Articolo 37 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 36Articolo 38
Versione
4 aprile 1972
Art. 37.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' stabilita per l'anno finanziario 1972 in lire 20 miliardi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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