Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________
COMUNICA N. __________
Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso
REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1592/2023 R.G., promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore con Parte_1 Persona_1
sede municipale in ER (PR), Via Guglielmo Marconi, 18 (C.F. ), P.IVA_1
nonché da nato a [...], il [...] (C.F. Persona_1 [...]
, ivi residente, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Anelli C.F._1
– C.F. fax 0521 239115; PEC CodiceFiscale_2
-, presso il cui studio in Parma, Via Collegio dei Email_1
Nobili, 5, viene eletto domicilio, in virtù di decreto sindacale n. 9 del 26/04/2023 e di procura speciale 26/04/2023, che si allegano in al presente atto;
OPPONENTE
contro
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore – con sede in
[...]
Bologna, Via Po, 5 – P.I. - PEC t;
P.IVA_2 Email_2
OPPOSTA
1
per l'opponente:
“Voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, annullare, dichiarare nulla,
illegittima o come meglio l'ordinanza priva di data, notificata via pec il 28/03/2023, con cui viene
ingiunto agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento della sanzione amministrativa di €.
3.000,00, oltre alle spese, per la violazione dell'art. 101 del D. Lgs. n. 152/2006, sanzionato dal
successivo art. 133 dello stesso TUA, per superamento dei limiti di emissione dello scarico sito in
ER (PR), località Brugna. Nel merito, dichiarare infondato l'accertamento compiuto da
e comunque non dovuta la sanzione amministrativa per insussistenza dell'illecito CP_1
contestato. In ogni caso, preso atto del decesso di come in atti documentato, Persona_1
dichiarare estinta l'obbligazione di pagare la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza
ingiunzione impugnata dagli opponenti, sia nei confronti del defunto che del Parte_1
quale obbligato solidale. Nulla per le spese.”
Per l'opposta:
“Voglia il Giudice illustrissimo, contrariis reiectis, respingere le domande del ricorrente siccome
inammissibili, improcedibili, infondate non provate o come meglio. Con vittoria di spese diritti e
onorari di causa come per legge”
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto dal , in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 Per_1
con sede municipale in ER ( PR ), Via Guglielmo Marconi, 18 ( C.F. ),
[...] P.IVA_1
nonché da nato a [...], il [...] (C.F. , Persona_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Anelli – C.F. C.F._2
fax 0521 239115; PEC -, presso il cui studio in Parma,
[...] Email_1
Via Collegio dei Nobili, 5, viene eletto domicilio, in virtù di decreto sindacale n. 9 del 26/04/2023 e di procura speciale 26/04/2023, che si allegano in al presente atto si opponevano, previa istanza di
2 sospensiva, all'ordinanza priva di data, notificata via pec il 28/03/2023, con cui viene ingiunto agli opponenti da il pagamento, in solido tra loro, della Controparte_2
sanzione amministrativa di €. 3.000,00, oltre alle spese, per la violazione dell'art. 101 del D. Lgs. n.
152/2006, sanzionato dal successivo art. 133 dello stesso TUA, per superamento dei limiti di emissione dello scarico sito in ER (PR), località Brugna, deducendo i seguenti motivi: la nullità
dell'ordinanza in esame, in quanto priva di data, cioè di un elemento essenziale per la verifica della legittimazione dell'organo ad emettere l'atto;
l'illegittimità dell'atto impugnato dovuta al fatto che il provvedimento in esame si fonda su un falso
supposto di fatto - atteso che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, il Parte_1
ha fatto pervenire rilievi difensivi con memoria 10/09/2020, trasmessa a mezzo pec il
[...]
28/09/2020 – che comporta un difetto di motivazione, in quanto, pur essendo consentito a fini motivazionali il richiamo agli atti di accertamento, nella specie rappresentato dal verbale di contestazione n. 845/2020, è tuttavia richiesto che il soggetto che irroga la sanzione dia conto nel corpo del provvedimento di avere esaminato le deduzioni fatte pervenire dall'interessato (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 01/12/2021, n. 8012, << L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un
provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché
dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem"
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal
ricorrente. >>), chiedendo pertanto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Si costituiva l con memoria in cui sosteneva la legittimità dell'operato dei PP.UU. e la CP_1
veridicità degli accertamenti effettuati e chiedeva il rigetto del ricorso nel merito.
Dopo alcuni rinvii di udienza, anche per ragioni di salute del ricorrente, il difensore del ricorrente depositava estratto per riassunto dell'atto di morte del ricorrente e chiedeva disporsi la cessata materia del contendere, per il sopravvenuto decesso del ricorrente.
3 Motivi della decisione
E' necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione del decesso del ricorrente avvenuta in data 2 febbraio 2022, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di morte Pt_2
certificato di morte prodotto dal difensore, circostanza confermata anche dalla CP_1
controricorrente nelle sua memoria difensiva;
secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la morte dell'autore della presunta violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza –
ingiunzione e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata;
tale obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi,
con la conseguente inefficacia dell'adottata ordinanza – ingiunzione e la correlata cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 3505 del
6/02/2023; Cass. n. 16747 del 24/05/2022; Cass. civ., sez. II, ord., 7/02/2022, n 3696; Cass. n.
27650 del 30/10/2018; Cass. n. 6737 del 7/04/2016; Cass. n. 5880 del 13/03/2007);
quanto alle spese di lite, la cessazione della materia del contendere conseguente alla morte dell'autore della violazione non dà luogo ad alcuna regolamentazione, poiché non possono essere applicati i principi della soccombenza e della causalità propri della soccombenza virtuale o potenziale in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, sicché trova applicazione l'art. 8,
comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. n. 16747 del 24/05/2022; n. 29577 del 22/10/2021).
In definitiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione in ordine alle spese del presente giudizio e senza che trovi, altresì,
applicazione la disciplina sull'attestazione delle condizioni per il versamento del raddoppio del contributo, se dovuto.
4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1592/2023 R.G., ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, revoca il decreto di sospensione del
3 agosto 2023;
Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata nei confronti del ricorrente e dell'obbligato in solido.
Nulla per le spese.
Deposito della motivazione riservato nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 1 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
5