'avv.Sammito Sara , con domicilio eletto C.F._1
presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Galeano Manlio , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
1
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 ,la sig.ra ha proposto opposizione - Parte_1
previa sospensiva- avverso l'avviso di addebito n.597 2023 0001568550 notificato in data
19/01/2024 per il pagamento di €.1.537,81 a titolo di contributi, interessi e sanzioni da versare alla Gestione Commercianti periodo da gennaio 2021 a gennaio 2022.
L'opponente , mediante rituale opposizione (art.24 comma 5 D.lgs n.46/1999), contesta l'esistenza dell'obbligo contributivo , in quanto socio e amministratore della società CP_2
senza aver mai partecipato all'attività di vigilanza della società, e come amministratore
[...] iscritta alla Gestione Separata dell' . CP_1
Si è costituito l' rilevando l'infondatezza del ricorso, e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione .
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 3/03/2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla scorta delle note dei difensori delle parti ,
decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta .
Ritenuto che dai dati formali si ricava che sia socio della società Parte_1 CP_2
( con sede in Ragusa ed avente come oggetto l' attività di vigilanza, antirapine,
[...]
antitaccheggio come da visura storica C.C.I.A – allegata alla memoria e atto costitutivo CP_1
allegato al ricorso) e che ha rivestito la carica di amministratore ,tuttavia tali dati da soli non sono decisivi per qualificare l'opponente come imprenditore commerciale .
In materia ,la legge che regola l'iscrizione presso la gestione artigiani e commercianti.
(art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ,che sostituisce l'art 29 comma 1 l.
3/6/1975 n. 160) prevede che « L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
2 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o di autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.»
La legge di riforma ha, tra l'altro, reso obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. E ciò al fine di evitare che attraverso lo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, sia sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale ,purché la partecipazione all'interno dell'impresa sia abituale e prevalente.
Tuttavia è giurisprudenza costante ritenere (Cass. Civ. sentenza n.17076/2011- sentenza n.28137/2018) che « In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani,o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2 comma 26 della legge n.335 del 1995, ai sensi dell'art.1 comma 208 legge n. 662 del 1996,autenticamente interpretato dall'art.12 comma 11 d.l. n.78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la “fictio iuris” dell'unificazione della contribuzione sul parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata,che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo quale collaboratore coordinatore e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione,presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commerciante per il reddito d'impresa »
Nella fattispecie , risulta che l'opponente , insieme al fratello, è socio amministratore con poteri disgiunti della società ,e per il periodo di riferimento è amministratore unico della società medesima (atto costitutivo e verbale di assemblea -allegati al ricorso – e visura camerale storica -allegata alla memoria ), risulta anche che la società si avvale di CP_1
lavoratori (visura storica) .
Risulta pertanto che è socio della società , e che è anche amministratore unico Parte_1
e iscritta alla Gestione separata dal 2014 (estratto conto -allegato alla memoria di costituzione
) CP_1
3 L' (attore in senso sostanziale) sul quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva non ha provato concretamente la partecipazione diretta della ricorrente all'attività d'impresa.
Ritenuto che l'attività di amministratore è diversa da quella di partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'impresa (così Cass.Civ. ordinanza n.1759/2021), e pertanto nella fattispecie non sussistono i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commerciante e per il pagamento dei relativi contributi.
L'avviso di addebito è illegittimo e va annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) annulla l'avviso di addebito impugnato,
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente ,che si liquidano CP_1
in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Ragusa, 20 marzo 2025.
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
4